LA GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO



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LA GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO Aspetti normativi : Il d.lgs. 209/2003 in relazione al Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/06) Commissario Michelangelo PECORELLA Nucleo Operativo Protezione Ambiente della Polizia Municipale di Palermo Loano 15 novembre 2010 Commissario Michelangelo Pecorella 1

D.Lgs. 209/2003 Il D.Lgs.209/2003 introduce, nel sistema di gestione dei veicoli fuori uso, significative modificazioni che porteranno, a regime, ad una modernizzazione della filiera di trattamento che dovrà adeguarsi a specifici requisiti tecnici ed assicurare un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile. Commissario Michelangelo Pecorella 2

Notevoli aspetti di criticità ambientale e di difficoltà nei controlli da parte degli organi di vigilanza, assume la gestione dei rifiuti provenienti dalla demolizione auto. Con l emanazione del d.lgs. 209/2003 viene recepita la direttiva 2000/53/CE AUTO FUORI USO = RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO L Italia è stato tra i primi paesi ad avere un sistema di registrazione e cancellazione Dei veicoli (P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico) Commissario Michelangelo Pecorella 3

FINALITA Riduzione dell impatto generato sull ambiente dalla gestione dei veicoli fuori uso corretto funzionamento del mercato interno, evitando distorsioni della concorrenza, sviluppo delle attività legate al recupero e al riciclaggio dei materiali provenienti dai veicoli. Commissario Michelangelo Pecorella 4

DEFINIZIONI Detentore il proprietario del veicolo Trattamento: le attività di messa in sicurezza, demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero, nonché tutte le operazioni eseguite ai fini del recupero Centro di raccolta: Impianto di trattamento autorizzato ai sensi degli art. 208 209 d.lgs.152/06, che effettua almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso Reimpiego: le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti Commissario Michelangelo Pecorella 5

Il trasporto del veicolo fuori uso avviene utilizzando i carri-attrezzi appositamente autorizzati (iscrizione all A.G.A.) per il trasporto dei rifiuti pericolosi Commissario Michelangelo Pecorella 6

Commissario Michelangelo Pecorella 7

Commissario Michelangelo Pecorella 8

L iscrizione all Albo costituisce requisito per lo svolgimento delle attività di : a) raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi ; b) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; c) di bonifica dei siti; d) di bonifica dei beni contenenti amianto; e) di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; f) di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi; g) di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero. Chi è esonerato dall iscrizione all Albo? L iscrizione all Albo deve essere rinnovata ogni cinque anni. sono esonerate le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lett. a) e c), 223, 224,228,233,235, e 236 a condizione che dispongano di evidenze documentali e contabili previste a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Michelangelo PECORELLA 9

Trasporto di rifiuti effettuato da un soggetto privo dell iscrizione all A.N.G.A. ( Art.212 ) Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da.2582,28 a.25822,85 se si tratta di rifiuti non pericolosi Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da. 2582,28 a. 25822,85 se si tratta di rifiuti pericolosi Michelangelo PECORELLA 10

Formulario identificazione rifiuti Il formulario di identificazione costituisce uno dei documenti maggiormente rappresentativo del sistema di raccolta rifiuti. L art. 193 del D.lvo 152/06 prevede l obbligo che, durante il trasporto effettuato da enti ed imprese, i rifiuti siano accompagnati dal F.I.R. 11

In ordine alla omissione totale del prescritto formulario o per i dati non completi o inesatti è prevista: per i rifiuti non pericolosi una sanzione amministrativa (art. 257 T.U.A.) da 1.600,00 a 9.300 euro per i rifiuti pericolosi é prevista una sanzione penale con rinvio alla pena di cui all art. 483 C.p. sempre sanzione penale é prevista per chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti ed a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto ; 12

Cosa si intende per trattamento del veicolo fuori uso?, E l insieme delle attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti Commissario Michelangelo Pecorella 13

il centro di raccolta, rappresenta l impianto di trattamento, autorizzato ai sensi degli articoli 208 del D.Lgs. 152/06, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso. Commissario Michelangelo Pecorella 14

il veicolo fuori uso è classificato rifiuto con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso; con la consegna al concessionario o gestore dell automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione, deve rilasciare il relativo certificato di rottamazione al detentore; nel caso di veicoli rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, a seguito di specifico provvedimento dell autorità amministrativa o giudiziaria in tutti i casi in cui il veicolo giacente in area privata risulta in evidente stato di abbandono Commissario Michelangelo Pecorella 15

