ALLEGATO C (Informazioni da fornire nel caso di consumo di solventi)



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ALLEGATO C (Informazioni da fornire nel caso di consumo di solventi) Linee Guida per la compilazione dell allegato Le aziende del territorio della Provincia Pordenone interessate dalle disposizioni di cui all articolo 275 del D.Lgs. 152/06 e degli allegati connessi, si dovranno avvalere, ai fini dell ottenimento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, della procedura descritta nel presente documento. In particolare il percorso a cui attenersi, è il seguente: a) la ditta/società, in base alla parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06, individua per ogni attività svolta la relativa soglia di consumo massimo di solvente in tonnellate/anno. Si precisa che le attività comprendono la pulizia delle apparecchiature ma non quella dei prodotti. La pulizia della apparecchiature si configura quindi come attività ausiliaria ed il consumo di solvente va sommato a quello dell'attività principale. La pulizia dei prodotti si configura come attività a sé stante di pulizia di superficie ; b) la ditta/società stima il proprio consumo massimo di solvente che corrisponde al quantitativo totale di solventi organici utilizzato per anno civile, detratto qualsiasi COV recuperato per riuso ma non per riutilizzo, calcolato sulla base della capacità nominale dell'impianto riferita a 330 giorni per attività a ciclo continuo o 220 giorni per le altre. Per capacità nominale si intende la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati, in condizioni di normale funzionamento e in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate; c) se il consumo massimo di solvente è inferiore alla soglia prevista per la specifica attività, non viene applicato quanto previsto dall articolo 275 e l impianto viene autorizzato ex articolo 269; d) se il consumo massimo di solvente è superiore alla soglia prevista per la specifica attività, l impianto è soggetto all articolo 275 e pertanto è conforme a quanto previsto nella normativa se rispetta le seguenti prescrizioni: 1) - valore limite di emissione negli scarichi gassosi in mgc/nm 3 ; e - valore limite di emissione diffusa (in % input di solvente). Tali valori sono riportati nella parte III dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06. OPPURE 2) - valore limite di emissione totale. Il valore limite di emissione totale viene riportato nella parte III dell allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 oppure viene calcolato come emissione bersaglio secondo le disposizioni della parte IV dell allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06. e) La società, al fine del rispetto della normativa, ha la possibilità di scegliere se conformarsi al rispetto di quanto previsto al punto 1) o al punto 2) del precedente capoverso. Si ricorda e si sottolinea che secondo quanto riportato al comma 1 della parte IV dell'allegato III, il calcolo dell'emissione bersaglio è riferito alle attività per cui non sono individuati alla parte III dell'allegato III specifici valori di emissione totale. In tal caso, il gestore ha la possibilità di conseguire, a partire da uno scenario emissivo di riferimento, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limiti di emissione diffusa. Di conseguenza, per poter rispettare i valori di emissione totale annua (emissione bersaglio), prima è necessario dimostrare l'equivalenza dei due metodi di calcolo delle emissioni, secondo le modalità previste nella PARTE III del presente allegato. Per farlo e' necessario quindi calcolare l'emissione totale annua che si ottiene applicando i valori limite per le emissioni convogliate e le diffuse e confrontarla con l'emissione bersaglio. 1

f) Qualora la ditta accerti una variazione dell emissione / consumo di COV ai sensi dell articolo 275 comma 21, dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione per modifica sostanziale. g) Nel caso in cui nello stesso sito produttivo siano effettuate più attività tra quelle individuate nella parte II dell allegato III, ai fini del confronto con le soglie di consumo di solvente le attività si devono considerate separatamente. Se vengono svolte più attività che singolarmente superano la rispettiva soglia prevista dalla norma, a ciascuna si applicheranno i limiti di cui alla parte III o IV dell allegato III. h) Se nello stabilimento è presente un attività assoggettata all art. 275 tecnicamente connessa ad un altra attività sotto soglia che rientra nella parte II dell all. III oppure che non rientra nel campo di applicazione dell art. 275 ma emette COV (es. camini in comune, impianti di abbattimento in comune, attività di recupero in comune), il solvente usato per l attività secondaria dovrà comunque essere conteggiato nel calcolo dell input dell attività principale e il calcolo delle emissioni totali dovrà essere complessivo. 2

