RD 24 MAGGIO 1925, n.1102



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ALBERGO: NORME DI RIFERIMENTO INDICE RD 24 MAGGIO 1925, n.1102 M. I. lettera circolare 21 ottobre 1974, n. 27030 R.D.L. 18 GENNAIO 1937, n. 975 DEC. 29 OTTOBRE 1955 LEGGE 21 MARZO 1958, n. 326 D.P.R. 20 GIUGNO 1961, n. 869 LEGGE 18 LUGLIO 1980, n. 406 D. M. Circolare del 7 ottobre 1980, n 23 D.M. 12 SETTEMBRE 1980 LEGGE 17 MAGGIO 1983, n. 217 D.M. 30 NOVEMBRE 1983 D.M. 14 GIUGNO 1989, n. 236 LEGGE 9 GENNAIO 1989, n. 13 D.L. 16 DICEMBRE 1989, n. 418 D.M. 9 APRILE 1994 D.L. 29 MARZO 1995, n. 97 D.M. 19 AGOSTO 1996 LEGGE 29 MARZO 2001, n. 135 Articolo unico. RD 24 MAGGIO 1925, n.1102 Veduto l'art. 10 del decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099. E approvato l'unito regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto, d'ordine nostro, dai ministri proponenti, contenente le norme per rendere obbligatoria l'attuazione delle migliorie igieniche e sanitarie negli alberghi, e per mettere in grado l'ente nazionale per le industrie turistiche di raggiungere le finalità di vigilanza, che sotto tale riguardo gli sono attribuite dal proprio statuto. TESTO DEL REGOLAMENTO Art. 1. L'Ente provinciale per il turismo (1), nel promuovere o incoraggiare con premi, sovvenzioni od altro ausilio iniziative intese a dotare di alberghi luoghi che ne siano privi o che ne siano provvisti solo in modo inadeguato ai bisogni del turismo, avrà cura, presi gli opportuni accordi col medico provinciale, che sia data la preferenza a quelle atte a conseguire meglio le finalità igieniche a cui intendono le disposizioni del presente regolamento. Lo stesso criterio di preferenze sarà osservato dai comuni nel concedere agli effetti dell'art. 8 del decreto reale 12 ottobre 1919, n. 2099, esenzione dalle tasse locali per gli edifici di nuova costruzione destinati ad uso di albergo. (1) Così modificato dal DPR 28.06.1955 n. 630 Art. 21 Art. 2. Indipendentemente dall'autorizzazione prescritta dall'art. 60 della legge sulla pubblica sicurezza, e da quanto è prescritto ai fini dell'edilizia, per l'apertura di alberghi, occorrerà ai fini igienico-sanitari, anche l'autorizzazione del sindaco, da concedere su parere favorevole dell'ufficiale sanitario. Per ottenere la prescritta autorizzazione i richiedenti trasmetteranno al sindaco il progetto sia delle nuove costruzioni, sia delle trasformazioni di locali ad uso di albergo. Anche quando non si debba eseguire alcuna trasformazione di locali sarà trasmessa al sindaco la pianta di tutti i locali da

occupare. Contro il rifiuto di autorizzazione da parte del sindaco è dato ricorso al prefetto, che decide sentito il medico provinciale. La decisione del prefetto è provvedimento definitivo. Chi eserciterà l'industria alberghiera nonostante il rifiuto della prescritta autorizzazione, sarà punito a termini dell'art. 451, comma secondo, del codice penale. Art. 3. Gli alberghi dovranno essere situati preferibilmente nei siti salubri. Il sindaco, su proposta dell'ufficiale sanitario o dell'ente provinciale per il turismo, potrà ordinare la chiusura di quegli alberghi, i quali per la ubicazione, oppure per le condizioni intrinseche dei locali o delle loro dipendenze e relativi impianti ed arredamenti siano giudicati insalubri, qualora l'esercente non possa o non voglia eseguire i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità. Contro l'ordinanza che prescrive la chiusura oppure i lavori di risanamento ritenuti indispensabili, è dato ricorso al prefetto che decide, sentito il medico provinciale. La decisione del prefetto è provvedimento definitivo. Quando un albergo si trovi posto in zona malarica, e non sia opportuno, per ragioni di pubblico interesse, ordinarne la chiusura, dovranno adottarsi per esso, secondo le prescrizioni da darsi dall'ufficiale sanitario, misure efficaci di difesa antianofelica (protezione meccanica alle porte e finestre mercé applicazioni di reticelle, distruzione delle zanzare negli ambienti, ecc.) e di piccola bonifica antimalarica nell'àmbito del fabbricato e nelle sue dipendenze (1). (1) Così modificato dal DPR 28.06.1955 n. 630 Art. 21 Art. 4. Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto è fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sarà rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio. Nelle località di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile sarà quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti. La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni è indicata nella licenza di costruzione, nell'autorizzazione all'abitabilità nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio(1). I pavimenti dovranno essere costruiti con materiale impermeabile; è, tuttavia, consentito l'uso di pavimenti di legno. Per la camere da letto si cercherà di usufruire meglio che sia possibile delle esposizioni più aereate e soleggiate e di disporle in modo che ne resti lontano tutto ciò che possa costituire fonte di insalubrità. (1) Così modificato dal DPR 30.12.1970 n. 1437 Art. 1 CFR DL 29.03.1995 n. 97 Art. 7 Art. 5. Salva l'osservanza della disposizione dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 1º agosto 1907, n. 636, e di quelle contenute nei regolamenti locali d'igiene, le latrine, in numero non inferiore ad una per piano o ad una per ogni venti persone, dovranno essere sempre a chiusura ermetica ed inodore, e, nei luoghi dove esiste distribuzione interna di acqua nelle case, dovranno essere a chiusura idraulica e con cassetta di lavaggio. Nelle località, ove manchi la fognatura a circolazione continua, dovranno essere adottati, per la raccolta e lo smaltimento delle acque luride dell'albergo, quei sistemi di fognatura statica che garantiscono i locali dell'albergo da qualsiasi esalazione ed il sottosuolo da qualsiasi inquinamento. I progetti da presentarsi al sindaco a norma dell'art. 2 del presente regolamento dovranno sempre contenere una descrizione dettagliata ed illustrata degli impianti di raccolta e smaltimento delle acque luride predette. Le latrine ed i bagni,

