ETICHETTATURA DEL MIELE

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Decreto legislativo109/92 e decreto legislativo 181/03 L etichetta e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore Devono essere effettuate in modo tale da: Non indurre in errore l acquirente (miele d api puro, miele grezzo,miele raffinato) Non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede (miele vergine integrale, miele curativo) Non suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche (miele edulcorante, miele puro, miele d api, miele naturale) Non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tale proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali e ai prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare (miele rilassante, miele antibatterico, miele espettorante, miele lenitivo)

Art.3 D.L.vo 109 /92 In etichetta DEVONO obbligatoriamente comparire le seguenti informazioni: Denominazione di vendita Peso netto Nome o ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento o venditore (quando diverso dall indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta) Lotto Termine minimo di conservazione Paese d origine

DENOMINAZIONE DI VENDITA D.L.vo 109/92 e D.Lgs.n.181/03 Denominazione legale del prodotto o il nome consacrato agli usi o ancora la denominazione merceologica generica per indicare una serie di prodotti Art 1 D.Lgs 179/04 Per miele s'intende la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano, combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell alveare.

DENOMINAZIONE DI VENDITA Questa è la denominazione minima alla quale si possono inserire ulteriori informazioni riguardanti MIELE

L origine miele di D.Lgs 179/04 miele di fiori di miele di nettare di miele di melata MIELE di MELATA MIELE MIELE di FIORI D ARANCIO MIELE di NETTARE D ACACIA MIELE di CASTAGNO

La doppia indicazione floreale e/o vegetale Nota esplicativa sulla direttiva 2001/110/CE della Commisione Europea del 22 gennaio 2006: L indicazione in etichetta della doppia origine botanica e/o floreale, al posto del termine millefiori è consentita, a condizione che ricorrano queste condizioni: i fiori e/o i vegetali indicati abbiano lo stesso periodo di produzione di nettare e/o melata e siano della stessa origine geografica ciascuna delle origini botaniche indicate deve essere significativa ed il miele deve provenire interamente o principalmente dalle due origini indicate il miele deve avere, come nel caso dell indicazione monofloreale, caratteristiche organolettiche, fisicochimiche e microscopiche della duplice origine da cui proviene.

Se i fiori indicati non hanno lo stesso periodo di produzione di nettare e la stessa origine geografica, la duplice o multipla origine floreale può essere indicata a condizione che il termine miscela appaia chiaramente in etichetta.

Il metodo di produzione o di estrazione D.Lgs 179/04 miele in favo miele torchiato miele filtrato miele con pezzi di favo o sezioni di favo nel miele miele scolato miele centrifugato MIELE SCOLATO MIELE FILTRATO MIELE IN FAVO MIELE TORCHIATO MIELE CENTRIFUGATO MIELE CON PEZZI DI FAVO MIELE CON SEZIONI DI FAVO

Tutte le denominazioni possono essere sostituite dalla sola denominazione di vendita miele ad eccezione del miele filtrato, del miele in favo, miele con pezzi di favo o favo tagliato nel miele e del miele per uso industriale.

D.Lgs 179/04 Ad eccezione del miele filtrato e del miele per uso industriale le denominazioni possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento all origine floreale o vegetale (esempio miele di fiori di rododendro) MIELE DI FIORI DI RODODENDRO

D.Lgs 179/04 all origine regionale, territoriale o topografica: l origine botanica regionale deve essere di regione o zona nota perciò è corretto dire miele delle colline senesi e scorretto miele di collina, è corretto dire miele di castagno del Monte Amiata e scorretto dire miele di castagno di montagna a criteri di qualità specifici prodotti dalla normativa comunitaria (es.dop,igp) Es. Miele della Lunigiana D.O.P. MIELE DI CASTAGNO DEL MONTE AMIATA MIELE DI CASTAGNO DI MONTAGNA MIELE D.O.P. MIELE della LUNIGIANA D.O.P. MIELE DELLE MIELE DI COLLINA COLLINE SENESI

La Circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n.1 del 08/03/2005 ha consentito la dicitura miele millefiori non prevista dal D.Lgs n. 179/04 ma ha vietato le dizioni: miele di bosco, miele di montagna, miele di prato

Circolare 12/7/2007 n.3 MIELE DI BOSCO questa dizione è permessa quando si vuole indicare un miele di melata di bosco. Se il miele di bosco fosse essenzialmente di origine floreale è opportuno indicare miele di fiori di bosco. Il miele di melata che non deriva da essenze boschive ma solo da piante erbacee non può chiamarsi miele di bosco ma solo miele di melata (Circolare 12/7/2007 n.3) MIELE di BOSCO