PARTE I ATTIVITA CHE PRODUCONO EMISSIONI DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (COV) E STIMA DEL CONSUMO DI MATERIE PRIME Attività che producono emissioni di COV soggette all applicazione dell art. 275 del D.Lgs. 152/06 e che rientrano nella parte II dell allegato III alla parte V TABELLA 1 Tipo attività (di cui alla parte II dell all. III) Pertinente punto della parte II dell'allegato III Soglia di consumo di solvente (riportata per la specifica attività della parte II dell'allegato III) Stima del consumo massimo teorico di solvente della ditta/società * * Attenzione: questo dato DEVE essere riferito alla capacità nominale degli impianti, ossia alla massa giornaliera MASSIMA di solventi organici utilizzati per le attività di cui all art. 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate. Visto che il mercato può subire oscillazioni anche drastiche nel corso del tempo, spesso non si può fornire questo dato prendendo in considerazione esclusivamente i consumi dell ultimo anno (a meno che nell ultimo anno la ditta non abbia lavorato a pieno regime!). Pertanto per stimare in modo corretto il consumo massimo teorico, è necessario fare la media dei consumi di solvente di più anni, valutando qual è stato il trend di produzione della ditta! Descrizione e stima dei consumi di materie prime contenenti solventi (I1) Nella tabella che segue va riportata una descrizione/stima dei consumi rappresentativi di tutte le materie prime contenti solventi, suddivise per tipologia, riferiti ad un periodo di dodici mesi. Nel caso di attività esistenti, i dati forniti devono essere rappresentativi della potenzialità massima di produzione della ditta, e quindi tarati sul consumo di solvente che si ha quando gli impianti funzionano a pieno regime sulla base della potenzialità di prodotto per cui le attività sono state progettate. Nel caso di impianti nuovi, invece, si faccia una stima dei consumi di solventi riferita alla capacità nominale degli impianti per un periodo di riferimento di un anno. Nella tabella andranno evidenziati anche i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici (etichettati con frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61) e quelli contenenti COV alogenati (etichettati con frasi di rischio R40, R68). 3

Periodo di riferimento : da a TABELLA 2 Tipologia prodotto MATERIE PRIME CONTENENTI SOLVENTI ( ) Denominazione prodotto Quantità utilizzate (t/anno) RESIDUO SECCO % Quantità di residuo secco (t/anno) % (*) SOLVENTI Quantità di solventi (t/anno) Totale quantità utilizzata (t/anno) Totale quantità residuo secco (t/anno) Totale quantità solvente (I1) (t/anno) O8 = solventi per riuso fuori del processo (t/anno) ( ) CONSUMO SOLVENTI C= (I1-O8) (t/anno) ( ): Riportare in elenco tutte le materie prime che contengono COV, compresi i diluenti, i solventi di pulizia, ecc. (*): La % di SOV è indicata nelle schede di sicurezza che devono essere conformi al D.M. 07/09/2002 e s.m.i. ( ): Solventi organici contenuti nei preparati per riuso ma non per riutilizzo nel processo, se non sono registrati al punto O7 del piano gestione solventi. Se vengono recuperati solventi (tramite distillazione, condensazione, ecc.) e poi riutilizzati nel processo, anche per la pulizia delle attrezzature, non possono essere inseriti in questa voce, quindi non vanno sottratti! In sostanza i solventi che compaiono in questa tabella sono quelli acquistati ed effettivamente utilizzati nel ciclo produttivo!! Quantità di solvente recuperato in un anno (I2) Indicare la quantità di solvente recuperata e riutilizzata nel processo (esempio distillato) nel periodo di riferimento in kg (la normativa vigente prevede che il solvente riutilizzato debba essere registrato ogni qual volta sia usato per svolgere l attività. Si suggerisce che la ditta compili un apposito registro indicando, per ogni ciclo di utilizzo, la quantità di solvente introdotta nel distillatore, la quantità di distillato prodotto e la quantità di solvente reimmessa nel ciclo produttivo). Solvente recuperato in kg/anno 4

