SEZIONE IV 13/05/2014, N. 24330



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SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV 13/05/2014, N. 24330 Il deposito temporaneo di diversi rifiuti va organizzato per categorie omogenee e non devono essere tenuti alla rinfusa L'attivazione di uno scarico, proveniente da lavanderia, di acque reflue qualificabili come industriali in mancanza dei presupposti per l'assimilabilità a quelle domestiche, è soggetta alla preventiva autorizzazione.. SENTENZA RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Rossano, con sentenza del 04/06/2012 ha affermato la penale responsabilità di I.M., che ha condannato alla pena dell'ammenda, per i reati di cui agli artt. 133 e 256 d.lgs. 152/06, perché, quale titolare di una lavanderia industriale, effettuava l'attività di raccolta di rifiuti eterogenei (materiale ferroso e taniche esauste di detersivi prodotti per il lavaggio) ed apriva uno scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione (in Corigliano Calabro, il 30/07/2009). Avverso tale pronuncia la predetta ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. M.C. 2. Con un primo motivo di impugnazione rileva la nullità della sentenza per la mancata notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia, nominato, nel corso delle indagini preliminari, nel verbale di elezione di domicilio.

3. Con un secondo motivo di impugnazione osserva che l'affermazione di penale responsabilità sarebbe fondata esclusivamente su meri indizi, che la regolarità dello scarico sarebbe stata accertata dalle autorità competenti al controllo e che l'autorizzazione all'apertura dello scarico era stata richiesta in data antecedente a quella della verifica. Quanto ai rifiuti, afferma che gli stessi sarebbero stati collocati nella corte dei locali della lavanderia in attesa di essere ritirati dalla ditta incaricata per lo smaltimento. Insiste, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. 4. Il ricorso è infondato. CONSIDERATO IN DIRITTO Occorre preliminarmente rilevare che l'atto di impugnazione risulta redatto e sottoscritto dall'avv. M.C., la quale non risulta iscritta nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Come è noto, alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non è prevista alcuna deroga, neppure nel caso di appello convertito in ricorso, poiché altrimenti verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione (Sez. V n. 23697, 29 maggio 2003; Sez. III n. 2233, 10 ottobre 1998 ed altre prec. conf.). Nel caso di specie, tuttavia, l'appello reca in calce l'atto di nomina del suddetto avvocato sottoscritto personalmente dall'imputata, cosicché, sulla base di quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio in relazione ad una fattispecie relativa ad atto di impugnazione impropriamente definito appello, perché proposto contro un provvedimento inappellabile, qualificato come ricorso per cassazione, l'impugnazione può ritenersi presentata personalmente dall'imputato, in quanto l'atto di nomina in esso contenuto ha un implicito, ma evidente valore di condivisione della dichiarazione e dei motivi di ricorso, che quindi devono giuridicamente ritenersi fatti propri dall'imputato, il quale se ne assume la paternità (v. SS.UU. n. 47803, 23 dicembre 2008. Conf. Sez. III n. 28961, 18 luglio 2012). 5. Deve poi ricordarsi che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. I n. 2846, 9 luglio 1999. V. anche ex pl. Sez. III n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. IV n. 5291, 10 febbraio 2004).

Da ciò consegue che non possono prendersi in considerazione, in questa sede di legittimità, le questioni concernenti la ricostruzione dei fatti prospettata nell'atto di impugnazione, né può procedersi ad una loro diversa lettura o all'autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di valutazione. 6. Date tali premesse, deve osservarsi, con riferimento al primo motivo di ricorso, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. determina la nullità del decreto di citazione a giudizio che è, tuttavia, di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. Il n. 35420, 1 ottobre 2010; Sez. III n. 25223, 20 giugno 2008; Sez. VI n. 23246, 27 maggio 2003) ovvero, secondo altro indirizzo, maggioritario, fino alla deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. VI, n. 1043, 9 gennaio 2013; Sez. I n. 47529, 22 dicembre 2008; Sez. V n. 43763, 21 novembre 2008; Sez. Il n. 13477, 31 marzo 2008; Sez. V n. 29931, 12 settembre 2006; Sez. VI n. 44960, 07 dicembre 2005; Sez. VI n. 34955, 26 ottobre 2003; Sez. I n. 30270, 18 luglio 2003; Sez. III n. 2116, 17 gennaio 2003). L'eccezione risulta pertanto tardiva, in quanto la questione è stata sollevata soltanto con l'atto di impugnazione. 7. Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che, riguardo alla violazione della disciplina sui rifiuti, la ricorrente sembra ipotizzare la sussistenza, nel caso in esame, di una ipotesi di deposito temporaneo. Tale assunto, tuttavia, non appare condivisibile, in quanto, avuto riguardo alla disciplina vigente all'epoca dei fatti, l'art. 183, lettera m) n. 3) d.lgs. 152/06 prevedeva, tra le condizioni per il deposito temporaneo, la cui sussistenza deve essere contestuale, la effettuazione del deposito per categorie omogenee di rifiuti, circostanza pacificamente non verificatasi nella fattispecie, in quanto, come risulta dallo stesso capo di imputazione, i rifiuti erano depositati alla rinfusa (si utilizza infatti, nell'imputazione, la dizione «rifiuti eterogenei»). Va altresì escluso, in considerazione delle obiettive condizioni di detenzione dei rifiuti, l'ipotesi del deposito preliminare in vista di successive operazioni di smaltimento che risulta, peraltro, non dimostrata ed, anzi, smentita dalle stesse affermazioni contenute in ricorso, ove si sostiene che la presenza dei rifiuti era giustificata dal fatto che sarebbero stati poi prelevati dalla ditta incaricata dello smaltimento (pag. 6 dell'impugnazione) sebbene in precedenza (pag. 4), nell'elencare la documentazione che comproverebbe la liceità della condotta dell'imputata, non si fa alcun riferimento ad alcun soggetto, debitamente autorizzato, incaricato dello smaltimento dei rifiuti, in quanto l'unico richiamo riguarda una ditta (RARO) adibita a solo «recupero degli imballaggi vuoti», tra i quali non avrebbero potuto certo annoverarsi il «materiale ferroso» descritto nell'imputazione. Va comunque rilevato che, in ogni caso, invocando l'imputata l'applicazione di un regime derogatorio alla disciplina generali sui rifiuti, avrebbe avuto l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dei presupposti di legge, come più volte ricordato dalla giurisprudenza di questa Corte