se destinati ad uso comune di più camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, è consentita l'illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica (1). Gli alberghi dovranno essere pure forniti di congrui gabinetti da bagno in numero proporzionato all'importanza di essi, determinata dalla categoria ove trovansi classificati. I camerini da bagno dovranno avere pavimenti impermeabili e pareti rivestite nel modo suindicato. (1) Così modificato dal DPR 30.12.1970 n. 1437 Art. 2 Art. 6. Le cucine, le dispense e le sale da pranzo dovranno essere ben ventilate ed avere luce diretta. Esse dovranno essere protette, con mezzi idonei, dalla invasione delle mosche. A tal fine le cucine e le dispense dovranno avere porte e finestre munite di reticelle metalliche, da mantenersi sempre integre e pulite. Gli alberghi, che fanno servizio di trattoria, dovranno essere forniti di adatte celle e armadi frigoriferi per la conservazione degli alimenti di facile alterazione. La capacità dei relativi impianti sarà proporzionata al servizio di cucina. Art. 7. L'acqua potabile, da accertarsi in quantità sufficiente, dovrà essere distinta da quella destinata ad altri servizi; e dove esista acqua impotabile i relativi rubinetti dovranno recarne speciale indicazione. Dove esiste regolare acquedotto, con distribuzione nelle case, l'acqua potabile dovrà essere erogata da rubinetto attaccato alla condotta diretta che conduce l'acqua nei serbatoi, e non a quella derivata dai serbatoi stessi. Dove manca l'acquedotto i recipienti dell'acqua potabile dovranno essere separati da quelli contenenti acqua per altri usi e mantenuti con tutte le cautele igieniche per la più scrupolosa provvista, conservazione ed erogazione dell'acqua. Art. 8. La biancheria dovrà essere sempre fornita di bucato ad ogni nuovo ospite e venire ricambiata a brevi periodi. Si dovrà vigilare perché il bucato venga eseguito con sistemi igienici, e qualora gli alberghi dispongano di propria lavanderia, questa dovrà funzionare nel modo più atto ad assicurare la perfetta ripulitura e sterilizzazione della biancheria. Gli effetti letterecci dovranno pure essere mantenuti nello stato della più scrupolosa pulizia ed esenti da parassiti animali. Le tende, i tappeti, i mobili ricoperti di stoffa e simili dovranno essere liberati dalla polvere a periodi frequenti ed in modo igienico. Art. 9. Gli alberghi che dispongono di un numero di letti superiore a cento, dovranno avere, secondo la capacità di essi e secondo quanto sarà stabilito caso per caso dall'ufficiale sanitario, uno o più ambienti appartati, rispondenti a speciali requisiti igienici, pel ricovero temporaneo di infermi che, in base agli accertamenti di cui al primo comma del successivo art. 15, siano stati ritenuti sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose, fino al loro allontanamento. Pei maggiori alberghi dovrà essere prescritto che i detti ambienti comprendano anche un camerino per il personale di assistenza ed un bagno distinto dai bagni in uso per gli altri ospiti. I suindicati ambienti dovranno essere riservati esclusivamente a tale destinazione. Gli alberghi dovranno essere pure forniti di cassette contenenti ciò che è più indispensabile per eventuali soccorsi di urgenza, e nei siti malarici anche una congrua provvista di chinino di Stato. Art. 10. Le stalle e i pollai di cui gli alberghi fossero eventualmente provvisti, dovranno essere situati in località isolate dall'edificio alberghiero e ad una distanza sufficiente a garantirlo dalla molestia o dal nocumento proveniente dal materiale di rifiuto o da esalazioni e dovranno possedere inoltre finestre od aperture che permettano una sufficiente aereazione, ed illuminazione. Dovranno avere pareti e pavimenti costruiti con materiali che ne permetta la lavatura e la disinfezione. Inoltre i pavimenti dovranno essere impermeabili con scoli adatti e sufficienti al rapido smaltimento delle deiezioni liquide delle acque di lavatura e dei materiali di disinfezione. La cubatura delle stalle

dovrà essere non inferiore a 30 metri cubi per ogni animale ricoverato, con un'altezza di ambiente non inferiore a metri 3,50. Le stalle dovranno essere provviste di adatta concimaia costruita con pareti e pavimento impermeabili. Il concime dovrà essere giornalmente asportato. Art. 11. I direttori di alberghi dovranno esigere dai passeggeri, possessori di cani, che questi non vadano fuori dalle loro camere, se non muniti di museruola o tenuti al laccio. Art. 12. Nelle camere di alloggio, nelle sale di trattenimento, nei corridoi, nei vestiboli, nei pianerottoli delle scale ed in altri ambienti abitabili, si dovranno porre sputacchiere igieniche in numero adeguato. Nei vestiboli non dovranno mancare i nettascarpe. Art. 13. Per l'arredamento degli alberghi è vietato l'acquisto di effetti letterecci ed arredi di uso personale già usati, salvo quelli provenienti da altro albergo che abbia dismesso l'esercizio. In via di eccezione, quando possa escludersi in modo sicuro che siano appartenuti a persone affette da malattie contagiose, si potrà consentirne l'acquisto, purché siano sottoposti ad efficace disinfezione, che dovrà risultare da apposita dichiarazione dell'ufficio locale di igiene. Le suppellettili di cucina e da tavola dovranno essere di sostanza innocua, con assoluta esclusione di quelle indicate all'art. 125 del regolamento generale sanitario, modificato dal regio decreto 23 giugno 1904, n. 369. Art. 14. Non potrà essere assunto personale in servizio negli alberghi se non previo accertamento, in base a certificato medico debitamente legalizzato, di data recente, che non sia affetto da malattia contagiosa. Sopravvenendo al personale in servizio o alle persone con esso conviventi una infermità di tale genere, dovrà essere allontanato al più presto. L'esclusione sarà definitiva quando trattasi di personale affetto da tubercolosi polmonare. Per le altre malattie la riammissione potrà avvenire su certificato dell'ufficiale sanitario che assicuri non esservi più pericolo di contagio. I trasgressori saranno puniti a termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie. L'autorità sanitaria locale potrà disporre, quando ne riconosca il bisogno, visite ed accertamenti sullo stato sanitario di detto personale, come anche in genere sul funzionamento igienico dell'esercizio. Ai fini suindicati farà anche eseguire ispezioni periodiche agli alberghi. Art. 15. A modifica di quanto prescrive nell'ultimo comma l'art. 129 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, i direttori di alberghi dovranno denunciare subito all'ufficio locale d'igiene, per gli accertamenti e i provvedimenti del caso, qualsiasi infermità degli ospiti e del personale di servizio che dia luogo a sospetti circa la natura contagiosa. I trasgressori saranno puniti ai termini dell'art. 129 del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 16. Nell'esercizio della industria alberghiera dovrà essere curata in ogni tempo la massima pulizia sia dei mobili sia dei locali. L'esercizio dell'industria stessa è vincolato oltre che alla esecuzione delle ordinarie ripuliture quotidiane e periodiche, anche alla esecuzione di una ripulitura generale e radicale accompagnata da accurata disinfezione e dalla distruzione di insetti, da farsi almeno una volta all'anno. Le cennate opere di ripulitura, nonché di disinfezione o di distruzione degli insetti, generali o parziali, dovranno altresì essere eseguite ogni qualvolta ne venga riconosciuta la necessità. Art. 17. All'Ente provinciale per il turismo è data ampia facoltà di vigilare, d'intesa col Prefetto, sull'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento e di disporre, sempre d'intesa col Prefetto, e promuovere quelle ispezioni che riterrà all'uopo opportune (1). (1) Così modificato dal DPR 28.06.1955 n. 630 Art. 22 Art. 18. Le dette prescrizioni si osserveranno anche relativamente alle locande, alle pensioni ed agli altri luoghi destinati ad alloggio collettivo per mercede, in quanto riescano per essi applicabili.