PARTE II DITTE CHE INTENDONO RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DELLA PARTE III DELL ALLEGATO III (RISPETTO DEI VALORI LIMITE DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE E DIFFUSE) (Da compilare sia per l'installazione di nuovi stabilimenti che per modifiche sostanziali di stabilimenti esistenti) Calcolo delle emissioni convogliate (O1): Nella tabella sottostante vanno riportati tutti i punti di emissione legati alle attività, elencate in TABELLA 1, che emettono composti organici volatili. Dovranno essere riportati anche i punti di emissione legati ad altre attività SOTTO SOGLIA svolte all interno dello stabilimento, purchè direttamente collegate e tecnicamente connesse con le attività riportate nella tabella sopra citata, e che possono influire sulle emissioni di COV. TABELLA 3 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Punto di emissione Portata volumica (Nm 3 /h) Valore limite di emissione (mgc/nm 3 ) Flusso di massa (KgC/h) Fattore di Conversione medio Flusso di massa (kg COV /h) Operatività reale (ore/anno) Emissione convogliat a (t COV /a) TOTALE Legenda: Colonna 1 = portata volumica di progetto Colonna 2 = valore limite per l emissione convogliata stabilito dal D.Lgs. n. 152/06 parte III dell all. 3 (da inserire sia per impianti nuovi che per impianti esistenti) Colonna 3 = flusso di massa espresso in carbonio organico totale emesso nell'unità di tempo (colonna 1 x colonna 2) Colonna 4 = si veda Appendice 1 a pag. 11 Colonna 5 = flusso di massa espresso in composti organici volatili emessi per unità di tempo (colonna 3 x colonna 4) Colonna 6 = operatività dell impianto, cioè ore effettivamente lavorate dall impianto Colonna 7 = flusso di massa in kg COV /h moltiplicato per l operatività dell impianto (colonna 5 x colonna 6) Descrizione delle emissioni convogliate pericolose In caso di presenza di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e per l ambiente o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV (parte I dell'allegato III, commi 2 e 2.1), dovrà essere compilata la tabella riportata di seguito. Queste sostanze devono rientrare nel calcolo delle emissioni convogliate di cui alla tabella 3. 5

Punto di emissione Descrizione prodotto Nome componenti pericolosi Frasi di rischio Portata volumica (Nm 3 /h) Concentrazione (mg COV / Nm 3 ) Flusso di massa stimato (kg COV /h) Calcolo delle emissioni diffuse (F) a partire dal valore limite: TABELLA 4 Input totale COV (t/anno) Valore limite di emissione diffusa (% input di solvente) * Emissione diffusa (t COV /anno) Legenda : (*) il valore limite di emissione diffusa è quello indicato nella tabella 1 della parte III dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.n.152/06. Calcolo dell emissione totale annua di riferimento: TABELLA 5 Emissione convogliata (t COV /anno) - TABELLA 3 Emissione diffusa (t COV /anno) - TABELLA 4 Emissione totale annua, cioè emissione convogliata + diffusa (t COV /anno) PARTE DA COMPILARE SOLO PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ CHE RICADONO NELLA PARTE III DELL ALLEGATO III ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/2006 PER LE QUALI VIENE FORNITO IL VALORE LIMITE DI EMISSIONE TOTALE: Applicazione dei valori limite di emissione totale Per ogni punto, indicare le tipologie e le quantità reali delle materie o prodotti lavorati, durante il periodo di riferimento da a TABELLA 6 Punto Attività Materie o prodotti lavorati Quantità 6.2 Rivestimento di autoveicoli 9 Rivestimento di filo per avvolgimento Metro quadrato di superficie verniciata N carrozzerie singoli veicoli Kg di filo rivestito con diametro medio del filo di mm. 11 Pulitura a secco Kg di prodotto pulito e asciugato 12 Impregnazione del legno Metri cubi di legno trattato 13.1 Rivestimento di cuoio (generico) Metri quadrati di cuoio rivestito 13.2 Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria Metri quadrati di cuoio rivestito 14 Fabbricazione di calzature N di paia 15 Stratificazione di legno e plastica Metri quadrati di prodotto incollato 6