(v. ad es. Sez. III n.17453, 10 maggio 2012; Sez. III n. 16727, 29 aprile 2011; Sez. III n. 41836, 7 novembre 2008 in tema di sottoprodotti; Sez. III n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. III n. 21587, 17 marzo 2004;. Sez. III n. 30647, 15 giugno 2004 in tema di deposito temporaneo e, con riferimento alle terre e rocce da scavo, Sez. III n. 9794, 8 marzo 2007; Sez. III n. 37280, 1 ottobre 2008; Sez. III n. 35138, 10 settembre 2009). Alla luce di quanto sopra evidenziato, appare dunque evidente la sussistenza, nella fattispecie in esame, di una ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'art. 256, comma 2 d.lgs. 152/06. 8. Per ciò che concerne, invece, la violazione della disciplina sulle acque, va invece osservato, in primo luogo, che la natura industriale dei reflui scaricati non è posta in discussione. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto la natura industriale dei reflui prodotti da insediamenti svolgenti attività di lavanderia industriale. In particolare, vigente la legge 319/76, si è affermato che il criterio distintivo tra insediamenti civili e insediamenti produttivi andava ricercato in concreto sulla base dell'assimilabilità o meno dei rispettivi scarichi, per tipo e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamenti abitativi (SS.UU. n. 11594, 16 novembre 1987; Sez. III n. 175, 13 gennaio 1988; Sez. III n. 9428, 24 settembre 1988). Il concetto è stato ribadito anche con riferimento al d.lgs. 152/2006, escludendo l'assimilabilità di tale tipologia di reflui a quelli domestici (Sez. III n. 45341, 6 dicembre 2011), giungendo ad opposte conclusioni solo in un caso, concernente, però, un'ipotesi di scarico proveniente da una «tintoria» che effettuava l'attività di lavanderia in umido mediante una comune lavatrice dello stesso tipo di quelle normalmente in uso nelle abitazioni (Sez. III n. 12470, 3 aprile 2012). E' evidente, dunque, che, con riferimento all'attività di lavanderia, una eventuale assimilabilità potrebbe verificarsi ricorrendo i presupposti di cui all'art. 101, comma 7, lett. e), quindi in caso di scarichi aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. Un'ulteriore possibilità è offerta dal D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227, «Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122», applicabile alle piccole e medie imprese in assenza di specifica disciplina regionale. Il decreto stabilisce, infatti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 101 e dall'allegato 5 alla Parte terza del d.lgs. 152/06, l'assimilazione alle acque reflue domestiche: a) delle acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'allegato A al decreto medesimo; b) delle acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; c) delle acque reflue provenienti

dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella. La disposizione richiamata (che prescinde, seppure in parte, dall'ordinario criterio di assimilazione basato sulle caratteristiche qualitative del refluo ed è stata aspramente criticata dalla dottrina, ipotizzandone l'illegittimità del provvedimento - che non necessita di verifica in questa occasione ed evidenziando la palese disparità di trattamento dallo stesso creata) potrebbe operare, con riferimento alle attività di lavanderia, soltanto nel caso di mancanza di specifica disciplina regionale e presentando le caratteristiche qualitative e quantitative di cui di cui alla tabella 1 dell'allegato A ovvero, essendo contemplata tale attività anche nella tabella 2 dell'allegato A al decreto al punto 10, solo nel caso di lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno. Nessuna di tali circostanze è stata evidentemente riscontrata dal giudice di merito né, tanto meno, sul punto si è pronunciata la difesa nell'atto di impugnazione. 9. Va poi chiarito che, nel caso in esame, a nulla rileva la regolarità dello scarico, avendo la contestazione ad oggetto un'ipotesi di scarico in assenza di autorizzazione, per la sussistenza del quale si prescinde dal superamento dei limiti tabellari, la cui sussistenza comporterebbe, in presenza di determinati presupposti, il configurarsi di altra fattispecie contravvenzionale. L'articolo 124 del d.lgs. 152/06, disciplinando i criteri generali, prevede la necessaria preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi, mentre l'articolo 137, comma 1 stabilisce, per l'apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali in assenza di autorizzazione, ovvero mantenimento di detti scarichi con autorizzazione sospesa o revocata, la sanzione dell'arresto o ammenda. Nella fattispecie, risulta, per stessa ammissione dell'imputata, che l'autorizzazione allo scarico è stata rilasciata il 27/11/2009, quindi successivamente alla data dell'accertamento (30/07/2009). 10. Va conclusivamente affermato che l'attivazione di uno scarico, proveniente da lavanderia, di acque reflue qualificabili come industriali in mancanza dei presupposti per l'assimilabilità a quelle domestiche, effettuato in assenza della preventiva autorizzazione, configura la contravvenzione di cui all'art. 137, comma 1 d.lgs. 152/106. 11. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in data 13.5.2014