La politica fiscale nei paesi dell area Euro Introduzione La politica fiscale, diversamente da quella monetaria, rimane responsabilità dei singoli Stati dell area Euro ma è sottoposta ai precise indicazioni/vincoli fissati a livello comunitario Le regole fiscali sono precisate nel: - Trattato di Maastrcht - Patto di Stabilità e Crescita (PSC) e successive modifiche 1
Il Trattato di Maastricht in tema fiscale (art. 104C) Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto deficit/pil superi un valore di riferimento, a meno che - il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento; - se il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; b) se il rapporto debito/pil superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. Ricorda: i valori di riferimento previsti nel protocollo sono: - deficit/pil = 3% - debito/pil = 60% Trattato di Maastricht (2) Il Trattato di Maastricht fornisce anche delle indicazioni sulla procedura da seguire se un Stato Membro non rispetta uno o entrambi i criteri fiscali: - relazione della Commissione - raccomandazioni del Consiglio allo Stato Membro - richiesta di misure (in caso di persistenza nel superamento dei limiti) - applicazione di contro-misure, più o meno sanzionatorie (info supplementari, riduzione prestiti europei, deposito innfruttifero, ammenda) Queste procedure sono quindi dettagliate nel PSC 2
Patto di Stabilità e Crescita (PSC) Il PSC nasce dal riconoscimento da parte dell UE dell importanza cruciale di garantire la continuazione della disciplina di bilancio inizialmente prescritta per la terza fase dell Unione Economica e Monetaria iniziata il 1 gennaio 1999. L'obiettivo è garantire che, anche una volta introdotta la moneta unica, venga mantenuta la disciplina seguita dagli Stati membri in materia di bilancio. Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza di preservare l'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi ed ad una crescita vigorosa e sostenibile che promuova la creazione di posti di lavoro. Le politiche di bilancio nazionali devono inoltre sostenere le politiche monetarie orientate alla stabilità Il PSC rafforza il quadro di riferimento del Trattato e chiarisce la procedura da adottare in presenza di deficit pubblici eccessivi. PSC (2) Formalmente, il patto di stabilità e di crescita è costituito da: la Risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam relativa al patto di stabilità e di crescita del 17 giugno 1997; il Regolamento (CE) n. 1466/97 per la sorveglianza delle posizioni di bilancio degli Stati membri e il coordinamento delle loro politiche economiche (parte preventiva); il Regolamento (CE) n. 1467/97 sulle modalità di attuazione della procedura per disavanzo eccessivo quando uno Stato membro supera il valore di riferimento, vale a dire un disavanzo superiore al 3% del prodotto interno lordo (PIL) (parte repressiva). Questi tre elementi individuano: 1. un impegno politico 2. un elemento preventivo 3. un elemento dissuasivo 3
PSC (3) L impegno cruciale chiesto dal PSC è il perseguimento dell'obiettivo a medio termine consistente nel raggiungimento di un saldo del bilancio vicino al pareggio o positivo, che permetterà agli Stati membri di affrontare le normali fluttuazioni cicliche mantenendo il disavanzo pubblico entro il valore di riferimento del 3 % del PIL Il Patto è un meccanismo auto-disciplinante con l obiettivo di riconciliare politica fiscale solida e margini adeguati di politiche anti-cicliche. Legame tra regole fiscali e politiche di stabilizzazione. Attuazione del PSC L'attuazione del PSC si basa su due pilastri: il principio di vigilanza multilaterale delle posizioni di bilancio e la procedura dei disavanzi eccessivi. vigilanza multilaterale. gli Stati membri della zona euro presentano un programma di stabilità in cui figurano gli obiettivi dei conti pubblici a medio termine, aggiornati ogni anno. Gli Stati membri al di fuori della zona euro redigono programmi detti "di convergenza, che costituiscono la base per la vigilanza multilaterale del Consiglio. procedura dei disavanzi eccessivi. Tale procedura viene avviata se uno Stato membro supera il criterio del disavanzo pubblico, fissato al 3% del prodotto interno lordo (PIL). Se il Consiglio rileva un disavanzo eccessivo, invia delle raccomandazioni allo Stato membro interessato affinché adotti le misure necessarie per porre fine a tale situazione. Se lo Stato membro non si conforma alle raccomandazioni o non prende le misure destinate a porre rimedio alla situazione, il Consiglio può adottare sanzioni contro tale paese, in un primo momento sotto forma di deposito senza interessi presso la Comunità. Il deposito è in linea di principio convertito in ammenda se, nei due anni che seguono, il disavanzo eccessivo non viene corretto. 4
