- 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE. Capo I Finalità e disposizioni generali



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- 1 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia INDICE Capo I Finalità e disposizioni generali Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 (Finalità) (Definizioni) (Pianificazione regionale) (Campagne di informazione) (Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore) Capo II Cure palliative Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 (Rete per le cure palliative) (Cure palliative pediatriche) (Tutela specifica per il malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita) (Assistenza spirituale e religiosa) (Programmi di sviluppo delle cure palliative) Capo III Terapia del dolore Art. 11 Art. 12 (Tutela per le persone con dolore) (Rete regionale per la terapia del dolore) Capo IV Disposizioni finali Art. 13 Art. 14 (Disposizioni di attuazione) (Disposizioni transitorie)

- 2 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Capo I Finalità e disposizioni generali Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore. 2. In particolare è tutelato e garantito l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al DPCM 29 novembre 2001, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. 3. Ai sensi di quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore assicurano un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione; b) tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della sua famiglia. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini dell attuazione della presente legge vengono assunte le definizioni indicate dalle lettere da a) ad h) dell articolo 2 della legge 38/2010. 2. L elenco è altresì integrato con la seguente definizione: a) hospice : struttura dedicata al ricovero di persone affette da malattie inguaribili in fase avanzata o terminale e che necessitano di terapie palliative, organizzata secondo gli standard strutturali, di funzionamento e di dotazione del personale previsti dalla normativa vigente. L hospice, pubblico o privato accreditato, è un nodo della rete aziendale di cure palliative. L accesso all hospice è regolato dai principi generali di universalità, equità e appropriatezza ed è determinato da problematiche sanitarie, sociali o familiari, ovvero dalla libera scelta del paziente, che rendono tale scelta assistenziale preferibile o alternativa a quella domiciliare. I malati hanno diritto di scegliere il luogo di

- 3 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia cura nell ambito delle diverse opzioni offerte dalla rete delle cure palliative, in relazione al loro livello di consapevolezza della diagnosi e della prognosi. Art. 3 (Pianificazione regionale) 1. Le cure palliative e la terapia del dolore costituiscono obiettivi prioritari nell ambito del Piano sanitario e sociosanitario regionale. 2. Ai fini dell attuazione del Piano sanitario e sociosanitario regionale è predisposto un apposito strumento di programmazione denominato Progetto obiettivo cure palliative e terapia del dolore, nell ambito del quale sono previste le disposizioni attuative della presente legge, nonché le linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla legge 38/2010. 3. Il progetto obiettivo di cui al comma 2 prevede almeno: a) l analisi della situazione attuale per evidenziarne le criticità; b) l individuazione degli obiettivi di salute e di offerta. Art. 4 (Campagne di informazione) 1. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute promuove la realizzazione di campagne istituzionali di comunicazione destinate a informare i cittadini sulle modalità e sui criteri di accesso alle prestazioni e ai programmi di assistenza in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private nonché delle associazioni senza scopo di lucro impegnate nella tutela dei diritti in ambito sanitario, operanti nella lotta contro il dolore e nell'assistenza nel settore delle cure palliative. 2. Le campagne di cui al comma 1 promuovono e diffondono nell'opinione pubblica la consapevolezza della rilevanza delle cure palliative e della terapia del dolore, anche in ambito pediatrico.

- 4 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Art. 5 (Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore) 1. E istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, il Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, di seguito denominato Coordinamento, con i seguenti compiti: a) definire indirizzi e raccomandazioni per conseguire, nell intero territorio regionale, livelli uniformi di erogazione e accesso alle cure palliative e ai trattamenti antalgici; b) fornire i supporti tecnici e formativi per il personale dipendente e convenzionato impegnato stabilmente, o prevalentemente, nelle cure palliative e nella terapia del dolore; c) offrire consulenza metodologica alle aziende sanitarie per la stesura e realizzazione di programmi di cure palliative e di terapia del dolore; d) valutare e monitorare lo stato di attuazione delle reti locali in base alle indicazioni regionali per lo sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore sull intero territorio regionale, dandone adeguata informazione; e) definire gli indicatori quali-quantitativi di cure palliative e di terapia del dolore, al fine di supportare tecnicamente la programmazione regionale in materia; f) sviluppare e monitorare il sistema informativo regionale sulle cure palliative e la terapia del dolore; g) promuovere e monitorare le attività di ricerca in materia di cure palliative e terapia del dolore; h) trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione analitica di descrizione sull esito delle cure palliative e sulla gestione dei servizi erogati dalle reti per le cure palliative, nonché sui programmi e sulle iniziative di terapia del dolore, regionali e presso strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private accreditate. 2. La composizione del Coordinamento, costituito da almeno una rappresentanza per ogni singola professione responsabile del piano diagnosticoterapeutico e assistenziale, e le sue modalità di nomina sono stabiliti dalla Giunta regionale. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati. 3. Ai lavori del Coordinamento possono partecipare esperti individuati con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di tutela della salute, su indicazione del dirigente responsabile del Coordinamento.

