CORSO DI FORMAZIONE. PER I DIRIGENTI (D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)



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CORSO DI FORMAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLA SANITA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE CORSO DI FORMAZIONE PER I DIRIGENTI (D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) 3-5-10-12 Novembre 2015 Sala Convegni del P.O. «San Paolo» - Bari R.S.P.P. Ing. Nicola Sansolini

Argomenti Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione degli R.L.S.. Consultazione e partecipazione degli R.L.S. dell A.S.L. BA Argomenti

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nasce con il D. Lgs 626/1994 è confermato e potenziato con il D. Lgs. 81/2008 (art. 47-48 - 49-50) Il nominativo è comunicato all INAIL (in caso di nuova nomina o designazione) dal Datore di Lavoro (articolo18, lettera aa) del D. Lgs 81/2008 così come modificato dall articolo 13, lettera f) del D. Lgs 106/2009) http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_122394.pdf

I SOGGETTI DELLA PREVENZIONE DATORE DI LAVORO R.S.P.P. DIRIGENTI PREPOSTI MEDICO COMPETENTE LAVORATORI DOTT. PASQUALE NICOLA BIANCO R.L.S.

DATORE DI LAVORO Garante «STRUTTURALE» della sicurezza e igiene durante il lavoro PREPOSTO Garante del «CONTROLLO» della sicurezza e igiene durante il lavoro DIRIGENTE Garante «ORGANIZZATIVO» della sicurezza e igiene durante il lavoro

Datore di Lavoro Addetti Emergenze Medico Competente R.S.P.P. (A.S.P.P.) Dirigenti Preposti Lavoratori R.L.S. Funzioni consultive Funzioni operative

Obiettivo (del Legislatore ma anche del DL): rafforzare la figura del R.L.S. come soggetto non burocratico, ma fortemente proattivo di promozione della cultura della sicurezza, in modo tale che, attraverso di essi, i lavoratori possano davvero esercitare alcuni diritti fondamentali che sono parte integrante di una quotidianità lavorativa sicura Diritto all Informazione Diritto alla Formazione Diritto alla Partecipazione Diritto al Controllo

Tipologia di RLS Aziendale Territoriale o di Comparto (riceve una formazione di almeno 64 ed aggiornamento annuale di 8 ore) di Sito Produttivo (porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno)

RLS TERRITORIALE (art. 48) Esercita le competenze del RLS nei termini e con le modalità previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali NON sia stato eletto o designato il RLS Le modalità di elezione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Rappresentanza dei lavoratori/delle lavoratrici per la sicurezza territoriale (RLST) (art. 48)

RLS di Sito Produttivo (art. 49) Sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: a) i porti, sedi di autorità portuale nonchè quelli sede di autorità marittima (da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, ); b) centri intermodali di trasporto (di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858); c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

R.L.S. (art. 47) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (art. 2 comma 1 lett. i) Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. Numero di RLS

Nella ASL BA i Rappresentanti Lav. Sic. sono COGNOME E NOME QUALIFICA STRUTTURA MAIL MOBILE Barione Francesco Infermiere P.O. Terlizzi francescobarione@alice.it 3336984020 De Leo Tommaso Amm.Vo P.O. Terlizzi tommaso.deleo@asl.bari.it 3497892708 Dimiccoli Francesco Op. Tec. Coord. DD.SS.SS. francescodimiccoli@libero.it 3272883596 Guastamacchia Isabella Infermiere Dss N. 2 Terlizzi isaguastamacchia@libero.it 3496535827 Parisi Raffaele Ass P.O. San Paolo r.l66@live.it 3482948404 Aniello Pietro Infermiere Osp. della Murgia pietroaniello83@libero.it 3895856479 Bozzi Michele Medico Osp. Di Venere bozzi.michele@libero.it 3475187764 De Candia Marta Concetta Biologo Trasfus. Molfetta martadecandia2009@libero.it 3473025242 Labate Gianni Infermiere Dss N. 14 labate.gianni@virgilio.it 3333257117 Bavaro Antonio O.S.S. P.O. Molfetta anto.bav@alice.it 3287459377 Gatta Elena Fisiot. Dss N. 7 Bari ele.gatta74@gmail.com 3471055822 Trimigliozzi Francesco Med. Vet Serv. Vet. Area B francesco.trimigliozzi@asl.bari.it 3395627152 Giglio Vincenzo Amm.Vo Energy Management vincenzo.giglio@asl.bari.it 3666224722 Sportelli Michele Op. Tecnico P.O. Monopoli sportmaik@libero.it 3316276910 Carrieri Stefania Psicologo Csm Area 6 Triggiano stefcarrieri@alice.it 3336300435

