RITENUTA ALLA FONTE SULLE PROVVIGIONI: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO. a cura di Giancarlo Modolo (Commercialista in Milano)



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RITENUTA ALLA FONTE SULLE PROVVIGIONI: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO a cura di Giancarlo Modolo (Commercialista in Milano) Generalità Per effetto del combinato disposto del primo e del secondo comma dell art. 25- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la disciplina vigente pone a carico dei sostituti d imposta l onere-obbligo di operare una ritenuta alla fonte del 23,00% a titolo di acconto: - dell Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche; oppure: - dell Ires-imposta sul reddito delle società; dovuta dai percipienti le provvigioni e commisurata al cinquanta per cento delle provvigioni medesime. Tuttavia, qualora i percipienti dichiarino ai loro committenti, preponenti o mandanti, che nell esercizio della loro attività si avvalgono, in via continuativa, dell opera di dipendenti e di terzi, la ritenuta alla fonte deve essere commisurata sul 20,00% della predetta base imponibile di riferimento. In pratica, i sostituti d imposta sono tenuti ad operare all atto del pagamento la ritenuta alla fonte (principio di cassa), tenendo presente che la stessa deve necessariamente essere applicata sull ammontare della provvigione e compensi assimilati da corrispondere: - al netto dell Iva addebitata; e: - al lordo della trattenuta Enasarco di cui il 50,00% a carico dell intermediario e il 50,00% a carico del preponente o casa mandante. L attuale situazione delle ritenute alla fonte in tema di provvigioni può essere così schematizzata: provvigioni inerenti a prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d affari e per prestazioni occasionali (regola generale) percentuale ritenuta 23,00% (aliquota del primo scaglione Irpef) titolo della ritenuta a titolo di acconto Irpef o Ires base imponibile 50,00% dell importo delle provvigioni ritenuta di riferimento calcolata sul totale 11,50%; codice tributo per il versamento della ritenuta 1038

provvigioni inerenti a prestazioni abituali di agenti, rappresentanti, mediatori, commissionari, procacciatori d affari e per prestazioni occasionali nell ipotesi in cui il soggetto percipiente si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi percentuale ritenuta 23,00% (aliquota del primo scaglione Irpef) titolo della ritenuta a titolo di acconto Irpef o Ires base imponibile 20,00% dell importo delle provvigioni ritenuta di riferimento calcolata sul totale 4,60%; codice tributo per il versamento della ritenuta 1038 provvigioni inerenti a prestazioni degli incaricati delle vendite a domicilio (art. 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426) percentuale ritenuta 23,00% (aliquota del primo scaglione Irpef) titolo della ritenuta a titolo di imposta base imponibile 78,00% dell importo delle provvigioni ritenuta di riferimento calcolata sul totale 17,94%; codice tributo per il versamento della ritenuta 1038 indennità cessazione rapporto di agenzia percentuale ritenuta 20,00% titolo della ritenuta a titolo di acconto Irpef o Ires base imponibile 100,00% dell importo ritenuta di riferimento calcolata sul totale 20,00%; codice tributo per il versamento della ritenuta 1040 avvertenza applicativa nella R.M. 18 settembre 2001, n. 132/e, è stata precisata l inapplicabilità della ritenuta a titolo di acconto del 20,00% di cui all art. 25, comma 1, del D.P.R. 600/1973, alle indennità dovute alle società di persone per lo scioglimento del rapporto di agenzia, in quanto le medesime devono essere considerate reddito d impresa

N.B.: la ritenuta alla fonte deve necessariamente essere versata dai sostituti d imposta o soggetti che corrispondono il compenso e, quindi, dalle imprese di ogni tipo, dalle società, dagli enti, compresi, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, i lavoratori autonomi e i professionisti (anche non associati) e i condomini. Soggetti interessati L art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che regola e detta la disciplina delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte per le prestazioni, anche di tipo occasionale, inerenti ai rapporti di: - commissione; - agenzia; - mediazione; - rappresentanza di commercio; - procacciamento d affari; puntualizza, tra l altro, che: le società di cui al comma 1 dell art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi residenti in Italia e cioè: - le società per azioni; - le società in accomandita per azioni; - le società a responsabilità limitata; - le società cooperative; - le società di mutua assicurazione; gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui al comma 1 dell art. 73 del testo unico delle imposte, residenti nel territorio dello Stato, che hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali, comprese, oltre alle persone giuridiche è cioè: - le associazioni non riconosciute; - i consorzi; e: - le altre organizzazioni; non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell imposta si verifica in modo unitario e autonomo; le società e gli enti di ogni tipo con personalità giuridica o senza personalità giuridica non residenti nel territorio dello Stato, comprese anche le società di tipo personale e le associazioni (art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi) quando per la maggior parte del periodo di imposta dispongono nel territorio dello Stato: - della sede legale o della sede dell amministrazione;

