Il piano operativo di sicurezza. Francesco Botte alfdb@tin.it



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Indice Premessa...2 Introduzione...3 Il pregresso nella normativa italiana...4 Il piano operativo di sicurezza...5 I contenuti del Piano Operativo di Sicurezza...7 Le fasi di lavoro per la redazione del POS... 10 I soggetti... 11 Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti... 11 Gli obblighi e i diritti dei lavoratori... 14 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza... 15 Esempio (il PSC)...31 L analisi e la valutazione del rischio... 31 Le misure di prevenzione... 33 Esempio (il POS)... 34 Appendice legislativa...43 Premessa La guida operativa è stata realizzata con l obiettivo di fornire gli strumenti e le metodologie di lavoro utili per la redazione del Piano Operativoi di SIcurezza. Inoltre, al fine di facilitarne la lettura, vengono proposti per ogni tipologia di documento progettuale da realizzare - anche dei chiari esempi esplicativi. Per facilitare la comunicazione e la lettura del documento e dei vari provvedimenti legislativi illustrati è stata adottata la tecnica della mappa mentale. ll principio ispiratore di questa metodologia di lavoro è che la rappresentazione grafica delle informazioni e dei concetti rappresenta una valida soluzione per la comunicazione e la condivisione delle idee tra differenti soggetti. Francesco Botte alfdb@tin.it 2

Introduzione Ogni impresa esecutrice (Art. 9 D. Lgs. 494/96 Obblighi dei datori di lavoro) è obbligata alla redazione di un Piano Operativo di Sicurezza al committente prima dell inizio del rispettivo lavoro. In merito il POS deve contenere l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere e le procedure complementari e di dettaglio, richieste sempre dal PSC (art.6 comma 1 lettera g) ed f) DPR 222/2003). Secondo la definizione indicata nel D. Lgs. 494/96 il Piano Operativo è il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 4 del D. Lgs. 626/94. Inoltre, il datore di lavoro può presentare al coordinatore per l esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. Però, in nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. Il coordinatore per l esecuzione è, da parte sua, tenuto alla verifica d idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il Piano di sicurezza e coordinamento (Articolo 5 D. Lgs. 494/96 Obblighi del coordinatore per l esecuzione dei lavori). Le verifiche, dunque, devono essere condotte su due fronti: accertamento dell idoneità del POS e verifica della coerenza delle indicazioni e procedure, in esso contenute, con il PSC. Il Piano Operativo di Sicurezza è quindi da considerare come piano complementare di dettaglio (Art. 5, comma 1, lett. b primo periodo D. Lgs. 494/96) del PSC, in armonia con quanto prescritto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici (art. 31 Legge 109/94). In merito, per quanto concerne sempre i lavori pubblici, l articolo di legge prima richiamato pone in capo all appaltatore la redazione e consegna, entro trenta giorni dall aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, pena la nullità del contratto, il POS, considerato come piano di dettaglio del PSC. Inoltre, è confermata la possibilità di formulare, negli stessi termini, proposte di modificazione ed integrazione dei piani di sicurezza di committenza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Francesco Botte alfdb@tin.it 3