Il RLS èuno degli attori principali del sistema di prevenzione accede ai luoghi di lavoroin cui si svolgono le lavorazioni è consultato sulla valutazione dei rischi èconsultato sulla designazionedel RSPP e altre figure della prevenzione e sull'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 riceve le informazionie la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchéquelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali riceve una formazioneadeguatae partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione

R.L.S. M.C. Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale Sindacati Addetti Antincendio Primo soccorso RLS Associazioni di categoria Lavoratori Organi di vigilanza e controllo (SPESAL, ) Datore di Lavoro

Attribuzioni del RLS (art. 50) Accede a: Accede: Ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni Al Documento di Valutazione dei Rischi Ai dati del documento nel caso di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni Al registro infortuni Al registro di esposizione agenti cancerogeni Al registro di esposizione agenti biologici

Attribuzioni del RLS (art. 50) È consultato preventivamente e tempestivamente su: È consultato 1) Valutazione dei rischi 2) Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica dell attività preventiva 3) Designazione del responsabile e degli Addetti al S.P.P. o dell intenzione del Datore di Lavoro di svolgere in proprio le funzioni 4) Designazione del Medico Competente 5) Designazione addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi 6) Organizzazione Formazione 7) Programma della Formazione e dell Informazione 8) Operazioni lavorative particolari

Attribuzioni del RLS (art. 50) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale: sulla valutazione dei rischi sulle misure di prevenzione relative a: alle sostanze ed ai preparati pericolosi alle macchine agli impianti alla organizzazione agli ambienti di lavoro agli infortuni alle malattie professionali Riceve

Attribuzioni del RLS (art. 50) Riceve Può fare ricorso Formula partecipa e richiede le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro osservazioni in occasione delle visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti (dalle quali è, di norma, sentito) la convocazione della Riunione Periodica

Attribuzioni del RLS (art. 50) Promuove Fa proposte l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori in merito alla attività di prevenzione Avverte il responsabile dell azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività (tale obbligo non è sanzionato) Le funzioni del RLS non vanno confuse con quelle del Preposto chiamato a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori. Il RLS potrà avvertire il dipendente in merito agli obblighi concernenti la sicurezza e alle eventuali sanzioni cui può andare incontro, ma non è tenuto a richiedere l osservanza dei comportamenti dovuti né tanto meno potrà essere considerato responsabile riguardo ad essi

Il RLS è responsabile su un piano più generale, politico e morale, nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti in merito all esercizio dei compiti che gli sono attribuiti. Resta comunque, al di fuori della responsabilità prevenzionale, l eventuale corresponsabilità, come qualsiasi altro soggetto, per colpa o per dolo, in caso di infortunio (laddove si dimostri un nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento colposo o doloso del RLS)

Riceve una formazione adeguata Attribuzioni del RLS (art. 50) Deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali RESPONSABILITA Non esiste una precisa responsabilità, specie penale, se non svolge con diligenza e perizia il suo compito

RLS: principali obblighi-diritti Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR e del DUVRI È tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell esercizio delle funzioni È incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP La funzione di RLST è incompatibile con altre funzioni sindacali operative di accesso ai luoghi e alle informazioni di consultazione di proposta di partecipazione di ricorso

Formazione del R.L.S. Formazione particolare in materia di salute e sicurezza Rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita Contenuti minimi: a)principi giuridici comunitari e nazionali; b)legislazione generale e speciale in materia di SSL; c)principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d)definizione e individuazione dei fattori di rischio; e)valutazione dei rischi; f)individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali; g)aspetti normativi dell'attività di rappresentanza; h)nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento

Aggiornamento periodico Durata non inferiore a 4 ore annue imprese 15-50 lavoratori Durata non inferiore 8 ore annue imprese > 50 lavoratori La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, nel settore e nel territorio ove si svolge l attività del datore di lavoro durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Consultazione (artt. 4-8-11-19-22) È prevista: per la valutazione dei rischi per la designazione degli addetti alla gestione delle emergenze per l organizzazione della formazione dei lavoratori e degli addetti alle emergenze per la designazione del RSPP nel corso della riunione periodica in occasione di visite ispettive o indagini ambientali

Consultazione: motivazione si esprime nella obbligatoria richiesta di un parere che tuttavia non è vincolante per il Datore di Lavoro Consultazione: procedura La Consultazione presuppone: l informazione che deve essere data al RLS su tutti gli aspetti oggetto di consultazione un tempo congruo per esprimere il proprio parere REQUISITI FONDAMENTALI

Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35 D. Lgs. 81/08) QUANDO CHI COSA Almeno 1 volta all anno In occasione di significative variazioni dei rischi Su richiesta dei R.L.S. Datore di lavoro o suo rappresentante R.S.P.P. verbale M.C. R.L.S. DVR Idoneità DPI Programmi di In-Formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori

Riunione periodica: obiettivo Informare Presentare Coinvolgere Condividere Risolvere un problema Migliorare La riunione è strumento di lavoro e deve essere gestita per poter ottenere i risultati attesi.