o: - l oggetto principale, determinato, in mancanza dell atto costitutivo o dello statuto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata, in base all attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; le società e le associazioni di cui all art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi residenti in Italia e cioè: - le società semplici; - le società in accomandita semplice; - le società in nome collettivo; - le società di armamento; - le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio di arti e professioni; le persone fisiche che esercitano attività d impresa o di lavoro autonomo; devono necessariamente effettuare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto: - dell Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche; o: - dell Ires-imposta sul reddito delle società; all atto del pagamento della provvigione e/o dei compensi assimilati. N.B.: in pratica, sulle provvigioni relative a rapporti di commissione, mediazione, procacciamento di affari, agenzia e rappresentanza di commercio che vengono corrisposte da imprese, società, professionisti ed artisti (esclusi, di conseguenza, i soggetti privati ) si rende applicabile la ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 23,00%, calcolata sul 50,00% dell ammontare delle provvigione medesime (corrispondenti all 11,50% calcolato sul totale), tenendo presente che la ritenuta predetta si deve applicare sul 20,00% dell ammontare delle provvigioni (pari, quindi, al 4,60% determinato sul totale) se il percipiente certifica e/o dichiara che si avvale in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi: - entro la fine dell anno precedente nei casi di rapporti continuativi; - entro 15 giorni dalla stipulazione di nuovi accordi contrattuali di commissione, agenzia o simili; - entro la data di conclusione

dell attività che determina la maturazione della provvigione nei cosiddetti rapporti relativi ad operazioni di tipo occasionale. Modalità procedurali Pagamento, da parte dei sostituti d imposta, delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte ad agenti e rappresentanti di commercio mediante versamento: per i soggetti titolari di partita Iva, esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line o per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006); per i soggetti non titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche. Al riguardo, si ritiene opportuno puntualizzare che i percipienti: soggetti alla disciplina della ritenuta alla fonte sulle provvigioni o sostituiti d imposta sono gli esercenti un attività di tipo operativamente effettivo, per la quale si rende applicabile l art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni. In altri termini, la regola generale di individuazione dei percipienti le provvigioni soggette alla ritenuta alla fonte si limita a richiamare coloro che percepiscono provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di: - commissione; - agenzia; - mediazione; - rappresentanza di commercio; - procacciamento d affari; non rientranti nell ambito operativo delle ritenute alla fonte sulle provvigioni e che, conseguentemente, sono da considerarsi esclusi, possono, senza pretesa di completezza, essere così individuati: - agenzie di viaggio e turismo; - rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti a trasporti di persone;

- soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche; - agenti e concessionari di pubblicità a «servizio completo» che pongono in essere attività di: - assistenza e consulenza nella progettazione, nell amministrazione e nella gestione di campagne di pubblicità per conto terzi; - consulenza di marketing e prestazioni inerenti; - assistenza, consulenza nella progettazione, gestione e realizzazione di iniziative di pubblicità per conto terzi (cosiddetti «budget») e altre iniziative similari; - agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni e, di conseguenza, si devono considerare soggetti alla ritenuta alla fonte gli agenti che pongono in essere prestazioni a favore di altri agenti, in quanto non operano e non percepiscono provvigioni direttamente dalle imprese di assicurazione; - mediatori di assicurazione per i loro rapporti: a) con le imprese di assicurazione; e: b) con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva; - aziende ed istituti di credito e società finanziarie di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute, di raccolta e di finanziamento e agenti raccomandatari e mediatori marittimi, i quali gestiscono (promuovono e concludono) contratti di trasporto ed altre attività specifiche del settore, quali, a titolo meramente indicativo: a) l assistenza al comandante della nave nei rapporti con le autorità locali o con i terzi; b) il ricevimento e la consegna di beni e di merci; c) le operazioni di imbarco e/o di sbarco dei passeggeri;

