La Posta Elettronica Certificata

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Cos è la PEC: E un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard a cui si aggiungono delle caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere i messaggi opponibili a terzi. La PEC: Fonti E una e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza (con firma elettronica) e integrità del contenuto. Vale come raccomandata con ricevuta di ritorno, costituisce prova certa. Perché la PEC: E un obbligo imposto dal CAD; Consente di inviare comunicazioni con valore legale pari a raccomandata con ricevuta di ritorno; E un sistema sicuro e con un costo inferiore alla posta tradizionale; E veloce, immediato, semplice ed economico. 2

(PEC) e le sue fonti: La PEC: Fonti Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68: disciplina le modalità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo nei rapporti con la PA, ma anche tra privati cittadini. Il Decreto Ministeriale pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266 Novità contenente le Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata, in cui sono riportati i requisiti tecnico-funzionali che devono essere rispettati dalle piattaforme utilizzate per erogare il servizio. Circolare CNIPA del 24 novembre 2005 n.49: recante le modalità per presentare domanda di accreditamento nell elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio. Il Codice dell'amministrazione Digitale: ribadisce ulteriormente il valore legale della Posta Elettronica Certificata come strumento di trasmissione telematica. Il Decreto Legislativo 185/2008 convertito con Legge 2/2009: imprime un accelerazione senza precedenti allo sviluppo delle trasmissioni telematiche attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009: Recante Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119. 3

La PEC: DPR 68/2005 Contenuti del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) potranno scambiarsi le e-mail certificate sia i privati, sia le PA. Saranno i gestori del servizio (art. 14), iscritti in apposito elenco tenuto dal Cnipa (che verificherà i requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti ad esempio alla capacità ed esperienza tecnico-organizzativa, alla dimestichezza con procedure e metodi per la gestione della sicurezza, alla certificazione ISO9000 del processo), a fare da garanti dell'avvenuta consegna. per iscriversi nell'elenco dovranno possedere un capitale sociale minimo non inferiore a un milione di euro e presentare una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dall'attività di gestore; i messaggi verranno sottoscritti con la firma digitale avanzata che dovrà essere apposta sia sulla busta, sia sulle ricevute rilasciate dai gestori per assicurare l'integrità e l'autenticità del messaggio; i tempi di conservazione: i gestori conservano traccia delle operazioni per 30 mesi; i virus: i gestori sono tenuti a verificare l'eventuale presenza di virus nelle e-mail ed informare in caso positivo il mittente, bloccandone la trasmissione (art. 12); le imprese potranno dichiarare l'esplicita volontà di accettare l'invio di PEC mediante indicazione nell'atto di iscrizione delle imprese (abrogato dalla legge 2/2009: indicare il proprio indirizzo di PEC diviene un obbligo per imprese, professionisti e P.A.). 4

La PEC: Dlgs 82/2005 (CAD) Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata 1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito. Art. 45. Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. 5

La PEC: Dlgs 82/2005 (CAD) Art. 47. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni. 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. 2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato; c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a: a) istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo; b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. 6

La PEC: Dlgs 82/2005 (CAD) Art. 48. Posta elettronica certificata 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche. (rif. Decreto Ministeriale 266/2005 recante le Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata ) 7

La PEC: Dlgs 185/2008 e legge 2/2009 Art. 16 del decreto anti-crisi: rende obbligatoria la PEC per PA, imprese e professionisti: le nuove società sono tenute a dichiarare l indirizzo PEC all iscrizione nel registro delle imprese i professionisti dovranno dichiarare, entro un anno, l indirizzo PEC ai rispettivi ordini le società già esistenti dovranno dichiarare entro tre anni l indirizzo PEC al registro delle imprese tutte le PA dovranno dichiarare il proprio indirizzo PEC Art. 16 è stato modificato dalla legge di conversione 2/2009: sembra rimosso l obbligo della PEC (standard italiano), tanto che PA, imprese o professionisti possono servirsi: di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ma anche, in alternativa, di "un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali". 8