Art. 19. Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento, che non siano già previste da disposizioni speciali, saranno punite ai termini dell'art. 218, ultimo comma, del testo unico delle leggi sanitarie. MINISTERO INTERNO lettera circolare 21 ottobre 1974, n. 27030 Classificazione di alberghi e pensioni al n. 84 dell'elenco allegato al D.M. 27 settembre 1965. Parzialmente superata al penultimo comma dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 punto 84. Per le attività alberghiere esistenti (parte seconda all. A) superata dalla legge n. 406 del 1980. Sono pervenuti a questo Ministero da parte di alcuni Comandi provinciali dei vigili del fuoco quesiti concernenti la classificazione delle pensioni al n. 94 dell'elenco allegato al D.I. n. 1973 del 27 settembre 1965. Al riguardo si ritiene che, ai fini della sicurezza antincendi, non debbano sussistere diversità tra alberghi e pensioni di pari ricettività e pertanto anche le pensioni debbono ritenersi soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali VV.F. per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Per uniformità di indirizzo, al fine di stabilire un limite inferiore della ricettività connesso a basse probabilità di rischio di incendio e di panico, si ritiene che possano essere esclusi dai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi provinciali VV.F., gli alberghi, le pensioni ed altre attività alberghiere che prevedano una ricettività massima inferiore a 100 posti-letto comprese le sistemazioni del personale addetto ai servizi vari. In attesa dell'emanazione delle norme di sicurezza riguardanti le attività alberghiere in questione, già in fase avanzata di studio, si è reso inoltre necessario, sempre allo scopo di dare uniformità di indirizzo ai dipendenti Comandi provinciali, d'indicare i criteri a carattere generale ed i suggerimenti tecnici, riportati nell'allegato "A" alla presente, che vanno applicati sia in sede di esame di progetti di edifici o parte di essi che in sede di sopralluoghi di controllo delle attività stesse. Tali criteri vanno infine applicati per le attività alberghiere di nuova installazione anche ad edifici di ricettività inferiore a 100 posti-letto in sede di Commissione edilizia o di esame di progetti esplicitamente richiesto dai Comuni prima del rilascio della licenza di costruzione. Gli Ispettorati regionali ed interregionali ed i Comandi provinciali in indirizzo sono pregati di formulare entro breve tempo le eventuali osservazioni al riguardo e di fornire i suggerimenti ritenuti opportuni e utili alla stesura definitiva delle norme predette. Allegato "A" Criteri tecnici di sicurezza contro i rischi d'incendio e di panico in edifici destinati ad attività alberghiere 1. Definizioni Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni e disposizioni.

Altezza degli edifici. E' l'altezza massima misurata dal livello del pavimento dell'ultimo piano al livello del piano esterno accessibile ai carri di soccorso dei Vigili del fuoco. Edifici di grande altezza o multipiani. - Edifici di altezza: - superiore a 30 m se destinati ad abitazioni; - superiore a 24 m per le altre destinazioni (al pubblico, alla collettività ed in genere a pluralità di persone). Resistenza al fuoco delle strutture a) Durata di resistenza al fuoco (vedi circolare n. 91 del 14 settembre 1961); b) Carico d'incendio e di fuoco (vedi circolare n. 91 del 14 settembre 1961); c) Classe di resistenza al fuoco degli edifici. Si applica la classificazione della circolare n. 91 del 14 settembre 1961 (artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). d) Modalità delle prove per l'omologazione dei materiali (vedi circolare n. 91 del 14 settembre 1961). Sistemi di vie di uscita a) Uscita. Il termine è adoperato nelle due accezioni per indicare: 1) movimento di persone dall'interno di luogo circoscritto all'esterno; 2) apertura praticata attraverso struttura o parete per il deflusso di persone all'esterno. b) Vie di uscita. Percorso orizzontale e/o sub-verticale che conduce da un punto interno qualsiasi dell'edificio all'esterno, su strada pubblica o in luogo sicuro. Il percorso può comprendere corsie, corridoi, spazi di locali intermedi, vani di porte di accesso alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi. c) Luogo sicuro. Spazio scoperto (piazze e vie private, cortili, terrazze, balconi, ponti o passerelle fra edifici) di adeguate dimensioni e di facile accessibilità alla strada pubblica oppure scale protette, ove consentite, oppure "filtro" a prova di fumo tra compartimenti antincendio oppure galleria o corridoio protetto. d) Filtro a prova di fumo. Disimpegno, aerato a mezzo di canna di ventilazione di adeguata sezione oppure direttamente dall'esterno e munito di doppia porta resistente al fuoco, per il passaggio da un compartimento antincendio a quello adiacente. e) Compartimenti antincendio. Sezioni di un edificio separate da muro tagliafuoco della resistenza al fuoco pari a quella della classe di resistenza al fuoco dell'edificio stesso. f) Modulo di uscita. Unità di misura della larghezza delle vie di uscita. Esprime la larghezza media occupata da una persona e si assume uguale a 0,60 m. g) Densità di affollamento. Il maggior numero prevedibile di persone presenti per una unità di superficie lorda del pavimento (persone/m2).

h) Massimo affollamento ipotizzabile. Massimo numero prevedibile di persone presenti a qualsiasi titolo in ogni piano dell'edificio. E' determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento. i) Superficie lorda. Superficie lorda del pavimento di qualsiasi piano è la superficie del piano o parte di esso compresa entro il perimetro esterno dei muri o pareti delimitanti il piano stesso o parte di esso. l) Capacità di deflusso o di sfollamento. Numero massimo consentito di persone che possono defluire attraverso un'uscita di "modulo uno". Larghezza delle vie di passaggio attraverso luogo sicuro. Per accedere alla strada pubblica la larghezza delle vie di passaggio non deve essere inferiore alla somma delle larghezze delle vie di uscita che immettono nel luogo sicuro medesimo, salvo quanto disposto per le scale. Larghezza totale delle uscite di ogni piano. Misura del numero dei moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del piano. Scale a) Scale a prova di fumo. Scala realizzata entro gabbia, costituita da pareti continue resistenti al fuoco ed avente accesso, per ogni piano, da balcone esterno o da disimpegno completamente aperto su spazio a cielo scoperto per almeno un lato. b) Scala a prova di fumo interna. Scala racchiusa entro gabbia, costituita da pareti continue resistenti al fuoco ed avente l'accesso, per ogni piano, da disimpegno aerato a mezzo di condotte di ventilazione di adeguata sezione sfocianti al di sopra della copertura della gabbia medesima. c) Scala protetta. Scala racchiusa entro gabbia, costituita da pareti continue resistenti al fuoco ed avente accesso diretto al pianerottolo di ogni piano. d) Strutture. Le scale devono essere realizzate con strutture aventi una resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi. Le scale, i balconi ed i disimpegni esterni devono avere ringhiere o balaustre atte a sopportare le forti sollecitazioni che possono derivare da rapido e disordinato flusso in caso di panico. Le porte dei disimpegni e delle gabbie delle scale devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 60 minuti primi ed essere munite di congegno di autochiusura. e) Ventilazione. Non sono consentite aperture attraverso pareti di separazione della gabbia delle scale con l'interno dell'edificio. Le aperture di illuminazione e di ventilazione delle gabbie delle scale devono essere praticate nella parete esterna a quota più elevata dell'architrave dell'accesso al pianerottolo dell'ultimo piano oppure nel solaio di copertura della gabbia. La sezione del condotto di ventilazione dei disimpegni delle scale a prova di fumo interne deve essere di dimensione minima non inferiore a 2 moduli di uscita; l'apertura per la ventilazione del disimpegno di ogni piano deve essere raccordata a setto trasversale prolungato fino all'apertura del piano soprastante (tipo Shunt).

