autorità competente autorità procedente proponente Autorità competente:



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INDIRIZZI IN MERITO AI PROGETTI RELATIVI AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E COORDINAMENTO PROCEDURE DI VIA - AIA - VAS QUADRO NORMATIVO Il comma 2 dell art. 208 del D.lgs 152/2006 stabilisce che, in relazione alla autorizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, resta comunque ferma l'applicazione della normativa concernente la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al D.lgs n. 59 del 18 febbraio 2005 Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento. Gli impianti di cui all allegato I del citato D.lgs. n. 59/2005 ed in particolare quelli ricompresi al paragrafo 5 Gestione dei rifiuti, secondo le soglie dimensionali e capacità indicate, il regime autorizzatorio vigente, sembrerebbe pertanto essere, non già l autorizzazione unica di cui all art. 208 del D.lgs 152/2006, bensì l Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all art. 5 del D.lgs n. 59/2005. Tale autorizzazione, ai sensi del comma 14 del citato art. 5 sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e delle relative norme di attuazione, sostituendo in ogni caso le autorizzazioni elencate all allegato II, tra cui le quali viene menzionata anche l autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (già art. 27 D.lgs n. 22/1997 poi abrogato e sostituito dall art. 208 del D.lgs 152/2006). Sulla base della L.R. n. 6/2007, la competenza al rilascio della AIA per tali strutture, un tempo in capo alla regione, è oggi assegnata alla Amministrazione Provinciale, così come la procedura di VIA. Riguardo alla integrazione tra i due procedimenti VIA e AIA occorre in primo luogo evidenziare che il D.lgs n. 152/06 come modificato dal D.lgs n. 4 /2008, definisce il provvedimento di V.I.A. come provvedimento finale che conclude la fase di valutazione del processo di VIA, obbligatorio e vincolante, che sostituisce e coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale ; mentre all art. 10 Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti del D.lgs n. 4/2008, si afferma che per i progetti che ricadono nel

campo di applicazione del D.lgs n. 59/2005, va assicurato che la procedura per il rilascio dell AIA sia coordinata nell ambito del procedimento di VIA, dovendo essere comunque garantita l unicità della consultazione del pubblico per le due procedure. Nel caso in cui il progetto costituisce variante urbanistica risulterà inoltre indispensabile integrare la VIA anche con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) entrata in vigore il 31.07.2007 e prevista dallo stesso D.lgs 152/06 così come corretto dal D.lgs 4/08, dalla Legge Regionale 6/2007 e dalle recenti Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con DGR 1400 del 20.10.2008. Considerato infatti che il comma 4 dell art. 1 Oggetto e campo di applicazione del D.lgs n. 59/2005 afferma che il procedimento di rilascio dell autorizzazione integrata ambientale garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le fattispecie, l osservanza di quanto previsto dall articolo 27, commi 5 e 6, del D.lgs 5 febbraio 1997 n. 22 (oggi sostituito dal D.lgs n. 152/2006), si ritiene che il rilascio dell AIA e quindi del provvedimento coordinato VIA-AIA possa comportare variante urbanistica così come indicato dall art. 208 per gli impianti al di sotto delle soglie dimensionali di cui all Allegato I del D.lgs 59/2005. Alla luce di quanto indicato nelle Linee giuda regionali sulla VAS (vedi 1.3 Ambito di applicazione punto 9) la VAS e la Verifica di assoggettabilità a VAS che hanno come oggetto esclusivo i progetti sottoposti a VIA può essere sostituita e compresa nella procedura di VIA e viceversa ; a tal fine sarà necessario che gli elaborati di VIA comprendano anche tutti i contenuti previsti per la VAS e viceversa. L art. 5 del D.lgs 152/06 definisce alla lettera p) come autorità competente la pubblica amministrazione cui compete l adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (nel caso di screening sul rapporto preliminare) e l elaborazione del parere motivato (nel caso di Procedura VAS sul rapporto ambientale). Alla lettera q) definisce come autorità procedente la pubblica amministrazione che elabora il piano ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano. Alla lettera r) definisce come proponente il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o progetto soggetto alle procedure VAS. Secondo tali definizioni si individuano le specifiche competenze all interno dei procedimenti coordinati in oggetto, nel seguente schema: - Autorità competente: la Provincia individuata nel Servizio 4.1 Urbanistica Pianificazione Territoriale VIA e VAS; pag. 2/10

