B&B: novità e adempimenti entro il 24/02/2016. a cura di Studio Impresa 4 Young



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Transcript:

B&B: novità e adempimenti entro il 24/02/2016 a cura di Studio Impresa 4 Young

Novità legislative e classificazione a cura della dott.ssa Monserrat Laura

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI L art. 27 della Legge Regionale n. 11 del 14 giugno 2013 individua le seguenti strutture: a) alloggi turistici, composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; b) case per vacanze, composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto; c) unità abitative ammobiliate ad uso turistico, composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi; d) bed & breakfast, composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere e alloggiare nell unità immobiliare sede del bed & breakfast, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari; e) rifugi alpini.

CLASSIFICAZIONE Cos è la classificazione? La qualificazione per categoria in relazione ai servizi offerti e che si identificano con un numero di leoni da 2 a 4. Regolata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 419 del 31 marzo 2015: allegato A contiene le disposizioni comuni; allegato B individua i requisiti obbligatori per alloggi turistici; allegato C individua i requisiti obbligatori per case per vacanze; allegato D individua i requisiti obbligatori per unità abitative ammobiliate ad uso turistico; allegato E individua i requisiti obbligatori per bed & breakfast.

CLASSIFICAZIONE 1. NUOVA APERTURA DELL ATTIVITÀ Domanda di classificazione tramite www.impresainungiorno.it Scia al comune (post classificazione) Destinazione d uso turistico ricettiva 2. STRUTTURE GIA ESISTENTI E GIA CLASSIFICATE Domanda di classificazione entro il 24 febbraio 2017 No nuova scia (a meno che in sede di classificazione non venga modificata la capacità ricettiva, in questo caso la nuova SCIA si dovrà fare una volta accettata la classificazione) Non devono cambiare destinazione d uso 3. STRUTTURE GIA ESISTENTI NON CLASSIFICATE Domanda di classificazione entro il 24 febbraio 2016 No nuova scia Non devono cambiare destinazione d uso

CONCETTO DI OCCASIONALITA OCCASIONALITA Art. 27 co. d) della Legge Regionale 11/2013: «I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell ambito di ricorrenti periodi stagionali, non costituiscono attività d impresa» MODELLO DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE

Tax Legal Finance Advisors Il concetto di imprenditorialità e aspetti fiscali nei B&B a cura della dott.ssa Valeria Modena

NOZIONE DI IMPRENDITORE art. 2082 c.c. «imprenditore è colui che esercita professionalmente un attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni e servizi»

NOZIONE DI IMPRENDITORE art. 2082 c.c. CARATTERI DELL ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE: l esercizio di un attività economica l organizzazione (di beni cose e persone) la professionalità

NOZIONE DI IMPRENDITORE art. 4 Legge Iva Dpr 633/72 «Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.»

NOZIONE DI IMPRENDITORE art. 55 Tuir 917/86 «I redditi di impresa sono quelli che derivano dall esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate nell art. 2195 c.c. ( ) anche se non organizzate in forma d impresa.»

NOZIONE DI IMPRENDITORE in base a Risoluzioni dell Agenzia Entrate Punti comuni forniti da risoluzioni dell Amministrazione Finanziaria: concetto di abitualità non in senso assoluto ma relativo; non è necessaria una struttura organizzata per qualificarsi come imprenditore; l obiettivo del profitto è un indicatore di imprenditorialità.

INDIZI DI IMPRENDITORIALITA Elevato turn over degli ospiti Utilizzo di uno o più collaboratori Destinazione dell immobile a soddisfare principalmente esigenze abitative degli ospiti anziché del titolare (modifiche del distributivo interno, costituzione di una reception, etc.) Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti per il B&B mirati esclusivamente agli ospiti Pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, internet)

Tax Legal Finance Advisors ASPETTI FISCALI a cura della dott.ssa Valeria Modena

B&B occasionale Tassazione progressiva a scaglioni con le seguenti aliquote: fino a 15.000,00 23% fino a 28.000,00 27% fino a 55.000,00 38% fino a 75.000,00 41% oltre 75.000,00 43%

B&B occasionale Ai sensi dell art. 67 D.P.R. 917/86 i redditi diversi «sono determinati come differenza tra l ammontare percepito nel periodo d imposta e le spese specificatamente inerenti alla loro produzione». La tassazione avviene secondo il principio di cassa.

