Contratto: SCUOLE PRIVATE - Religiose CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO



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Contratto: SCUOLE PRIVATE - Religiose CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dagli istituti esercitanti attività educative di istruzione o assimilabili gestiti da Enti ecclesiastici 17 MAGGIO 1991 (Decorrenza: 18 maggio 1991 - Scadenza: 31 dicembre 1993) Parti stipulanti Associazione gestori istituti dipendenti dall'autorità ecclesiastica (AGIDAE) e Sindacato nazionale scuola CGIL SISM-CISL e il SINASCEL-CISL UIL-Scuola SNALS Testo del c.c.n.l. I SFERA DI APPLICAZIONE Art. 1 (Sfera di applicazione del contratto) Il personale contemplato e tutelato dal presente contratto è il personale direttivo, docente e non docente dipendente dagli Istituti esercitanti attività educative, di istruzione o ad esse assimilabili, secondo l'allegato n. 1 del presente contratto e dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Il presente c.c.n.l. tutela anche il personale dipendente da altre Istituzioni qualora le parti dichiarino di accettarne integralmente la disciplina nel contratto individuale di lavoro. La normativa del presente contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Art. 2 (Decorrenza e durata) Il presente c.c.n.l. decorre dal 18 maggio 1991 e scade il 31 dicembre 1993. Dopo tale scadenza il contratto si intenderà rinnovato di un anno, e così di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da inviarsi mediante lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza sopra indicata. In caso di disdetta, il presente contratto rimane in vigore fino alla stipulazione del nuovo. Qualora intervenissero modifiche strutturali della scuola e/o degli esami, disposte dalle competenti autorità scolastiche, le parti si incontreranno per concordare eventuali variazioni delle norme del presente c.c.n.l. Art. 3 (Inscindibilità) Le parti stipulanti convengono che le norme del presente contratto in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlative ed inscindibili fra loro e sostituisce ad ogni effetto il precedente c.c.n.l. (salvo le norme espressamente richiamate). II

CLASSIFICAZIONE Art. 4 (Classificazione) Ai fini del presente contratto, il personale è classificato come segue: 1 Livello Appartiene a questo livello il personale ausiliario. A titolo esemplificativo rientrano in tale livello: addetti alle pulizie, bidelli, personale di fatica, inservienti ai piani, lavoranti di cucina, addetti alle mense, custodi e portieri, addetti alla manutenzione ordinaria della casa e del giardino, accompagnatori di bus. 2 Livello Appartengono a questo livello gli operai specializzati e gli impiegati d'ordine. A titolo esemplificativo rientrano in tale livello: tecnici alle caldaie, autisti di bus, portieri centralinisti, bagnini, idraulici, elettricisti, falegnami, meccanici, cuochi, guardarobieri al convitto, camerieri specializzati nel settore per mansione unica, infermieri patentati, ausiliarie d'asilo nido, assistenti di convitto, colonie, scuole materne e ai non autosufficienti, modelli viventi. 3 Livello Appartiene a questo livello il personale di concetto. A titolo esemplificativo rientrano in tale livello: capi-cuochi in possesso di diploma, capisala e camerieri in possesso di diploma di scuola alberghiera, infermieri professionali, istruttori di attività parascolastiche anche sportive, applicati di segreteria, aiuto economi e amministrativi, lettori di lingua madre in compresenza dei docenti, doposcuolisti, assistenti di laboratorio, educatori di convitto, operatori di biblioteca. 4 Livello Appartengono a questo livello: puericultrici, fisioterapisti, logoterapisti, assistenti sociali, sanitari e di asilo nido, economi, segretari e responsabili amministrativi. Appartengono, inoltre, a questo livello i docenti di discipline per le quali è richiesto il diploma di scuola secondaria di 2 grado: maestri di scuola materna, maestri di scuola elementare compresi coloro che sono assunti per lo svolgimento dell'attività di sostegno di alunni portatori di handicap, docenti di steno-dattilografia, tecnico-pratici. 5 Livello Appartengono a questo livello i docenti di scuola secondaria di 1 e 2 grado per discipline che richiedono il diploma di laurea, i docenti di educazione fisica, artistica e musicale, gli psicoterapeuti e gli psicologi. 6 Livello Appartiene a questo livello il personale direttivo: presidi di scuole secondarie di 1 e 2 grado legalmente riconosciute, direttori di scuole elementari e materne, rettori di convitto. Art. 5 (Mutamenti di qualifica) Nel caso in cui il personale sia incaricato di funzioni pertinenti ad un livello superiore per almeno 5 giorni consecutivi, sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni superiori per l'intera durata del periodo; ciò per altro non modifica i termini del rapporto di lavoro. Quando il periodo superi i tre mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti gli effetti, al superiore livello che le mansioni cui è stato assegnato comportano. Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il livello economico della qualifica di accesso e il livello economico della qualifica di provenienza nelle voci di paga base e contingenza. Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del limite sopra indicato, ma solo la differenza di retribuzione.