Il pregresso nella normativa italiana L obbligo della redazione di un Piano di sicurezza a carico delle imprese non è una novità assoluta per il nostro paese 1. Già la legislazione degli anni cinquanta, art. 71 del D.P.R. n. 164/56, imponeva la redazione di un documento di sicurezza nel caso di lavori di demolizione di manufatti importanti e di estese dimensioni, nel quale riportare il programma delle demolizioni. Inoltre: - La Circolare del Ministero del lavoro n. 13/82 -trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati in c.a. e c.a.p.- obbliga alla redazione di un piano di lavoro che descriva chiaramente le modalità di esecuzione delle operazioni di montaggio e la loro successione e le procedure di sicurezza da adottare per le varie fasi di lavoro. - La Circolare del Ministero del lavoro n. 15/90 attrezzatura per il getto del calcestruzzo con tecnologia a tunnell - richiede la stesura di un programma concernente la successione delle fasi di lavoro e la dettagliata descrizione, per ciascuna fase, delle modalità operative e delle misure di sicurezza da adottare. - Il D.Lgs. n. 277/91, all art. 34 impone la redazione di un piano di lavoro contenente le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell ambiente esterno nel caso di lavori di bonifica dall amianto ovvero dei materiali contenenti amianto. Relativamente ai soli appalti pubblici, l art. 18, comma 8, Legge n. 55/90, prevede che le stazioni committenti possano stabilire a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Sempre nel medesimo provvedimento si prevede anche una necessaria azione di coordinamento condotta dal committente (affidatario) al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore 2 e che il direttore tecnico di cantiere (delegato dal datore dell impresa alla gestione del cantiere) è il responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Quest ultima indicazione è stata in seguito recepita dal DM 145/2000 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della Legge 109/94, n. 109, in cui nell articolo 6, Disciplina e buon ordine dei cantieri - si indica che l'appaltatore è il responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo 1 Lo è relativamente alla esecuzione di lavori o opere non ascrivibili alla sfera del pubblico. 2 Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Francesco Botte alfdb@tin.it 4

di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e che, tramite il direttore di cantiere, egli assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Con quest ultimo provvedimento, si stabilisce che 1) la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore e 2) in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il piano operativo di sicurezza Il Piano operativo di sicurezza è definito il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell art. 43 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni 4. Nel caso in cui è presente il Piano di sicurezza e coordinamento è da considerare come piano complementare di dettaglio5 di quest ultimo, in armonia con quanto prescritto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici. IL POS ART. 2, C.1, LETT. F-TER), D.LGS.494/96 DOCUMENTO CHE IL DATORE DI LAVORO DELL IMPRESA REDIGE, IN RIFERIMENTO AL SINGOLO CANTIERE INTERESSATO, AI SENSI DELL ART. 4 DEL D.LGS.626/94 ART. 5, C.1, LETT.B), D.LGS.494/96 PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ART. 31, C.1-BIS, LETT. C), LEGGE 109/94 PER QUANTO ATTIENE ALLE PROPRIE SCELTE AUTONOME E RELATIVE RESPONSABILITÀ NELL ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE E NELL ESECUZIONE DEI LAVORI, DA CONSIDERARE UN PIANO DI COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PSC Art.6 DPR 222/2003 30 Il Piano operativo di sicurezza 6, per contro, deve fondamentalmente occuparsi di indicare chi e con che cosa si intende eseguire i lavori e quali referenze questi offrono, sotto l aspetto della conformità normativa e ai requisiti richiesti dal piano di sicurezza e coordinamento, se redatto (vedere tavola Contenuti del Piano operativo di sicurezza). 3 Art. 4 D.Lgs. n. 626/94 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto) 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a. una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva. 4 Art. 2, comma 1, lett. f-ter). 5 Art. 5, comma 1, lett. b), primo periodo. 6 Art. 6 del DPR 222/96. Francesco Botte alfdb@tin.it 5