Estrazione di oli e grassi e 19 Tonnellate di sostanze trattate raffinazione Vanno di seguito indicati i fattori di emissione di COV (g/kg, g/m2, g/per paio, kg/m3 o kg/t) relativi alle attività svolte dalla ditta per le quali in tabella 1, parte III, allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 vengono forniti limiti di emissione totale. Il fattore di emissione è definito come rapporto fra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio. Per massa di sostanza inquinante emessa si intende l emissione totale (somma di emissione convogliata e diffusa) che, in questo caso, viene rapportata all'unità di misura del prodotto. TABELLA 7 Punto Attività VALORE LIMITE DI EMISSIONE TOTALE 6.2 Rivestimento di autoveicoli 9 Rivestimento di filo per avvolgimento g/m 2 (superficie verniciata). kg/ veicoli g/kg. (di filo rivestito con diametro medio del filo di mm..) 11 Pulitura a secco g/kg... (prodotto pulito e asciugato) 12 Impregnazione del legno kg/m 3...(legno trattato) 13.1 Rivestimento di cuoio (generico) g/m 2...(cuoio rivestito) 13.2 Rivestimento di cuoio per articoli di arredamento e piccola pelletteria g/m 2...(cuoio rivestito) 14 Fabbricazione di calzature g/per paio... 15 Stratificazione di legno e plastica g/m 2...(prodotto incollato) 19 Estrazione di oli e grassi e raffinazione kg/t...(sostanze trattate) Verifica di conformità Ditte che devono rispettare i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse La conformità dello stabilimento/attività è verificata se la concentrazione effettiva di O1 (mgc/nm 3 ), ottenuta con le misure a camino effettuate per ciascun punto di emissione, è inferiore o uguale al valore limite di O1 (mgc/nm3) riportato nella parte III dell allegato III e se l emissione diffusa determinata per tutte le attività che comportano emissioni di COV con la metodologia del Piano gestione solventi è inferiore o uguale al valore limite espresso come percentuale di input di solvente. In caso di presenza di sostanze pericolose ai sensi della parte I punto 2 dell allegato III, dovranno essere verificate, per ogni punto di emissione, anche le condizioni ivi previste. In fase di messa a regime dell impianto, la conformità andrà dimostrata - per le emissioni convogliate effettuando le analisi a camino, - per le emissioni diffuse compilando un piano gestione solventi entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime con i dati relativi al periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare. Successivamente, la Ditta dovrà dimostrare la conformità dello stabilimento/attività inviando, entro il mese di aprile di ogni anno, i seguenti dati relativi all'anno solare precedente: - le analisi a camino per dimostrare il rispetto del limite delle emissioni convogliate, - un piano gestione solventi per stabilire il rispetto del limite delle emissioni diffuse. 7

Ditte che svolgono una o più delle attività di cui alla succitata tabella 6 In caso di applicazione dei valori limite di emissione totale dovrà essere soddisfatta la seguente condizione: l'emissione totale riportata nel Piano gestione solventi rapportata alla quantità annuale di materie prime o prodotti lavorati deve fornire un valore inferiore o uguale all emissione totale limite (valore indicato nella colonna 6 della tabella 1, parte III, allegato III). In fase di messa a regime dell impianto, la conformità andrà dimostrata compilando un piano gestione solventi entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime con i dati relativi al periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare. Successivamente, la Ditta dovrà dimostrare la conformità dello stabilimento/attività compilando un piano gestione solventi entro il mese di aprile di ogni anno con i dati relativi all'anno solare precedente. Note In caso di presenza di sostanze pericolose ai sensi della parte I punto 2 dell allegato III, dovranno essere verificate, per ogni punto di emissione, anche le condizioni ivi previste. Si ricorda che il campo O1 del piano gestione solventi DEVE ESSERE COMPILATO SULLA BASE DEI RISULTATI OTTENUTI CON LE MISURE ANALITICHE DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE, come prescritto dall'autorizzazione. 8