d) il collocamento o l acquisizione di noli; e) gestione dei contratti di trasporto di merci e di passeggeri con l eventuale rilascio dei documenti relativi; - mediatori aerei; - agenti o commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente; - mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima; - commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame; - consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalità di lucro. Da quanto accennato, si deduce che si devono considerare escluse dall applicazione della ritenuta alla fonte: a) le provvigioni corrisposte da imprese agricole; b) le provvigioni percepite da: - agenzie di viaggio; - rivendite di biglietti di viaggio relativi a persone; - agenti di assicurazione per le prestazioni a società di assicurazione: - banche e società per operazioni di leasing (salvo casi particolari); - mediatori e rappresentanti di produttori agricoli, ittici, ecc.; - commissionari e agenti di imprese petrolifere per servizi resi alle medesime; - agenti marittimi e aerei; - commissionari in mercati ortofrutticoli, ittici e di bestiame; e, se senza fini di lucro: - consorzi e cooperative fra imprese artigiane, agricole e commerciali. Alla formazione della base imponibile di riferimento per l applicazione della ritenuta alla fonte concorrono, oltre le provvigioni, anche: le somme percepite dall intermediario (agente o rappresentante) per gli affari conclusi direttamente dal mandante nella zona di competenza esclusiva dell intermediario stesso; gli eventuali sovrapprezzi di vendita, individuabili, di regola, nella differenza tra il prezzo della merce stabilito dal soggetto mandante e

quello di effettiva vendita praticato dall intermediario al cliente finale; gli eventuali corrispettivi e/o compensi in natura, per i quali la valutazione deve necessariamente essere eseguita in relazione al cosiddetto «valore normale» (con riferimento, se del caso, ai listini e/o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio o alle tariffe professionali); ogni altro compenso inerente all attività prestata, compresi, quindi, i rimborsi spese. Devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte anche gli acconti e le anticipazioni delle provvigioni, anche se gli stessi, in relazione al principio di competenza, non devono essere compresi tra i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del reddito del percipiente, mentre, per evidenti e logici motivi, non concorrono a formare la base imponibile della ritenuta alla fonte gli eventuali rimborsi di anticipazioni poste in essere, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, dall intermediario per conto del soggetto mandante. La base di commisurazione della ritenuta è: - del 50,00% delle provvigioni per la generalità dei casi; - del 20,00% delle provvigioni se il percipiente (sostituito d imposta) dichiara all erogante (sostituto d imposta) che, nell esercizio della propria attività, si avvale in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi. La ritenuta alla fonte è del 23,00% (o, meglio, come precedentemente specificato, la ritenuta alla fonte è di entità pari all aliquota del primo scaglione Irpef e, la misura dell aliquota e, conseguentemente, da ritenersi variabile) e, pertanto, applicando la stessa alle basi di commisurazione predette è possibile precisare l esistenza di percentuali indirette pari: - al 4,60% dell ammontare delle provvigioni, se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandatari che nell esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell opera di lavoratori subordinati o di terzi;