Art. 6 (Mansioni promiscue) Quando il dipendente non docente sia addetto a mansioni promiscue, la retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata e di quest'ultima gli verrà pure attribuita la qualifica, fermo restando l'obbligo di svolgere tutte le mansioni affidategli. Nel caso di mansioni dello stesso livello riguardanti sia la docenza che la non docenza viene considerata prevalente la funzione docente e a questa ci si riferisce per l'orario e la retribuzione secondo l'art. 25. III ASSUNZIONE Art. 7 (Assunzione) L'assunzione viene fatta in base a domanda scritta nella quale l'interessato dichiari di essere consapevole dell'indirizzo educativo e del carattere cattolico dell'istituzione. Il personale che accetti l'assunzione collaborerà alla realizzazione di detto indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'istituzione. Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento per la formazione dei discenti nel rispetto della coscienza morale, civile e religiosa degli stessi nel rispetto delle norme costituzionali e della proposta formativa dell'istituto. Nell'ambito dell'indirizzo dell'istituto i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative. Gli Istituti riconoscono l'importanza del personale laico quale valido collaboratore del progetto educativo dell'istituto. Entrambe le parti sottoscrivono il contratto individuale applicativo del presente c.c.n.l., redatto in triplice copia, una per il lavoratore,una per l'istituto e una quando la legge lo richieda per l'ispettorato provinciale del lavoro. Il contratto individuale, firmato da entrambe le parti, dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente c.c.n.l. e dal regolamento interno dell'istituto, ove esista. Esso deve inoltre contenere: a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o a tempo determinato nei limiti indicati nell'art. 11); b) il livello e, nel caso di personale insegnante, le materie di insegnamento; c) la sede o le sedi di lavoro; d) l'orario settimanale di lavoro; e) il trattamento economico; f) le mansioni; g) la durata del periodo di prova; h) la data di assunzione e, nel caso di contratto a termine, anche la presunta data di cessazione del rapporto, la motivazione dell'assunzione e il nome della persona sostituita; i) l'eventuale cambiamento di sede per l'attività estiva e invernale; l) la categoria di appartenenza dell'istituto; m) la possibilità di trasferimento da sede a sede. All'atto dell'assunzione il personale dovrà presentare il titolo di studio quando sia obbligatorio per legge e i seguenti documenti: - libretto di lavoro - carta d'identità - certificato di nascita - certificato generale penale e dei carichi pendenti - certificato di sana costituzione - libretto sanitario - stato di famiglia - certificati di servizio prestato - copia di certificato di attribuzione del codice fiscale. Per l'assunzione di cittadini stranieri l'istituto dovrà chiedere alle competenti autorità l'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 112 del 10 gennaio 1935, qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro, fermi restando i limiti complessivi di orario di cui all'art. 25, il libretto di lavoro dovrà restare depositato presso uno di questi, il quale dovrà rilasciare agli altri una dichiarazione attestante tale deposito. L'Istituto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene. Art. 8 (Tirocinio) Il tirocinio nella scuola materna, il tirocinio infermieristico e l'eventuale tirocinio nelle Scuole per Assistenti sociali e sanitari, non comporta, ai fini del presente c.c.n.l., nessun riconoscimento normativo e/o economico ma solo la valutazione per la quale il tirocinio stesso è istituito. Non è consentito adibire il tirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta. Art. 9 (Insegnanti statali) Non è permesso assumere personale docente in servizio di ruolo presso la scuola statale. Il personale che accettasse un incarico in ruolo nella scuola statale è obbligato a dimettersi nelle modalità previste dall'art. 49. Art. 10 (Periodo di prova) La durata del periodo di prova, che deve risultare dall'atto scritto di assunzione, non può superare: - mesi 4 per i dipendenti appartenenti ai livelli 3-4 -5-6 ; - mesi 1 per i dipendenti appartenenti ai livelli 1-2 ; - mesi 1 per i dipendenti assunti con contratto formazione lavoro. Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente c.c.n.l. compresi t.f.r., tredicesima mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il dipendente si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova gli verrà computato ad ogni effetto. Il decorso del periodo di prova è sospeso da malattia, infortunio e il dipendente sarà ammesso a continuare il periodo di prova qualora sia in grado di riprendere il servizio entro il periodo massimo di 4 mesi. Art. 11 (Durata del rapporto di lavoro) Il rapporto di lavoro fra l'istituto e il personale è a tempo indeterminato, salvo quanto prevede la legge n. 230/1962 e cioè: - esecuzione di lavori stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963; - sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nei casi sopra specificati è ammessa, in applicazione della legge n. 230/1962, l'assunzione a tempo determinato con l'indicazione della data di presunta scadenza del rapporto. Resta inteso che, nel caso della sostituzione, il termine del rapporto deve coincidere con il rientro del lavoratore assente o con la sospensione dell'attività didattica. Ferma restando la possibilità di ricorso per l'assunzione al contratto a termine ai sensi delle disposizioni sopracitate, l'apposizione di un termine di durata al contratto è consentita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, 1 comma, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti ulteriori ipotesi: - per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche non aventi carattere straordinario od occasionale; - per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l'aspettativa;