PARTE III DITTE CHE INTENDONO RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DELLA PARTE IV DELL ALLEGATO III (RISPETTO DELL EMISSIONE BERSAGLIO) (Da compilare sia per l'installazione di nuovi stabilimenti che per modifiche sostanziali di stabilimenti esistenti) ATTENZIONE: Secondo quanto riportato al comma 1 della parte IV dell'allegato 3 alla parte V del D. Lgs. 152/06, il calcolo dell'emissione bersaglio è riferito alle attività per cui non sono individuati alla parte III dell'allegato III specifici valori di emissione totale. In tal caso, il gestore ha la possibilità di conseguire, a partire da uno scenario emissivo di riferimento, con mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili applicando i valori limite di emissione convogliata e i valori limiti di emissione diffusa. Si ricorda quindi che, per poter rispettare i valori di emissione totale annua (emissione bersaglio), prima è necessario dimostrare l'equivalenza dei due metodi di calcolo delle emissioni, secondo le modalità sotto riportate. Calcolo delle emissioni convogliate a partire dal valore limite Nella tabella sottostante vanno riportati tutti i punti di emissione legati alle attività, elencate in TABELLA 1, che emettono composti organici volatili. Dovranno essere riportati anche i punti di emissione legati ad altre attività SOTTO SOGLIA svolte all interno dello stabilimento, purchè direttamente collegate e tecnicamente connesse con le attività riportate nella tabella sopra citata, e che possono influire sulle emissioni di COV. TABELLA 8 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Punto di emissione Portata volumica (Nm 3 /h) Valore limite di emissione (mgc/nm 3 ) Flusso di massa (KgC/h) Fattore di conversione medio Flusso di massa (kg COV /h) Operatività reale (ore/anno) Emissione convogliata (t COV /a) TOTALE Legenda: Colonna 1 = portata volumica di progetto Colonna 2 = valore limite per l emissione convogliata stabilito dal D.Lgs.n.152/06 parte III dell all. 3 (da inserire sia per impianti nuovi che per impianti esistenti) Colonna 3 = flusso di massa espresso in carbonio organico totale emesso nell'unità di tempo (colonna 1 x colonna 2) Colonna 4 = si veda Appendice 1 a pag. 11 Colonna 5 = flusso di massa espresso in composti organici volatili emessi per unità di tempo (colonna 3 x colonna 4) Colonna 6 = operatività dell impianto, cioè ore effettivamente lavorate dall impianto Colonna 7 = flusso di massa in kg COV /h moltiplicato per l operatività dell impianto (colonna 5 x colonna 6) 9

