CITTA DI VITTORIO VENETO



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CITTA DI VITTORIO VENETO VICTORIA NOBIS VITA DISCIPLINARE PER L'USO DEL TEATRO LORENZO DA PONTE E DEL RIDOTTO Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 27/1/2011

INDICE ART. 1 FINALITA' pag. 1 ART. 2 - CONCESSIONI IN USO pag. 1 ART. 3 - CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO pag. 1 ART. 4 - ONERI ECONOMICI pag. 2 ART. 5 - CAUZIONE pag. 2 ART. 6 - SERVIZI PRESTATI pag. 2 ART. 7 - CONDIZIONI DI UTILIZZO, DIVIETI E LIMITAZIONI pag. 3 ART. 8 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO pag. 4 ART. 9 - REVOCA E RISOLUZIONE DELL AUTORIZZAZIONE pag. 4 ART.10 - FORO COMPETENTE pag. 4 ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE pag. 5

ART. 1 - FINALITA' 1. Il Comune di Vittorio Veneto ha in comodato d'uso il teatro Lorenzo Da Ponte sito in Vittorio Veneto, in via Martiri della Libertà loc. Serravalle. 2. Il complesso del teatro è destinato alla realizzazione di spettacoli (dalla musica alla prosa, all'operetta, alla lirica, alla danza ecc) di convegni, di concorsi musicali e di ogni altra iniziativa che abbia elevato valore culturale, artistico, sociale, politico istituzionale e di promozione del nome e dell'immagine del Comune di Vittorio Veneto e della Fondazione Cassamarca. ART. 2 CONCESSIONI IN USO 1. Compatibilmente con il programma di attività del Comune e/o della Fondazione Cassamarca, il teatro e/o la sala del ridotto possono essere concessi in uso ad enti, compagnie, gruppi, associazioni, istituzioni scolastiche e privati, per lo svolgimento di attività di cui al precedente art. 1, secondo le modalità e le procedure definite dal presente disciplinare. 2. La gestione del teatro è curata dal Comune che può avvalersi di terzi mediante apposita Convenzione. 3. L'uso del teatro non può essere concesso per cerimonie di qualsiasi natura (matrimoni, battesimi, ecc.) né per feste private (compleanni, feste da ballo, banchetti, ecc.). 4. L attrezzatura impiantistica in dotazione al teatro è costituita dall elenco allegato al presente disciplinare (Allegato 1). Per la sua utilizzazione il concessionario dovrà avvalersi del personale fornito dal Comune direttamente o tramite terzi. ART. 3 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO 1. I locali del teatro e/o del ridotto vengono concessi a terzi secondo le seguenti condizioni e modalità: a) presentazione della domanda corredata da ogni utile informazione e documentazione relativa sia all iniziativa (es. depliant, presentazione dello spettacolo/manifestazione ecc.) che al soggetto che intende realizzarla, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente disciplinare (MODULO "A" e MODULO "B"); b) la domanda indirizzata al Comune di Vittorio Veneto deve pervenire di norma, per l'ottenimento della concessione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio del programma proposto per la sala del teatro e almeno 15 (quindici) giorni prima per la sala del ridotto. 2. In caso di richieste volte ad ottenere gli stessi locali in periodi concomitanti, il rilascio della concessione avverrà tenendo conto della data di arrivo della domanda e dell'importanza della manifestazione proposta. 3. Il Comune si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio anche attraverso il costituito Gruppo di coordinamento, la compatibilità dell'attività proposta con le finalità istituzionali del teatro opponendo, all'occorrenza, diniego alla concessione. E' negata, altresì, la concessione a coloro che in occasione di un precedente uso dei locali non abbiano ottemperato agli obblighi derivanti dalla stessa. -1-

4. La richiesta del teatro e/o del ridotto viene istruita dall ufficio cultura del Comune che verifica la compatibilità con l art. 2 e che, se necessario, concorda con il soggetto richiedente le variazioni alla data e che formula all Amministrazione Comunale la proposta di accoglimento o rigetto della domanda. 5. L autorizzazione è rilasciata dal dirigente dell ufficio cultura che ne dispone l invio a terzi incaricati, agli organi preposti alla tutela dell ordine pubblico e ai servizi comunali interessati. 6. E atto costitutivo di diritto solamente l atto di autorizzazione, la sola domanda non fa sorgere alcun diritto da parte del soggetto richiedente. Pertanto, in caso di diniego, nulla potrà essere addebitato al Comune. ART. 4 ONERI ECONOMICI 1. La concessione in uso del teatro e/o del ridotto è subordinata al pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto e verificata, sotto il profilo della congruità, dal Gruppo di coordinamento, di cui alla convenzione per la gestione coordinata del teatro, Reg. Scritt. Priv. n. 7326/17.12.2010. 2. La concessione del patrocinio del Comune non comporta la gratuità dell uso del teatro ne l applicazione di tariffe agevolate. 3. Al momento del ritiro dell'autorizzazione all'uso del teatro e/o del ridotto, dovranno essere prodotte le ricevute di versamento attestanti il pagamento del corrispettivo richiesto e della cauzione di cui al successivo articolo. ART. 5 - CAUZIONE 1. Spetta al richiedente il versamento della cauzione. La medesima sarà restituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di utilizzo del teatro e/o del ridotto, previa verifica dell'integrità dei locali, impianti ed attrezzature da eventuali danni arrecati. 2. Qualora siano accertati danneggiamenti di qualsiasi genere ai locali, agli arredi o agli impianti esistenti, il Comune provvede ad incamerare, dalla somma versata a titolo di cauzione, l'importo occorrente per la riconduzione in pristino delle cose danneggiate. Nel caso che il danno sia maggiore della somma versata il concessionario sarà tenuto alla pagamento della spesa residua. ART. 6 - SERVIZI PRESTATI 1. I locali vengono concessi a terzi nelle condizioni di funzionalità in cui si trovano al momento della domanda. Il Comune provvede a fornire i seguenti servizi: - apertura e chiusura del teatro e/o del ridotto; - conduzione dell'impianto tecnologico e scenotecnico, di sollevamento, dell'impianto fonico ed illuminotecnico, nonché dell'impianto di riscaldamento e/o condizionamento; - pulizie dei locali. -2-