- 5 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia 4. Il supporto tecnico e amministrativo è garantito dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Capo II Cure palliative Art. 6 (Rete per le cure palliative) 1. La rete per le cure palliative è formata dai servizi domiciliari, ambulatoriali ospedalieri e residenziali, RSA e case di riposo, che in tal caso devono essere accreditate per le cure palliative. I servizi residenziali dedicati alle cure palliative sono denominati hospice. 2. Le cure palliative sono erogate secondo i bisogni e la volontà del malato e dei suoi familiari o di chi esercita la potestà, prevalentemente a domicilio o in strutture residenziali dedicate alle cure palliative, limitando il ricorso al ricovero ospedaliero. 3. Le aziende per i servizi sanitari garantiscono l offerta di cure palliative a livello di singolo distretto attraverso una specifica funzione distrettuale o, laddove più vantaggioso, sovradistrettuale, che opera in accordo con il medico di medicina generale e con il concorso delle associazioni senza finalità di lucro e degli altri organismi no profit operanti nello stesso ambito. 4. Nell ambito delle cure palliative domiciliari, gli interventi a bassa intensità assistenziale sono coordinati dal medico di famiglia. Nei casi di alta intensità assistenziale, il medico di famiglia richiede l intervento della struttura operativa aziendale di cure palliative, della cui equipe il medico di famiglia è parte integrante. 5. Nella funzione di cure palliative operano medici con specifica formazione ed esperienza almeno triennale in cure palliative, così come previsto dalla normativa statale, psicologi, infermieri e operatori sociosanitari, tutti preferibilmente con formazione specifica, dedicati alle cure dei malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita. 6. In presenza di condizioni particolarmente complesse riferite ai malati o ai loro familiari, la funzione di cure palliative può avvalersi del contributo di medici specialisti, di assistenti sociali, riabilitatori per specifici aspetti di cure e assistenza. 7. Rientra nella funzione di cure palliative: a) l individuazione del bisogno del malato e della sua famiglia; b) il compito di provvedere alle modalità di intervento e di assistenza adeguate all evoluzione della patologia, secondo efficacia e nel rispetto della dignità della persona;

- 6 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia c) la gestione della rete per le cure palliative nel rispetto della volontà del malato e della continuità delle cure; d) la consulenza alle strutture sanitarie e sociosanitarie che ospitano temporaneamente o stabilmente malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita; e) il sostegno anche psicologico alla famiglia nella fase di fine vita e nella fase immediatamente successiva al lutto. Art. 7 (Cure palliative pediatriche) 1. In ragione del numero contenuto dei casi e della specificità delle competenze necessarie, l assistenza ai minori in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita è affidata ai pediatri di libera scelta per i propri assistiti e alle aziende sanitarie con proprio personale medico e infermieristico afferente alle unità operative cure palliative. Art. 8 (Tutela specifica per il malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita) 1. Ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita ha diritto ad avere un operatore referente, individuato tra i professionisti dedicati alle cure palliative, con compiti: a) di facilitazione comunicativa tra lui e il resto degli operatori che lo curano; b) di organizzazione dell accesso alle prestazioni sanitarie e sociali che si rendessero necessarie. 2. Per le particolari condizioni cliniche in cui versa e per la disabilità di cui soffre, il malato deve poter accedere a percorsi agevolati, diagnostici e curativi, che si rendessero necessari anche presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private accreditate. Art. 9 (Assistenza spirituale e religiosa) 1. Ogni malato in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita ha diritto ad avere un adeguata assistenza spirituale e religiosa, con le modalità che il malato stesso e la propria famiglia richiedono.

- 7 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Art. 10 (Programmi di sviluppo delle cure palliative) 1. La Regione promuove programmi specifici di sviluppo delle cure palliative presso le aziende per i servizi sanitari, riservando la priorità ai progetti di riduzione dei ricoveri ospedalieri inappropriati verso le altre forme di assistenza. 2. La valutazione dei programmi e dei progetti, nonché l entità dei relativi finanziamenti, è affidata alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Capo III Terapia del dolore Art. 11 (Tutela per le persone con dolore) 1. Presso le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private accreditate: a) ogni persona ha diritto di dichiarare il proprio dolore al fine di accedere ai trattamenti necessari per risolverlo o contenerlo; b) la persona con dolore riceve informazioni esplicite sull accesso al trattamento antalgico; c) la persona con dolore è tutelata da un referente medico e infermieristico, appositamente individuati, ai quali rivolgersi qualora permanga lo stato di sofferenza. Art. 12 (Rete regionale per la terapia del dolore) 1. Ai sensi di quanto previsto dall articolo 5 della legge 38/2010, la Regione promuove la Rete regionale della terapia del dolore. 2. La Rete regionale della terapia del dolore si fonda sull integrazione tra azienda ospedaliera e territoriale, nonchè sul coinvolgimento nel processo assistenziale del medico di medicina generale. 3. La Rete di cui al comma 1 si organizza su base regionale e nel quadro del progetto obiettivo di cui all articolo 3 individuando, per ciascuna area vasta e attraverso intesa tra aziende:

- 8 - Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia a) i centri di riferimento di terapia del dolore; b) l ambulatorio di terapia del dolore; c) il presidio ambulatoriale territoriale. 4. La terapia del dolore comprende trattamenti a tutti i livelli di intensità utilizzando terapie: a) farmacologiche di base, di pertinenza dei medici di medicina di base; b) farmacologiche avanzate, di pertinenza distrettuale, ambulatoriale e domiciliare, e ospedaliera; c) tecniche invasive e interventistiche di esclusiva pertinenza ospedaliera. 5. La terapia del dolore viene svolta in regime ambulatoriale e domiciliare, in regime di ricovero ospedaliero, in RSA e in hospice, in strutture residenziali, d urgenza e su posti letto dedicati. Capo IV Disposizioni finali Art. 13 (Disposizioni di attuazione) 1. Alla presente legge viene data attuazione nell ambito degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale nonché, ove necessario, previo parere della Commissione consiliare competente, attraverso un regolamento regionale. Art. 14 (Disposizioni transitorie) 1. Per le parti non incompatibili con la presente legge continua a trovare applicazione la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2001, n. 903 (DM 28 settembre 1999 Programma per la realizzazione di centri residenziali di cure palliative all interno della rete di assistenza ai malati terminali). 2. La Giunta regionale nel dare attuazione alla presente legge può, sentita la Commissione consiliare competente, modificare, integrare e sostituire la deliberazione di cui al comma 1.