- Autorità Procedente: la Giunta Provinciale che approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell impianto; - Proponente: soggetto pubblico o privato che elabora e presenta il progetto che costituisce variante allo strumento urbanistico e quindi elabora anche il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità (screening) e in caso di impatti ambientali significativi, il rapporto ambientale, nonché lo studio di impatto ambientale. Gli altri soggetti che intervengono nel procedimento sono: - Servizio 4.3 Ambiente a cui fa capo il procedimento previsto per l autorizzazione integrata ambientale - SCA (Soggetti competenti in materia ambientale) tra cui compaiono anche i Servizi Tecnici Comunali Tutto ciò premesso i procedimenti coordinati in oggetto, sono schematizzati come segue. Procedimento coordinato VIA e AIA Il proponente presenta la domanda di VIA o di Verifica preliminare di VIA e contestualmente di AIA insieme al progetto preliminare e alla relazione sulla valutazione d impatto ambientale (nel caso di verifica) oppure al progetto definitivo e allo studio di impatto ambientale (nel caso di VIA), nonché la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla L.R. n. 7/2004 e dal D.lgs n. 59/2005. Nella domanda dovrà essere indicata anche la data di prevista pubblicazione; per quanto attiene modalità di pubblicazione e contenuti dell avviso, che dovrà dare specifica evidenza della prevista integrazione procedurale, potranno essere seguite le modalità vigenti per la VIA, maggiormente restrittive e circostanziate (luogo di pubblicazione, termini per la pubblicazione e per le osservazioni, ecc.), rispetto a quelle indicate per l AIA. L autorità competente (Servizio Urbanistica) ai fini del rilascio del provvedimento coordinato di VIA e AIA potrà convocare apposita conferenza di servizi alle quali saranno invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale (compresi Servizio Ambiente provinciale, titolare del procedimento AIA, ARPAM, C.F.S. e Sindaco) che dovranno esprimere parere motivato entro sessanta giorni dalla pubblicazione (il termine coincide con quello di chiusura delle osservazioni per la VIA). pag. 3/10

Entro i successivi 45 giorni (nel caso di Verifica preliminare di VIA) o i successivi 90 giorni (nel caso di VIA) l autorità competente conclude, con provvedimento unico i due procedimenti di VIA e AIA. Nel caso in cui il procedimento di Verifica preliminare di VIA si concluda con l assoggettamento a VIA, si sospende anche il rilascio dell AIA che a norma dell art. 5 comma 12 del D.lgs 59/05 non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale. I provvedimenti finali si configurano o come determina del Dirigente del Servizio Urbanistica che riporti integralmente anche il parere del Servizio Ambiente o come Determina a firma congiunta dei Dirigenti del Servizio Urbanistica e del Servizio Ambiente. Procedimento coordinato VIA AIA - VAS Il proponente presenta la domanda di VIA o di Verifica preliminare di VIA e contestualmente di AIA insieme al progetto preliminare e alla relazione sulla valutazione d impatto ambientale (nel caso di verifica) oppure al progetto definitivo e allo studio di impatto ambientale (nel caso di VIA), nonché la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla L.R. n. 7/2004, e dal D.lgs n. 59/2005. Qualora il progetto comporti variante urbanistica il procedimento di VIA-AIA viene sospeso per consentire l espletamento della fase di verifica o consultazione preliminare di VAS. Il Responsabile del procedimento, acquisito il rapporto preliminare di VAS dal proponente, attiva la fase di consultazione preliminare, di cui agli artt. 12 e 13 del D.lgs n. 4/2008 e convoca, entro 30 gg. dal ricevimento dell istanza, apposita conferenza di servizi a cui vengono invitati gli SCA e gli uffici competenti dei diversi Servizi provinciali. La fase di consultazione preliminare può comunque essere attivata dal proponente in maniera autonoma, anche prima della richiesta di avvio della procedura VIA-AIA, ai sensi dell art. 13 comma 1 del D.lgs. n.4/2008. La conferenza di servizi, finalizzata ad acquisire elementi informativi circa il rapporto preliminare ed eventuali osservazioni da parte delle autorità pubbliche coinvolte, è l occasione per formulare eventuali richieste ed osservazioni anche in relazione all espletamento dei correlati procedimenti di VIA-AIA. Entro i successivi trenta giorni gli SCA esprimono il proprio parere, ed entro ulteriori 30 gg. la consultazione si conclude con il provvedimento finale di verifica che verrà pubblicato pag. 4/10