- per sostituire docenti dimissionari ad anno scolastico iniziato qualora la sostituzione avvenga dopo il 15 febbraio; - per gli spezzonisti impiegati dello Stato di cui all'art. 9 del presente c.c.n.l. Nelle ipotesi indicate, applicative della legge n. 56 del 28 febbraio 1987, il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine è pari al 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'istituto con un numero minimo di 2. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno arrotondate all'unità superiore. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con le OO.SS. locali e nazionali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze dell'istituto. Per i contratti di lavoro a tempo determinato, si applicano le norme previste dal presente contratto e per il trattamento di malattia e di infortunio ci si richiama alla legge n. 638/1983. Allo scadere del termine viene corrisposto al lavoratore il t.f.r. secondo la legge n. 297/1982. Art. 12 (Part-time) Ai sensi della legge n. 863/1984 gli Istituti possono assumere a tempo parziale come pure procedere alla trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per prestazioni di attività lavorative ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente contratto e/o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Il personale docente di scuole materne, elementari e medie, impegnato in discipline curriculari è escluso dal part-time limitato ad alcuni periodi dell'anno. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi: - il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni al competente Ispettorato provinciale del lavoro; - su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro, sentito il lavoratore interessato, è ammessa, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Per il personale docente tale trasformazione non può essere al di sotto del 50% dell'orario intero tenendo presente l'unità didattica e/o funzionale; - applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso; - volontarietà delle parti in caso di modifiche. Il trattamento economico, fatto salvo il rapporto proporzionale, sarà identico a quello previsto per il personale a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche nonchè indennità di contingenza. In riferimento all'art. 4 della Legge n. 863/1984, le parti riconoscono che, a fronte di esigenze organizzative, l'istituto potrà chiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato; restano esclusi i lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il personale part-time non potrà usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, la riduzione del convenuto orario di lavoro o di permessi aggiuntivi, salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge. I lavoratori part-time fruiranno di ferie alle stesse condizioni del personale con contratto fulltime. Art. 13 (Reimpiego) L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve: a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 26; b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'istituto e siano stati

licenziati esclusivamente per riduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto per due anni scolastici dalla data del licenziamento. Per la riassunzione si terrà conto dei criteri stabiliti dall'art. 50 e definiti dalla Commissione paritetica. IV TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE Art. 14 (Retribuzione mensile) La retribuzione lorda è composta dai seguenti elementi: - paga base; - indennità di contingenza; - aumenti periodici di anzianità e accelerazione di carriera; - eventuale super-minimo. La retribuzione deve essere corrisposta entro il 5 giorno del mese successivo e dovrà risultare da apposito prospetto paga come precisato nell'art. 18. Per il personale insegnante la retribuzione è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasi titolo per le attività di insegnamento, comprese quelle strettamente collegate (correzioni degli elaborati, schede valutative e pagelle, scrutini alla presenza del Commissario governativo, ecc.) come pure per le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola secondo quanto previsto dall'art. 25. Nel caso di personale assunto con orario inferiore a quello previsto dal presente c.c.n.l. la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate. Per i docenti la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle ore proporzionalmente svolte nei diversi livelli. Agli educatori e assistenti di convitto la Direzione dell'istituto può chiedere, al momento dell'assunzione, di prestare vigilanza notturna nell'istituto stesso e/o di consumarvi i pasti. Al dipendente sarà corrisposta una indennità aggiuntiva per l'assistenza notturna pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennità aggiuntiva deve essere conteggiata sugli istituti contrattuali della tredicesima, della malattia, del t.f.r. La richiesta dei gestori come l'adesione del lavoratore sono revocabili con due mesi di preavviso. Sono fatte salve le condizioni retributive di miglior favore in atto. Art. 15 (Paga base) A far data dal 1 giugno 1991, ai livelli di inquadramento definiti all'art. 4 del presente contratto sono correlati i livelli retributivi della Tabella 1 del presente articolo. Tabella 1 I nuovi livelli retributivi di cui alla precedente tabella sono comprensivi di una quota di contingenza pari a L. 50.000 per ogni livello. Gli aumenti contrattuali, vengono maggiorati in relazione alle rette pagate come riportato in Tabella 2 (vedi tetti rette in appendice "allegato 3").

Tabella 2 Categoria I Categoria II Categoria III La contrattazione decentrata è prevista nei casi specificati nel capitolo concernente le "Relazioni sindacali". Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto. Gli aumenti contrattuali verranno scaglionati come riportato in Tabella 3. Tabella 3 Scaglionamento benefici contrattuali Categoria I

Categoria II Categoria III Categoria IV Una tantum Ai lavoratori in forza alla firma del presente c.c.n.l. verrà corrisposto, con la retribuzione del mese di giugno, un importo "una tantum" così calcolato:

a) per i lavoratori già in forza per tutto l'anno 1990 e tuttora in forza, l'aumento concesso al 1 giugno 1991 per il livello di inquadramento della categoria di appartenenza dell'istituto moltiplicato 10 (settembre, ottobre, novembre, dicembre, tredicesima, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio); b) per i lavoratori assunti dopo il 1 settembre 1990 e tuttora in forza, gli aumenti delle 5 mensilità del 1991 più quelle degli eventuali mesi del 1990 aumentate dei ratei di tredicesima; c) per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1990 gli aumenti dei corrispettivi mesi del 1991, maggio compreso. Detti importi saranno proporzionati anche all'orario di lavoro e sono esclusi dal calcolo dei vari istituti contrattuali quali ferie, permessi, t.f.r., ecc. Art. 16 (Indennità di contingenza) Con decorrenza dal 1 giugno 1991 dal valore di contingenza maturato al 1 maggio 1991 viene detratto il valore di L. 50.000 e riportato nella paga base di cui all'articolo precedente. Le nuove indennità di contingenza delle quattro categorie avranno il valore riportato nella tabella successiva. Art. 17 (Aumenti periodici di anzianità) A far data dal 1 aprile 1992 viene corrisposta, a tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, quale salario di anzianità, la somma prevista dalla Tabella 1. Tale somma deve essere propozionata all'orario di lavoro e, per coloro che sono in forza da meno di 2 anni, in 24 mi dell'intero ammontare. Dette somme vengono corrisposte al personale mensilmente e per 13 mensilità e sono assegnate, quale elemento specifico, aggiuntivo alla retribuzione, non riassorbibile. In caso di passaggio al livello superiore, il salario di anzianità sarà calcolato in proporzione ai periodi di servizio prestati nel livello di provenienza e in quello di godimento alla data in cui viene corrisposto. Qualora il rinnovo del c.c.n.l. non dovesse realizzarsi alla data di scadenza, al personale verrà comunque corrisposto ad aprile 1994 (cioè dopo un ulteriore biennio), un analogo beneficio in aggiunta a quello già maturato. In aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi, a ciascun lavoratore che a partire dal 1 gennaio 1993 compia almeno 13 anni di anzianità presso il medesimo Istituto verrà corrisposta, in relazione all'anzianità posseduta, una quota pari a quanto previsto alla Tabella 2. Tale somma verrà corrisposta al personale a partire dal 1 gennaio 1993 mensilmente e per 13 mensilità quale elemento specifico aggiuntivo alla retribuzione e non riassorbibile. Per chi ha compiuto più di 13 anni presso lo stesso datore di lavoro maturerà una sola volta per tutta la vigenza contrattuale considerando gli anni interi di servizio senza ratei di dodicesimi. Con la firma del presente contratto viene abrogato il comma relativo al "premio fedeltà" previsto dall'art. 17 del precedente c.c.n.l. Il beneficio economico per coloro che l'hanno maturato nel precedente c.c.n.l., non viene riassorbito. Tabella 1

Tabella 2 Art. 18 (Prospetto paga) In applicazione di quanto disposto dalla legge 5 gennaio 1953, n. 4, la retribuzione deve risultare da apposito prospetto paga, nel quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore, il livello di inquadramento, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli eventuali altri elementi che concorrono a formare la somma erogata nonchè tutte le ritenute effettuate. Il prospetto paga, da consegnare ai dipendenti, contestualmente alla retribuzione, deve recare il timbro dell'istituto. Art. 19 (Tredicesima mensilità) A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusi gli assegni familiari. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno vanno corrisposti tanti dodicesimi dell'ultima mensilità percepita pari ai mesi di servizio prestati. Le frazioni di mese vengono prese in considerazione solo se superiori a 15 giorni ed in tal caso equiparate ad un mese intero. Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più o in meno nel corso dell'anno solare, la tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro medie mensili per la retribuzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della cessazione del rapporto. Art. 20 (Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile)

La quota giornaliera viene determinata dividendo la retribuzione globale in godimento per 26. La quota oraria mensile viene determinata come segue: - per i dipendenti a ore 38 sett.li: retrib. mensile diviso 164 - per i dipendenti a ore 36 sett.li: retrib. mensile diviso 156 - per i dipendenti a ore 34 sett.li: retrib. mensile diviso 147 - per i dipendenti a ore 32 sett.li: retrib. mensile diviso 139 - per i dipendenti a ore 31 sett.li: retrib. mensile diviso 134 - per i dipendenti a ore 30 sett.li: retrib. mensile diviso 130 - per i dipendenti a ore 24 sett.li: retrib. mensile diviso 104 - per i dipendenti a ore 18 sett.li: retrib. mensile diviso 78 Art. 21 (Trattamento previdenziale) Il trattamento previdenziale è attuato con l'osservanza delle leggi e disposizioni vigenti in materia. In applicazione a quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 467, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro il termine previsto dalla legge, copia della denuncia presentata all'inps. Fermi restando i termini di consegna della denuncia all'inps, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto della cessazione stessa, copia della denuncia riservata al lavoratore. Art. 22 (Attività integrative e parascolastiche) Per le attività integrative, di durata definita e predeterminata nel tempo, potranno essere assunti docenti con contratto a termine, secondo quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, e dal D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963 nonchè dalla legge n. 56 del 28 febbraio 1987. L'orario di lavoro sarà determinato all'atto dell'assunzione o dell'attribuzione dell'incarico. Per quanto riguarda la retribuzione si fa riferimento a quella prevista per i docenti laureati (5 livello) nel caso di attività che richiedono il possesso del diploma di laurea. Nel caso di svolgimento di attività promiscue secondo l'art. 6 è considerata prevalente la funzione docente per cui, quando il doposcuola viene affidato al personale docente già in organico ma ad orario parziale, le ore di lavoro eccedenti l'orario di insegnamento assegnato saranno retribuite come ore di lavoro ordinario fino al raggiungimento dell'orario pieno per il periodo di effettiva prestazione e le ore eccedenti la 18 ma per la scuola media o la 24 ma per la scuola elementare verranno retribuite con la paga base e gli scatti di anzianità, maggiorando il totale del 50%. Le ore assegnate per il doposcuola a completamento dell'orario scolastico non possono costituire motivo di rivendicazione qualora l'attività stessa del doposcuola venisse meno. Art. 23 (Commissione d'esame) Ai soli componenti delle commissioni d'esame di ammissione, di licenza nella scuola media, di promozione, di idoneità nelle scuola media e di abilitazione nella scuola magistrale per i giorni di effettiva presenza, spetta il compenso giornaliero di L. 20.000 lorde, considerando anche l'eventuale giorno di correzione degli elaborati. Ai commissari agli esami di abilitazione della scuola magistrale che superassero l'orario di lavoro di 6 ore nella giornata verrà corrisposto un ulteriore compenso di L. 3.500 lorde per ogni ora eccedente la sesta. Art. 24 (Supplenza personale docente) Nell'ipotesi di personale docente che si assenti per uno dei casi previsti dal presente contratto e dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, la supplenza dovrà essere proposta, con contratto a