f) Ubicazione. Le scale a prova di fumo devono avere almeno una parete attestata su spazio a cielo scoperto di superficie in m2 pari ad almeno 3 volte l'altezza in metri della parete prospiciente e comunque mai inferiore a 80 m2; la distanza tra il lato aperto delle scale e la parte prospiciente deve essere non inferiore a 8 m. Le scale a prova di fumo o protette devono immettere su strada pubblica direttamente o attraverso corridoio protetto o attraverso spazio a cielo scoperto. g) Gradini. I gradini debbono essere di pianta rettangolare, avere una pedata non inferiore a 30 cm ed alzata non superiore a 17 cm. h) Rampe o branche. Le rampe o branche delle scale debbono essere rettilinee, avere non meno di 3 gradini e non più di 15. I corrimani non devono sporgere oltre 8 cm dal muro e devono avere le estremità raccordate nel muro stesso. i) Larghezza. Le scale ed i pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle vie di uscita di cui fanno parte. E' consentito che una stessa scala serva più piani. In tal caso la larghezza delle scale sarà commisurata: - per edifici a 3 piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso del secondo e primo piano; - per edifici a più piani fuori terra, alla somma delle capacità di deflusso dell'ultimo e penultimo piano quando la capacità di deflusso da ogni piano sottostante rimanga uguale a quella dell'ultimo e penultimo piano. Per capacità di deflusso maggiori dai piani sottostanti la larghezza, a partire da tali piani, dovrà essere pari alla somma delle due capacità massime. Se la scala serve anche il piano interrato la larghezza del pianerottolo del piano terreno e della porta di uscita al livello stradale deve essere uguale alla somma delle larghezze della rampa a servizio dei piani fuori terra e quella del piano interrato. Rampe a) Rampa. Piano inclinato destinato a superare il dislivello a piedi fra un piano e l'altro di un edificio. b) Rampa a prova di fumo. Rampa avente le stesse caratteristiche delle scale a prova di fumo. c) Rampa a prova di fumo interna. Rampa avente le stesse caratteristiche delle scale a prova di fumo interne. d) Rampa protetta. Rampa avente le stesse caratteristiche delle scale protette. e) Requisiti: - la pendenza delle rampe non deve essere superiore al 20%; - per quanto concerne le strutture, la ventilazione, la ubicazione e la larghezza si applica quanto previsto per le scale.

Corridoi protetti e gallerie (tunnels) a) Generalità. I corridoi protetti e le gallerie sono vie di passaggio racchiuse entro strutture verticali ed orizzontali tagliafuoco della resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi ed aerate direttamente dall'esterno. b) Dimensioni. I corridoi protetti e le gallerie devono avere larghezza non inferiore alla via di uscita di cui fanno parte. Corridoi e gallerie di lunghezza superiore a 30 m devono avere una larghezza non inferiore a 4 moduli di uscita (2,40 m). La lunghezza e la larghezza dei corridoi e delle gallerie non devono essere rispettivamente superiori a 200 m e 2,50. c) Uso. Non sono considerati vie di uscita, corridoi e gallerie abitualmente non usati come accessi e uscite durante il normale esercizio dell'edificio. d) Ventilazione ed illuminazione. I corridoi ed i tunnels devono essere illuminati e ventilati a mezzo di superfici ricavate su pareti esterne o a mezzo di lucernari. Porte a) Tipo. Unico tipo di porta ammessa per le uscite di sicurezza è quella a due battenti rigidi aprentisi nel senso di deflusso verso l'esterno. b) Ingrombo. Quando sono aperti, i battenti delle porte non debbono ostruire o ridurre la larghezza delle vie di uscita e debbono fissarsi automaticamente nella posizione di massima apertura. Le porte che danno sulle scale o sulle rampe non debbono mai aprirsi direttamente su di esse, ma su un pianerottolo. c) Congegni - Segnali. Le porte delle uscite di sicurezza devono rimanere costantemente chiuse, essere munite di congegno di autochiusura e portare ben visibile la dicitura "USCITA DI SICUREZZA". I. Attività alberghiere di nuova istituzione 2. Costruzione 2.0. Ubicazione. Gli edifici destinati ad attività alberghiere non devono sorgere in zone la cui destinazione comporti rischi di incendio, di scoppio o pericoli di altra natura. Le attività suddette possono essere svolte anche in edifici a destinazione mista purchè le destinazioni diverse non rappresentino rischi per le attività alberghiere stesse come depositi di materiali combustibili, grandi magazzini di vendita, teatri e cinematografi; comunque nessuna comunicazione dovrà sussistere con locali di diversa destinazione. Per le sale da ballo e ritrovi notturni, sale di riunioni annessi agli alberghi, si applicano le norme per i locali di pubblico spettacolo di cui alla circolare n. 16 del 15 febbraio 1951. Le stesse disposizioni si applicheranno per i ristoranti annessi di capacità superiore alle 100

persone. Sono consentiti piccoli depositi di materiali combustibili necessari al normale esercizio giornaliero dell'albergo. 2.1. Area d'impianto. La scelta dell'area d'impianto deve soddisfare alle condizioni di realizzare facili accessi per i carri dei Vigili del fuoco, uniforme distribuzione delle uscite di sicurezza, l'isolamento e la protezione degli edifici dai fabbricati vicini. Per gli edifici di grande altezza gli accessi e gli spazi riservati alle manovre dei carri dei Vigili del fuoco devono avere i seguenti requisiti: - larghezza: m 3,50; - altezza libera: m 4,00; - raggio di volta: m 13,00; - pendenza: non superiore al 10%; - resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore, passo m 4,00). 2.2. Strutture. Le strutture degli edifici dovranno essere incombustibili e resistenti al fuoco o rese tali. La durata della resistenza al fuoco non deve essere inferiore a 120 minuti primi. 2.3. Sezionamenti: a) Compartimentazione. Gli edifici di grande altezza devono essere suddivisi in compartimenti con pareti tagliafuoco della resistenza al fuoco di 120 minuti primi; la superficie massima di un compartimento non deve superare i 2.000 m2 per un piano. Se il compartimento comprende due piani, la superficie di ogni piano deve essere limitata a 1.000 m2. In ciascun compartimento non può essere consentito un carico di fuoco superiore a 30 kg/m2. b) Aperture verticali. Le aperture verticali fra i differenti piani dell'edificio per il passaggio di scale, ascensori, elevatori, condizionatori, ecc., devono essere racchiuse e protette al fine di evitare la propagazione dell'incendio e del fumo. 2.4. Locali destinati ai servizi: a) Generalità. I locali destinati a piccoli depositi di materiali combustibili necessari per il normale fabbisogno (deposito bagagli, biancheria, merce di riserva, ecc.) possono comunicare con locali di diversa destinazione a condizione che tra i medesimi sia realizzato un filtro a prova di fumo. I materiali in deposito non devono superare un carico di fuoco di legna standard superiore a 60 kg/m2. b) Ventilazione. I locali devono avere aperture di ventilazione di superficie non inferiore a 1/40 della superficie in pianta ed essere uniformemente distribuite. 3. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