Gli elementi dell attuazione: i programmi di stabilità e convergenza I programmi di stabilità (Stati Euro) e convergenza (Stati UE non Euro) sono documenti pubblici, presentati annualmente alla Commissione e al Consiglio Europeo Il programma di stabilità contiene le seguenti informazioni: a) l'obiettivo a medio termine del bilancio della pubblica amministrazione; b) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia; c) la descrizione dei provvedimenti di bilancio e delle altre misure di politica economica adottati o proposti per conseguire gli obiettivi del programma (con stima quantitativa dei possibili effetti); d) l'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito. Le informazioni sono espresse su base annua ed includono, oltre all'anno in corso e a quello precedente, almeno i tre anni successivi. I programmi di convergenza devono inoltre presentare gli obiettivi di medio termine della politica monetaria e la relazione tra questi e la stabilità dei prezzi e del cambio Esame e verifica dei programmi Sulla base della valutazione della Commissione e del Comitato Economico e Finanziario, il Consiglio esamina: - se l'obiettivo di bilancio a medio termine di ciascun programma di stabilità preveda un margine di manovra per evitare il determinarsi di un disavanzo eccessivo, - se le ipotesi economiche sulle quali il programma è fondato siano realistiche - se le misure adottate e/o proposte siano adeguate per la realizzazione del percorso prospettato di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. - se il programma di stabilità faciliti un più stretto coordinamento delle politiche economiche - se le politiche economiche dello Stato membro interessato siano coerenti con gli indirizzi di massima per le politiche economiche. 5
Esame e verifica dei programmi (2) Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Comitato Economico e Finanziario formula un parere sul programma. Se ritiene che gli obiettivi e i contenuti del programma debbano essere rafforzati, il Consiglio invita, nel suo parere, lo Stato membro interessato ad adeguare il suo programma. Il Consiglio verifica l'applicazione dei programmi di stabilità; qualora individui uno scostamento sensibile dagli obiettivi, il Consiglio rivolge allo Stato membro interessato una raccomandazione perché adotti le necessarie misure di aggiustamento del bilancio. Procedura per disavanzi pubblici eccessivi: identificazione e richiesta di correzione Nell identificazione di un disavanzo eccessivo va considerato: - che il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale e temporaneo, qualora sia determinato da un evento inconsueto non soggetto al controllo dello Stato membro interessato ed abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria della pubblica amministrazione oppure nel caso sia determinato da una grave recessione economica, cioè sussista un declino annuo del PIL in termini reali pari almeno al 2 %. - che il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo se le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indicano che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessati l'evento inconsueto o la grave recessione economica. Se il Consiglio decide che esiste un disavanzo eccessivo, formula contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni; entro un termine massimo di quattro mesi lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo e la correzione del disavanzo eccessivo dovrebbe essere completata nell'anno successivo alla constatazione del disavanzo eccessivo, salvo sussistano circostanze particolari. 6
Procedura per disavanzi pubblici eccessivi: sanzioni Se le raccomandazioni non hanno avuto seguito e lo Stato non ottempera alle successive decisioni del Consiglio, il Consiglio applica delle sanzioni. La sanzione prevede la costituzione di un deposito infruttifero (in % del PIL e in % della differenza tra deficit/pil e obiettivo 3%) Per tutti gli anni successivi, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio decide se intensificare le sanzioni (entro un certo massimale fissato in % del PIL) Se, due anni dopo la decisione di esigere un deposito iniziale, il disavanzo eccessivo non è stato corretto, il deposito è in linea di principio convertito in ammenda dal Consiglio. Il Consiglio abroga le sanzioni in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro interessato. COMPLESSIVAMENTE quindi il PSC: introduce un obiettivo di medio termine, cioè il deficit a medio termine (poi identificato con il deficit strutturale cioè al netto degli effetti ciclici- che deve essere prossimo al pareggio o in avanzo). precisa cosa si debba intendere per 'circostanze eccezionali ' una riduzione annua del PIL reale di almeno il 2% una riduzione annua del PIL di almeno 0.75% se prolungata e inattesa prevede delle sanzioni in caso di superamento della soglia; l'applicabilità della sanzione deve essere comunque approvata dai 2/3 del Consiglio dell'unione 7
