Il DLgs 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione delle fonti rinnovabili (in attuazione della Direttiva 2009/28/CE)



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Il DLgs 3 marzo 2011, n. 28 sulla promozione delle fonti rinnovabili (in attuazione della Direttiva 2009/28/CE) 1. Finalità e obiettivi Il decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti (Art 1). Gli obiettivi al 2020 fissati per l Italia sono il 17% come quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo e, compresa in questa quota, almeno il 10% del consumo finale del settore trasporti (Art. 3). Oltre a questo, il decreto detta norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all informazione e alla formazione nonché all accesso alla rete elettrica per l energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi. 2. Autorizzazioni e procedure amministrative Il decreto riprende le Linee guida 2010 per le autorizzazioni alle fonti rinnovabili (DM 10 settembre 2010) e introduce una serie di semplificazioni con effetto immediato, tra cui: la richiesta della sola comunicazione di inizio lavori per solare termico (integrato) e geotermia (previsto un decreto MSE entro 3 mesi per le prescrizioni) (Art 7); una nuova Procedura abilitativa semplificata per gli altri impianti integrati o di piccola taglia in sostituzione della DIA (Art 6); il dimezzamento del tempo massimo per la conclusione del Procedimento Unico (per tutti gli altri impianti) che passa a 90gg (al netto di eventuali verifiche di assoggettabilità e provvedimenti VIA) (Art 5) 3. Regimi di sostegno All art. 23 il decreto prevede l esclusione dall accesso agli incentivi per le fonti rinnovabili di quei soggetti per i quali le autorità e gli enti competenti abbiano accertato che, in relazione alla richiesta di qualifica degli impianti o di erogazione degli incentivi, hanno fornito dati o documenti non veritieri, ovvero hanno reso dichiarazioni false o mendaci. Fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite, la condizione ostativa alla percezione degli incentivi ha durata di dieci anni dalla data dell accertamento e si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti soggetti: a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta; 1

b) il soggetto responsabile dell impianto; c) il direttore tecnico; d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo; e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 3.1 Sostegno alle rinnovabili nel settore elettrico Il decreto prevede l abbandono del sistema dei CV e il passaggio a un sistema misto di Tariffe, eventualmente anche omnicomprensive, e Aste: tale sistema entrerà definitivamente in vigore a partire dal 2016, e fino ad allora è previsto un percorso transitorio che porterà, tra l altro, all uscita definitiva dal sistema dei CV. Il decreto prevede percorsi differenziati per alcune tipologie di produzione e, in particolare, per il fotovoltaico, di seguito trattato a parte. Il decreto pone dei limiti alla cumulabilità degli incentivi con altri finanziamenti pubblici in funzione della quota di questi sul costo dell investimento totale. Tale quota è differenziata per taglia dell impianto, tipologia degli edifici (pubblici o privati) e degli impianti (cogenerativi e trigenerativi). > Per il Fotovoltaico Il decreto introduce prima di tutto un limite per gli impianti a terra su aree agricole: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che : a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; b) non sia destinato all installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. Tali limiti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1 gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto (Art 10) Per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio fino al 31 maggio 2011 si applica il III Conto energia; per quelli entrati in esercizio successivamente si rimanda ad un nuovo decreto MSE, da pubblicare entro il 30 aprile (il c.d. IV Conto energia), individuando una serie di criteri tra cui l introduzione di un limite annuale di potenza incentivabile. 2