3.0. Densità di affollamento. La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima consentita e comunque, ai fini del calcolo delle vie di uscita, non dovrà mai essere assunta inferiore ad una persona ogni 20 m2 di superficie lorda del pavimento (1). 3.1. Capacità di deflusso: 1) 50 per il piano terra; 2) 37,5 per piani cantinati; 3) 33 per edifici a più di tre piani fuori terra; 4) 37,5 per edifici a tre piani fuori terra. 3.2. Vie di uscita. Gli edifici o parte di essi destinati ad attività alberghiere devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti all'esterno degli edifici stessi o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura. 3.3 Dimensionamento delle vie di uscita. Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile. 3.4. Larghezza delle vie di uscita. La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (m 1,20) con tolleranza non superiore all'8%. La misurazione della larghezza delle uscite sarà eseguita nel punto più stretto della luce. 3.5. Lunghezza delle vie di uscita. La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 30 m e, negli edifici ad un piano fuori terra, protetti da impianto fisso di spegnimento automatico ad acqua frazionata o nebulizzata, a 40 m; questa si misura a partire dalla porta delle singole stanze. 3.6. Larghezza totale delle uscite di ogni piano. La larghezza totale delle uscite di ogni piano è determinata dal rapporto fra l'affollamento del piano e la capacità di deflusso. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte di ingresso quando queste sono apribili verso l'esterno. 3.7. Ubicazione delle uscite. Le uscite di deflusso su strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo che almeno una di esse sia raggiungibile da qualsiasi punto dell'edificio con percorso della lunghezza di 30 m oppure di 40 m. 3.8. Numero delle uscite. Il numero delle uscite non deve essere, salvo casi eccezionali, inferiore a due, che vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. 3.9. Scale - Rampe - Ascensori - Montacarichi. Per edifici di altezza superiore a 24 m, le scale, le rampe, gli ascensori, i montacarichi, devono essere a prova di fumo mentre per edifici di altezza inferiore a 24 m sono ammesse le scale protette. Per edifici a due piani fuori terra sono consentite anche le scale non protette. In tal caso, nel conteggio della lunghezza delle vie di uscita sarà calcolato anche il tratto di percorso della scala. Modificato in base alla circolare n. 15 del 12 marzo 1976.

Impianti e servizi tecnici 4. Impianti termici 4.1. Generalità. Il riscaldamento degli edifici deve essere realizzato con sistemi centralizzati a termosifone o ad aria calda. Gli impianti termici per riscaldamento di ambienti, per produzione di acqua calda, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e per distruzione rifiuti devono essere realizzati in conformità di quanto disposto nelle "Norme di sicurezza per impianti termici a combustibili liquidi ed a gas di rete" emanate dal Ministero dell'interno - Direzione generale della Protezione Civile o dei Servizi antincendi. 4.2. Divieti. Entro il volume degli edifici di grande altezza è fatto divieto di installare impianti termici di potenzialità superiore a 50.000 kcal/h ad eccezione delle centrali a gas di rete purchè queste siano installate sul terrazzo più elevato dell'edificio. Può essere ammessa comunicazione tra i locali per gli impianti termici suddetti ed altri locali pertinenti (ristoranti, sale da pranzo, stenditoi, ecc.) a condizione che questi non abbiano comunicazioni con i piani superiori dell'edificio. Quando esistano tali comunicazioni fra gli impianti e gli altri ambienti deve essere realizzato un filtro a prova di fumo (3). 5. Impianti di ventilazione e di condizionamento 5.1. Condizionamento centralizzato 5.10. Centrali di condizionamento. Le macchine frigorifere e gli impianti di trattamento dell'aria possono essere installati in uno stesso locale o in locali separati. Questi locali devono possedere i requisiti richiesti per gli impianti termici dalle norme di sicurezza richiamate precedentemente. Per impianti di condizionamento di potenzialità inferiore a 5.000 m3/h è consentito l'accesso alla centrale a mezzo di disimpegno avente le caratteristiche costruttive delle centrali stesse. 5.11. Centrali di trattamento dell'aria. Per le centrali di trattamento dell'aria installate in locali separati dal locale delle macchine frigorifere, è consentito l'accesso al locale a mezzo di disimpegno aerato avente le caratteristiche costruttive della centrale di condizionamento. 5.12. Condotte. Le condotte d'aria, oltre a rispondere ai requisiti prescritti per le condotte d'aria calda dalle norme già richiamate, devono soddisfare alle seguenti esigenze: a) Ricircolo dell'aria. E' vietato il ricircolo dell'aria nelle cucine e locali di servizio. b) Protezione delle condotte. Per impianti di potenzialità superiore a 5.000 m3/h, le condotte montanti principali, sia di immissione dell'aria calda che di estrazione o di ricircolo dell'aria, devono essere racchiuse entro pareti tagliafuoco della resistenza al fuoco richiesta per la classe di resistenza al fuoco dell'edificio. c) Attraversamenti. Le condotte non devono passare attraverso luoghi sicuri (coperti), locali che presentino pericoli di incendio o di scoppio (locali caldaia, sale operative, ecc.) spazi sottratti alla vista e contenenti materiali combustibili. L'attraversamento può essere consentito a condizione che le condotte siano racchiuse in strutture tagliafuoco della resistenza al fuoco richiesta per la classe di

resistenza al fuoco dell'edificio e non presentino aperture di manutenzione nè bocche di presa e d'immissione d'aria. Negli attraversamenti di muri, pareti e solai, lo spazio attorno alle condotte deve essere sigillato con materiale incombustibile. d) Tenuta delle condotte. Le condotte devono essere a perfetta tenuta lungo tutto il loro percorso; le guarnizioni devono essere realizzate con materiale incombustibile. Le connessioni flessibili devono essere realizzate con materiale incombustibile. e) Attraversamenti di strutture tagliafuoco. Le condotte non devono passare attraverso strutture tagliafuoco. Ove il passaggio sia consentito, le condotte devono essere munite in entrambe le facce della parete di serrande tagliafuoco a funzionamento automatico nel caso di incremento della temperatura di 20 C nella condotta. f) Attraversamenti di pareti ed innesti di diramazioni. Le condotte, negli attraversamenti di pareti di delimitazione di locali e negli innesti delle diramazioni dalle condotte principali, devono essere munite di valvole di intercettazione a chiusura automatica in caso di incremento di 20 C della temperatura nella condotta. 5.13. Filtri dell'aria. I filtri dell'aria devono essere del tipo incombustibile oppure del tipo che contribuisca moderatamente alla propagazione della fiamma ed alla produzione di fumo. L'olio minerale usato nei filtri come liquido adesivo deve avere un punto di infiammabilità non inferiore a 180 C. I serbatoi di liquido adesivo in cui sono immersi i filtri di ricambio devono essere ubicati all'esterno dell'edificio o in locale separato realizzato con strutture resistenti al fuoco. I filtri devono essere mantenuti liberi da accesso di polveri o di materiali combustibili e devono essere cambiati o puliti quando la resistenza al flusso dell'aria diventa doppia di quella di esercizio. 5.14. Dispositivi di controllo: a) Comando manuale. Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando a mano per l'arresto dei ventilatori in caso di incendio, situato in un punto facilmente accessibile. b) Dispositivi automatici termostatici. Gli impianti a ricircolo di aria di potenzialità superiore a 5.000 m3/h devono essere provvisti di dispositivi termostatici di arresto automatico dei ventilatori in caso di aumento anormale della temperatura nelle condotte. Tali dispositivi, tarati a 90 C e a 70 C, devono essere installati in punti adatti, rispettivamente dalle condotte dell'aria di ritorno (prima della diluizione con aria esterna ) e dalla condotta principale di immissione dell'aria calda. Inoltre, l'intervento di tali dispositivi, non deve consentire la rimessa in moto dei ventilatori senza l'intervento manuale. c) Dispositivi automatici di rivelazione di fumi. Gli impianti a ricircolo d'aria di potenzialità superiore a 25.000 m3/h devono essere muniti di rivelatori di fumo situati nei punti ed in luogo dei dispositivi termostatici previsti nel precedente comma. I rivelatori, oltre all'arresto dei ventilatori,