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, in altri termini, devono segnalare preventivamente le risorse, intese come uomini e mezzi, che utilizzeranno in cantiere, specificando: - l organigramma delle competenze in cantiere; - i nominativi dei lavoratori, le attestazioni circa l idoneità alla mansione assegnata sotto l aspetto sanitario e della formazione ricevuta, l elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti; - le attrezzature, documentando la loro idoneità al lavoro da svolgere e la loro conformità alle norme di sicurezza; - le sostanze pericolose, dimostrando di aver scelto quelle meno pericolose e riportando, anche in un secondo momento e comunque prima dell uso, la scheda prodotto che ne definisce le cautele da adottare prima, durante e dopo l uso. Il documento si completa della individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere e dall esito del rapporto di valutazione del rischio rumore. Da notare, che le procedure relative alle proprie fasi lavorative devono essere riportate nel POS soltanto quando il datore di lavoro delle imprese esecutrici ritiene quelle di PSC non adatte alle tecnologie proprie da adoperare non conformi alla norme per la prevenzione infortuni. A conferma che tale argomento e proprio del Piano di sicurezza e coordinamento. IL POS In sintesi: IL POS È LO SPECCHIO DELL IMPRESA NEI CONFRONTI DELLA SICUREZZA; IL POS RAPPRESENTA LA DIMOSTRAZIONE SCRITTA CHE L IMPRESA È CAPACE DI ESEGUIRE I LAVORI AFFIDATIGLI NEL PIENO RISPETTO DEL PSC E, COMUNQUE, NEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI. 35 Il POS, dunque, viene a perdere le connotazioni di genericità, proprie del Piano di sicurezza e salute istituito dall art. 18 della legge n. 55/90. Non più schede di prescrizioni comporranno tale documento, ma fatti certi, realtà che l impresa dovrà specificare, dimostrando di essere in linea con la legislazione in materia di prevenzione infortuni e tutela della salute nei luoghi di lavoro e quindi in grado di eseguire i lavori in conformità alle prescrizioni del PSC. Le differenze fondamentali tra i due documenti sono evidenti dalla circostanza che gli elementi che effettivamente saranno impiegati nel processo costruttivo non possono essere conosciuti con certezza a priori dal coordinatore per la progettazione. Se da un lato, il coordinatore per l esecuzione ha il compito di stabilire un modello organizzativo a prescindere dalle effettive risorse che gli esecutori utilizzeranno, dall altro lato, l impresa esecutrice ha il compito di specificare tale modello, riempiendo i vuoti che il coordinatore ha dovuto necessariamente lasciare. Francesco Botte alfdb@tin.it 6

Il PSC potrà indicare, per esempio, l utilizzo di una gru a torre di una certa altezza, sbraccio e di idonea portata, stabilendone le modalità e il luogo d installazione, il POS, da parte sua, dovrà fornire gli estremi anagrafici della gru, le sue caratteristiche funzionali, la conformità alle norme e lo stato manutentivo. Da quanto detto il solco tra i due documenti sembra essere compiutamente tracciato. I contenuti del Piano Operativo di Sicurezza Il Piano Operativo di Sicurezza è il documento con cui l impresa attesta la propria capacità tecnico organizzativa per la realizzazione dei lavori affidati. Esso consiste necessariamente in una serie di documentazioni che vanno dall organigramma di cantiere alla documentazione inerente per esempio la progettazione esecutiva delle opere provvisionali, dal libretto di istruzioni per l uso della singola attrezzatura di lavoro alla lettera di incarico per la conduzione di un mezzo d pera; dagli attestati di formazione degli operai ai registri di manutenzione delle macchine; ecc. Il primo riferimento normativo utile per la sua redazione e quindi per la verifica dei suoi contenuti è stato emanato in seguito alla pubblicazione del D. Lgs. 626/94 con il DM 5 12/1996 (riportato in appendice). Il legislatore purtroppo con esso non definisce una traccia di lavoro per il processo di valutazione dei rischi, nè costituisce una linea guida per effettuare tale valutazione, anche se fa propri, implicitamente, alcuni dei criteri che si ritengono essenziali per la buona riuscita di tale processo. In particolare, il modello è indirizzato alle aziende di piccole e medie dimensioni caratterizzate da una bassa incidenza di rischio, tale semplice affermazione dovrebbe indicare che le imprese impegnate nei cantieri edili non dovrebbero utilizzarlo. In ogni caso, questa modello può, in ogni caso, essere considerato un riferimento che l impresa può utilizzare come guida alla compilazione del POS. Per le ragioni prima espresse, nel documento non si parla di cantiere edile, ma di unità operativa e di azienda. In aiuto alle imprese è finalmente stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. In esso si conferma che il POS, redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, deve essere in riferimento al singolo cantiere interessato e, deve contenere almeno i seguenti elementi: Francesco Botte alfdb@tin.it 7

