SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE INSIEME DI FORME DI INTERVENTO PUBBLICO DIRETTE AL BENESSERE DEL CITTADINO. E COSTITUITO DA UNA SERIE DI INTERVENTI DI CARATTERE PREVIDENZIALE O ASSISTENZIALE.
Settore assistenza sociale Tutela delle persone con minorazioni civili Minorazioni civili: invalidità handicap cecità sordità disabilità ai fini del collocamento lavorativo
Forme di assistenza Benefici economici diretti Altre forme di intervento Assistenza protesica Esenzioni ticket Benefici fiscali Inserimento lavorativo Accredito contributivo
L.102/2009 nuova procedura a decorrere dal 1 gennaio 2010 le domande vanno presentate all'inps esclusivamente in via telematica l Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle ASL le Commissioni mediche ASL sono integrate da un medico dell INPS quale componente effettivo.
L.102/2009 L istante viene visitato dalla Commissione Medica ASL integrata dal medico INPS. L'istante può, attraverso il proprio medico abilitato, richiedere visita domiciliare. il medico, in questo caso, compila ed invia (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell Inps) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione si pronuncia in merito alla certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
legge 11 agosto 2014, n. 114 articolo 25 Semplificazione per i soggetti con invalidità
Rivedibilità e status articolo 25, comma 6 bis: nel caso in cui sia prevista rivedibilità si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità: spetta all INPS procedere alla convocazione
Ieri/Oggi Status di minorazione civile/o handicap, nei casi di rivedibilità Ieri : si perdevano benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura,alla data di scadenza del verbale e fino a nuovo accertamento Oggi:non si perdono benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura in attesa di nuovo accertamento
Certificati provvisori handicap e agevolazioni lavorative Art. 26 - quarto comma Abbassa da 90 a 45 giorni il tempo di decorrenza dalla domanda. Autorizza le Commissioni a rilasciare il certificato provvisorio (valido fino all emissione di quello definitivo) già a fine visita. Estende la validità anche ai congedi retribuiti (quelli fino a due anni di astensione).
Ieri/Oggi Certificato provvisorio di handicap grave finalizzato alle agevolazioni lavorative Ieri: Era da richiedere ad un medico specialista non prima che fossero siano trascorsi 90 giorni dalla domanda di accertamento. La Commissione ASL non era autorizzata formalmente al rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita di accertamento. Valido solo per i permessi (art. 33, legge 104/1992)
( ) Oggi Da richiedere ad un medico specialista non prima che siano trascorsi 45 giorni dalla domanda di accertamento. La Commissione ASL è autorizzata al rilascio di un certificato provvisorio al termine della visita di accertamento. Valido per i permessi (art. 33, legge 104/1992) e per i congedi (d. lgs. 151/2001)
Neomaggiorenni Il comma 6 stabilisce che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di indennità di comunicazione per sordità sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari. La concessione avviene in automatico, senza necessità di domanda.
Neomaggiorenni comma 5: minori titolari di indennità di frequenza. Presentando una domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, ottengono in via provvisoria, già al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Al raggiungimento della maggiore età, saranno accertate le condizioni sanitarie e gli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
Neomaggiorenni titolari di indennità Ieri: di accompagnamento Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età Oggi: Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le provvidenze vengono concesse in automatico
Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza Ieri Venivano sottoposti a nuova visita al compimento del 18. anno di età Oggi Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni
Rivedibilità L articolo 25, comma 8 della legge 114/2014 modifica la norma originaria, (L.80/2006) prevedendo che l esonero dalle visite di revisione debba riguardare tutte le patologie stabilizzate, gravi o meno che siano.
Esonero dalla ripetizione di visite di verifica o di controllo Ieri: Spettava alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, solo se titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione Oggi: Spetta alle persone con disabilità stabilizzata o ingravescente, anche se non titolari di indennità di accompagnamento (invalidi, ciechi totali) o di comunicazione
Circ. INPS n.10/2015 gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all Istituto, già preposto all accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall Istituto stesso.
Le commissioni INPS Saranno pertanto chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.