- al 11,50% dell ammontare delle provvigioni per gli altri casi. Per quanto concerne i venditori a domicilio che, in pratica, sono soggetti che svolgono un attività diversa da quella degli agenti, la ritenuta è a titolo d imposta. La regola, in questo caso, non segue il criterio generale: pertanto il 23,00% deve essere calcolato sul 78,00% dell ammontare delle provvigioni e, quindi, in pratica la ritenuta sul totale è pari al 17,94%. Le modalità di calcolo sono di semplice articolazione. Da quanto posto in evidenza è facilmente desumibile che per i soggetti che si avvalgono in via continuativa, nell esercizio della loro attività, dell opera di dipendenti o di terzi la ritenuta alla fonte deve essere commisurata al 20,00% dell ammontare delle provvigioni (23,00% calcolato sul 20,00% di 100 uguale al 4,60% calcolato sul 100% di 100), tenendo, al riguardo, presente che, ai sensi del D.M. 16 aprile 1983 (e della circolare ministeriale 10 giugno 1983, n. 24/8/845), si devono considerare: dipendenti coloro i quali prestano nell impresa la loro attività lavorativa, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione del soggetto percipiente le provvigioni secondo le norme della legislazione sul lavoro; terzi coloro i quali, senza vincolo di subordinazione, partecipano in qualità di soggetti esterni direttamente all attività dell impresa del percipiente le provvigioni o collaborano con lo stesso nello svolgimento dell attività propria dell impresa quali agenti, subagenti, mediatori, procacciatori d affari, produttori e figure similari; terzi anche i collaboratori dell impresa familiare gestita dal percipiente le provvigioni che risultano direttamente impegnati nell esercizio dell attività commerciale svolta nell ambito di detta impresa e gli associati delle associazioni in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. È importante, inoltre, tenere in considerazione che l attività dei percipienti si deve necessariamente ritenere esercitata con l ausilio in via continuativa dell opera di dipendenti o di

terzi qualora, indipendentemente dal numero degli stessi, il rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione danno luogo a prestazioni per la prevalente parte dell anno o del minor periodo in cui è svolta l attività, anche se l opera predetta non è resa dalle stesse persone (dipendenti o terzi). In altri termini, per beneficiare dell abbattimento (ritenuta alla fonte calcolata sul 20,00% delle provvigioni, anziché sul 50,00%), è indispensabile che il soggetto percipiente le provvigioni si avvalga della partecipazione «in via continuativa» di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori terzi, tenendo presente che: detta condizione si deve necessariamente ritenere soddisfatta qualora il rapporto predetto (lavoro dipendente e/o collaborazione) risulti operativo per la prevalente parte dell anno o del periodo d imposta; nel caso in cui il percipiente delle provvigioni si avvalga soltanto di prestazioni di terzi, il requisito della continuità si deve ritenere sussistente qualora dalle rilevazioni contabili dello stesso risultino sostenuti nel periodo d imposta precedente costi per dette prestazioni in misura superiore al 30,00% dell ammontare complessivo delle provvigioni imputabili al periodo medesimo (al di sotto, quindi, non si può chiedere l agevolazione in argomento); per i soggetti che pongono in essere attività cosiddette «stagionali», la presenza di lavoratori dipendenti e/o di collaboratori terzi deve risultare operante per la maggior parte del periodo dell attività predetta. In ogni caso, il principio fondamentale in materia di reddito d impresa è quello della competenza, secondo il quale i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri concorrono a formare il reddito d impresa nell esercizio di competenza. I costi ed i ricavi, infatti, assumono rilevanza nel periodo d imposta al quale si riferiscono a meno che non siano certi rispetto alla loro esistenza ed oggettivamente determinabili nel loro ammontare, nel qual caso devono essere imputati al periodo d imposta in cui si verificano tali condizioni. Si può, quindi, affermare che ai fini della determinazione del reddito i componenti

positivi e negativi di reddito devono essere di competenza in quanto al tempo, certi in quanto all esistenza e oggettivamente determinabili in ordine all ammontare. I principi della competenza, della certezza e della determinabilità oggettiva, devono necessariamente risultare anche integrati con il principio di inerenza. Secondo tale principio i costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d impresa, tenendo in considerazione quanto precedentemente esposto. Infatti, a fini operativi, come regola procedurale, è bene tenere in considerazione che: se il contratto di vendita risulta promosso dall intermediario di commercio tra preponente e cliente nel corso dell anno 2012 e la consegna della merce è avvenuta nello stesso anno, mentre il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nell anno successivo, l esercizio di competenza: - della provvigione attiva per l intermediario di commercio: anno 2012; - della provvigione passiva per il soggetto mandante: anno 2012; se il contratto di vendita risulta promosso dall intermediario di commercio tra preponente e cliente nel corso dell anno 2012, con accettazione da parte del mandante, e la consegna della merce è avvenuta nell anno successivo, come per il pagamento del corrispettivo, l esercizio di competenza: - della provvigione attiva per l intermediario di commercio: anno 2012, in quanto ai sensi dell art. 109 del Tuir la provvigione può essere oggettivamente determinata; - della provvigione passiva per il soggetto mandante: anno 2013. Per quanto attiene agli acconti e alle anticipazioni di provvigioni, che, come già accennato precedentemente, sono soggetti all applicazione della ritenuta alla fonte, è necessario puntualizzare che, in relazione al principio della competenza, non concorrono alla formazione del reddito dell intermediario percipiente e, quindi, non devono essere compresi tra i componenti positivi di