La PEC: DPR 68/2005 Regolamento PEC Chi Certifica la Comunicazione? A differenza della posta tradizionale per PEC è fondamentale il ruolo del gestore del servizio che si identifica come un soggetto pubblico o privato, che eroga il servizio di posta certificata e che gestisce domini di posta elettronica certificata; Il gestore Pec è necessario per garantire la validità del servizio e l integrità del messaggio inviato/ricevuto. Il sistema di Posta Elettronica Certificata viene fornito da gestori accreditati presso il CNIPA. Ogni gestore deve dichiarare di avere requisiti di solidità e rispettabilità e presentare sia documentazione tecnica che procedurale per la gestione delle PEC. 9

La PEC: Buste e ricevute RICEVUTE Per tutti i messaggi recapitati e inviati, il mittente riceve due ricevute dai gestori di PEC: 1. La Ricevuta di Accettazione: attesta la data e l ora dell invio della mail e contiene in allegato i dati di certificazione rilasciati dal gestore PEC 2. La Ricevuta di Consegna: attesta la consegna nella PEC del destinatario. Non garantisce l avvenuta lettura (Queste e-mail devono essere conservate) BUSTE Con l invio di una mail dalla PEC, il messaggio viene imbustato dal gestore PEC. Si ricevono nella PEC due tipi di buste: 1. Posta certificata (se la comunicazione è stata inviata da altra PEC): contiene in allegato il messaggio originario, i dati di certificazione e la firma del gestore PEC 2. Anomalia messaggio (se il messaggio arriva da casella normale): contiene il messaggio non certificato e la firma del gestore PEC Altri messaggi di notificati generati possono essere: 3. Non accettazione: per errori formali o virus 4. Mancata consegna: per superameno del tempo max di consegna 5. Virus: per rilevamento di virus 10

La PEC: Funzionamento Schema funzionamento 11

La PEC: Iscrizione all Indice PA (IPA) http://www.indicepa.gov.it Ciascuna PA che intenda trasmettere documenti informatici soggetti alle registrazioni di protocollo deve accreditarsi presso l indice delle PA, definendo le proprie AOO. L Indice PA svolge il ruolo di elenco centrale per la PA, pubblicando gli indirizzi di posta elettronica istituzionali e ufficiali afferenti alle AOO e agli uffici in genere delle amministrazioni insieme ad altre informazioni relative ai servizi da queste offerti e alle modalità per il loro utilizzo. 12

La PEC: Passi iscrizione all IPA 1. Accreditamento Attività preliminare che abilita l'amministrazione alla pubblicazione delle informazioni sull'indice PA. In tale fase l'amministrazione indica un referente per il servizio che avrà la responsabilità di certificare e comunicare le informazioni da pubblicare. La richiesta di accreditamento deve essere fatta compilando l'apposito modulo elettronico da inviare tramite fax al seguente indirizzo: Spett.le Sistemi Informativi S.p.A. Gestore dell'indice delle Amm.ni Pubbliche Via Leofreni, 4 00131 Roma Fax 06.4193895 2. Pubblicazione sull Indice PA Una volta accreditate, le amministrazioni devono pubblicare le informazioni relative alla propria struttura organizzativa ed AOO seguendo le modalità descritte nella guida al servizio. Accedere all area riservata, utilizzando le credenziali comunicate al referente in sede di accreditamento, compilare i dati e procedere al re-invio. 13

La PEC: Considerazioni rappresenta un decisivo passo in avanti verso la dematerializzazione della carta: esiste finalmente un'alternativa alla raccomandata A/R ed al fax. ha un valore mai attribuito finora alle comunicazioni via Internet e rende la ricezione dei messaggi opponibile a terzi in caso di contenzioso. 14

Contenuti PA digitale Grazie per l attenzione Paola Cantamessa Direzione Enti Locali