Descrizione delle emissioni convogliate pericolose In caso di presenza di sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e per l ambiente o preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, (parte I dell'allegato III, commi 2 e 2.1) dovrà essere compilata la tabella riportata di seguito. Queste sostanze devono rientrare nel calcolo delle emissioni convogliate di cui alla tabella 8. Punto di emissione Descrizione prodotto Nome componenti pericolosi Frasi di rischio Portata volumica (Nm 3 /h) Concentrazione (mg COV / Nm 3 ) Flusso di massa stimato (kg COV /h) Calcolo delle emissioni diffuse a partire dal valore limite TABELLA 9 Input totale COV (t/anno) Valore limite di emissione diffusa (% input di solvente) * Emissione diffusa (t COV /anno) Legenda : (*) il valore limite di emissione diffusa è quello riportato, per ogni specifica attività, nella tabella 1 dell'allegato III alla parte V del D.Lgs.n.152/06 (colonna 5). Calcolo dell emissione totale annua di riferimento TABELLA 10 Emissione convogliata (t COV /anno) - TABELLA 8 Emissione diffusa ( tcov /anno) - TABELLA 9 Emissione totale annua di riferimento, cioè emissione convogliata + diffusa (t COV /anno) In caso di applicazione della parte IV, la stima dell emissione totale annua (emissione bersaglio) viene calcolata mediante la metodica descritta nella parte successiva dell allegato. Il valore dell'emissione bersaglio dovrà essere confrontato con l'emissione totale annua di riferimento sopra ricavata. Periodo di riferimento: da a Calcolo dell emissione bersaglio Per il calcolo dell emissione bersaglio si applica il metodo descritto nel punto 2 della parte IV dell allegato III. Nello specifico, la formula con cui viene calcolata l'emissione bersaglio è la seguente: Eb = RS*FM*PM dove RS = residuo secco calcolato in base alla capacità produttiva dell'impianto; 10

FM = fattore di moltiplicazione (come riportato nella parte IV, Allegato III) PM = percentuale moltiplicativa (come riportato nella parte IV, Allegato III). TABELLA 11 FM RS PM Eb Descrizione attività svolta (parte II) Fattore moltiplicativo da usare (come da parte IV) Massa totale di materia solida nel periodo di riferimento (kg/anno) Emissione annua di riferimento come da parte IV (kg/anno) Percentuale come da parte IV (*) Emissione bersaglio (kg COV /anno) (*) Si evidenzia il fatto che il valore della percentuale va calcolato come indicato alla lettera c) del punto 2, parte IV dell allegato III, utilizzando il valore limite di emissione diffusa riportato, per ogni specifica attività, nella tabella 1 della parte III (quinta colonna). L emissione annua di riferimento viene ottenuta moltiplicando la massa totale di materia solida per l opportuno fattore moltiplicativo. L'emissione bersaglio risulta dalla moltiplicazione dell'emissione annua di riferimento per la percentuale di cui sopra. VERIFICA DELL'EQUIVALENZA L'equivalenza viene rispettata quando: EMISSIONE BERSAGLIO <=(inferiore o uguale) EMISSIONE TOTALE ANNUA TABELLA 12 Emissione totale annua (emissione convogliata + diffusa) (t COV /anno) -TABELLA 10 Emissione bersaglio (t COV /anno) - TABELLA 11 Descrizione di eventuali modifiche tecnologiche utilizzate dall azienda per il conseguimento dell emissione bersaglio... Verifica di conformità La ditta è conforme se l emissione totale annua, calcolata con le modalità previste nella parte V all allegato III (Piano di gestione dei solventi) è inferiore o uguale all emissione bersaglio. SI SOTTOLINEA CHE, NEL MOMENTO IN CUI UNA DITTA DIMOSTRA L EQUIVALENZA CON LE MODALITA SOPRA RIPORTATE, HA L OBBLIGO DI RISPETTARE ESCLUSIVAMENTE L EMISSIONE BERSAGLIO (intesa come emissione totale annua) CALCOLATA SULLA BASE DELLA TABELLA 11. 11

In fase di messa a regime dell impianto, la conformità andrà dimostrata compilando un piano gestione solventi entro il mese di aprile dell'anno successivo alla messa a regime con i dati relativi al periodo compreso tra la data di messa a regime e la fine dello stesso anno solare. Successivamente, la Ditta dovrà dimostrare la conformità dello stabilimento/attività compilando un piano gestione solventi entro il mese di aprile di ogni anno con i dati relativi all'anno solare precedente. Si ricorda che il campo O1 del piano gestione solventi DEVE ESSERE COMPILATO SULLA BASE DEI RISULTATI OTTENUTI CON LE MISURE ANALITICHE DELLE EMISSIONI CONVOGLIATE, come prescritto dall'autorizzazione. 12

