NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE G L O S S A R I O



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1 Estratto condizioni di Polizza. Norme-Coperture-Note-Condizioni-caratteristiche. NOBIS ASSICURAZIONE -------------------------------------------------------------------- G L O S S A R I O Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione - per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione; - per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; - per "Società": l'impresa assicuratrice; - per Premio : la somma dovuta dal Contraente all Impresa - per Indennizzo : la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro; - per Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; - per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) Art. 2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.). Art. 3 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio L Assicurato e il Contraente devono dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2 Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913C.C.). L inadempimento di tale obbligo puo comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art. 1915 C.C.). Art. 8 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l Impresa può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In caso di recesso esercitato dall Impresa, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta. Art. 9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore all anno, è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE Art. 12 Oggetto dell'assicurazione a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) L Impresa si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all esercizio dell attività professionale indicata in polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. b) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori ( RCO) L Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per : 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell art.13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 5% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124. La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall INAIL, mediante l azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965. Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali. Tanto l assicurazione R.C.T. quanto l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222. Art. 13 Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa e relative a comportamenti colposi posti in essere successivamente alla decorrenza della polizza. Art. 14 Estensione territoriale L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio europeo. L assicurazione RCO vale nel mondo intero. Art. 15 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett.a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. Art. 16 Rischi esclusi dall assicurazione L assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori; d) conseguenti a inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od

4 impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento. e) da furto; f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; g) provocati da soggetti diversi dai dipendenti, borsisti, corsisti, stagisti, della cui opera questi si avvalga nell esercizio della propria attività; h) alle cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; i) alle cose trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori; j) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l esecuzione dei lavori; k) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; l) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; n) di cui l Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile. o) provocati a terzi se, al tempo dell esplicazione dell attività professionale indicata in polizza, l Assicurato non era iscritto al relativo albo professionale, qualora previsto dalla normativa in vigore; L assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni: p) da detenzione o impiego di esplosivi; q) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) r) da amianto. Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno spese legali L Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato. Sono a carico dell Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, l Impresa, a richiesta dell Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell avvenuta transazione L Impresa non riconosce le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende ne delle spese di giustizia penale.

5 CONDIZIONI PARTICOLARI DEI NATUROPATI (sempre valide e operanti ) POLIZZA PROFESSIONALE RESPONSABILITA CIVILE TERZI (RCT) NATUROPATI 1) Contraente ed Assicurati La presente polizza viene stipulata da NATURALITIER per conto e nell interesse degli iscritti alla associazione stessa che danno la propria adesione alla copertura assicurativa e quindi risultano elencati nel registro tenuto dalla Contraente. Una copia dell elenco assicurati deve essere consegnata a MINERVA AGENZIA DI ASSICURAZIONI SRL. 2.A) Oggetto dell assicurazione La Compagnia Assicuratrice si obbliga a tenere indenne ciascun Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione all esercizio dell attività professionale di Naturopata & Operatore delle Discipline Naturali, purché nel totale rispetto del Codice deontologico associativo e della Norma UNI 11491. A mero titolo esemplificativo vengono sotto riportate le materie/discipline contemplate dalla citata norma UNI: - Iridologia; - kinesiologia; - nutrizione, alimentazione naturale e tecniche di riequilibrio alimentare; - aromaterapia; - fitocomplementi e gemmoderivati; - rimedi floreali; - oligoelementi e diatesi; - spagiria; - riflessologie; - igenistica e naturoigenismo (idro-termo-fango trattamenti ecc.); - fisiognomica; - morfopsicologia; - naturopatia di risonanza (colori, aromi, musica, cristalli, ecc); - metodi di riequilibrio energetico e di stimolazione cognitiva, comportamentale e sensoriale; - geobiologia, geopatia, Feng Shui; - decodifica biologica, simbolica e archetipale del corpo umano; - riequilibrio posturale; - tecniche di movimento corporeo; - tecniche di comunicazione; - tecniche di trattamento manuale energetico (tuina, shiatsu, digitopressione, ecc.); - tecniche di meditazione, respirazione, visualizzazione e rilassamento; - naturopatia applicata; - tecniche e strumenti di valutazione naturopatica; - fondamenti delle medicine energetiche (medicina tradizionale cinese, ayurvedica, omeopatia, antroposofia, ecc.);

6 2.B) Estensioni L assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato per: a. fatto, anche doloso, delle persone addette al suo studio professionale delle quali debba rispondere; b. le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, derivanti dall errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi (Legge n.675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni), semprechè l Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di euro 500,00 euro ed un massimo di euro 25.000,00. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro; c. per perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto pari al 10% con il minimo di 500 euro e il massimo di 25.000. Per ciascun anno assicurativo e indipendentemente dal numero di sinistri avvenuti nello stesso periodo, la garanzia è prestata con un limite di risarcimento pari al 10% del massimale per sinistro. 3) Massimale di risarcimento L Assicurazione vale per i risarcimenti -capitali, interessi e spese- fino a concorrenza delle seguenti somme, oltre alle spese di cui all art. 19 delle Norme di polizza: A. Responsabilità civile verso terzi e verso Operatori 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. 4) Limiti di risarcimento L assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato in polizza per ogni Assicurato e per ciascun periodo assicurativo annuo o minor periodo compreso tra la data di inserimento nella garanzia e quella di scadenza annuale della polizza, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo di copertura. 5) Validità della garanzia Premesso che per sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni, l assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto. La garanzia non è operante per danni conseguenti a fatti o circostanza già a conoscenza dell Assicurato all inizio del periodo assicurativo. 6) Conduzione dello studio L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale.

7 7) Validità territoriale L Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei, inclusa la R.C.O. 8) Esclusioni. Ad integrazione dell art. 16 delle Norme che Regolano l Assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi, s intendono esclusi anche i danni da: a) attività sanitarie e/o fisioterapiche b) i danni cagionati a terzi direttamente o indirettamente attribuibili a: HIV e/o qualunque malattia collegata, incluso l AIDS e/o fattori derivanti da mutazioni di qualunque genere da essi provocati, al virus C ed al virus Delta. c) per i danni derivanti dall esercizio della medicina estetica; d) per danni di natura estetica e fisionomica anche se conseguenti ad interventi chirurgico; e) per danni conseguenti ad interventi di implantologia; f) danni derivanti dalla procreazione assistita; g) per l esercizio delle funzioni di Primario presso ente ospedaliero o di altra funzione presso struttura privata o presso clinica universitaria; h) danni derivanti da attività di ricerca e di sperimentazione clinica. 9) Modalità di inserimento nella garanzia successivo alla decorrenza Per gli ingressi successivi alla data di decorrenza della polizza, la garanzia assicurativa sarà operativa dalle ore 24 del giorno della comunicazione di entrata in rischio, inviata a mezzo mail, telefax o lettera raccomandata, con indicate le generalità del NATUROPATA o Operatore delle Discipline Naturali, restando però stabilito che la decorrenza della copertura inizierà dalle ore 24,00 del giorno indicato nella quietanza rilasciata dalla MINERVA AGENZIA DI ASSICURAZIONI SRL, la cui regolazione avverrà per quadrimestralità. 10) Definizione di addetti. Titolari, compresi i familiari, i prestatori di lavoro, intesi come tutte le persone fisiche (diverse da professionisti, dai subappaltatori e dai loro dipendenti, delle quali l Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di occupazione e mercato del lavoro al momento del sinistro, nello svolgimento dell attività dichiarata in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art. 2049 del Codice Civile. Non sono compresi altri Operatori delle Discipline Naturali o Naturopati prestatori di lavoro.