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L articolo 5 del D.Lgs. 209/2003 disciplina la raccolta dei veicoli destinati alla demolizione Il veicolo a fine vita dovrà essere consegnato; direttamente dal detentore ad un centro di raccolta autorizzato potrà essere ceduto, nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, rilasciare al detentore il certificato di rottamazione in nome e per conto del centro che riceve il veicolo In seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs 149/2006 i concessionari o i gestori delle succursali non sono più obbligati a ritirare il veicolo in caso di acquisto di uno nuovo, ma possono scegliere di rifiutarlo, in tal caso il proprietario dovrà farsi carico della consegna al centro di raccolta Commissario Michelangelo Pecorella 22

Restano esclusi dalla disciplina dei rifiuti, i veicoli d epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all uso o in pezzi smontati. Commissario Michelangelo Pecorella 23

Il D.Lgs. 152/06 disciplina i veicoli a motore o loro parti non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 prevedendo che il proprietario che intende demolire la propria auto la consegni ad un centro autorizzato ai sensi degli artt. 208 209 e 210 Commissario Michelangelo Pecorella 24

Le imprese che esercitano l attività di autoriparazione dovranno consegnare ad un operatore autorizzato alla raccolta, qualora sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalla loro attività, ad eccezione di quelli che devono essere conferiti per legge ad un Consorzio obbligatorio (batterie, oli usati). Commissario Michelangelo Pecorella 25

Fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione dal PRA e quelli per il trasporto del veicolo al centro di raccolta o alla concessionaria o succursale della casa costruttrice o all automercato, la consegna del veicolo dovrà avvenire senza costi aggiuntivi a carico dell ultimo proprietario Al momento della consegna del veicolo, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell automercato rilascia al detentore apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo, assumendosi ogni responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla corretta gestione del veicolo. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario Entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, il concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal DPR 19 settembre 2000, n.358. Commissario Michelangelo Pecorella 26

Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono annotati dal titolare del centro di raccolta, dal concessionario o dal gestore della casa costruttrice o dell'automercato sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli Agli stessi obblighi di cui ai commi 9 e 10 e' soggetto il titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. La violazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. art. 13 comma 4 Commissario Michelangelo Pecorella 27

IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI VEICOLI NEL LUOGO DI PRODUZIONE DEL RIFIUTO PRESSO IL CONCESSIONARIO, IL GESTORE DELLA SUCCURSALE DELLA CASA COSTRUTTRICE O L AUTOMERCATO DESTINATI ALL INVIO A IMPIANTI AUTORIZZATI PER IL TRATTAMENTO, È CONSENTITO FINO A UN MASSIMO DI 30 GIORNI. Commissario Michelangelo Pecorella 28

Il deposito temporaneo non può essere eseguito fuori dall area di produzione (concessionario) Avviene un trasporto di rifiuti e pertanto il nuovo deposito è un deposito preliminare (prima dello smaltimento) o una messa in riserva (prima del recupero) e pertanto necessita di formulario (per il trasporto) e di autorizzazione per il sito Commissario Michelangelo Pecorella 29

In caso di mancata consegna del certificato, DI CUI ALL ARTICOLO 5, COMMI 6 E 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà. Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 5, (mancata cancellazione comma 8), (trattamento del veicolo prima della cancellazione al PRA comma 9),(mancata annotazione degli estremi della cancellazione sul registro comma 10) e (mancata cancellazione titolare del centro di raccolta o di altro luogo di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992., comma 11) e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.. Chiunque effettua attività di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali in violazione dell'articolo 6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro Art. 13 comma 3 - In caso di mancata consegna del certificato, DI CUI ALL ARTICOLO 5, COMMI 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti o non conformi a quanto stabilito nel presente decreto, si applicano le medesime sanzioni ridotte della metà. Commissario Michelangelo Pecorella 30