APPENDICE 1 FATTORI DI CONVERSIONE Per compilare le colonne 4 delle tabelle 3 e 8, la Ditta ha due possibilità: 1. utilizzare i fattori di conversione suddivisi per tipologia di prodotto che vengono proposti in tabella 13 (sono stati considerati i prodotti che vengono più frequentemente usati dalle industrie che realizzano attività di verniciatura), tenendo presente che si tratta comunque di stime; 2. utilizzare la procedura di calcolo riassunta nella tabella 14 per calcolare autonomamente i fattori di conversione. In questo secondo caso, la procedura di calcolo deve essere riportata in maniera rigorosa nel presente allegato. FATTORI DI CONVERSIONE (F.C.) PER PASSARE DA CARBONIO A COV RELATIVI AI PRODOTTI PIU' FREQUENTEMENTE USATI NEI VARI CICLI DI VERNICIATURA (COV = C * F.C.) TABELLA 13 TIPO DI PRODOTTO USATO FATTORE DI CONVERSIONE TINTA SOLVENTE 1,67 CATALIZZATORE POLIURETANICO 1,43 FINITURA POLIURETANICA 1,25 FONDO POLIURETANICO 1,43 FONDO ACRILICO 1,43 FINITURA ACRILICA 1,43 VERNICE UREICA 1,25 CATALIZZATORE UREICO 1,43 VERNICE NITRO 1,25 POLIESTERE - UV 1,11 DILUENTE 1,25 TINTA ACQUA 1,67 FONDO ACQUA 2 FINITURA ACQUA 2 PROCEDURA DI CALCOLO DEL FATTORE DI CONVERSIONE Per il calcolo teorico del fattore di conversione da carbonio a COV si consiglia di utilizzare la seguente tabella. Per ogni prodotto utilizzato (vernice, fondo, ecc.) nel ciclo produttivo, devono essere individuati nella rispettiva scheda di sicurezza i COV che SONO PRESENTI IN % MAGGIORE. Per ogni COV deve poi essere calcolato il relativo fattore di conversione, fino ad arrivare, attraverso la procedura proposta, ad un fattore di conversione medio. 13

TABELLA 14 Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 Colonna 8 Nome del COV presente in input Peso molecola re del COV Numero di atomi di carbonio nel COV Peso degli atomi di carbonio nel COV Fattore C- COV Massa del COV stimata in input (t/anno) % del COV in input Fattore parziale di conversione Totale ( ) Totale (^) Colonna 1 = nome del COV individuato nelle schede di sicurezza dei prodotti (considerare eventualmente i prodotti più rappresentativi). Colonna 3 = numero di atomi di carbonio presenti nella formula chimica del composto. Colonna 5 = rapporto tra il peso molecolare del COV e il peso degli atomi di carbonio nel COV: (colonna 2)/(colonna 4). Colonna 6 = stima dell'input di ogni specifico COV in t/anno. Colonna 7 = rapporto in percentuale tra la massa di ogni componente e la massa totale di COV in input: (colonna 6)/(ultima riga colonna 6)*100. Colonna 8 = fattore parziale di conversione da carbonio a COV: (colonna 5*colonna 7)/100. ( ): Massa totale di COV nell emissione in esame, ottenuta sommando le singole masse della colonna 6. (^): Fattore di conversione totale rispetto l input, ottenuto sommando i fattori di conversione parziali della colonna 8, da utilizzare in tutte le righe della colonna 4 delle tabelle 3 e 8. NOTA: SI FA PRESENTE CHE PER LA MAGGIOR PARTE DELLE SOSTANZE ORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS, VAPORI O POLVERI DI CUI ALL ALLEGATO 1 PARTE II (TABELLA D) DEL D. LGS. 152/2006, I RELATIVI FATTORI DI CONVERSIONE _C-COV SONO INDICATI NELL ALLEGATO D. In Fede Il Gestore (timbro della ditta e firma) Luogo e data 14