all albo pretorio e nel sito web istituzionale, comportando la contestuale riattivazione dei procedimenti VIA e AIA. Il progetto completo viene quindi pubblicato a cura del proponente ed entro 45 giorni dalla fine della pubblicazione (nel caso di Verifica preliminare di VIA) o entro 60 giorni (nel caso di VIA) viene convocata una seconda conferenza di servizi che si conclude con una proposta di provvedimento finale VIA-AIA. Entro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi la Giunta Provinciale approva il progetto, dichiara la sua compatibilità ambientale ed autorizza la realizzazione dell impianto. Nel caso il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità di VAS disponga che il progetto potrebbe comportare impatti significativi sull ambiente e quindi debba essere assoggettato a VAS, il proponente deve predisporre un rapporto ambientale con allegata una sintesi non tecnica che andrà pubblicato insieme al progetto, allo studio di impatto ambientale nonché alla documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla L.R. n. 7/2004 e dal D.lgs n. 59/2005. Per quanto attiene modalità di pubblicazione e contenuti dell avviso, che dovrà dare specifica evidenza della prevista integrazione procedurale VIA, AIA e VAS si evidenzia che in caso di sola verifica preliminare di VIA, la pubblicazione dovrà avere una durata di 60 giorni (per consentire il coordinamento con i termini fissati per la VAS) mentre nel caso di VIA la pubblicazione dovrà essere comunque di 90 giorni. La documentazione è depositata presso la provincia, la regione ed i comuni interessati dai potenziali impatti. Entro 15 giorni dalla fine della pubblicazione il responsabile del procedimento convoca apposita conferenza di servizi a cui vengono invitati gli SCA e gli uffici competenti dei diversi Servizi provinciali. In sede di conferenza, a tutti gli enti coinvolti viene consegnata copia della documentazione tecnico-amministrativa. Entro i successivi 45 giorni gli SCA esprimono il proprio parere; acquisite le determinazioni e i pareri delle diverse amministrazioni coinvolte, l autorità competente (Servizio Urbanistica) formula proposta di provvedimento finale VIA-VAS-AIA che viene trasmesso alla Giunta Provinciale. Entro 150 gg dal ricevimento dell istanza da parte della ditta la Giunta Provinciale approva il progetto, dichiara la sua compatibilità ambientale ed autorizza la realizzazione dell impianto. pag. 5/10

Nel caso in cui l esito della Verifica preliminare di VIA si concluda con l assoggettamento a VIA, si sospende anche il rilascio dell AIA che a norma dell art. 5 comma 12 del D.lgs 59/05 non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, mentre potrà essere emesso il giudizio di VAS. La decisione finale viene comunque pubblicata sul BUR e sul sito Web. Gli adempimenti connessi al monitoraggio previsto dalla normativa sulla VAS sono assolti e coincidere con quelli previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti VIA e AIA. Si evidenzia inoltre che, stante la complessità delle procedure sopra richiamate, alfine di rendere maggiormente agevole la successiva fase istruttoria, si propojne l opportunità di attivare una fase preliminare di scoping anche quando non esplicitamente previsto dalla normativa vigente, o previsto solo in maniera facoltativa. pag. 6/10

INDIRIZZI IN MERITO AI PROGETTI RELATIVI AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO E PROCEDURE DI VAS. QUADRO NORMATIVO Il riferimento normativo per l autorizzazione dei nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti è l art. 208 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede che i soggetti che intendono realizzare e gestire tali impianti devono presentare alla Provincia (Servizio 4.3 Ambiente) apposita domanda allegando il progetto definitivo dell impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica. Il comma 6) dell art. 208 sancisce che l approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Nel caso in cui il progetto costituisce variante urbanistica risulta indispensabile integrare l autorizzazione con le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) entrate in vigore il 31.07.2007 e previste dallo stesso D.lgs 152/06 così come corretto dal D.lgs 4/08, dalla Legge Regionale 6/2007 e dalle recenti Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con DGR 1400 del 20.10.2008. L art. 5 del D.lgs 152/06 definisce alla lettera p) come autorità competente la pubblica amministrazione cui compete l adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità (nel caso di screening sul rapporto preliminare) e l elaborazione del parere motivato (nel caso di Procedura VAS sul rapporto ambientale). Alla lettera q) definisce come autorità procedente la pubblica amministrazione che elabora il piano ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano. Alla lettera r) definisce come proponente il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o progetto soggetto alle procedure VAS. pag. 7/10