B&B occasionale Esempio di spese inerenti: acquisto di alimenti per la colazione; acquisto di detersivi e altri materiali di consumo; noleggio e/o lavaggio di lenzuola o asciugamani; pubblicità; spese di luce, gas, telefono; ecc

B&B non occasionale REGIME ORDINARIO (tassazione progressiva con aliquote dal 23% al 43% a seconda del reddito) REGIME FORFETTARIO 5% 15% (regime naturale se ci sono i requisiti)

REGIME ORDINARIO ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI: Dichiarazione IVA Tenuta contabilità mensile/trimestrale Spesometro Studi di settore Dichiarazione 770 Dichiarazione redditi Versamento contributi previdenziali

REGIME FORFETTARIO REQUISITI PER ACCEDERE Nell anno precedente: ricavi conseguiti/compensi percepiti, ragguagliati ad anno, non superiori a quelli individuati all apposita Tabella in relazione all attività esercitata in base al codice attività; spese sostenute per impiego di lavoratori non superiori a 5.000 lordi annui; valore complessivo dei beni strumentali al 31/12, al lordo dell ammortamento, non superiore a 20.000.

REGIME FORFETTARIO TASSAZIONE Sono previste 9macrocategoriesuddivise a seconda del codice ATECO; ogni macrocategoria ha un limite di ricavi/compensi e un aliquota di redditività (pertanto non rilevano i costi effettivamente sostenuti, in quanto sostituiti dalla percentuale di redditività). Il reddito viene così determinato: RICAVI/COMPENSI X COEFFICIENTE = REDDITO CONTRIBUTI = IMPONIBILE X 5/15%

TABELLA LIMITI/COEFFICIENTI GRUPPO DI SETTORE LIMITE RICAVI/COMPENSI COEFFICIENTE REDDITIVITA Industrie alimentari e bevande 45.000 40% Commercio all ingrosso e al dettaglio 50.000 40% Commercio ambulante e di prodotti alimentari e 40.000 40% bevande Commercio ambulante di altri prodotti 30.000 54% Costruzioni e attività immobiliari 25.000 86% Intermediari del commercio 25.000 62% Attività di servizi di alloggio e ristorazione 50.000 40% Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi 30.000 78% Altre attività economiche 30.000 67%

REGIME FORFETTARIO SEMPLIFICAZIONI DEL REGIME: No applicazione IVA (no dichiarazione IVA) No registrazione fatture (obbligo di numerazione e conservazione) No applicazione ritenuta in fattura (no subita e no effettuata) Deducibilità contributi previdenziali Deducibilità costi beni strumentali (ammortamenti) No applicazione studi di settore No spesometro No Irap

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE COMMERCIANTI INPS TIPOLOGIA CONTRIBUENTI CONTRIBUTI PERCENTUALI COMMERCIANTI 23,19%

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I FORFETTARI I soggetti che esercitano attività d impresa (artigiani/commercianti) possono ridurre del 35% i contributi previdenziali totali, i cosiddetti fissi e percentuali.

Locazione turistica a cura della dott.ssa Dusi Arianna

NORMATIVA LOCAZIONE TURISTICA «Per locazione turistica si intende l alloggio locato esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicato, senza fornire alcun servizio.» La Legge Regionale 11/2013 introduce il concetto di locazione turistica con il nuovo art. 27 bis, includendola tra le strutture ricettive. A differenza di tutte le altre strutture ricettive, le locazioni turistiche come recita lo stesso articolo 27 bis, si applicano solo le disposizioni del medesimo articolo ai fini della Legge Regionale, e quelle del codice civile dell art. 1571 e seguenti in tema di locazioni.

CARATTERISTICHE LOCAZIONE TURISTICA Pertanto le locazioni turistiche: non sono aperte al pubblico non sono soggette a CLASSIFICAZIONE non devono avere la SCIA non deve avere destinazione edilizia turistico ricettiva, in quanto la destinazione è di tipo residenziale. La differenza fondamentale però, è che le locazioni turistiche non possono prestare servizi di alcun genere (ad esempio prima colazione, cambio biancheria, ecc), altrimenti rientrerebbero nelle strutture ricettive complementari regolate quindi dalla Legge Regionale e non dal codice civile.