devono comandare i dispositivi di chiusura delle valvole di intercettazione. L'intervento di tali dispositivi non deve consentire la rimessa in marcia dei ventilatori, né la chiusura delle valvole di intercettazione. 5.2. Condizionamento localizzato. E' consentito il condizionamento dell'aria di un solo locale a mezzo di armadi condizionatori a condizione che il fluido refrigerante, in quantità non superiore a kg 25, non sia infiammabile né tossico (massima concentrazione ammissibile non superiore a quella consentita). 6. Impianti elettrici 6.0. Norme CEI. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità delle norme CEI. 6.1. Impianti di produzione e trasformazione di energia. Gli impianti di produzione e trasformazione di energia di potenza superiore a 300 KVA devono essere sistemati in locali aventi le caratteristiche delle centrali di condizionamento. Per impianti di potenza inferiore si applicano le norme delle centrali di trattamento dell'aria. 6.2. Quadro di manovra. La distribuzione dell'energia elettrica deve essere fatta a mezzo di un quadro di manovra il quale, oltre all'interruttore generale, deve portare per ogni circuito un interruttore multipolare automatico a massa e provvisto di valvole. Il quadro va installato in posizione sufficientemente lontana da sostanze combustibili e deve essere accessibile soltanto al personale addetto. Per impianti di particolare destinazione ed importanza, il quadro va installato in locale separato, realizzato con pareti in muratura, aerato direttamente dall'esterno e munito di porta metallica. 6.3. Impianti di illuminazione. Tutti i locali devono essere provvisti di impianto di illuminazione elettrica. Le vie di uscita devono essere illuminate con continuità; l'impianto di illuminazione deve essere alimentato da almeno due sorgenti di energia indipendenti. Per esercizi alberghieri con ricettività superiore a 500 persone deve essere previsto un impianto di sicurezza in grado di assicurare l'illuminazione delle vie di uscita per un periodo non inferiore a 30 minuti primi al mancare dell'illuminazione normale; - essere alimentato da sorgente di energia complementare indipendente da quella della illuminazione normale - entrare in funzione automaticamente e immediatamente al cessare dell'illuminazione normale. 7. Sistemi di allarme Gli edifici o parte di essi destinati ad attività alberghiere, devono essere muniti di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato, o parte di esso, coinvolto dall'incendio. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto nell'ufficio ricezione sotto il continuo controllo del personale impiegato; può essere previsto un secondo

comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi di incendio. Per edifici muniti di impianto fisso di rilevazione e segnalazione d'incendio e di impianto fisso di spegnimento automatico ad acqua frazionata o nebulizzata, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente all'entrata in funzione dei predetti impianti. 8. Mezzi ed impianti fissi di protezione ed estinzione degli incendi 8.1. Impianti idrici antincendio 8.10. Caratteristiche. A seconda dell'importanza e dei rischi relativi, per la difesa antincendio, deve essere prevista la installazione di uno o più idranti. Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate. Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale (o delle rampe) a prova di fumo e protette. Da ciascun montante di ciascun piano dell'edificio, deve essere derivata, con tubazione del diametro non inferiore a 40 mm, un bocca d'incendio da 45 mm UNI, che sarà disposta entro apposita custodia presso gli accessi al disimpegno o alla gabbia delle scale. Al piano terreno o per edifici ad un sol piano, le bocche saranno installate presso le uscite di sicurezza. 8.11. Custodia delle bocche d'incendio. La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente ed avere larghezza ed altezza non inferiori rispettivamente a 0,35 m e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichetta e lancia permanentemente collegate. 8.12. Manichetta e lancia. La manichetta deve esser costituita da tratta di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area dell'edificio protetto. 8.13. Tubazioni fisse. La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato, protetti contro il gelo, e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari. 8.14. Dimensionamento dell'impianto. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire alla bocca di incendi, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo ad una pressione di 2 atmosfere. L'impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50% delle bocche d'incendio e, per ogni montante, delle bocche di almeno 2 piani. 8.15. Alimentazione dell'impianto. L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto cittadino, direttamente o con interposizione di contatore di adeguato diametro. Può essere alimentato anche da riserva idrica costituita da serbatoio sopraelevato o da serbatoio con apposito impianto di pompaggio, idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto. Per edifici di grande altezza e per altri ritenuti importanti, l'impianto antincendio deve essere alimentato da due fonti indipendenti. 8.16. Collegamento delle autopompe VV.F. L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto

pressione e munito di attacco con il collegamento alle autobotti dei Vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile alle autopompe per il collegamento stesso. 8.17. Capacità della riserva idrica. La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza. 9. Impianti fissi di rivelazione e segnalazione degli incendi Impianti fissi di spegnimento automatico ad acqua frazionata o nebulizzata Per edifici o parte di essi destinati ad attività alberghiere con ricettività superiore a 1.000 persone, deve essere inoltre prevista l'installazione di impianto fisso di rivelazione e segnalazione degli incendi oppure di spegnimento automatico ad acqua frazionata o nebulizzata. II. Attività alberghiere esistenti II.1. Generalità Per le attività alberghiere esistenti si applicano, ove ragionevolmente possibile, le disposizioni di cui innanzi, tenendo presenti i principi informatori dei criteri stessi per quanto concerne la costruzione, l'evacuazione in caso di emergenza, gli impianti tecnici e di protezione antincendi. II.10. Costruzione Per quanto concerne il primo aspetto, per edifici o parte di essi aventi ricettività inferiore a 500 posti-letto, può essere consentita una durata di resistenza al fuoco di 60 minuti primi. In casi eccezionali (vicinanza dell'immobile alle sedi dei Vigili del Fuoco, facilità di accesso dei mezzi di soccorso, ubicazione e condizioni di isolamento), può essere consentito che le strutture orizzontali abbiano una resistenza al fuoco inferiore a 60 minuti primi. In tali casi, tuttavia, dovrà provvedersi alla protezione dell'edificio con l'installazione di impianto fisso di spegnimento insieme ad altri accorgimenti per una più rapida evacuazione dell'edificio stesso. Fabbricati a destinazione mista Ove non sia possibile realizzare la separazione tra i locali destinati ad attività alberghiere e quelli ad altra destinazione, consentita dai predetti criteri di cui al punto 2.0, è ammessa la comunicazione fra tali locali a mezzo filtri a prova di fumo. II.11. Misure per l'evacuazione in caso di emergenza Ove non sia possibile realizzare un sistema di vie di uscita in conformità a quanto previsto dai presenti criteri per le attività di nuova istituzione, le deficienze di una o più misure debbono essere compensate dall'eccedenza delle rimanenti e dalla maggiore efficacia dei sistemi di rilevazione, di allarme e di spegnimento realizzabile mediante l'installazione di opportuni impianti fissi. Vie di uscita Possono essere considerate vie di uscita anche percorsi lungo scale che immettono in terrazzi dai quali sia possibile l'evacuazione attraverso edifici adiacenti oppure lungo scale che immettano al penultimo e ultimo piano dell'edificio dai quali è possibile l'evacuazione tramite filtro a prova di fumo, realizzato attraverso muro di separazione dall'edificio adiacente.