termine, prima al personale già in servizio con orario parziale, compatibilmente con l'orario delle lezioni. Le misure di retribuzione contemplate nel presente contratto si applicano anche nei confronti degli insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei limiti del servizio prestato. Anche ai supplenti, secondo la quota parte, vengono corrisposte la tredicesima mensilità, il t.f.r. ed i giorni di ferie maturati. La supplenza affidata al personale già in servizio ma a tempo parziale è considerata lavoro aggiuntivo a tempo determinato con trattamento economico pari a quello delle ore normali fino al completamento di orario. Le ore eccedenti l'impegno previsto dall'articolo 25 sull'orario di lavoro verranno retribuite aggiungendo alla paga base tabellare l'anzianità maturata e maggiorando il totale del 50%. V ORARIO DI LAVORO Art. 25 (Orario di lavoro) L'orario di lavoro del personale dipendente è il seguente: 1 Livello: 38 ore settimanali + 2 giorni di permesso annuali retribuiti. 2 Livello: 38 ore settimanali + 2 giorni di permesso annuali retribuiti per assistenti di convitto, ausiliarie di asilo nido, assistenti di colonia e di scuole materne, tecnici alle caldaie, autisti di bus, portieri centralinisti, bagnini, idraulici, elettricisti, falegnami, meccanici, cuochi, guardarobieri al convitto, infermieri patentati, assistenti ai non autosufficienti, camerieri specializzati nel settore per mansione unica. 32 ore settimanali per i modelli viventi. 3 Livello: 38 ore settimanali + 2 giorni di permesso annuali retribuiti per capisala e camerieri in possesso di diploma di scuola alberghiera, educatori di convitto, capi cuochi in possesso di diploma, infermieri professionali, applicati di segreteria, aiuto economi e amministrativi, operatori di biblioteca, assistenti di laboratorio. 30 ore settimanali doposcuolisti, istruttori di attività parascolastiche anche sportive. 24 ore settimanali per i lettori di lingua madre in compresenza con il docente. 4 Livello: 38 ore settimanali per assistenti sociali, sanitari e di asilo nido, puericultrici, fisioterapisti, logoterapisti, economi, segretari e responsabili amministrativi. 32 ore settimanali per i docenti scuola materna. A partire dal 1 settembre 1993 l'orario per i docenti di scuola materna sarà di 31 ore settimanali. 24 ore settimanali per i docenti di scuola elementare e per gli insegnanti di sostegno. 18 ore settimanali per i docenti steno-dattilo, tecnico-pratici. 5 Livello: 38 ore settimanali per psicologi e psicoterapeuti. 18 ore settimanali di insegnamento per i docenti. 6 Livello: 38 ore settimanali. In istituti con un numero di classi fino a 9 il Preside resterà a disposizione per attività di insegnamento. Il numero delle ore di insegnamento non potrà essere superiore a ore 12 settimanali. Il personale docente e non docente potrà essere assunto anche con un orario inferiore a quello contrattuale. In tal caso la retribuzione in ogni suo elemento risulterà proporzionale alle ore assegnate.