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: - il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; - la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; - i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; CONTENUTI DEL POS A) I DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA ESECUTRICE B) LE SPECIFICHE MANSIONI, INERENTI LA SICUREZZA, SVOLTE IN CANTIERE DA OGNI FIGURA NOMINATA ALLO SCOPO DALL'IMPRESA ESECUTRICE; C) LA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DEI TURNI DI LAVORO; D) L'ELENCO DEI PONTEGGI, DEI PONTI SU RUOTE A TORRE E DI ALTRE OPERE PROVVISIONALI DI NOTEVOLE IMPORTANZA, DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI UTILIZZATI NEL CANTIERE; E) L'ELENCO DELLE SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI NEL CANTIERE CON LE RELATIVE SCHEDE DI SICUREZZA. - il nominativo del medico competente ove previsto; - il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; - i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; - il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; j) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. Nel testo legislativo, quindi, oltre al richiamo esplicito agli adempimenti previsti dall art. 4 del D. Lgs. 626/94, vi sono impliciti richiami all applicazione dell art.3 e dell art. 7 sempre del medesimo decreto. Quando il legislatore chiede come contenuti minimi per esempio la documentazione attestante l informazione e la formazione dei lavoratori chiede la verifica dell applicazione dei comma s) e t) dell articolo 3, prima richiamato; e così analogamente, quando chiede le misure preventive e protettive integrative a quelle contenute nel PSC, chiede la verifica dell applicazione del comma d) sempre dell articolo 3, in cui si prevede la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro e del punto 31 Francesco Botte alfdb@tin.it 8

2) dell articolo 7 per la gestione dei contratti di appalto all interno di unità operative con presenza di ulteriori e differenti organizzazioni lavorative. Quindi, il POS, analogamente al piano di sicurezza e di coordinamento, deve contenere l individuazione, l analisi e la valutazione dei rischi, realizzati in relazione alla natura dell'attività svolta all interno del cantiere. Pertanto il redattore del documento, che è il datore di lavoro 7, con l aiuto del RSPP; del Medico Competente e del Direttore di cantiere (eventuale), deve valutare TUTTI 8 i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. Con la necessità di valutare tutti i rischi lavorativi, così come previsto legislatore, si deve adottare il nuovo termine "progettazione del lavoro". dal La "progettazione del lavoro" avrà come obiettivo la natura del compito e i suoi effetti sulla prestazione e sul benessere del lavoratore. Essa è un approccio sistemico orientato a capire como sono costruiti i differenti compiti svolti dai ERGONOMIA lavoratori. SICUREZZA ETICA Un ulteriore novtà è rapprensentata dal fatto che la nuova legislazione mette in relazione tre discipline, ergonomia 9, etica e sicurezza sul lavoro, in precedeza mai analizzate congiuntamente e ne regolamenta, di conseguenza, le loro relazioni. 7 comma 4-ter D.Lgs. 626/94. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall' art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11 primo periodo. 8 Testo modificato dall art. 21. (Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione) della Legge 1 marzo 2002, n. 39 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001" 9 ERGONOMIA: scienza che studia i rapporti tra uomo- ambiente-macchina; dal greco: ergon (lavoro e/o attività per raggiungere un obiettivo) e nomos (regola). L'ergonomia affronta i problemi inerenti il benessere delle condizioni psicofsiche dei lavoratori attraverso il miglioramento delle situazioni nelle quali si svolge il lavoro. Inoltre, che le stesse relazioni sono studiate anche dalla psicologia del lavoro. Francesco Botte alfdb@tin.it 9

Le fasi di lavoro per la redazione del POS La redazione del piano operativo deve coinvolgere l intera organizzazione aziendale, che si occupa della gestione del fututo cantiere, ivi compresa anche i soggetti che non hanno compiti operativi quali per esempio i responsabili delle gare di appalto (gli addetti ai preventivi ed offerte). Per la redazione del POS, occorre realizzare le analisi sulla documentazione progettuale. Tale attività dovrà essere svolta in collabazione con il RSPP aziendale e con il Medico Competente. Prima dell emissione del Piano Operativo di Sicurezza e dell accettazione del PSC occorrerà consultare il Rappresentante dei lavoratori secondo le modalità previste dall art. 14, D. Lgs. 494/96. Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza, che può formulare al riguardo proposte migliorative e/o eventualmente integrative. Successivamente, il POS, congiuntamente alle osservazioni del RLS ed eventualmente con le proposte di interazione del PSC, dovrà essere consegnato al Coordinatore per l esecuzione (nel caso di lavori privati) o al Responsabile del procedimento nel caso di lavori pubblici. Francesco Botte alfdb@tin.it 10