Preparazione Preparare l ordine del giorno Predisporre la convocazione (odg, sede e durata) e inviarla in tempo utile, eventualmente integrata da documentazione relativa ai temi in discussione Predisporre una scaletta Predisporre il materiale da presentare e gli eventuali strumenti di supporto (lavagna, videoproiettore )

Apertura Designare il verbalizzante Spiegare il motivo e l obiettivo della riunione Presentare i partecipanti ed i rispettivi ruoli Spiegare come si svolgerà la riunione (tempi, regole...) Descrivere l argomento/problema avvalendosi di documentazione (grafici, tabelle, ecc.) Prevedere uno spazio per richiesta di chiarimenti, domande A cura del datore di lavoro viene redatto un apposito verbale della riunione a disposizione dei partecipanti per la consultazione

Elementi del processo comunicativo LA COMUNICAZIONE EFFICACE Emittente Destinatario Codice Canale Contesto Scopo Risultato Chi parla? A chi? Che cosa significa? Con quale mezzo? In quale ambiente? Con quale scopo? Con quale effetto? Modello della Comunicazione CONTESTO Codifica CODICE Decodifica Emittente CANALE Messaggio Ricevente

Alcuni scopi della comunicazione Risolvere problemi Trasmettere emozioni Rassicurare Comunicare per Creare e mantenere una relazione Convincere Alleviare la sofferenza Dare informazioni Prendere decisioni

COMUNICAZIONE VERBALE PARAVERBALE NON VERBALE Il linguaggio Le caratteristiche extra verbali del linguaggio Il linguaggio del corpo Contenuto Relazione

Nella comunicazione tra le persone si utilizzano messaggi verbali: ciò che si dice messaggi non verbali: distanze, contatti corporei, posture e movimenti, gestualità, espressioni del volto, sguardi, abbigliamento messaggi paraverbali: intonazioni e modulazione della voce (volume, timbro), inflessioni, pause, ritmi, silenzi Comunicazione verbale 7% Comunicazione paraverbale 38% Comunicazione non verbale 55%

Le barriere comunicative Nel processo comunicativo si possono incontrare molteplici forme di barriere comunicative. Molte delle quali si radicano proprio nel tipo di relazione esistente tra i comunicanti.

Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali La filosofia proattiva alla base del D. Lgs 81/2008 non è riconducibile ad un modello prevenzionale basato su: uno Stato che dispone imprenditori (datori di lavoro) che attuano le disposizioni strutture di vigilanza e controllo che verificano L azione preventiva alla base del D. Lgs 81/2008 richiede un sistema che non solo dispone controlla e sanziona, ma soprattutto che promuove azioni positive. La negoziazione quale strumento di cooperazione è un modo cooperativo di risolvere i conflitti di interesse e di coordinare le attività di una struttura organizzata.

Il livello di cooperazione Non tutte le negoziazioni presentano gli stessi livelli di cooperazione potenziale In funzione del livello di cooperazione connesso alla negoziazione si classificano le tipologie negoziali in tre grandi classi: 1) negoziazioni distributive 2) negoziazioni integrative 3) negoziazioni miste (che implica l utilizzo di entrambe le strategie).

La negoziazione distributiva Governa la logica del «io vinco - tu perdi». La torta creata dalla loro cooperazione è fissa, e si tratta solo di dividere una risorsa: la fetta guadagnata da una parte è persa dall altra La negoziazione integrativa Presenza di elementi di complementarietà degli interessi. Le parti possono ottenere dal negoziato (cooperativo) risultati superiori alla somma delle utilità massime percepite inizialmente o definite da una struttura distributiva.

A che gioco giochiamo? A poker? Si tratta di un gioco a somma zero se il mio avversario vince 5 io perdo 5. Vincite + perdite = 0 insomma c è un danno per una delle parti (è assimilabile al conflitto). A tombola? C è chi vince di più, chi vince di meno, chi non vince. Non esiste un rapporto diretto tra vincite e perdite, i partecipanti non sono contro (è assimilabile al contrasto).

LA SPERANZA NON È CREDERE CHE LE COSE CAMBINO SPERARE È CREDERE CHE TU PUOI FARE UNA DIFFERENZA Ing. Nicola SANSOLINI