CASI DI TRUFFA E DANNO PER L ERARIO Costituisce reato ai sensi dell art. 640 cpv n. 1 c.p. il caso della mancata consegna dei documenti e delle targhe al P.R.A. ai fini della radiazione, non provvedendo ad istruire nei termini previsti dalla legge la pratica di rottamazione, procurandosi un ingiusto profitto, facendosi consegnare dai proprietari dei veicoli delle somme di denaro per la radiazione, senza versare le imposte e le tasse previste per tale procedimento amministrativo, con danno per l Erario Commissario Michelangelo Pecorella 31

La demolizione dei veicoli fuori uso da origine ad una considerevole varietà di rifiuti, anche pericolosi e, in particolare: rottami ferrosi: carcasse veicoli bonificati privi di plastiche e pneumatici; parti di veicoli privati di altre impurità rottami non ferrosi: alluminio, parti di veicoli (cerchi, scatole guida, cambi, ecc.); spezzoni di cavo in rame rottami metallici misti: radiatori raffreddamento misto rame; radiatori raffreddamento misto alluminio; motori misto ghisa/alluminio; motori e cambi misto acciaio/alluminio marmitte catalitiche vetri pneumatici plastiche: imbottiture sedili, paraurti, plance, serbatoi, vaschette parti di ricambio: componenti destinati all utilizzo per lo stesso scopo per cui erano stati concepiti batterie al piombo oli esausti carburante liquido freni liquido antigelo liquido lavavetri Commissario Michelangelo Pecorella 32

Volendo, pertanto ricostruire in maniera corretta il percorso dei veicoli in entrata ed in uscita dagli impianti di trattamento, si assisterà al seguente flusso: veicoli radiati in entrata agli impianti codice 16.01.04* carcassa del veicolo messa in sicurezza codice 16.01.06 pneumatici 16.01.03 filtri dell'olio 16.01.07* componenti contenenti mercurio 16.01.08* componenti contenenti PCB 16.01.09* componenti esplosivi (ad esempio air bag ) 16.01.10* pastiglie per freni 16.01.11* se contenenti amianto oppure 16.01.12 se prive di amianto liquido per freni 16.01.13* liquido antigelo 16.01.14* se contenenti sostanze pericolose oppure 16.01.15 serbatoi per gas liquido 16.01.16 Commissario Michelangelo Pecorella 33

Tabella 10 - Composizione media di una autovettura Materiale % Massa (kg) Acciaio 59% Kg. 619,5 zinco, rame, magnesio, piombo 2% Kg. 21 gomma 5,6 % Kg.58,80 Ghisa 6,4 % Kg. 67,20 alluminio 8% Kg. 84 plastica 9,3 % Kg.97,65 adesivi e vernici 3% Kg. 31,5 Vetro 2,9 % Kg.30,45 tessili 0,9% Kg. 9,45 Fluidi 0,9% Kg. 9,45 miscellanea 2% Kg. 21 Totale autovettura 100 Kg. 1.050 Fonte : A.P.A.T. Commissario Michelangelo Pecorella 34

I pneumatici derivanti dalle operazioni di demolizione dei veicoli a fine vita, il cui peso medio si aggira intorno ai 40 kg (ruota di scorta inclusa), possono essere riutilizzati, riprocessati, riciclati o recuperati. Nel caso in cui il pneumatico non risulti idoneo al riutilizzo viene dichiarato fuori uso e avviato a recupero di materia e/o energia, oppure smaltito DIVIETO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI PNEUMATICI Commissario Michelangelo Pecorella 35

Il peso delle componenti in vetro, presenti sui veicoli a fine vita, è mediamente pari a 20-30 kg. I rifiuti di vetro devono essere conferiti alle piattaforme autorizzate che provvedono ai trattamenti necessari (selezione ecc.), per la produzione di materiale riciclabile da avviare alle vetrerie. Commissario Michelangelo Pecorella 36

Per quanto riguarda i materiali metallici ferrosi e non ferrosi, valutati, dai produttori, in circa il 75% del peso del veicolo, l industria metallurgica assorbe l intero flusso derivante dalla demolizione dei veicoli i quali, previ eventuali ulteriori trattamenti (es.: frantumazione), vengono regolarmente avviati al riciclaggio, mentre, la restante parte leggera, denominata fluff, attualmente è avviata allo smaltimento in discarica Commissario Michelangelo Pecorella 37

componenti prodotte dalle operazioni di messa in sicurezza le parti metalliche CER 16.01.17 per i metalli ferrosi CER 16.01.18 per i metalli non ferrosi, per le plastiche il codice 16.01.19 e il codice 16.01.20 per le parti in vetro Commissario Michelangelo Pecorella 38