PESO NETTO Va indicato con il simbolo g senza punteggiatura e deve seguire il peso, si può esprimere anche in kg,anch esso senza punteggiatura e anche con la parola per esteso(chilogrammi grammi) La dicitura PESO NETTO è facoltativa. Disciplina metrologica Dpr 391/80 regolamenta le altezze minime dei caratteri in base al peso (volume) del prodotto QUANTITA NOMINALI g o ml ALTEZZA MINIMA IN mm FINO A 50 2 OLTRE 50 FINO 200 3 OLTRE 200 FINO 1000 4 OLTRE 1000 6

500 gr G 500 Gr. 500 Kg 1 1kg. 500 g. MIELE 1kg 1 chilogrammo 500 grammi 500 g

Art.11 109/92 e art.10 181/03 NOME RAGIONE SOCIALE O MARCHIO DEPOSITATO e la sede o del fabbricante o del confezionatore o del venditore stabilito nella comunità economica europea. La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento (quando diverso dall indirizzo del responsabile di commercializzazione già indicato in etichetta). Il D. L.vo n. 109/1992 prevede che in etichetta debba figurare il nome o: del produttore e della sua sede (località ed indirizzo); del confezionatore e della sua sede (località ed indirizzo); del venditore e della sua sede (località ed indirizzo), purché stabilito in uno degli Stati membri.

Pertanto sull etichetta di un miele confezionato conto terzi in un luogo diverso da quello in cui si trovi la sede la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore che ne ha richiesto la produzione, deve essere riportato sia il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore sia la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento -lettera e) ed f) dell art.3 del decreto legislativo n.109 del 1992-

Confezionato per Giovanni Bianco presso Strada cassia sud 109 Buonconvento (SI) Confezionato da Giovanni Bianco Strada di pian del lago 9 Siena Prodotto da Giovanni Bianco e confezionato presso Mario Bianchi Strada cassia sud 109 Buonconvento (SI) Giovanni Bianco Strada di pian del lago 9 Siena MIELE Prodotto da Giovanni Bianco Strada di pian del lago 9 Siena Prodotto e confezionato per Agriturismo IL COLLE, via delle cerchia 5 (SI) presso il laboratorio Strada cassia sud 109 Buonconvento (SI) Prodotto da Giovanni Bianco,strada pian del lago 9,e confezionato presso Mario Bianchi Strada cassia sud 109 Buonconvento (SI) Prodotto e confezionato da Giovanni Bianco Strada di pian del lago 9 Siena 500 g ok

Confezionato per COOP da Unimiele Bari MIELE Prodotto da Giovanni Biancostrada pian del lago 9 siena e confezionato presso Mario Bianchi Prodotto da Giovanni Bianco per se e per gli amici Confezionato da Giovanni Bianco Per Agriturismo IL COLLE Siena Apicoltura Rossi Prodotto e confezionato in toscana 500 g no

LOTTO Art.13 D.L.vo 109/92 Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche (es. smielato tutto in un giorno, prodotto tutto in una zona). Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare ed è apposto sotto la propria responsabilità.

E obbligatorio LOTTO deve essere facilmente visibile chiaramente leggibile indelebile preceduto dalla lettera <L> salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura La lettera L MIELE può essere seguita da numeri MIELE o lettere o numeri più lettere può essere omessa quando coincide con il termine minimo di conservazione indicato almeno con la menzione del giorno e del mese(art.11 D.lgs 181/03) L 25H52G Da consumarsi preferibilmente entro il 15 maggio 2016 500 g

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (TMC) Art.10 D.L.vo 109/92 data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione Il T.M.C. viene stabilito direttamente dal produttore sotto la sua responsabilità. si compone dell indicazione in chiaro e nell ordine del giorno, del mese e dell anno e può essere espresso: Con l indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi Con l indicazione del mese e dell anno per prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma meno di 18 mesi (es da consumarsi preferibilmente entro la fine di gennaio 2012) Con la sola indicazione dell anno per prodotti alimentari conservabili per più di 18 mesi (da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2013)