La presenza del personale docente nell'intervallo del mattino è definita dal Regolamento d'istituto. A tutti i docenti le ore assegnate fino alla 18 ma non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente c.c.n.l. salvo quanto previsto dagli artt. 50 e 51. Quando in relazione ai programmi ministeriali le ore di insegnamento variano da un anno all'altro per lo stesso ciclo di studi, il docente potrà optare per la riduzione di orario e di retribuzione oppure per il mantenimento delle ore e della relativa retribuzione restando a disposizione dell'istituto per eventuali sostituzioni. Le ore oltre la 18 ma nei limiti della 24 ma, assegnate ai docenti del 5 livello anteriormente all'inizio dell'anno 1984/85, non possono essere diminuite nel periodo di validità del presente c.c.n.l. e vengono retribuite con una quota ottenuta aggiungendo alla paga base tabellare l'anzianità maturata, maggiorando il totale del 50%. Al personale docente possono essere richieste ore di insegnamento oltre le 18 ore nel limite di 24 nella scuola media, oltre le 24 nel limite di 34 nella scuola elementare, oltre le 32 nel limite di 40 nella scuola materna; l'accettazione delle suddette ore non è obbligatoria. Le ore in esubero vengono retribuite nella modalità prevista al comma precedente e possono subire variazioni. Prima di assegnare ore in esubero all'orario contrattuale, previsto al primo comma del presente articolo, deve essere completato l'orario di lavoro del personale ad orario ridotto nel rispetto dell'unità didattica e/o funzionale. Oltre alle ore di insegnamento e alle attività strettamente collegate, come da art. 14, il personale docente è tenuto ad effettuare tutte le attività accessorie connesse con il normale funzionamento della scuola, per un numero non superiore alle 100 ore nell'anno, con un massimo di 50 per chi ha un orario inferiore alle ore 9 settimanali, programmate annualmente dal collegio docenti, quali: a) colloqui con i genitori; b) consigli di classe; c) scrutini trimestrali o quadrimestrali; d) riunioni interdisciplinari dei vari corsi; e) attività di aggiornamento e di programmazione. Le ore eccedenti il numero massimo previsto nell'anno scolastico saranno retribuite, in unica soluzione con la retribuzione del mese di settembre, in base alla quota oraria in atto calcolata secondo l'art. 20. Le variazioni degli incarichi di insegnamento, nell'ambito dell'orario di lavoro di ciascun docente, per quanto riguarda le materie, il corso di studi, le classi e le sezioni, saranno comunicate dalla presidenza dell'istituto di norma entro il mese di luglio relativamente al servizio da prestare nel successivo anno scolastico. Durante il periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie, il personale docente potrà essere impegnato, per un tempo non eccedente il proprio orario mensile medio di insegnamento, in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento, nel rispetto della professionalità e qualifica per cui è avvenuta l'assunzione. Tali attività vanno programmate col collegio dei docenti. Ferme restando le attuali differenze normative e retributive si riconosce l'unicità della funzione docente. In presenza di leggi al riguardo le parti si incontreranno per adeguare ad esse la presente normativa e le tabelle retributive. La distribuzione dell'orario di lavoro per il personale non docente, solo nel caso di necessità di introdurre regimi di orario particolari (turni), viene stabilita dalla direzione dell'istituto previa consultazione con le RR.SS.II. Il personale non docente, nel periodo estivo, al di fuori delle ferie ordinarie e durante la sospensione dell'attività scolastica, potrà essere impegnato per le attività alternative previste all'atto dell'assunzione secondo le esigenze dell'istituto. Il sabato indipendentemente dalla distribuzione dell'orario settimanale è sempre considerato giorno lavorativo. Art. 26 (Completamento orario) Il docente di 5 livello che avesse un orario inferiore alle 18 ore di insegnamento ha diritto per le stesse materie e fatta salva l'unità didattica e/o funzionale, al completamento del suo orario prima che si proceda a nuove assunzioni. Tale priorità, nel caso di più insegnanti della stessa materia terrà conto del titolo abilitante specifico, dell'anzianità di servizio e dei maggiori carichi di famiglia.

Norma transitoria Gli economi, i segretari, gli aiuto economi, gli aiuto segretari e gli altri addetti agli uffici amministrativi in forza alla data del 1 ottobre 1981, manterranno un orario settimanale di 34 ore. In alternativa, potranno adeguarsi al nuovo orario contrattuale (38 ore) previo accordo con il gestore dell'istituto. In tal caso le 4 ore eccedenti l'orario precedentemente in atto verranno retribuite nella misura di 4/34 della retribuzione mensile lorda. Art. 27 (Lavoro notturno, festivo e straordinario) Il lavoro notturno è quello effettuato dopo le ore 22 e fino alle 6 antimeridiane. Quando viene svolto fuori dal normale turno di servizio viene corrisposta la maggiorazione della quota oraria lorda del 10%. E' considerato festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni delle festività infrasettimanali: 1 gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre, Santo Patrono. Il lavoro prestato nei suddetti giorni viene retribuito con 1/26 della retribuzione globale. Ai lavoratori turnisti verrà corrisposta la maggiorazione per lavoro festivo con riposo compensativo nella misura del 10%. Il personale non docente nel caso di festività cadenti di domenica godrà di un giorno di permesso retribuito o avrà una maggiorazione della retribuzione pari ad 1/26. Il personale docente godrà tali festività come giornate di ferie aggiuntive. Il personale di segreteria dei centri culturali che durante convegni e manifestazioni fosse disponibile per un numero di ore eccedenti il normale orario, previo accordo fra le parti, potrà: 1) recuperare le ore eccedenti con permessi retribuiti; 2) ottenerne il pagamento come ore straordinarie. E' considerato lavoro straordinario, per i non docenti, quello prestato oltre il limite dell'orario contrattuale settimanale di lavoro calcolato sulla base della media oraria mensile (ore mensili lavorate diviso 4,33). Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, a svolgere il lavoro straordinario richiesto nel limite di 120 ore annue. Di norma il personale sarà avvisato con un giorno di anticipo. Non sarà riconosciuto e retribuito il lavoro straordinario che non sia autorizzato dalla Direzione. Ciascuna ora di lavoro straordinario verrà compensata con una quota oraria della retribuzione lorda maggiorata delle seguenti percentuali: - lavoro straordinario diurno: 35% - lavoro straordinario notturno: 40% - lavoro straordinario festivo: 50% - lavoro straordinario notturno festivo: 60%. Le percentuali superiori assorbono le inferiori. Art. 28 (Ferie) I dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie con corresponsione della normale retribuzione pari a 33 giorni di calendario per ciascun anno. Compatibilmente alle esigenze dell'istituto le ferie dovranno essere godute nei periodi di inattività didattica. La maturazione avverrà dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, il dipendente maturerà tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati; le frazioni di mese eccedenti i 15 giorni di calendario verranno considerate mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate. Le ferie ordinarie non potranno coincidere con assenza per maternità o puerperio nè con il periodo di preavviso. Le ferie sono irrinunciabili.