reddito del periodo d imposta di percezione, se non quando la provvigione risulterà, per così dire, maturata (e, quindi, imputabile al periodo d imposta). Ai sensi del terzo comma dell art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la ritenuta operata a titolo di acconto sulle provvigioni può essere scomputata: - dal tributo relativo al periodo d imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale; - dal tributo inerente al periodo d imposta in cui è stata effettuata nel caso in cui la ritenuta alla fonte sia stata operata successivamente alla presentazione della dichiarazione annuale. In altri termini, le ritenute alla fonte operate sulle provvigioni possono essere scomputate per «competenza» dagli intermediari che esercitano per professione abituale, anche se non esclusiva, un attività commerciale da cui derivano le provvigioni. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo: - le ritenute alla fonte sulle provvigioni erogate nel corso dell anno 2012 sono scomputabili dai tributi inerenti ai redditi del medesimo anno; - le ritenute sulle provvigioni erogate nel corso dell anno 2013 (entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell anno 2012) sono scomputabili dai tributi inerenti ai redditi del periodo d imposta 2012; - le ritenute sulle provvigioni erogate nel corso dell anno 2013 (oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell anno 2012) sono scomputabili dai tributi inerenti ai redditi del periodo d imposta 2013. Da quanto accennato, si deduce che lo scomputo della ritenuta alla fonte da parte del soggetto percipiente o sostituito d imposta può essere operato con riferimento al principio di: - competenza, se lo stesso esercita per professionale abituale, anche se non esclusiva, una delle attività commerciali da cui deriva la percezione di provvigioni soggette all applicazione della ritenuta alla fonte; - cassa, da parte dei soggetti che pongono in essere un attività di tipo occasionale. Per i soggetti Ires, con periodo d imposta

non coincidente con l anno solare, lo scomputo delle ritenute alla fonte segue il medesimo criterio, tenendo presenti, ovviamente, i diversi termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Dichiarazione per la riduzione della ritenuta alla fonte L applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto nella misura ridotta è subordinata alla presentazione al committente, al preponente o al mandante da parte del sostituito d imposta o percipiente le provvigioni, di un apposita dichiarazione in carta semplice (vedere fac-simile), datata e sottoscritta, contenente: - i dati identificativi del percipiente stesso; - l attestazione di avvalersi in via continuativa dell opera di dipendenti o di terzi. La dichiarazione suaccennata deve necessariamente essere spedita al committente, al preponente o al mandante per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di competenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La dichiarazione di riduzione della ritenuta alla fonte, che deve essere conservata, deve risultare spedita a mezzo servizio postale nella forma di raccomandata con ricevuta di ritorno o avviso di ricevimento (unica forma consentita), per la quale si consiglia di utilizzare il sistema dell invio senza busta, in maniera da provare nel tempo la regolarità della stessa (si consiglia, ai soggetti mandanti-sostituti d imposta, in ogni caso, di conservare, unitamente alla comunicazione, anche la busta con il timbro postale per dimostrare l avvenuta spedizione in termini). Ai fini procedurali, la dichiarazioneattestazione in argomento, che ha validità annuale e, quindi, deve essere ripetuta per ogni periodo d imposta, deve trovare formalizzazione: entro il 31 dicembre dell anno precedente, se il soggetto percipiente le provvigioni prevede che nel corso dell anno successivo sussistano o sussisteranno le condizioni per beneficiare dell abbattimento al 20,00% della base di calcolo della ritenuta sulle provvigioni;