Larghezza delle vie di uscita Possono essere valutate, al fine della determinazione della larghezza totale delle vie di uscita, anche uscite di larghezza pari o superiore ad un modulo con tolleranza dell'8%; per uscite di larghezza superiore a 2 moduli può essere consentita una tolleranza fino al 15%. Scale Per edifici multipiani, qualora non fosse possibile realizzare scale a prova di fumo e trasformare quelle esistenti a prova di fumo, queste potranno essere sostituite da scale esterne che possono essere realizzate in materiale incombustibile e devono essere ubicate in modo da risultare protette dall'azione dell'irraggiamento e dei fiumi provenienti da aperture ubicate nelle vicinanze. Inoltre dette scale possono essere conteggiate nella determinazione della larghezza totale delle vie di uscita per qualsiasi tipo di edificio. III. Casi particolari III.1. - Ove per speciali condizioni non fosse possibile dare integrale attuazione ai presenti criteri, i Comandi provinciali VV.F. potranno proporre a questo Ministero soluzioni alternative che possano conferire all'edificio un equivalente grado di sicurezza. R.D.L. 18 GENNAIO 1937, n. 975 Art. 1. Gli alberghi e le pensioni sono classificati nelle seguenti categorie: alberghi di lusso, di prima categoria, di seconda categoria, di terza categoria e di quarta categoria; pensioni: di prima categoria, di seconda categoria e di terza categoria. L'assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione, trascritta sulla licenza di pubblico esercizio. I requisiti ai quali ciascuna categoria dovrà corrispondere, sono indicati nella tabella allegata al presente decreto, vistata, d'ordine nostro, dal ministro proponente. Art. 2. Gli enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli alberghi e delle pensioni delle rispettive province. La classifica ha efficacia a tutti gli effetti, per un triennio. Qualora, peraltro, durante il triennio, e purché manchi almeno un anno al compimento di esso siansi verificati notevoli cambiamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classifica può, d'ufficio o a domanda, provvedersi alla assegnazione dell'esercizio alla categoria corrispondente alle mutate condizioni. Per gli esercizi nuovi, aperti durante il triennio, la classifica ha valore per la frazione del triennio in corso. Art. 3. I titolari o gli aspiranti alla licenza di pubblico esercizio degli alberghi e delle pensioni, dovranno, entro il mese di agosto dell'anno nel quale scade il triennio per gli esercizi già classificati o prima di richiedere la licenza all'autorità di pubblica sicurezza per quelli nuovi, far pervenire agli enti provinciali per il turismo una denunzia, nella quale saranno segnati tutti gli elementi necessari per la classifica e relativi alla ubicazione, alla attrezzatura ed al genere della clientela dell'albergo o della pensione. Gli enti provinciali per il turismo potranno richiedere agli interessati nuovi o maggiori elementi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati che riterranno indispensabili per procedere alla classifica. Art. 4. Entro il termine di giorni 20 dalla data nella quale gli enti provinciali per il turismo avranno deliberato sulla classifica degli alberghi e delle pensioni delle rispettive province, gli elenchi saranno pubblicati nel foglio degli annunzi legali delle province ed affissi negli albi pretorii dei comuni ove si trovano gli alberghi o le pensioni.

Art. 5. Avverso la classifica deliberata dagli enti provinciali per il turismo è ammesso ricorso da presentarsi per il tramite dell'ente provinciale per il turismo competente per territorio, al ministero per la stampa e la propaganda entro 30 giorni dalla pubblicazione degli elenchi. Potranno ricorrere tanto i titolari degli esercizi classificati nella provincia, quanto i proprietari degli stabili locati ad uso degli esercizi stessi. Da parte del titolare di un esercizio è ammesso ricorso sia avverso la classifica attribuita al proprio albergo o alla propria pensione, sia avverso quella attribuita ad altri esercizi. Il ministero per la stampa e la propaganda comunicherà di ufficio copia del ricorso al titolare dell'esercizio di cui viene impugnata la classifica, quando il ricorso non provenga dallo stesso. Il detto titolare entro trenta giorni dalla comunicazione potrà far pervenire le sue deduzioni in ordine al ricorso. Art. 6. Il ministro per la stampa e la propaganda decide in merito a ricorsi, sentita una commissione centrale presieduta dal direttore generale per il turismo e composta: 1º da una rappresentante del ministero dell'interno (direzione generale della pubblica sicurezza); 2º da un rappresentante del ministero delle corporazioni (direzione generale del commercio); 3º da un rappresentante del ministero di grazia e giustizia; 4º da una rappresentante del ministero delle finanze (direzione generale della finanza locale); 5º da un rappresentante del segretariato del consiglio nazionale delle corporazioni; 6º da un rappresentante dell'ente nazionale industrie turistiche; 7º dal presidente della federazione nazionale fascista dei proprietari dei fabbricati; 8º dal presidente della federazione nazionale fascista alberghi e turismo; 9º dal segretario della federazione nazionale fascista dei lavoratori del turismo; 10º da un rappresentante della direzione generale per il turismo con funzioni di relatore. La commissione è assistita da un segretario scelto tra i funzionari della direzione generale per il turismo. La decisione del ministro è definitiva. Alle spese per il funzionamento della commissione sarà provveduto con i fondi stanziati nel bilancio del ministero per la stampa e la propaganda. Art. 7. Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, gli enti provinciali per il turismo trasmetteranno al ministero per la stampa e la propaganda gli elenchi provinciali delle classifiche definitive degli alberghi e delle pensioni, distinti per categoria. Gli enti provinciali per il turismo redigeranno un elenco separato per gli alberghi e le pensioni per i quali sia stato presentato ricorso al ministro per la stampa e la propaganda. Art. 8. Gli elenchi contenenti le classifiche definitive sono approvati e resi esecutivi con decreto del ministro per la stampa e la propaganda che verrà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno. Per gli esercizi per i quali vi siano ricorsi e per quelli di nuova apertura, sarà provveduto, dopo la rispettiva decisione del ministro per la stampa e la propaganda, con i decreti suppletivi. Nell'annuario degli alberghi d'italia, edito dall'ente nazionale industrie turistiche, sarà segnato a fianco di ciascun esercizio la categoria alla quale è stato assegnato. Art. 9. Il titolare della licenza di un albergo o di una pensione il quale intenda portare alle condizioni dell'esercizio un mutamento comprendente miglioramenti interessanti lo stabile, al fine di ottenere l'assegnazione ad una categoria superiore, dovrà presentare all'ente provinciale per il turismo una istanza per la nuova classifica, con un progetto dettagliato dei lavori da eseguire ed il preventivo della spesa. Art. 10. L'ente provinciale per il turismo delibererà preliminarmente se sia in massima accoglibile la domanda di miglioramento della classifica ed in caso affermativo accerterà la utilità e la idoneità, ai fini dell'istanza, delle modificazioni progettate dal titolare dell'esercizio. Eseguiti tali accertamenti, l'ente provinciale per il turismo prescriverà le condizioni all'adempimento delle quali rimane subordinato il miglioramento della classifica, restituendo al richiedente copia del progetto dei lavori di modificazione dello stabile, dopo di avere ottenuta l'approvazione tecnica dei progetti stessi da