2. L'utilizzo di proprio personale o di terzi da parte del concessionario per l'allestimento, l'organizzazione e gestione della manifestazione non potrà comportare alcuna riduzione della tariffa fissata. ART. 7 CONDIZIONI DI UTILIZZO, DIVIETI E LIMITAZIONI 1. Il concessionario deve svolgere all interno del teatro e/o del ridotto l attività per la quale ha avanzato e gli è stata rilasciata l autorizzazione all uso. 2. Non è consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore ai posti autorizzati, così suddivisi: - n. 390 + n. 4 per disabili sala del teatro, - n. 54 sala del ridotto, Il concessionario non può, pertanto, mettere in vendita un numero di biglietti superiore; non è consentito assistere agli spettacoli in piedi in platea. 3. Il concessionario deve rispettare e far rispettare l'orario indicato nella pubblicità di inizio della manifestazione/spettacolo; sono ammesse deroghe soltanto per motivate esigenze. 4. Sui manifesti e sulle locandine non possono essere utilizzati il logo e la denominazione del teatro se non come indicazione del luogo sede della manifestazione/spettacolo, per non ingenerare confusione con l'attività istituzionale del teatro stesso. 5. Per l affissione del materiale pubblicitario dovranno essere utilizzate esclusivamente le bacheche a tale scopo preposte. 6. Nel caso in cui sia accordato il patrocinio del Comune dovrà esserne fatta menzione sugli stampati pubblicitari. 7. Riprese televisive e registrazioni nonché eventuali presenze pubblicitarie all'interno del teatro devono essere concordate con il Comune. 8. Per le modalità di utilizzo degli impianti e delle attrezzature del teatro e/o del ridotto, il concessionario deve fare riferimento al personale tecnico incaricato dal Comune; non possono essere apportate modifiche sostanziali ai locali, agli impianti e alle attrezzature tecniche. 9. Il concessionario deve usare correttamente la sala nella fase di montaggio e smontaggio degli arredi di scena e durante le prove, riservando la massima cura nell utilizzo della struttura e degli impianti, compresa l igiene e la pulizia, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti e compatibili con l utilizzo della struttura, delle regole previste per i locali di pubblico esercizio, ivi compreso il divieto di fumare e osservando le norme rivolte a garantire la sicurezza dei locali e delle persone. 10. Il concessionario è responsabile della conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza dei propri allestimenti scenici. 11. Il concessionario dovrà assumere tutte le garanzie assicurative contro il rischio di danni per gli ospiti del teatro, nonchè per coloro che parteciperanno direttamente o indirettamente alla realizzazione delle manifestazioni previste dalle leggi e norme vigenti. 12. Al termine dell'utilizzo, locali, impianti ed attrezzature devono essere consegnati nello stato di fatto in cui si trovavano prima dell'utilizzo. -3-

13. E fatto divieto al concessionario di: a. sub-concedere l utilizzo del teatro; b. esporre materiale pubblicitario di qualunque tipo, fatto salvo quello necessario alla manifestazione e/o di eventuali sponsor; c. utilizzare le strutture e le strumentazioni tecniche in dotazione al teatro, in assenza del personale tecnico incaricato dal Comune; d. utilizzare proprie attrezzature sceniche che possano in qualche modo danneggiare gli arredi, le tappezzerie, la strumentazione e in generale le strutture del teatro e/o del ridotto, nonchè attrezzature non in regola con la normativa vigente. 14. Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in teatro ed è vietato l uso della platea, se non per esigenze strettamente tecniche. 15. E' riservata al Comune la facoltà di esercitare in ogni momento la vigilanza sul corretto utilizzo dei locali, impianti ed attrezzature tecniche. ART. 8 - ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 1. Sono di competenza del concessionario: - servizio di biglietteria (qualora prevista), - servizio di guardaroba e personale di sala, - permessi SIAE, - adempimenti ENPALS, - allestimenti scenografici, - affissione di materiale pubblicitario. 2. Il personale, i collaboratori e tutte le persone di cui il concessionario si avvale per lo svolgimento della manifestazione dovranno essere assicurati e in regola con tutte le disposizioni previdenziali e fiscali. ART. 9 - REVOCA E RISOLUZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Qualora sia accertato che l'attività svolta dal concessionario non corrisponda a quella autorizzata, ovvero la stessa non si svolga con le necessarie misure di sicurezza per persone e/o cose, l'autorizzazione è revocata ed è incamerata la tariffa versata e la cauzione. 2. In caso di mancato utilizzo del teatro e/o del ridotto, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la manifestazione. Il mancato utilizzo del teatro da parte del concessionario per cause da esso dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso. ART. 10 - FORO COMPETENTE 1. Ogni controversia relativa all interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare che non si possa risolvere in via amichevole è deferita al Foro di Treviso. 2. E esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. -4-

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di approvazione della deliberazione da parte della Giunta Comunale. -5-