non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni per beneficiare dell abbattimento al 20,00% della base di calcolo della ritenuta sulle provvigioni si sono verificate, qualora le stesse si verifichino durante l anno operativo; nel caso di inizio di attività, entro i 15 giorni successivi alla stipulazione dei contratti o degli accordi di commissione, agenzia di commercio o rappresentanza commerciale, se il soggetto percipiente le provvigioni presume che nel corso del periodo d imposta o della frazione d anno, si possono concretizzare le condizioni previste. In altri termini, se per l anno o per la frazione di anno in cui ha inizio l attività, il soggetto percipiente, nel presumere la sussistenza delle inerenti condizioni, intende avvalersi della prevista riduzione al 20,00% della base di commisurazione delle ritenute alla fonte, deve necessariamente, ai sensi dell art. 3, comma 3, del D.M. 16 aprile 1986, procedere a formare e a consegnare la prevista dichiarazione: - entro e non oltre i 15 giorni successivi alla stipulazione dei contratti o degli accordi di commissione, agenzia o di procacciamento d affari; oppure: - entro e non oltre i 15 giorni dall esecuzione della mediazione; per le prestazioni di tipo occasionale, non oltre il termine entro il quale le operazioni da assoggettare a ritenuta alla fonte si considerano concluse in relazione a specifici accordi contrattuali o in relazione a disposizioni normative o usi. In pratica, i soggetti percipienti devono procedere a presentare la prevista dichiarazione non oltre il termine entro il quale: - si perfeziona; o: - si conclude; l operazione dalle quale conseguono o maturano le provvigioni da assoggettare alla ritenuta alla fonte. Tuttavia, è stato precisato con la circolare 10 giugno 1983, n. 24, che la minore ritenuta può essere applicata anche se la dichiarazione viene consegnata o perviene dopo la

conclusione dell operazione e, quindi, anche dopo l effettiva maturazione della provvigione, ma, in ogni caso, prima del pagamento delle medesime. N.B.: nel caso in cui le predette condizioni vengano meno nel corso dell anno operativo è necessario segnalare che, nel termine di 15 giorni decorrenti da quello in cui le condizioni sono cessate, il calcolo delle ritenute deve essere effettuato sul 50,00% delle stesse e non sul 20,00%. Versamento delle ritenute alla fonte da parte del soggetto mandante Il versamento delle ritenute alla fonte deve avvenire, con periodicità mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate, utilizzando il modello F24 e specificando il codice tributo 1038- Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione di agenzia di mediazione e di rappresentanza. In relazione all art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l omesso o l insufficiente versamento delle ritenute alla fonte può essere regolarizzato mediante l istituto del ravvedimento ( rapido, breve o lungo ) e cioè: entro 30 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione, la sanzione ridotta da applicare è pari: - fino al 14 giorno: 0,20% giornaliero, come risulta chiarito dalla tabella pubblicata in calce al present intervento; - dal 15 al 30 giorno: 3%; entro il maggior termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (mod. 770) inerente all anno solare nel corso del quale la violazione risulta commessa: 3,75% (pari ad un ottavo del 30%). Si ritiene opportuno rammentare che, per la corretta applicazione del ravvedimento operoso, oltre al versamento della somma dovuta per la ritenuta alla fonte oggetto di regolarizzazione, si rende indispensabile anche eseguire il pagamento sia della sanzione amministrativa nell entità predetta, sia gli interessi moratori con maturazione giorno per giorno (dal 1 gennaio 2012 la misura degli interessi legali è pari al 2,50%). Nell ipotesi: di omesso e/o di insufficiente versamento delle ritenute alla fonte, senza fare ricorso al ravvedimento operoso, si rende operativa la sanzione amministrativa nella

misura pari al 30% dell'ammontare non corrisposto; di omessa e/o di insufficiente effettuazione delle ritenute alla fonte, si rende applicabile la sanzione amministrativa nella misura pari al 20% dell'importo non trattenuto; tenendo inoltre presente che nel caso di mancato versamento, entro il termine per presentare la dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770), di ritenute alla fonte che risultano indicate nella certificazione dei sostituti d'imposta, per un importo superiore a euro 50.000,00 per ogni periodo d'imposta, si rende applicabile la sanzione penale della reclusione da sei mesi a nove anni. TABELLA PER IL CALCOLO RAPIDO DEL RAVVEIDMENTO OPEROSO Giorno di ritardo Sanzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 prevista 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% Sanzione ridotta 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0