parte del ministro per la stampa e la propaganda. Art. 11. Il titolare dell'esercizio darà comunicazione al locatore dello stabile del progetto approvato dal ministro per la stampa e la propaganda chiedendo il suo consenso per l'esecuzione dei lavori interessanti l'immobile. Ove il locatore rifiuti di prestar il consenso, l'ente provinciale per il turismo, su ricorso del titolare dell'esercizio e sentito il locatore, delibererà autorizzando o meno il conduttore ad eseguire i lavori di miglioramento, purché la rimanente durata della locazione sia superiore ai tre anni. Avverso il provvedimento dell'ente provinciale per il turismo è ammesso ricorso al ministro per la stampa e la propaganda, entro 30 giorni dalla notifica, da parte del locatore e del titolare dell'esercizio. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. La decisione del ministro è definitiva. Le disposizioni dei due precedenti capoversi non si applicano alle locazioni stipulate o rinnovate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 12. I lavori di miglioramento dello stabile saranno in ogni caso eseguiti dal titolare dell'esercizio a proprie spese. Al momento del rilascio dell'immobile il conduttore potrà chiedere al locatore un'indennità in misura corrispondente al valore attuale dei miglioramenti apportati allo stabile, ma non superiore alla metà della somma minore che risulterà tra la spesa nei limiti del preventivo ed il migliorato. Ove i lavori siano stati eseguiti senza il consenso del locatore, in forza di autorizzazione dell'ente provinciale per il turismo, l'indennità non potrà in nessun caso superare la quinta parte del prezzo complessivo della locazione per un triennio. Nessuna indennità è dovuta al conduttore se, nonostante i lavori eseguiti ai fini del miglioramento della classifica, questo non sia stato effettivamente conseguito. Art. 13. L'obbligo del locatore previsto dell'art. 1575, n. 2, del codice civile, per gli immobili locati ad uso di albergo o pensione, deve essere osservato dal locatore in relazione alla importanza dell'esercizio quale fu considerato all'atto della locazione. Art. 14. Nei casi previsti dal primo capoverso dell'art. 232 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934-XIII, n. 1265, indipendentemente da quanto è prescritto nella suddetta disposizione, il podestà può prescrivere al titolare dell'esercizio o al proprietario dello stabile, per la parte di loro spettanza, i lavori necessari per rimuovere le cause di insalubrità, anche su proposta dell'ente provinciale per il turismo, sentito l'ufficiale sanitario. Il provvedimento indicherà i termini entro i quali i lavori dovranno essere eseguiti e le modalità di esecuzione. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti dall'art. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, al prefetto, che decide definitivamente. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di inadempienza, il podestà può disporre l'esecuzione di ufficio dei lavori. Al rimborso delle spese occorse si provvede a carico del conduttore e del proprietario per la parte di spettanza di ciascuno secondo le norme stabilite dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Art. 15. Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, l'ente provinciale per il turismo, ove ritenga che, per il mantenimento della classifica assegnata ad un albergo o ad una pensione, sia indispensabile procedere ai lavori di manutenzione dell'immobile ovvero ad altri lavori o rinnovazioni relative agli impianti ed arredamenti dell'esercizio, ha facoltà, previi i necessari accertamenti, di intimarne la esecuzione al titolare dell'esercizio. Il provvedimento dell'ente provinciale per il turismo, da notificarsi anche al locatore dell'immobile, deve indicare i termini entro i quali i lavori devono essere eseguiti e la modalità di esecuzione. Avverso il provvedimento, gli interessati, entro trenta giorni dalla notificazione, possono presentare ricorso al ministro per la stampa e la propaganda. Il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso di inadempienza del provvedimento definitivo da parte del titolare dell'esercizio, l'ente provinciale per il turismo può disporre l'esecuzione di ufficio dei lavori. Al rimborso delle spese relative si provvede a carico del titolare dell'esercizio secondo le norme stabilite dal testo unico approvato con

regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo a costui il diritto di ripetere dal locatore dell'immobile l'importo dei lavori che fossero di sua spettanza per legge o per contratto. Art. 16. Il conduttore che, nei termini stabiliti dall'art. 3 del presente regio decreto, non provveda ad effettuare al rispettivo ente provinciale per il turismo la denuncia del proprio esercizio, corredata dagli elementi relativi alla ubicazione, all'attrezzatura ed al genere della classifica degli alberghi e pensioni, è punito con l'ammenda da lire 200 a lire 2000. Potrà inoltre dal questore, su richiesta dell'ente provinciale per il turismo, essere disposta la sospensione della licenza sino a che il titolare dell'esercizio non abbia adempiuto a tale obbligo. Art. 17. Il conduttore di un esercizio di albergo o pensione il quale si rifiuti di fornire all'ente provinciale per il turismo le informazioni richiestegli ai fini della classificazione, o di consentire gli accertamenti disposti dall'ente allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000. Potrà inoltre dal questore, su richiesta dell'ente provinciale per il turismo, essere disposta la sospensione della licenza di esercizio da 10 a 60 giorni. Art. 18. Il conduttore di un esercizio di albergo o pensione il quale attribuisca al proprio esercizio, con scritti o stampati, ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo, una classificazione diversa da quella che all'esercizio è stata attribuita o un'attrezzatura diversa da quella esistente, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5000. La condanna importa la pubblicazione della sentenza su almeno tre giornali quotidiani oltre che sul <<Bollettino ufficiale>> della federazione nazionale fascista alberghi e turismo. Inoltre si applica la disposizione del comma secondo dell'articolo precedente. La sospensione, però, può essere estesa anche a 90 giorni. Art. 19. Gli alberghi e le pensioni esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i quali non sia stata ritirata la licenza di pubblica sicurezza, provvederanno alla denuncia di cui all'art. 3 nel termine di 90 giorni da quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta ufficiale del regno. Per la prima applicazione del presente decreto il triennio di classifica avrà però inizio dal gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il decreto stesso sarà stato pubblicato. Art. 20. Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 8 le associazioni di categoria dovranno rivedere i salari per adeguarli alla nuova classifica. Fino a tale data nulla è mutato nei riguardi della corresponsione dei salari. Art. 21. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno e sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Allegato 1 Nel procedere alla assegnazione della classifica degli alberghi e delle pensioni, gli enti provinciali per il turismo terranno innanzi tutto conto del genere della clientela che frequenta i singoli esercizi, della tradizione e dell'importanza generalmente attribuita ai singoli esercizi, i quali dovranno possedere i sottoindicati tassativi requisiti, constatati nell'attrezzatura degli esercizi stessi. Gli alberghi della categoria di lusso devono avere: 1º sale di ritrovo, di lettura, scrittura, trattenimento, di giuoco, di ristorante e banchetti, apparecchi radio, palestre e docce, tutte arredate con eleganza e signorilità, con ricchezza di decorazioni accurate anche nei dettagli (impianti sanitari relativi ai locali pubblici in armonia con l'importanza di essi); 2º scale e corridoi spaziosi, salvo il caso di speciale architettura dello stabile antico o a tipo antico, impianto di riscaldamento centrale per quegli esercizi che hanno un periodo di apertura durante i mesi invernali; 3º camere arredate con lo stesso tono dei saloni di ritrovo anche se di stile diverso, sempre offrenti la massima comodità di arredamento e di conforto; 4º non meno di due terzi delle camere dovranno essere provviste di