La Direttiva 2000/60/CE nei siti internet istituzionali delle regioni italiane



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La Direttiva 2000/60/CE nei siti internet istituzionali delle regioni italiane a cura di Andrea Cori 3 settembre 2014

La Direttiva 2000/60/CE nei siti internet istituzionali delle regioni italiane Introduzione Con questa ricerca ci si è posti l obiettivo di verificare la diffusione e la completezza delle informazioni fornite dalle regioni italiane sui propri siti internet istituzionali. È stato scelto il canale telematico, a titolo esemplificativo, in quanto rappresenta probabilmente il modo più efficace per divulgare e reperire informazioni ad ampio raggio. Lo scopo dello studio è stato perciò quello di valutare lo stato di avanzamento di uno dei punti cruciali della Direttiva Quadro 2000/60/CE in Italia e nelle varie regioni. A tal fine si è scelto di dare importanza, in sede di ricerca, alle informazioni che, secondo il recepimento italiano della Direttiva, devono essere divulgate dalle regioni italiane. Tra queste, nell indagine è stata considerata la diffusione delle informazioni sulle pratiche per una utilizzazione sostenibile della risorsa idrica nel quotidiano. Azione, che, sul canale telematico, rappresenta verosimilmente lo strumento più immediato per ottenere e incentivare la collaborazione del pubblico nel raggiungimento dell obiettivo finale della Direttiva. La Direttiva 2000/60/CE introduce un quadro di riferimento per la gestione e la tutela dei corpi idrici al fine di raggiungere il buono stato di tutte le acque comunitarie entro il 2015. Nel raggiungimento di questo obiettivo viene riconosciuto un ruolo fondamentale alla partecipazione pubblica: «Il successo della presente direttiva dipende da una stretta collaborazione e da un azione coerente a livello locale, della Comunità e degli Stati membri, oltre che dall informazione, dalla consultazione e dalla partecipazione dell opinione pubblica, compresi gli utenti (G.U.C.E, 2000, preambolo 14, p.2). Al fine di ottenere una proficua partecipazione è necessario, quindi, implementare un sistema informativo esaustivo e il più possibile accessibile: Per garantire la partecipazione del pubblico, compresi gli utenti dell acqua, nel processo di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, è necessario fornire informazioni adeguate sulle misure previste e riferire in merito ai progressi della loro attuazione in modo da coinvolgere il pubblico prima di adottare le decisioni definitive e le misure necessarie» (G.U.C.E, 2000, preambolo 46, p. 5). Per permettere una pianificazione che sia il più possibile partecipativa e che risulti accresciuta da questa collaborazione, nell articolo 14 1 si richiede, in fase di elaborazione, riesame e 1 Dedicato a: «Informazione e consultazione pubblica»: 1. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all attuazione della presente direttiva, in particolare all elaborazione, al riesame e all aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due

aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, che siano pubblicati e resi disponibili i dati relativi e propedeutici alla pubblicazione dello stesso. Il recepimento della Direttiva in questione ha demandato alle regioni italiane il ruolo di «promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate» (Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, 2006, Art. 75, comma 6). Il recepimento della Direttiva 2000/60/CE e il ruolo informativo delle regioni italiane La Direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Secondo il recepimento, al fine di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all attuazione della Direttiva, le regioni, comprese le province autonome di Trento e Bolzano, hanno l obbligo di pubblicare sui propri siti internet istituzionali, ogni due anni, una relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza 2, di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque 3, di adoperarsi affinché siano pubblicati e resi disponibili a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del Piano di tutela; b) una valutazione globale provvisoria dei problemi prioritari per la gestione delle acque nell'ambito del bacino idrografico di appartenenza; c) copia del progetto del Piano di tutela 4, e di promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo 5. Sintesi dei risultati I risultati della ricerca 6 delle informazioni divulgate sui siti internet istituzionali delle varie regioni italiane sono sintetizzati nelle tabelle 1 e 2. La tabella 1 indica la presenza o meno delle informazioni che le regioni sono tenute a divulgare secondo il recepimento della Direttiva Acque. Il percorso di ricerca è partito inizialmente sui portali istituzionali delle varie regioni italiane. L indagine si è successivamente sviluppata attraverso tutti i collegamenti ai siti internet ufficiali regionali (agenzie, assessorati ) presenti nelle pagine web da cui era principiata la ricerca. anni prima dell inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell inizio del periodo cui il piano si riferisce. Su richiesta, si autorizza l accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico. 2. Per garantire l attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione. 2 Art.101, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 3 Art.75. comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 4 Art. 122, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 5 Art.146, comma 1, lettera d, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 6 I risultati sono frutto di una ricerca empirica della presenza o meno delle informazioni sui vari siti istituzionali delle varie regioni italiane.