> Per le altre rinnovabili A parte dal 1.1.2013 i nuovi impianti di produzione: al di sotto di una certa soglia, differenziata per fonte e da definire per decreto ma comunque non inferiore a 5MW, accedono un incentivo di tipo tariffario, da definire con decreto, differenziato per fonte e scaglioni di potenza; al di sopra di tale soglia, hanno diritto a un incentivo, assegnato sulla base di una procedura d asta a ribasso, da definire per decreto, per la quale è previsto un valore minimo, indicato dal GSE, che deve garantire il ritorno dell investimento. Per gli impianti, vecchi e nuovi, entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2012, la produzione elettrica da fonti rinnovabili è incentivata con gli attuali meccanismi, salvo quanto definito di seguito (riduzione immediata e retroattiva del CV). Per i Certificati Verdi (CV) la quota d obbligo sale fino al 2012, come previsto dalla normativa vigente, e decresce a partire dal 2013 fino ad annullarsi al 2015. Tra il 2011 e il 2015 il GSE ritira i CV eccedenti a un prezzo pari al 78% di quello stabilito dal art. 148 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), e per quelli relativi a impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento a un prezzo pari a quello medio 2010. Un ulteriore decreto definirà, per gli impianti entrati in esercizio fino al 31.12.2012, il meccanismo di transizione al nuovo sistema incentivante, a partire dal 2016 per il tempo residuo. 3.2 Sostegno alle rinnovabili termiche e all efficienza Il decreto prevede due sistemi di incentivazione per le rinnovabili termiche e per l efficienza: un contributo per gli interventi di piccole dimensioni e il Certificato bianco per gli altri. Il contributo per i piccoli interventi realizzati dal 1.1.2012 è commisurato alla produzione energetica rinnovabile ovvero ai risparmi conseguiti, non può estendersi per più di 10 anni e resta costante per tutto il periodo considerato (tenendo conto eventualmente del valore economico dell energia prodotta o risparmiata). Il sistema sarà definito da appositi decreti del MSE (entro 6 mesi) che stabiliranno tra l altro i valori degli incentivi, le modalità di erogazione da parte del GSE e le condizioni di cumulabilità. La copertura economica, sulla base di modalità che verranno definite dall AEEG, è garantita a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale. Per quanto riguarda i certificati bianchi il decreto riprende sostanzialmente quanto introdotto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, prevedendo l adeguamento del sistema dei CB agli obiettivi nazionali sulle FER e sul risparmio energetico, e incaricando tra l altro l ENEA di redigere 15 nuove schede di intervento. 3

4. Altri settori di intervento il decreto prevede una serie di altri interventi e disposizioni, tra cui una serie di integrazioni agli incentivi per i biocarburanti e specifici criteri di sostenibilità, la regolamentazione di attività tra stati (incluse le Garanzie di Origine), sistemi di monitoraggio e controllo nonché una serie di sanzioni. Oltre a questi alcuni elementi di particolare interesse si ritrovano in alcune prescrizioni per l edilizia e per le reti energetiche 4.1 Fonti rinnovabili in edilizia Per i nuovi edifici e per quelli soggetti a ristrutturazione rilevante (ossia edifici soggetti a demolizione e ricostruzione e edificio esistente con superficie utile >1.000 mq soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro (Art 2)) deve essere garantito (Art 11, Allegato 3) il rispetto della copertura tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50 % quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1 gennaio 2017. Inoltre, sempre il medesimo articolo, prevede che gli impianti rinnovabili necessari per assolvere a tali obblighi possano accedere agli incentivi statali previsti solo per la quota eccedente a quella necessaria per il rispetto di suddetti obblighi. È previsto l adeguamento degli atti normativi regionali e comunali entro il termine massimo di 180 gg. I progetti che superino di almeno il 30% i valori minimi sui consumi energetici totali beneficiano di un bonus volumetrico del 5%. (Art 12) Il decreto, all art 13, introduce delle modificazioni anche per quanto concerne la certificazione energetica degli edifici, e in particolare: 1. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica. 2. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1 gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l indice di prestazione energetica contenuto nell attestato di certificazione energetica. 4

Dagli art.li 14 e 15 sono previste inoltre una serie di disposizione in materia di informazione sull efficienza energetica (a carico di GSE e ENEA) e di qualificazione degli installatori (prevedendo tra l altro l attivazione di programmi di formazione da parte di regioni e province entro il 31.12.2012) 4.2 Reti energetiche Il decreto prevede (Art.li 16-22) una serie di disposizioni per lo sviluppo delle reti energetiche nell ottica della promozione delle fonti rinnovabili. Tra le altre cose: l introduzione, nel Piano di sviluppo Terna, di una specifica sezione dedicata alle rinnovabili e ai necessari interventi di potenziamento ai fini del loro sviluppo, inclusi sistemi di accumulo; una maggiore remunerazione per i distributori che effettuano interventi di ammodernamento secondo i concetti di smart grid ; l emanazione di specifiche direttive e l introduzione di incentivi al fine di promuovere l immissione di biometano nella rete nazionale del GN; ai comuni con più di 50.000 abitanti è posto l obbligo di definire dei Piani di sviluppo del teleriscaldamento/teleraffrecamento; l incentivazione della costruzione di reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento, attraverso un fondo di garanzia alimentato da un corrispettivo applicato al consumo di gas metano, pari a 0,05 c /Smc, posto a carico dei clienti finali. 5