ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA



Documenti analoghi
13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al

Le attestazioni di conformità nel processo

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

Argomenti: 1) Facoltà per gli avvocati di effettuare notifiche in proprio via pec. 2) Brevi cenni sul deposito telematico

NOTIFICA VIA PEC ISTRUZIONI PER L USO CORREDATE DA FORMULE

Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)

SEZIONE DI PADOVA MOVIMENTO FORENSE PROCESSO CIVILE TELEMATICO: NUOVE NORME TECNICHE, EMERGENZE E PROSPETTIVE

PCT DALLA NORMATIVA ALLA REALTÀ APPLICATIVA. GUIDA BREVE ALLE NOTIFICHE A MEZZO PEC a cura dell Avv. Antonio Tesoro

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO CORSO BASE SUL PCT

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ PER IL PCT

La notificazione via PEC da parte dell avvocato: istruzioni per l uso

NOTIFICHE A MEZZO PEC

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO CALABRIA I POTERI DI AUTENTICA DEGLI AVVOCATI

NOTIFICHE A MEZZO PEC Casi pratici e soluzioni operative. Avv. Ilaria Biagiotti 7 giugno 2018

STUDIO LEGALE DELLA CORTE

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

PCT: novità alla luce della legge 132/2015 L Aquila 20 novembre 2015 Le Notifiche a mezzo pec

PROCESSO TELEMATICO: le notifiche degli avvocati tramite PEC

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

(Albert Einstein)! AVV. MARCO VITALIZI

LE NOTIFICHE A MEZZO PEC

Speciale attestazioni di conformità - I casi e le modalità di estrazione e autentica degli atti contenuti nel fascicolo informatico

IL PROCESSO TELEMATICO AIGA 6 GIUGNO 2014 AVV. DANIELA MURADORE

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE A MEZZO PEC

E' stabilito: 6. L'attestazione di conformita' di cui ai commi precedenti puo' anche riferirsi a piu' documenti informatici.».

Palermo, 26 maggio 2016

ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA

LE NOTIFICHE DEGLI AVVOCATI TRAMITE PEC

CORSO DI BASE SUL PCT

I docc. del processo

inserire come atto introduttivo l atto nativo PDF che è stato redatto sul computer

PESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Istruzioni per le notifiche telematiche di atti/provvedimenti informatici del PCT

Breve introduzione ai documenti informatici e alle attestazioni di conformità delle copie informatiche Ordine degli Avvocati di Mantova

Dal documento digitale ai concetti di duplicato e copie Le autentiche: come farle e quali problemi possiamo incontrare

LA GIUSTIZIA TELEMATICA

Presentazione a cura dell avv. Andrea Ricuperati 10 giugno 2014

Inquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec. La verifica da parte del Giudice della regolarità della notifica

PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. Torino, 10 marzo 17 avv. Stefano Cresta avv. Giuseppe Vitrani

Vercelli, 6 giugno 2016

II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO

Le notificazioni telematiche nel processo civile

Istruzioni per le notifiche telematiche di atti/provvedimenti informatici del PCT

Avv. Daniele Lussana convegno del della Commissione Informatica dell Ordine degli Avvocati di Torino

Il processo telematico dei professionisti

NORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al )

NOTIFICHE A MEZZO PEC: GIURISPRUDENZA E PRATICA

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA DOPO IL PROVVEDIMENTO

Tutto quesiti: il processo tributario telematico

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Le formule e gli adempimenti del processo civile telematico e delle notifiche a mezzo Pec

Corso P15018 La pratica del processo civile Le notificazioni telematiche nel processo civile

REQUISITI PER L ISCRIZIONE A RUOLO DI UN DEPOSITO TELEMATICO :

Al momento della pubblicazione del presente testo, il rilascio della formula esecutiva non avviene ancora con modalità telematica.

Indice-Sommario. Capitolo I. La notificazione a cura dell avvocato, in generale. Capitolo II

INDICAZIONI SULLE MODALITA PER SCARICARE DAL SITO ATTI e DOCUMENTI.

LE NOTIFICAZIONI IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI A MEZZO PEC EX L.53/1994

Attestazione di conformità, notifica con Pec del titolo esecutivo

Il processo telematico dei professionisti

Ordine degli Avvocati di Lucca

D.M. 3 APRILE 2013, N. 48

IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO. Venezia, 24 maggio 2016 Aula Magna Cà Dolfin

Scritto da GG Desk Coa-Lamezia Martedì 12 Gennaio :14 - Ultimo aggiornamento Martedì 12 Gennaio :01

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

REQUISITI PER L ISCRIZIONE A RUOLO DI UN DEPOSITO TELEMATICO:

Testo della legge nr. 53 del 21 gennaio come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n.