In molti casi le carcasse di autoveicoli messe in sicurezza, al fine di facilitarne il trasporto verso le destinazioni successive, tipicamente gli impianti di frantumazione, vengono sottoposte ad operazioni di riduzione volumetrica mediante pressatura. La riduzione volumetrica delle carcasse di veicoli già sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza, non modifica la natura del rifiuto né le sue caratteristiche chimico fisiche il rifiuto stesso dovrà continuare ad essere identificato con il codice 16.01.06. Commissario Michelangelo Pecorella 39

La messa in sicurezza del veicolo fuori uso consiste nella asportazione delle parti potenzialmente inquinanti, selezionandole per tipologia, pericolosi/non pericolosi). Tali operazioni devono avvenire in condizione di massima sicurezza, evitando ogni contaminazione ambientale con liquidi od altro e devono essere svolte esclusivamente su area impermeabilizzata al coperto. Commissario Michelangelo Pecorella 40

RIMOZIONE DI accumulatori al piombo: le batterie asportate stoccate in un apposito settore stoccaggio rifiuti pericolosi ; oli esausti: tutti gli oli contenuti nel cambio, nel motore, nel sistema di trasmissione, nel circuito freni e nei circuiti idraulici, sono raccolti separatamente per tipologie omogenee. liquidi refrigeranti: sono prelevati ed avviati a smaltimento salvo l opportunità di reimpiego tal quale; carburanti: tutti i serbatoi di carburanti sono svuotati; i liquidi estratti sono raccolti separatamente per tipologia ed avviati ad un immediato riutilizzo; contenitori combustibili gassosi: sono asportati a causa del pericolo di esplosioni generate dalla loro eventuale presenza durante la frantumazione della carcassa; CFC e HFC: i fluidi refrigeranti contenuti nei condizionatori vengono asportati a mezzo di dispositivi aspiranti a circuito chiuso per evitare qualsiasi dispersione in atmosfera; materiali esplosivi (es. airbag): sono rimossi e destinati al reimpiego o neutralizzati prima dell asportazione condensatori contenenti PCB: sono rimossi, stoccati separatamente, quindi conferiti ad impianti autorizzati componenti contenenti mercurio: le lampade, i sistemi di navigazione e i display sono rimossi, stoccati separatamente e, quindi, conferiti ad impianti autorizzati. Commissario Michelangelo Pecorella 41

DETENTORE CENTRO RACCOLTA CONCESSIONARIO CANCELLAZIONE P.R.A. CANCELLAZIONE P.R.A. MESSA IN SICUREZZA DEMOLIZIONE TRATTAMENTO PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO ROTTAMAZIONE FRANTUMAZIONE SMALTIMENTO RECUPERO REIMPIEGO RICICLAGGIO ALTOFORNO ACCIAIERIA ROTTAMI FLUFF Commissario Michelangelo Pecorella DISCARICA 42

FASI DELLA DEMOLIZIONE a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull ambiente; b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso; c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. Commissario Michelangelo Pecorella 43

Frantumazione: le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento. Art. 3 comma 1, lett. n - D.Lgs 209/2003 Commissario Michelangelo Pecorella 44

le elevate concentrazioni di PCB (derivanti principalmente da componenti elettriche ed elettroniche contenenti dielettrici a base di PCB) e degli oli minerali sono da attribuirsi alla non corretta bonifica del rifiuto in ingresso all impianto di demolizione Commissario Michelangelo Pecorella 45

Una corretta applicazione sia delle norme tecniche di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs 14 giugno 2003, n 209 che di messa in sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, secondo le prescrizioni del D.lgs 25 luglio 2005, n.151 garantirà, l asportazione di tutti i componenti ambientalmente critici, assicurando un flusso in uscita di carcasse bonificate che, avviate agli impianti di frantumazione, dovrebbe produrre un fluff non contaminato da sostanze pericolose. Commissario Michelangelo Pecorella 46