Il periodo di ferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più di due periodi, compatibilmente con le esigenze dell'istituto. Le ferie potranno essere godute entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di maturazione. Il calendario delle ferie sarà definito dalla Direzione previa consultazione con la R.S.I. di norma entro il mese di aprile di ogni anno. Eventuali vacanze riconosciute agli allievi non costituiscono motivo di ferie aggiuntive. Nelle istituzioni non scolastiche le ferie potranno essere godute in qualsiasi periodo dell'anno e maturano sulla base dell'anno solare. Art. 29 (Festività soppresse) I dipendenti hanno diritto a 5 giorni di permesso retribuito, per ciascun anno, in relazione alla soppressione di alcune festività nazionali infrasettimanali. I 5 giorni per recupero delle festività soppresse possono essere goduti solo in periodi di sospensione dell'attività didattica. Al personale non docente, questi permessi, se non goduti, verranno retribuite in 26 mi al termine dell'anno solare. Art. 30 (Riposo settimanale) Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenti con la domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno. Art. 31 (Vitto e alloggio) La direzione può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati. Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro. VI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 32 (Assenze per malattia e infortunio) In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento: A) Periodo di comporto 1) mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei sei mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico. La richiesta dovrà essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza dei 6 mesi previsti per la conservazione del posto. Detto periodo di aspettativa non è computabile ad alcun effetto; 2) mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (365 giorni) nel periodo di 3 anni o meno dovute anche ad eventi morbosi diversi. Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà dell'istituto risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al t.f.r. B) Trattamento economico

Ferme restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, l'istituto corrisponderà al lavoratore una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio il 100% della normale retribuzione mensile netta del mese precedente la malattia per un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal 1 giorno di assenza. Quando si tratta di ricaduta nella stessa malattia o malattia a cavallo di due anni solari i periodi vengono computati secondo le indicazioni INPS. In tutte le ipotesi di assenza dal servizio per malattia è facoltà della Direzione verificare lo stato e la durata della malattia. Le visite mediche di controllo sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle Unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l'effettuazione delle visite di controllo fiscali le fasce orarie di reperibilità di cui al decreto del Ministero della sanità dell'8 gennaio 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1985, sono così determinate: 10.00-12.00/17.00-19.00, sabato e domenica compresi. Art. 33 (Congedo matrimoniale) Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di calendario, non frazionabili, in concomitanza con la data di celebrazione. La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10 gg. di anticipo. Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla normale retribuzione. Art. 34 (Tutela delle lavoratrici madri) Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge n. 1204 del 30 dicembre 1971 e al D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026. Art. 35 (Servizio militare) La chiamata alle armi per il servizio di leva, o servizio sostitutivo, come anche il richiamo alle armi, non risolvono il rapporto di lavoro che resta sospeso per tutta la durata dell'assenza. Tale periodo di chiamata alle armi per il servizio di leva è computato ai fini della maturazione degli scatti e del salario di anzianità. Terminato il servizio militare il lavoratore dipendente deve dichiarare la propria disponibilità entro 10 giorni dal collocamento in congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e deve riprendere servizio entro 30 gg. In difetto, salvo il caso di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore, è considerato dimissionario. Art. 36 (Aspettativa) Dopo un anno di servizio l'istituto ha facoltà di concedere al dipendente che lo richieda un periodo di aspettativa senza retribuzione fino al massimo di un anno scolastico. Tale periodo, non è computabile ad alcun effetto. Terminato il periodo, al lavoratore non può, comunque, essere concessa una nuova aspettativa se non dopo almeno 2 anni di servizio. Art. 37 (Permessi retribuiti) Il dipendente può usufruire nell'anno fino ad un massimo di 10 giorni di permessi retribuiti di cui: a) fino ad un massimo di 5 giorni se si verificano comprovati e seri motivi familiari quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale;

b) fino ad un massimo di 5 giorni all'anno per la frequenza a corsi di aggiornamento inerenti l'insegnamento e liberamente scelti. Le giornate di cui al punto a) sono usufruibili in unica soluzione solo in casi molto gravi. Per fruire di tali permessi il dipendente deve farne richiesta scritta alla Direzione dell'istituto. In caso di massima urgenza è sufficiente la richiesta orale. Sono ammessi, inoltre, alla retribuzione i giorni impegnati per documentata partecipazione ad esami e concorsi pubblici inerenti alle mansioni svolte, limitatamente alla giornata in cui si svolge la prova. Nel caso che la sede d'esami disti oltre 200 km dalla sede di lavoro, verrà retribuita anche la giornata che precede e quella che segue. Art. 38 (Permessi non retribuiti) In caso di eccezionali motivi, il lavoratore può usufruire di permessi non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno previa autorizzazione dell'istituto. Art. 39 (Permessi elettorali) In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonchè, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Art. 40 (Aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) Al lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali territoriali, regionali o nazionali viene concessa una aspettativa per la durata della carica. Durante l'aspettativa non compete alcun elemento della retribuzione. Art. 41 (Diritto allo studio) Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria di 1 grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. I dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 del personale della struttura formativa. Il lavoratore che chiederà permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti in orario di lavoro, ad un numero di ore doppie di quelle chieste con permesso retribuito. Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino le frequenze ai corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione di iscrizione al corso ed alla frequenza con identificazione delle relative ore. Art. 42