GUIDA AL DEPOSITO TELEMATICO ISTANZA DI ESECUTORIETA ex art. 647 (vers. Luglio 2017)

Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici

La notifica del ricorso

GUIDA AL DEPOSITO TELEMATICO ISTANZA DI ESECUTORIETA ex art. 647

Legge 21 gennaio 1994, n. 53. di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Le notificazioni telematiche

INTRODUZIONE AL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO

La PEC e le sue applicazioni nel mondo della giustizia Comunicazioni e notifiche telematiche di cancelleria

Tecniche di redazione dell atto e questioni di attualità

QUANDO IL PROCESSO E TELEMATICO

Ordine degli Avvocati di Venezia Corte d'appello di Venezia

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

PAT/RFS132-13/08/

PROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali

Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati

TRIBUNALE DI COSENZA

Notifiche degli atti digitali nel Processo Tributario Telematico: modalità operative e criticità

14. Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico.

DOCUMENTI ANALOGICI, DOCUMENTI INFORMATICI, COPIE, DUPLICATI e altre amenità

Scritto da GG Desk Coa-Lamezia Martedì 19 Gennaio :06 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Gennaio :57

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA. (I edizione) Napoli, 10 maggio 2016

Con formulario allegato!

Le notificazioni a mezzo PEC

LA NOTIFICA TRAMITE PEC Criticità e Soluzioni. Camera Civile di Viterbo «Carlo Alfonso Pesaresi»

Transcript:

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA VADEMECUM NOTIFICHE A MEZZO PEC INTRODUZIONE La notifica a mezzo PEC costituisce un'alternativa alla notifica mediante Ufficiale Giudiziario ed è una forma di notifica in proprio dell avvocato. La disciplina delle notifiche a mezzo PEC si trova in buona parte, all interno della legge sulle notifiche in proprio (Lg. 53/1994 e, in particolare, l art. 3 bis). Da tenere a mente, è poi l art. 16 undecies del D.Lg. 179/2012, recentemente modificato dall articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132. Tale norma, al co. 3, prevede che la relata di notificazione contenga altresì, ove necessario, l attestazione di conformità dei files di cui si procede alla notifica. A tal fine, vengono inoltre richiamate le specifiche tecniche in materia di attestazione di conformità, specifiche che sono state di recente emanate con provvedimento della DGSIA pubblicato il 7 gennaio 2016 ed entrato in vigore il successivo 9 gennaio. GUIDA ALLA CREAZIONE DELLA PEC 1) Destinatario della PEC: Innanzitutto occorre cercare e verificare l indirizzo PEC del destinatario: la legge dispone che la notifica dovrà essere indirizzata ad un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi Così l art. 3 bis della L. 53/94. I pubblici elenchi sono identificati dall art. 16 ter del D.Lg. 179/12 e sono: 1) il domicilio digitale del cittadino; 2) il registro P.P.A.A.; 3) il Registro delle Imprese; 4) l indice Nazionale della Posta Elettronica Certificata (INIPEC); 5) il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). N.B. L IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) non è annoverato tra i pubblici registri. N.B. E consigliabile stampare la pagina (riportante la data di consultazione) da cui risulta il pubblico registro e l indirizzo di PEC ivi reperito, così da poter prontamente fornire la prova della validità dell indirizzo PEC usato. 2) Oggetto della PEC: notificazione ai sensi della legge n 53 del 1994 3) Testo della PEC: non ci sono particolari formalità in merito al messaggio da inserire

come testo della PEC. E comunque buona norma dare avviso al destinatario che il messaggio costituisce una notificazione a mezzo PEC. Ad ogni buon conto, si suggerisce la seguente formula: attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella Vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato. Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso.p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi: 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer; 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente: - Agenzia per l Italia Digitale: http://dss.digitpa.gov.it/dss-webapp/home; - Consiglio Nazionale del Notariato: http://vol.ca.notariato.it; 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato. Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente, consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l Italia Digitale: http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica.. 4) Allegati alla PEC: atto / provvedimento da notificare + eventuale procura + relata di notifica N.B. La relata di notifica va sempre firmata digitalmente. N.B. L inserimento della procura alle liti, in molti casi, non è necessario (ad esempio, se ho depositato il ricorso per decreto ingiuntivo e devo procedere alla notifica del ricorso e del decreto: basta richiamare la procura in atti). Si ponga però attenzione al disposto di cui all art. 83 c.p.c., secondo cui: La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. L art. 18 D.M. 44/2011 (cd. regole