I soggetti Le figure con compiti di responsabilità e oneri derivanti dall applicazione, oltre dalla legislazione degli anni 50, anche dal D. Lgs. 626/94, dall art. 31 della Legge 109/94 e dal DM 145/2000, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, sono i datori di lavoro e i direttori di cantiere. Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Il datore di lavoro ha l obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane e organizzative, necessarie per l applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge, di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sull osservanza degli adempimenti da essa prescritti. In maniera tale che da una idea non si ottenga un danno ai lavoratori e all ambiente. Gli interventi preventivi devono essere ad hoc per la sua specifica realtà lavorativa e con ciò a distanza di più di quaranta anni si ottiene il soddisfacmento degli obiettivi previsti dall art. 2087 del Codice Civile in cui si stabilisce che l imprenditore é tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. A tali fine, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dall elaborazione del «documento sulla valutazione dei rischi», basato sostanzialmente sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima dell incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l uomo; valutazione che viene effettuata dal datore di lavoro medesimo con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il datore di lavoro e la delega delle funzioni L art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. La gestione dell impresa è demandata al datore di lavoro e tramite apposite deleghe ai dirigenti e preposti incaricati. Il D. Lgs. 626/94 attesta tra le sue principali novità che, (comma 4-bis art. 1) nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività lavorative pubbliche e private, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge e che (comma 4 ter. art. 1) nell'ambito degli adempimenti previsti il datore di lavoro non può delegare quelli inerenti la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla natura dell'attività dell'azienda Francesco Botte alfdb@tin.it 11

ovvero dell'unità produttiva 10, la redazione del relativo rapporto documentale e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda, la designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda e la nomina, nei casi previsti, del medico competente. Da tali indicazioni previste dal legislatore si ricava che il datore di lavoro: non può delegare gli adempimenti in tema di prevenzione e sicurezza; resterà comunque e sempre destinatario di doveri indelegabili con le conseguenti responsabilità 11. La delega delle funzioni, già regolamentata tra l altro, oltre che dalle norme degli anni 50 (DPR 547/55 e 303/56) anche dal Codice Civile e dai vigenti Contratti Nazionali di Lavoro, ha una validità quando sussistono - in generale - le seguenti condizioni: complessità dell'organizzazione produttiva; autonomia decisionale del dirigente delegato, per esempio nella capacità di spesa, nella capacità di intervento (possibilità di dare ordini esecutivi) e nella capacità di coordinamento (analisi e studio dei provvedimenti di prevenzione e di produzione). contenuto determinato e specifico della delega con accettazione delle responsabilità conseguenti; conferimento a persona tecnicamente idonea e quindi con conoscenza, capacità, ed esperienza; conoscenza delle attività lavorative previste, ovvero conoscenza dei lavori e del susseguirsi degli stessi, ecc.. A questo riguardo la dottrina è divisa tra chi ritiene che con la nuova normativa si sia fortemente limitato il potere di delega, dal momento che il giudice non potrebbe mai applicare a un dirigente, anche se ampiamente delegato dal datore di lavoro, una sanzione che il legislatore ha posto solo a carico di quest'ultimo, per cui unico finale responsabile resta comunque il datore di lavoro, e chi ritiene invece che la delega degli obblighi sopra considerati sia legittima, residuando a carico del datore di lavoro una responsabilità essenzialmente riconducibile alla culpa in eligendo e alla culpa in vigilando. Il decreto integrativo tenta di fare chiarezza in materia ribadendo in via generale, da un lato, l'obbligo del datore di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, dei dirigenti e dei preposti, di osservare le disposizioni contenute nella normativa in esame, nonché tramite un processo di uniformazione di molte norme che ponevano obblighi 10 A tal proposito la circolare del Ministero del lavoro 102 del 1995 stabiliva al punto 4. Titolo I - Significato del termine "stabilimento". E' opportuno chiarire che il termine "stabilimento", che peraltro compare esclusivamente all'articolo 2, comma 1, lettera b), è stato usato nella medesima accezione lessicale del termine "unitá produttiva" che appare nella successiva lettera c) e in altre numerose disposizioni del decreto legislativo in esame. Infatti, dal momento che detto - provvedimento comprende nel suo campo di applicazione tutte le attività. di produzione di beni o servizi esercitate da soggetti privati o pubblici, è sembrato più appropriato riferirsi all'unità produttiva, intesa a sua volta come la struttura dell'azienda produttrice di beni o di servizi, dotata di autonomia tecnico-funzionale e l'uso del termine stabilimento nella citata lettera a) è dovuto soltanto a una non completa armonizzazione lessicale del testo. 11 Il legislatore afferma tale indicazione con il comma 1 dell art. 89 - (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) che così stabilisce: 1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter Francesco Botte alfdb@tin.it 12