(Gite scolastiche e servizio fuori sede) I docenti e/o altro personale impegnato all'accompagnamento e alla vigilanza fuori sede (per gite di istruzione, settimane bianche, ritiri, ecc.) avranno diritto alla normale retribuzione. Sarà loro riconosciuto il rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione educativa. Al personale verrà inoltre riconosciuta una indennità di L. 50.000 lorde al giorno. In caso, invece, di trasferimento a sedi estive o invernali (colonie, corsi di lingue, scambi culturali con l'estero, ecc.) che comporti un numero di ore eccedenti il prorio orario di lavoro, oltre alla normale retribuzione e al rimborso delle spese imputabili allo svolgimento della prestazione educativa, verrà corrisposto il compenso onnicomprensivo di L. 250.000 lorde settimanali. VII REGOLAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLINARI Art. 43 (Regolamento interno) Il Regolamento interno predisposto dall'istituto, ove esista, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo pubblico per la consultazione. Esso non può contenere norme in contrasto con il presente c.c.n.l. e con la vigente legislazione. Ciò vale anche per eventuali successive modifiche. Art. 44 (Provvedimenti disciplinari) Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo verbale; b) richiamo scritto; c) multa non superiore all'importo di 3 ore di paga; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino al massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26); e) licenziamento per mancanze. Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa salvo per quanto riguarda il richiamo verbale e il licenziamento per mancanze di cui al punto B dell'art. 46. La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a giorni 10 dalla data di ricezione della contestazione. Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato. Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata entro 6 giorni dal termine assegnato al dipendente per prestare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente si intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci. Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Art. 45 (Richiamo scritto, multa e sospensione) Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:

a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato; b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli; d) per disattenzione o negligenza danneggi il materiale dell'istituto; e) commetta indiscrezioni informative relative a segreti d'ufficio e deliberazioni dei consigli di classe; f) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente contratto. L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Art. 46 (Licenziamento per mancanze) A) Licenziamento con preavviso In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni: - comportamento in contrasto con quanto previsto al 2 comma dell'art. 7 all'interno dell'istituto; - assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi; - assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi; - gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni; - lezioni private agli alunni della propria scuola in senso stretto; - insubordinazione ai superiori; - abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo; - recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 45 quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui all'art. 43, salvo quanto disposto all'ultimo comma dell'art. 44. B) Licenziamento senza preavviso In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'istituto grave nocumento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: - grave insubordinazione ai superiori; - furto nell'istituto; - danneggiamento doloso al materiale dell'istituto; - abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi; - rissa all'interno dell'istituto; - percosse nei confronti di alunni e assistiti; - diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell'istituto e della morale cattolica; - diffamazione pubblica nei riguardi dell'istituto; - sentenza di condanna penale passata in giudicato. Art. 47 (Disciplina dei licenziamenti individuali) L'Istituto deve sempre comunicare per iscritto il licenziamento al lavoratore. Il licenziamento del dipendente non può che avvenire per giusta causa o per giustificato motivo.

Il lavoratore può chiedere, entro quindici giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto. L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo diretto ad impugnare il licenziamento stesso. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace. Per quanto non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o risarcimento danni, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia. Art. 48 (Quote di servizio) Per tutte le controversie individuali o plurime, relative al presente contratto va previsto il tentativo di conciliazione in sede sindacale. In caso di controversie per licenziamenti individuali, di cui alle vigenti disposizioni legislative, non derivanti da provvedimento disciplinare, vanno esperiti i tentativi di composizione per la risoluzione bonaria con l'intervento della Commissione paritetica o Commissione territoriale regionale. Per l'applicazione pratica di quanto previsto e per assicurare l'efficacia delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL Scuola e SNALS, procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge n. 311 del 4 giugno 1973. Le misure contributive e le relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti. VIII RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 49 (Preavviso di licenziamento) La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve dare il preavviso, salvo che nei casi previsti dalla legge. Il preavviso non può coincidere nè con assenze per malattia, nè con il periodo di ferie. I termini del preavviso per il caso di licenziamento o di dimissioni, una volta superato il periodo di prova, sono stabiliti nella misura di due mesi per tutti i livelli di inquadramento; tale periodo è ridotto a un mese per i contratti di formazione/lavoro ed è portato a mesi 4 in caso di chiusura totale dell'istituto. La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza dei suddetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione lorda che sarebbe spettata per il periodo di mancato preavviso, calcolata ai sensi dell'art. 2121 cod. civ. Il datore di lavoro trattiene tale indennità sulle spettanze nette dovute al lavoratore a qualsiasi titolo. L'Istituto può dispensare il dipendente dall'effettuazione del periodo di preavviso corrispondendogli una indennità sostitutiva di importo pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante tale periodo. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso, anche sostituito con la corresponsione della retribuzione, è utile a tutti gli effetti contrattuali. Durante il periodo di preavviso il lavoratore dipendente avrà diritto ad un permesso retribuito di complessive 15 ore per le pratiche relative alla ricerca di un'altra occupazione.