tecniche ), precisa poi che La procura alle liti si considera apposta in calce all atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l atto è notificato. E dunque consigliabile allegare sempre la procura alle liti ed inserire nella procura i riferimenti al procedimento. E invece necessario procedere all allegazione, ad esempio, nel caso di atto di citazione. Se la procura è rilasciata in formato cartaceo, su foglio separato, occorre firmare la procura anche digitalmente e attestarne la conformità nella relata di notificazione. Il vizio sarebbe comunque eventualmente sanabile ai sensi dell art. 182 c.p.c.. 1) atto originario dell avvocato: in questo caso l avvocato prepara l atto con Word lo converte in formato PDF, lo firma con la firma digitale e lo allega alla PEC, non è necessario l attestazione di conformità. il/i seguenti atto/i. Con osservanza. Novara, avvocato (file firmato digitalmente) + eventuale attestazione di conformità della procura alle liti (in caso di notifica dell atto di citazione): ATTESTO, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94, 16 undecies, comma 3, D.L. n. 179/2012 e dell art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014 che il file NOMEFILE.PDF (sintetica descrizione del documento) è copia conforme all originale analogico dal quale è stata estratto.

2) atto / provvedimento estratto dal fascicolo telematico. a) duplicato informatico: non necessita attestazione di conformità il duplicato informatico dell atto / provvedimento. Con osservanza. b) copia informatica: serve attestazione di conformità. atto/sentenza/decreto/ordinanza n. del di come copia informatica del corrispondente atto/provvedimento. ATTESTO, ai sensi e per gli effetti dell art. 16 undecies, comma 3, D.L. n. 179/2012 e dell art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014 che il/i file

NOMEFILE.PDF (sintetica descrizione del documento) (eventualmente) NOMEFILE2.PDF (sintetica descrizione del documento) è/sono copia/e conforme/i estratte ai sensi dell art. 16 bis, comma 9 bis DL 179/2012 dai registri informatici (ovvero dalla relativa PEC di comunicazione/notificazione della cancelleria). 3) copia conforme / esecutiva in formato cartaceo (cd. analogico) atto/sentenza/decreto/ordinanza n. del di come copia informatica del corrispondente atto/provvedimento. ATTESTO, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis, comma 2, L. 53/94, 16 undecies, comma 3, D.L. n. 179/2012 e dell art. 19 ter Provv. DGSIA 16/4/2014 che il/i file NOMEFILE.PDF (sintetica descrizione del documento) (eventualmente) NOMEFILE2.PDF (sintetica descrizione del documento) è/sono copia/e conforme/i all originale analogico (ovvero della copia conforme analogica) dal quale è/sono stata/i estratta/i COME SI DÀ PROVA DELLA NOTIFICA? La soluzione più coerente ed allo stesso tempo più rigorosa, è quella di allegare al fascicolo telematico il file in formato.msg o.eml relativo al messaggio PEC inviato. In alternativa, se è necessaria la produzione cartacea (ad es. se la produzione avviene in un

giudizio davanti al GdP o è finalizzata ad un pignoramento) è necessario stampare il messaggio inviato con accettazione e consegna e attestare la conformità. Di seguito, si propone un modello: ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA CARTACEA DELL ATTO NOTIFICATO IN FORMATO TELEMATICO VIA P.E.C. Ai sensi e per gli effetti dell art. 9, comma 1 bis, della L. 53/94 e successive modifiche che, io sottoscritto Avv. attesto che l antescritto atto è copia conforme, in formato analogico e cartaceo, dell atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio in data: gg/mm/aaaa alle ore: hh:mm di messaggio di posta elettronica certificata coi relativi allegati firmati digital mente dalla casella p.e.c. : xxxxxxxxx@yyyy.it alla casella di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxx@zzzzzz.com ed è composto da i seguenti documenti - Copia dell atto di citazione sottoscritto digitalmente dal notificante - Procura ad litem sottoscritta digitalmente dal notificante - Relata di notifica sottoscritta digitalmente dal notificante - Stampa del messaggio pec di invio - Stampa della ricevuta di accettazione sottoscritta digitalmente dal gestore pec del notificante - Stampa ricevuta completa di avvenuta consegna sottoscritta digitalmente dal gestore pec del destinatario Novara, gg/mm/aa Avv. SANZIONI IN CASO DI IRREGOLARITÀ DELLA RELATA DI NOTIFICA Dispone l art. 11 della Lg. 53/94: Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica. In linea di massima, dunque, laddove manchino i requisiti sopra descritti, la notifica dovrà dirsi nulla. Secondo la dottrina, se l attestazione di conformità è presente, ma presenta delle irregolarità, la notifica talvolta sarà nulla (così, se sono errati i riferimenti al procedimento), oppure valida ed efficace (ad es. se vi sono inesattezze sul tipo di originale o di copia conforme ) a seconda del tipo di vizio.