Secondo tali definizioni si ritiene opportuno individuare le specifiche competenze all interno del procedimento in oggetto di cui all art. 208 nel seguente schema: Autorità competente: la Provincia individuata nel Servizio 4.1 Urbanistica Pianificazione Territoriale Via Vas; Autorità Procedente: la Giunta Provinciale che approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell impianto; Proponente: soggetto pubblico o privato che elabora e presenta il progetto che costituisce variante allo strumento urbanistico e quindi elabora anche il rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità (screening) e in caso di impatti ambientali significativi, il rapporto ambientale. Gli altri soggetti che intervengono nel procedimento sono: - Servizio 4.3 Ambiente a cui fa capo il procedimento previsto per l autorizzazione dei nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti. - SCA (Soggetti competenti in materia ambientale) tra cui compaiono anche i Servizi Tecnici Comunali Tutto ciò premesso il procedimento in oggetto è schematizzato come segue. Procedimento Il proponente presenta la domanda con il progetto, come stabilito dalla modulistica del Servizio Ambiente. Il responsabile del procedimento, sentita l autorità competente (Servizio 4.1) che individuerà gli SCA da coinvolgere nella procedura di verifica di assoggettabilità, convoca apposita conferenza di servizi prevista dal comma 3) dell art. 208 entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Nella convocazione sarà indicato alla ditta il numero di copie del Rapporto Preliminare VAS da portare in Conferenza ed alla quale parteciperanno i soggetti degli uffici competenti integrati dagli SCA ( I soggetti che vengono attivati ai sensi del art. 208 e gli SCA sono nella gran parte dei procedimenti gli stessi Enti). In sede della conferenza dei servizi verrà discusso il progetto e consegnato il rapporto preliminare agli SCA, che entro 30 giorni dovranno esprimere parere sul rapporto preliminare e trasmetterlo all autorità competente (Serv.4.1). Alla fine della conferenza i soggetti coinvolti nell approvazione del progetto rilasciano il parere di merito oppure chiedono, per una sola volta, tutta la documentazione integrativa di cui necessitano per pag. 8/10

poter esprimere tale parere. La documentazione dovrà essere inviata direttamente dalla ditta ai soggetti che la richiedono ed al responsabile del procedimento. L eventuale richiesta di documentazione integrativa sospende i termini per la conclusione del procedimento stesso. Ricevuta la documentazione integrativa e se non sussistono fattori escludenti l eventuale approvazione, il responsabile del procedimento convoca una seconda C.d.S. per l esame finale del progetto, invitando i soli organi competenti all approvazione dello stesso. Entro il termine massimo di 90 gg. dalla data della prima conferenza (data di consegna del rapporto preliminare) l autorità competente emetterà il provvedimento finale di verifica che verrà pubblicato nel sito web istituzionale e comunicato al responsabile del procedimento. Il termine dei 90 gg. coincide con il termine dei 90 gg. dalla convocazione della Conferenza previsto dal comma 4) dell art. 208 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 entro il quale i Servizi convocati devono esprimersi sul progetto. Entro 30 gg dal ricevimento delle conclusioni della conferenza dei servizi e di quelle dell autorità competente per la verifica di assoggettabilità a VAS, la Giunta Provinciale si esprime sull approvazione del progetto e sull autorizzazione alla realizzazione dell impianto. Nel caso il provvedimento finale di verifica di assoggettabilità disponga che il progetto potrebbe comportare impatti significativi sull ambiente e quindi sia assoggettato a VAS, il procedimento di approvazione e autorizzazione dell impianto si interrompe. Il proponente presenta all autorità competente un rapporto ambientale con allegata una sintesi non tecnica attivando di fatto la procedura VAS ed invitando l autorità competente a mettere a disposizione del pubblico il progetto e il rapporto ambientale attraverso la pubblicazione sul proprio sito web. Contestualmente provvede alla pubblicazione di un avviso nel BUR della Regione ed entro il termine di 60 gg. chiunque potrà formulare osservazioni. Entro il successivo termine di 90 gg. l autorità competente esprime il proprio parere motivato e nel caso vi siano prescrizioni che comportino la modifica del progetto, verrà invitato il proponente ad apportare le correzioni. Il proponente trasmette il progetto modificato al Servizio Ambiente,che riattiverà il procedimento interrotto proponendo l approvazione o meno non già del progetto precedentemente esaminato, ma quello modificato in sede di VAS; la relativa istruttoria nonché il parere motivato verranno trasmessi alla Giunta Provinciale per l adozione del provvedimento finale. pag. 9/10

Redazione della dichiarazione di sintesi prevista dalle linee guida regionali. La decisione finale viene pubblicata sul BUR e sul sito Web. In merito al Monitoraggio, di competenza dell autorità procedente, essendo la sua funzione quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull ambiente derivanti dalla realizzazione dell impianto, si uniforma a quanto disposto dal comma 13) dell art. 208 d.lgs 152/2006 che prevede il controllo successivo all avviamento degli impianti per verificarne la conformità al progetto autorizzato. pag. 10/10