Il miele è un alimento che presenta un tenore di acqua libera basso, elevata concentrazione di sostanze zuccherine ed è caratterizzato dalla presenza naturale di sostanze antibatteriche, per cui è un alimento poco deperibile la cui lavorazione non è soggetta a rischi microbiologici di particolare rilievo. Per questo motivo è soggetto all obbligo del termine minimo di conservazione e non una data di scadenza. Il TMC va indicato con la dicitura da consumarsi preferibilmente entro quando la data è espressa con l indicazione del giorno del mese e dell anno da consumarsi preferibilmente entro la fine quando la data è espressa con l indicazione del mese e dell anno o soltanto dell anno le due diciture possono essere seguite dall indicazione del punto della confezione in cui figurano le date (es. vedi capsula)

MIELE Da consumarsi preferibilmente entro il 30/09/2014 Da consumarsi preferibilmente entro la fine di 09/2014 Da consumarsi preferibilmente entro la fine del 2014 L 25H52G 500 g

PAESE D ORIGINE Art.2-bis L. 81/2006 Sull etichetta devono essere indicati il paese d origine o i paesi di origine in cui il miele è stato raccolto Paese d origine ITALIA e FRANCIA Paese d origine SPAGNA Paese d origine ITALIA Paese d origine ITALIA e CINA MIELE Da consumarsi preferibilmente entro la fine di 09/2014 L 25H52G 500 g

E errato scrivere MIELE ITALIANO perché aggettivo MISCELA DI MIELI ITALIANO E UNGHERESE MIELE ITALIANO MIELE Da consumarsi preferibilmente entro la fine di 09/2014 L 25H52G 500 g

art.4 del decreto n.5464 del 3 agosto 2011 L indicazione relativa al paese o ai paesi d origine in cui il miele è stato raccolto è stampata con caratteri tipografici la cui dimensione- riferita all altezza della minuscola x - è pari o superiore a 2 mm ed è apposta in etichetta nello stesso campo visivo ed in prossimità della denominazione di vendita. Nel caso di imballaggi o contenitori, la cui superficie maggiore misura meno di 80 cmq, l altezza minima della x è pari o superiore a 0,9 mm Paese d origine ITALIA MIELE Da consumarsi preferibilmente entro la fine di 09/2014 L 25H52G 500 g

N.B.: MIELE, PESO NETTO e TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE vanno scritti nello stesso campo visivo Paese Paese d origine d origine ITALIA ITALIA MIELE Da consumarsi preferibilmente entro la fine di 09/2014 Da consumarsi preferibilmente entro il 15/05/2016 L 25H52G 500 g

MIELE PER USO INDUSTRIALE E miele adatto all uso industriale come ingrediente in altri prodotti alimentari destinati ad essere successivamente lavorati. Può avere un gusto o un odore anomali avere iniziato un processo di fermentazione essere effervescente essere stato surriscaldato Non può essere denominato solo miele, la denominazione corretta è miele per uso industriale, deve riportare accanto alla denominazione di vendita la menzione destinato solo alla preparazione di cibi cotti.

Si ricorda inoltre che In base all art.3 comma 4 del Dlgs 179 il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all origine in contenitori chiusi in base all art.4 del Dlgs 179/04 è vietato aggiungere al miele, immesso sul mercato quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano, qualsiasi ingrediente alimentare, ivi compresi gli additivi, ed effettuare qualsiasi altra aggiunta se non di miele. Da ciò ne deriva che i preparati che si trovano in commercio a base ad esempio di miele e frutta secca non possono riportare in etichetta il termine <<miele>>, per cui dovremmo usare la denominazione specifica, ad es. << miele e nocciole>>.

SIGILLO DI GARANZIA D.L.vo 109/92 art. 1 comma 2 lettera b) Il sigillo di garanzia non deve poter essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata E in grado di garantire il consumatore ed il produttore da eventuali manipolazioni Sul sigillo si possono riportare dati dell etichetta esempio il Paese d origine. Fa parte delle modalità di confezionamento

Art.25 del D.L.vo 109/1992 Qualora il miele sia confezionato in imballaggio o recipienti di peso pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio le indicazioni quantità netta ed il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità Europea possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita Per cui sul contenitore/fusto deve comparire obbligatoriamente solo: la denominazione di vendita Il TMC Il Lotto MIELE Da consumarsi preferibilmente MIELE entro il 30/09/2016 L 265hg43

MIELE BIOLOGICO Reg. 834/07 relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento n.2092/91 Reg. 889/08 recante modalità di applicazione del reg.n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l etichettatura e i controlli: Reg. 1254/08 che modifica il reg.889/2008

Per il miele biologico l etichetta deve contenere anche: Dicitura da agricoltura biologica logo comunitario organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF (codice) codice dell operatore controllato

GRAZIE Grazie per l attenzione