Modifiche del PSC marzo 2005 1. Definizione obiettivo a medio termine (OMT) 2. Percorso di aggiustamento verso OMT 3. Riforme strutturali 4. Nuova definizione di grave recessione economica 5. Definizione di altri fattori rilevanti per la crescita economica e della posizione di bilancio 6. Riforma delle pensioni 7. Maggior risalto al debito e alla sostenibilità 8. Proroga dei termini per la correzione dei disavanzi eccessivi 9. Proroga dei termini procedurali 10. Governance (ruolo della Commissione e dell Ecofin) La procedura avviata per l Italia Giugno 2005: relazione della Commissione Luglio 2005: decisioni e raccomandazioni del Consiglio Febbraio 2006: relazione della Commissione al Consiglio rispetto ai provvedimenti presi dall Italia 8
Dalla prima relazione della Commissione (giugno 2005) The European Commission today adopted a report under Article 104.3 of the EU treaty. It finds that the Italian budget deficit has been above 3% of Gross Domestic Product (GDP), albeit slightly, in 2003 and 2004 and is expected to stay above that level in 2005 and next unless policy changes. Thereby the excess cannot be considered as temporary. The report indicates that this situation is not exceptional, as defined by the Treaty, as it does not result from an unusual event outside the control of the government nor is it the result of a severe recession. Italy's debt-to-gdp ratio has decreased only modestly and, at around 106-107%, is far from the 60% reference value. This suggests that the Treaty requirements concerning the deficit and debt criteria are not fulfilled. The consideration of all relevant factors reinforces these conclusions. In preparing the report the Commission applied the spirit of the reformed Pact in the context of the existing rules Dall ultima relazione al Consiglio (Febbraio 2006) The European Commission considers that, subject to a full implementation of the 2006 budget and the adoption of adequate corrective measures for next year, Italy is on track to correct its excessive deficit by 2007 as recommended by the Council in July 2005. While it does not appear necessary to move to subsequent steps in the excessive deficit procedure at present, the Commission will continue to monitor the situation closely, also in the light of the significant uncertainties surrounding the budgetary evolution. Separately, the Commission has also examined Italy's updated pluriannual stability programme. In addition to correcting the excessive deficit, Italy should spell out the broad measures underpinning the progress towards a balanced budget in the medium-term, ensure a more rapid decline in the debt-to-gdp ratio and improve the budgetary process 9
Council Decision of 3 June 2008 abrogating Decision 2005/694/EC on the existence of an excessive deficit in Italy (2008/560/EC) Based on data provided by the Commission (Eurostat) the following conclusions are warranted: the general government deficit, after rising from 3,5 % of GDP in 2004 to 4,2 % of GDP in 2005, was reduced to 3,4 % of GDP in 2006 and finally to 1,9 % of GDP in 2007, which is below the 3 % of GDP deficit reference value. the adjustment was driven by an increase in permanent tax revenues over the 2006-2007 period, which largely exceeded expectations. This was mostly thanks to a higher-than-expected effectiveness of the adopted measures and somewhat higher-than-projected economic growth. Council Decision of 3 June 2008 (cont) for 2008, the spring 2008 forecast projects an increase in the deficit to 2,3 % of GDP. For 2009, the spring forecast projects, on a no-policy change basis, a deficit of 2,4 % of GDP. This implies that the deficit has been brought below the 3 % of GDP reference value in a credible and sustainable manner. nevertheless, the structural balance is projected to worsen by more than ¼ of a percentage point of GDP in 2008 and, on a no-policy change basis, to improve by ¼ of a percentage point in 2009. This has to be seen against the need to make progress towards the mediumterm objective (MTO) for the budgetary position, which for Italy is a balanced position in structural terms. 10
Council Decision of 3 June 2008 (cont) after decreasing for a decade to just below 104 % of GDP in 2004 (from more than 121 % of GDP in 1994), the government debt ratio increased by two percentage points of GDP in 2005 and by further 0,6 of a percentage point in 2006, to 106,5 % of GDP. The debt ratio fell again to 104 % of GDP in 2007. According to the Commission s spring 2008 forecast, under the assumption of unchanged policies the debt ratio is projected to fall to around 102½ % by 2009. While the debt ratio in Italy remains high and clearly above the reference value, it can be considered to have diminished in line with the correction of the excessive deficit in 2007. In the view of the Council, the excessive deficit in Italy has been corrected and Decision 2005/694/EC should therefore be abrogated, 11