Fonti comunitarie, in particolare la valutazione di impatto [(SEC 2007)14], del 16 gennaio 2007) che accompagna la relazione della Commissione sugli obiettivi della direttiva ELV [(COM 2007)5], sottolineano l importanza delle fasi di messa in sicurezza, bonifica e demolizione dei veicoli a fine vita e valutano che la riduzione in peso dei veicoli soggetti a tali operazioni è compresa tra il 12,5 ed il 30%. Commissario Michelangelo Pecorella 47

In relazione al contenuto di sostanze pericolose, il fluff può essere classificato come rifiuto pericoloso o non pericoloso, richiedendo, conseguentemente, diverse tecnologie di trattamento per lo smaltimento Commissario Michelangelo Pecorella 48

Il fluff in uscita dagli attuali impianti di frantumazione è composto principalmente per più del 50% da una frazione ricca in plastiche, per circa il 23% da una frazione mista costituita da tessuti, gomma e carta, da metalli ferrosi e non per il 12%, da frammenti di conduttori elettrici per il 5% e da vetro per il 7% circa. Fonte: Rapporto APAT 2007 Commissario Michelangelo Pecorella 49

OBIETTIVI PERCENTUALI DI REIMPIEGO E RECUPERO DEL PESO MEDIO PER VEICOLO 95% ENTRO 2015 Adesso è 85% Commissario Michelangelo Pecorella 50

PRODUTTORI PROGETTARE VETTURE PRIVILEGIANDO MATERIALI RICICLATI E MINIMIZZANDO LA GENERAZIONE DEI RIFIUTI AUTODEMOLITORI SEPARARE TUTTO CIO CHE PUO ESSERE RECUPERATO FRANTUMATORI MASSIMIZZARE IL RECUPERO Commissario Michelangelo Pecorella 51

Gli impianti di demolizione sono autorizzati, in regime ordinario (art. 208 D.Lgs. 152/06) dalla Regione, mentre nel caso di impianti operanti in procedura semplificata, sono autorizzati dalla Provincia e si fa riferimento al D.M. 5/2/1998 Procedura semplificata MESSA IN RISERVA R13 TRATTAMENTO R4 Materia Prima Secondaria Commissario Michelangelo Pecorella TRASPORTO CON D.D.T. 52

Non esiste la possibilità che il commerciante ritiri una MPS dal produttore con un documento di trasporto (D.d.T) a lui intestato in qualità di destinatario e lo faccia proseguire per l acciaieria o la fonderia consumatrice come MPS, sostituendo il D.d.T. originario con un proprio D.d.T. Il commerciante dovrà ritirare il materiale in qualità di rifiuto, accompagnato dal formulario di identificazione, e solo dopo averlo fatto transitare presso il proprio cantiere autorizzato, assicuratosi che abbia effettivamente caratteristiche merceologiche stabilite dal D.M. 5.2.1998 o avendo effettuato opportune operazioni di trattamento, potrà avviarlo all acciaieria, alla fonderia o anche ad un altro commerciante come MPS, accompagnato dal D.d.T.. Il produttore deve emettere sempre il formulario rifiuti Commissario Michelangelo Pecorella 53

COME AVVIENE IL TRASPORTO? Nel caso del trasporto dei pacchi di carrozzeria, non essendo MPS, questi devono essere accompagnati da formulario di identificazione rifiuto LA DITTA DI TRASPORTO DEVE ESSERE ISCRITTA ALL ALBO GESTORI AMBIENTALI Commissario Michelangelo Pecorella 54

I pacchi di carrozzeria privati delle sostanze pericolose e di tutte le componenti da avviare al riciclaggio rientrano nella categoria dei rifiuti speciali non pericolosi con CER 160106 Capita che nel processo di pressatura non siano stati asportati pneumatici, batterie e componenti con sostanze pericolose. In questo caso il rifiuto risulta essere pericoloso ed il codice è il 106104* Commissario Michelangelo Pecorella 55

Procedure di p.g. da adottare in caso di trasporto di pacchi di carrozzeria non bonificati accompagnati da formulario riportante il CER 160106 Ispezione del carico Se l ispezione da esito positivo effettuare il sequestro del veicolo con tutto il carico di rifiuti, specificando le motivazioni (perdite di olio, presenza di componenti elettronici, plastica, pneumatici, batterie ecc..) Sequestro probatorio del Formulario di identificazione rifiuto Repertazione fotografica Comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica Commissario Michelangelo Pecorella 56

