COMUNE DI OLIVETO LARIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO PER L USO DELLE SALE, DEI LOCALI E DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05/03/2010
ART. 1. Oggetto del regolamento. 1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso giornaliero, temporaneo o continuato delle sale, dei locali e degli immobili di proprietà comunale, di cui all allegato elenco, e determina le responsabilità in ordine alla sicurezza, all igiene e alla salvaguardia dei succitati beni patrimoniali dell ente. ART. 2. Competenze della Giunta. 1. E di competenza della Giunta: a) la determinazione e l aggiornamento delle tariffe per l uso delle sale, dei locali e degli immobili di proprietà comunale; b) la concessione delle sale, dei locali e degli immobili ad associazioni che ne facciano richiesta per un uso continuativo; c) l aggiornamento dell elenco di cui all art. 1 ogni qualvolta intervengano modifiche o cambiamenti o per sopravvenute esigenze inerenti l attività istituzionale del Comune. ART. 3. Utilizzo delle sale, dei locali ed immobili comunali. 1. L utilizzo delle sale, dei locali ed immobili comunali oltre che per manifestazioni istituzionali patrocinate dall Amministrazione Comunale, è concesso con le modalità definite dal presente regolamento a soggetti, enti o associazioni che ne facciano richiesta. 2. Per l utilizzo delle sale, dei locali ed immobili comunali di cui all art.1 si segue il seguente ordine di priorità: a) attività istituzionale del Comune, anche collegata al mandato amministrativo; b) manifestazioni e/o iniziative promosse o patrocinate dall Amministrazione Comunale; c) attività di enti, associazioni, società ed organismi senza scopo di lucro aventi sede nel Comune di Oliveto Lario od operanti nel Comune; d) attività di società, enti e privati che ne facciano richiesta per i propri scopi, previa valutazione da parte della Giunta della conformità degli stessi alla pubblica utilità ed all interesse pubblico; 3. In occasione di consultazioni elettorali, l utilizzo delle sale comunali per iniziative di propaganda elettorale sarà oggetto di specifica disciplina deliberata dalla Giunta Comunale. ART. 4. Presentazione delle domande di concessione. 1. La domanda di concessione, redatta su apposito modello ed indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata al Servizio Affari Generali con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data desiderata. Per particolari casi di urgenza opportunamente motivati, per i quali non sia possibile rispettare i termini di cui sopra, la richiesta di utilizzo potrà essere accolta se il locale non risulta essere già impegnato. In caso pervengano più domande in situazioni di concomitanza verrà concessa priorità alla prima richiesta pervenuta e protocollata.
ART. 5. Obblighi del concessionario. 1. Sono a carico del concessionario tutte le spese correlate all utilizzo delle sale, locali ed immobili comunali in particolare, a titolo esemplificativo, quelle di allestimento; per lavori di facchinaggio; per noleggio di arredi, di impianti di amplificazione e audiovisivi; di vigilanza; di pulizia dei locali; per l espletamento di ogni eventuale pratica relativa all utilizzo per il quale è stata richiesta la sala, il locale o immobile comunale con annessa attrezzatura. 2. E inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità del Comune di Oliveto Lario, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi occorsi a causa o in occasione della concessione. ART. 6. Divieti 1. Nelle sale pubbliche è fatto divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi, compresi perciò le sale medesime, le scale e gli atri. E vietato compiere qualsiasi azione che possa danneggiarne l integrità delle sale, locali, immobili comunali ed attrezzature in essi contenute. 2. Al richiedente della sala, locali o immobile comunale ed attrezzature in essi contenute non è consentito concedere l uso della stessa a soggetti terzi né farne un uso diverso di quello autorizzato. 3. E espressamente vietata da parte del concessionario la duplicazione delle chiavi di accesso eventualmente temporaneamente consegnategli e di cui si rende personalmente responsabile, e la cessione delle stesse a terzi. La restituzione delle chiavi, per la concessione d uso giornaliero, dovrà avvenire entro la mattina successiva (o nel primo giorno feriale utile). In caso di smarrimento della chiave il concessionario dovrà sostenere le spese necessarie per il cambio della serratura. ART. 7. Controllo. 