differenziati per datori di lavoro, dirigenti e preposti, dall'altro individuando un ristretto numero di obblighi primari non delegabili da parte del datore di lavoro. Si tratta degli obblighi: di valutazione del rischio; di elaborazione del documento relativo; di designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; di autocertificazione, per le aziende familiari e per quelle che occupano fino a 10 addetti, dell'avvenuta valutazione del rischio e adempimento degli obblighi relativi (rispettivamente art. 4, commi 1, 2, 4, lett. a) e 11, primo periodo). A ben vedere tuttavia si può notare una certa contraddizione tra quanto da ultimo menzionato e quanto previsto ai fini penali, da cui risulta una più ampia serie di sanzioni ad esclusivo carico del datore di lavoro, tutte comunque riconducibili a obblighi inerenti la valutazione dei rischi (art. 89, primo comma). Si deve inoltre ricordare che la disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 626/1994, se da un lato pare in effetti limitare l'efficacia della delega di attribuzioni in materia di salute e sicurezza, dovendo per taluni obblighi rispondere comunque il datore di lavoro, dall'altro, per quanto sopra detto, amplia tale nozione includendocomprendendo in essa sia chi ha la titolarità del rapporto di lavoro, sia chi ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva. La nuova normativa, al pari di quella contenuta nel D. Lgs. n. 277/1991, ripete infine l'errore di accomunare in buona parte la posizione dei dirigenti e dei preposti sul piano sia degli obblighi sia delle sanzioni, venendo con ciò a incidere sui criteri distintivi di tali figure. Laddove invece le norme sanzionatorie del D.P.R. n. 547/1955 prevedevano una generale responsabilità per i dirigenti e solo specifiche ipotesi punibili, connesse alla funzione di sorveglianza, per i preposti. I compiti del datore di lavoro e dei dirigenti e dei preposti sono così riassunti: LA PREVENZIONE NORME DEGLI ANNI 50: ATTUARE LE MISURE DI SICUREZZA DI LEGGE RENDERE EDOTTI I LAVORATORI DEI RISCHI CUI SONO ESPOSTI DISPORRE ED ESIGERE CHE I LAVORATORI OSSERVINO LE NORME DI SICUREZZA NORME DEGLI ANNI 90: VALUTARE, NELLA SCELTA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI PREPARATI CHIMICI IMPIEGATI, NONCHÉ NELLA SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, I RISCHI PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 30 dare attuazione, secondo le direttive ricevute, alle disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici e il personale messo a loro disposizione; consentire ai dipendenti, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro contributo alla valutazione del rischio e di verificare l applicazione delle misure di prevenzione e protezione; informare e formare i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate; affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute; vigilare ed esigere l osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza; Francesco Botte alfdb@tin.it 13