Tabella 1 Regione PTA Relazione attività di smaltimento acque reflue urbane Aggiornamento dati sullo stato qualitativo delle acque Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio 7 8 Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna 9 Sicilia Toscana Bolzano Trento Umbria Valle d Aosta Veneto Legenda: / = presente/non presente Ultimo Aggiornamento: precedente al 2010 tra il 2010 e il 2012 successivo al 2012 I risultati mostrano come la quasi totalità delle regioni italiane, ad eccezione della Campania, ad oggi, abbia pubblicato sui propri siti internet i piani di tutela elaborati secondo il recepimento della Direttiva 2000/60/CE. L obbligo della pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane è stato rispettato solamente da circa il 50% delle regioni italiane, molte delle quali dal 7 I dati forniti sono estremamente sintetici e poco esaustivi. 8 I dati forniti sono estremamente sintetici e poco esaustivi. 9 I dati sulla qualità delle acque sotterranee non sono presenti.

recepimento ad oggi hanno pubblicato un solo rapporto. Anche per quel che concerne la divulgazione dei dati sulla qualità dei corpi idrici, circa il 50% delle regioni italiane pubblica dati costantemente aggiornati. La tabella 2 mostra, invece, la presenza o meno di consigli, linee guida o buone pratiche per un utilizzo sostenibile della risorsa idrica nell uso domestico e nei vari settori produttivi. I risultati sono accompagnati da una valutazione di accessibilità delle informazioni basata sulla rilevanza attribuita a quest ultime nei vari siti istituzionali regionali. Meno della metà delle regioni italiane ha pubblicato, sui propri siti internet, guide o consigli per un utilizzo sostenibile della risorsa idrica e le poche informazioni che sono state raccolte, nella stragrande maggioranza dei casi, sono di difficile reperibilità. Tabella 2 Regione Buone pratiche per un uso sostenibile della risorsa idrica Accessibilità informazioni Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Bolzano Trento Umbria Valle d Aosta Veneto Legenda: / = presente/non presente Ultimo Aggiornamento: precedente al 2010 tra il 2010 e il 2012 successivo al 2012

L unica regione che si è distinta, in questo senso, è il Friuli Venezia Giulia, che ha dedicato un sito internet all educazione ambientale che comprende una sezione riservata a pratiche e accorgimenti per un consumo sostenibile, idrico e non, nel quotidiano. Conclusioni I dati emersi dalla ricerca mostrano come, in un caso specifico (il canale telematico) ma fortemente indicativo per la sua portata informativa, gli sforzi divulgativi compiuti dalle regioni italiane, in materia di acque, siano ad oggi insoddisfacenti. Se è vero che l obbligo di pubblicazione sui siti internet istituzionali ricade esclusivamente sulla relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane, è pur vero che, in generale, la partecipazione pubblica e con essa la divulgazione delle informazioni «è un processo che deve essere progettato in funzione delle esigenze, degli strumenti e delle modalità disponibili. Per ottenere quindi risultati vantaggiosi, è consigliabile guardare oltre i requisiti minimi richiesti» (Agapito Ludovici, A., Toniutti, N., 2006, p. 20). Un ampia diffusione delle informazioni, infatti, sia per facilitare la partecipazione attiva di tutte le parti interessate dalla direttiva, sia per sensibilizzare l opinione pubblica sulla necessità di una maggiore responsabilità nell utilizzo della risorsa idrica, gioca un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di tutela della Direttiva. Premettendo che la quasi totalità delle regioni italiane ha pubblicato i PTA specifici sui propri siti istituzionali, la ricerca ha mostrato come, complessivamente, meno della metà delle regioni italiane diffonda sui propri siti istituzionali le informazioni che il recepimento italiano della Direttiva 2000/60/CE sancisce come propedeutiche alla partecipazione pubblica. Un quadro abbastanza preoccupante che viene confermato dal dato che fa maggiormente riflettere: la mancata diffusione sul canale telematico di linee guida e consigli pratici per un uso sostenibile dell acqua. Si tratta di un dato che, proprio perché esula dalle direttive del recepimento e non è inquadrato in una norma specifica, mostra la poca consapevolezza da parte degli organi regionali dell importanza cruciale, per una corretta gestione della risorsa idrica, del coinvolgimento di tutte le parti chiamate in causa dalla Direttiva. In fondo i temi in questione sono quelli dell acqua e della sua tutela e, come tali, necessitano davvero della partecipazione di tutti i cittadini. Bibliografia Agapito Ludovici, A., Toniutti, N., (2006), La partecipazione pubblica nel governo delle acque, Traduzione delle linee guida sulla partecipazione pubblica in relazione alla Direttiva Quadro 2000/60/CE. Editoria Multimediale e Pubblicità - WWF Italia. G.U.C.E., (2000), Direttiva 2000/60/CE, 22 dicembre 2000, Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee. Ministero dell ambiente e della tutela del territorio, (2006), Decreto legislativo 152/2006 recante Norme in materia ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96.