SERVIZI LOCAZIONE TURISTICA Sono consentiti soltanto i seguenti servizi: l erogazione di acqua, luce, gas; eventuale riscaldamento/climatizzazione; la manutenzione dell alloggio; la riparazione e sostituzione di arredi e dotazioni deteriorati; la pulizia dell alloggio ad ogni cambio ospite. Il locatore turistico provvede alla pulizia delle stanze ed al cambio della biancheria dell ospite solo quando il turista ha concluso il periodo di soggiorno per lasciarlo pulito per la prossima locazione, senza fornire agli ospiti alcun servizio turistico durante il soggiorno.

CONTRATTO LOCAZIONE TURISTICA Chiunque (persona fisica, persona giuridica, società, ente, associazione, agenzia) abbia la disponibilità di un alloggio può stipulare un contratto di locazione turistica; l alloggio dato in locazione turistica può anche coincidere con quello di residenza del locatore. La Legge n. 431/98 determina che il rapporto di locazione è libero; per libero si intende la durata,la determinazione del canone e di tutte le relative pattuizioni tra il locatore e il locatario, contratto del quale si consiglia la forma scritta del contratto (ai fini della prova). Se la durata è superiore ai 30 giorni, vi è l obbligo di registrazione del contratto con il relativo obbligo del pagamento dell imposta di registro (aliquota del 2% del canone e minima di euro 67,00) e imposta di bollo. Se la durata inferiore ai 30 giorni non è necessaria la registrazione.

OBBLIGHI LOCAZIONE TURISTICA OBBLIGO DI COMUNICARE: il periodo durante il quale si intende locare l alloggio (presentazione al Comune del modulo regionale reperibile su www.regione.veneto.it/web/turismo/area operatori); gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza, alla Provincia (comunicare on line ai fini statistici, con la procedura del portale www.veneto.eu, i dati di movimento degli ospiti arrivi e presenze suddivisi per ciascuna provenienza); alla Questura territorialmente competente, le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive all arrivo, ai sensi dell art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) secondo le modalità indicate dal Ministero dell Interno.

LOCAZIONE TURISTICA La legge lascia discrezionalità ai Comuni sull applicazione o meno della tassa di soggiorno, nonché le relative misure e modalità di versamento. La pubblicità dell alloggio sul web non è soggetta all imposta sulla pubblicità. Sono attribuiti al comune, e non alla Provincia, la vigilanza anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto alla riscossione delle relative somme.

LOCAZIONE TURISTICA ULTIMO AGGIORNAMENTO IN MERITO ALLA FAQ N. 12 : Considerando che tutte le UANC (Unità Abitative Non Classificate) aperte dal 2006 ad oggi hanno la destinazione d'uso "turistica" (fatta all'ufficio Edilizia Privata, pagando i relativi oneri), pertanto chi ha già un UNITA' ABITATIVA AMMOBILIATA AD USO TURISTICO NON CLASSIFICATA (UANC) e vuole passare alla LOCAZIONE TURISTICA deve:

LOCAZIONE TURISTICA 1. andare all'edilizia Privata e chiedere il cambio di destinazione d'uso riportando l'immobile a destinazione RESIDENZIALE (in questo caso il titolare dell'attività non paga i relativi oneri); 2. comunicare al Comune la cessazione dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico non classifica. La comunicazione di cessazione attività deve essere fatta in forma telematica tramite pec e firma digitale, a meno che la pratica iniziale non sia stata aperta in modo cartaceo (in quest'ultimo caso, i titolari sono liberi di scegliere se comunicarla in forma cartacea a mano, con raccomandata, oppure possono adattarsi e mandarla tramite pec e firma digitale); 3. comunicare al Comune Ufficio Tributi l'apertura della "locazione turistica" con il modulo regionale (come da obbligo per tutti). N.B. Le credenziali che il titolare aveva ottenuto dalla Questura e dalla Provincia per comunicare il movimento degli ospiti invece rimangono le stesse.

Si ringrazia per l attenzione Team Studio Impresa 4 Young