Pertanto sia il produttore che il trasportatore hanno falsamente trascritto e sottoscritto sui FIR un rifiuto non pericoloso, che in realtà risulta rientrare nella categoria dei rifiuti pericolosi. Notizia di reato a carico di: produttore dei rifiuti (violazione art. 6 D.Lgs. 209/03 art. 193 - art. 258 D.Lgs. 152/06 e art. 483 c.p.) trasportatore per la violazione all art.193 e 258 D.Lgs. 152/06 ed art. 483 c.p. Commissario Michelangelo Pecorella 57

Violazione Art. 258 D.Lgs. 152/06 a) effettuazione del trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario; b) indicazione nel formulario stesso dati incompleti o inesatti in relazione a rifiuti pericolosi, in caso di trasporto; c) predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; d) uso di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti. Commissario Michelangelo Pecorella 58

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti Rifiuti pericolosi - Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale. Segue la confisca del mezzo di trasporto art 259 comma 2 Chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico -fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del C.P. Commissario Michelangelo Pecorella 59

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione. Commissario Michelangelo Pecorella 60

Con sentenza n. 26546 del 2 luglio 2008, la III sezione Penale della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso di un imprenditore avverso il provvedimento del Pubblico Ministero che si era opposto ad una richiesta di restituzione di carcasse di auto, in relazione al reato di cui all Art. 256 del D. Lgs. n.152/06, per rilevata violazione delle prescrizioni nell autorizzazione all esercizio delle attività di raccolta, messa in sicurezza, recupero e rottamazione di veicoli a motore, ha ribadito che le attività di demolizione e messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere effettuate prima della pressatura. Commissario Michelangelo Pecorella 61

per operazioni di pressatura, che secondo le indagini di polizia giudiziaria risultavano essere state già effettuate, sì intendono le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione le attività di demolizione e messa in sicurezza del veicolo fuori uso devono essere effettuate prima della pressatura. Commissario Michelangelo Pecorella 62

I pacchi di carrozzeria non rientrano tra le materie prime secondarie in quanto dovrebbero rispondere a specifici standard di qualità e sicurezza secondo quanto previsto dal D.M. 5.2.1998. Infatti il rottame ferroso, rientrante tra le MPS ed utilizzate per le fonderie e le acciaierie, deve avere le pezzature e le caratteristiche tecniche prevista dalle norme CECA o UNI. Pertanto, nel caso di un trasporto di pacchi di carrozzerie, questi devono essere accompagnati dal formulario rifiuti e non soltanto da documento di trasporto. In caso contrario, procedere al sequestro del mezzo e dei rifiuti ed alla redazione degli atti di p.g. consequenziali Commissario Michelangelo Pecorella 63

Il proler generato dalle operazioni di frantumazione, al fine del successivo utilizzo come materia prima secondaria per impianti metallurgici, deve rispettare quanto prescritto al punto 3.1.3 dell allegato 1, suballegato 1 al DM 5 Febbraio 1998 che disciplina il recupero dei rifiuti non pericolosi. al trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o di sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche: - oli e grassi <0,1 % in peso; - PCB e PCT < 25 ppb; - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati, max 1% in peso come somma totale; - solventi organici < 0,1% in peso; - polveri con granulometria < 10 μ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; - non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. Commissario Michelangelo Pecorella 64

Carcassa = Kg. 1000 ESEMPIO Oli e grassi < 1 Kg. Inerti, metalli non ferrosi, plastica ed altro materiale < 10 Kg. Solventi organici < 1 Kg. RIFIUTO NON PERICOLOSO Rimangono oltre Kg. 988 di rottame metallico recuperabile Se sono superati questi parametri Il pacco di carrozzeria risulta essere rifiuto pericoloso Commissario Michelangelo Pecorella 65

I controlli su strada presentano notevoli difficoltà, anche perché l operatore deve prendere decisioni quasi immediate ed in un contesto ambientale difficile Si suggerisce sempre l eventuale intervento tecnico, con nomina di ausiliario di p.g. (tecnici ARPA USL, ecc..) Commissario Michelangelo Pecorella 66