1. L Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di controllo che si riserva di esercitare in qualsiasi momento per assicurare che la concessione si svolga regolarmente ed in conformità ai patti convenuti, e che le attrezzature siano utilizzate in modo corretto e mantenute in buono stato di efficienza. 2. Qualora si riscontrassero inadempienze agli obblighi di cui al presente regolamento, l Amministrazione Comunale, previa contestazione al concessionario, si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione dell uso della sala, dei locali o immobile comunale ed attrezzature in essi contenute. 3. Il concessionario, in caso di danni alla sala, locali o immobile comunale ed attrezzature in essi contenute, dovrà segnalarli all Ufficio Tecnico Comunale entro 24 ore dalla loro constatazione. L Ufficio Tecnico, operati i sopralluoghi del caso, procederà alla quantificazione dei danni e ne comunicherà l importo al responsabile del danno stesso, il quale dovrà procedere al pagamento entro 30 giorni dalla comunicazione. In caso di
inadempienza, il Comune avvierà il procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell ente di denuncia all autorità competente. 4. All inizio ed allo scadere della concessione l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare un sopralluogo per verificare lo stato del locale. Al sopralluogo parteciperà il concessionario. ART. 8. Tariffe 1. La misura del rimborso spese per l uso dei locali e delle attrezzature di cui al presente regolamento sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Il pagamento per l uso giornaliero e/o temporaneo dovrà essere effettuato presso l economo comunale all atto del ritiro della concessione. 2. Il pagamento dei corrispettivi per l uso continuativo dei locali in convenzione dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale alle scadenze previste nella convenzione stessa. ART. 9. Esenzioni Le sale, i locali e le attrezzature in essi contenuti vengono concesse gratuitamente: a) per lo svolgimento di attività istituzionali collegate al mandato amministrativo; b) per manifestazioni o attività patrocinate dall Amministrazione Comunale; c) per attività di organismi o enti non a scopo di lucro e nei quali prevale l azione di volontariato gratuito con rilevanti fini sociali; d) per attività di associazione o società che svolgono servizi per conto del Comune. ART. 10. Convenzioni 1. Per le sale, i locali e gli immobili comunali e attrezzature in essi contenute, concessi in uso continuativo dovrà essere stipulata apposita convenzione regolante i rapporti tra il Comune ed il concessionario. La convenzione deve disciplinare in particolare la manutenzione ordinaria, la custodia dei beni, le spese di gestione, i consumi, gli allacciamenti ai pubblici servizi, le polizze assicurative e le pulizie. ART. 11. Collaborazione dei cittadini alla manutenzione e conservazione del patrimonio comunale 1. L Amministrazione comunale, ai sensi delle disposizioni dello Statuto, può avvalersi della collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la manutenzione e conservazione degli immobili comunali concessi in uso continuativo tramite apporto di lavoro diretto o con il conferimento di attrezzature e materiali. 2. I cittadini possono richiedere di essere autorizzati dall Amministrazione Comunale ad eseguire opere di miglioria sui beni di proprietà del Comune in concessione. Nella relativa richiesta, cui dovrà essere allegata una relazione ed un preventivo di spesa, deve essere specificata: l assunzione a carico dei richiedenti degli oneri derivanti dall esecuzione delle opere; la dichiarazione che le opere eseguite vengono acquisite alla proprietà comunale; la rinuncia ad ogni pretesa di rimborso spese.
Art. 12 Entrata in vigore 1. La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è stata dichiarata immediatamente eseguibile e pertanto il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per l uso della sala consigliare e dei locali di proprietà comunale approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 11/03/2003
ALLEGATO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE Denominazione Sala consiliare Ubicazione Municipio (piano terra) Via P. Carcano 4 Sala polifunzionale Municipio (piano terra) - Via P.Carcano 4 Centro delle Associazioni Via Vittoria, 1 Biblioteca Comunale P.zza Roma, 2 Ex Casa del Medico Via Cadorna, 23 San Rocco P.zza Ferretti, 10 Magazzino Via Municipio. 4