aggiornare le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, e in base all evoluzione della tecnica. Particolare attenzione dovrà essere quindi rivolta per: l applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza e l adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e per l abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo. l adeguamento dei luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica; l adozione, laddove necessario, di dispositivi di protezione individuale conformi a norma e l addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza; la predisposizione degli incombenti necessari per la effettuazione della sorveglianza sanitaria, laddove prescritta; l applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti; l applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori adibiti «professionalmente» ad apparecchiature dotate di videoterminali; L inosservanza degli obblighi previsti per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti comporta l irrogazione di sanzioni (arresto, ammenda e sanzione amministrativa), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge. Gli obblighi e i diritti dei lavoratori LAVORATORI CON IL DPR 547/55 I DOVERI OSSERVARE NORME E MISURE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO USARE CON CURA D.P.I. E COLLETTIVI SEGNALARE DEFICIENZE NO RIMUOVERE DISPOSITIVI DI SICUREZZA ATTENERSI ALLE PROCEDURE In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa degli anni 50, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni e alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza. I lavoratori hanno, in particolare, l obbligo: di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; di segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, a un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza; Francesco Botte alfdb@tin.it 14

di non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo e di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza; di adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui; di sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli organi di vigilanza; di non rifiutare, salvo giustificato motivo, la designazione all incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell emergenza; di partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare, nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute, con gli incaricati aziendali, per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell emergenza. I lavoratori hanno il diritto: di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato; di allontanarsi, in caso di pericolo grave e immediato, e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento; di prendere in caso di pericolo grave e immediato, nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze; di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali. L inosservanza degli obblighi previsti per i lavoratori comporta l irrogazione di sanzioni (arresto o ammenda), variabili in relazione alla gravità delle violazioni delle norme di legge. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il rappresentante dei lavoratori esplica in ambito aziendale la funzione di tutelare i diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro. A tali fini egli riceve una formazione specifica e dispone di tempo e mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. Francesco Botte alfdb@tin.it 15

Eletto o designato, secondo le modalità demandate dalla legge alla contrattazione collettiva, gode delle medesime tutele garantite per le rappresentanze sindacali; pertanto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della sua attività. Inoltre, il Rappresentante dei lavoratori: ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate con il datore di lavoro, ai posti e ai luoghi di lavoro nonché a ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc.); riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza. fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli organi di vigilanza. partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza. Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Francesco Botte alfdb@tin.it 16

chi è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. (comma b, art. 2 D. Lgs. 626/94) Soggetto che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione (art. 2082 C.C.) E' il Capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi colaboratori (art. 2086 C.C.) mission è il titolare dell'impresa, quindi l'obiettivo principale è...il profitto mediante il soddisfacimento dei bisogni del committente. valori coinvolgimento dei lavoratori nel rispetto delle dignità umana e delle regole stabilite dalla legislazione confronto e collaborazione con i lavoratori, con i progettisti, con coordinatori per la sicurezza, con il Direttore dei lavori e con il Responsabile dei lavori valutazione del rischio eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo (Art.3 D. Lgs. 626/94 e Art. 2087 C.C.) programmazione delle attività di prevenzione il lavoratore il lavoratore incaricato il capo cantiere i ruoli della produzione in edilizia - esecuzione l'impresa esecutrice il datore di lavoro che cosa fa compiti responsabilità attuare processi di miglioramento continuo informazione e formazione dei lavoratori sui rischi lavorativi cooperazione sulla gestione delle misure di prevenzione con le atre (eventuali) differenti organizzazioni lavorative presenti nel cantiere nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza responsabilità diretta della disciplina, del buon ordine nel cantiere con l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge (art. 4 DM 145/2000) responsabilità diretta nel disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione (Art. 4 DPR 547/55) redazione del Piano Operativo di SIcurezza Direttore di cantiere con chi fa interfacce funzionali Responsabile dei lavori e Direttore dei lavori Coordinatore per l'esecuzione dei lavori con cosa fa strumenti Valutazione dei rischi Piano Operativo di Sicurezza Progetto esecutivo Contratto d'appalto Piano di Sicurezza e di Coordinamento il direttore di cantiere Francesco Botte - alfdb@tin.it 17

il datore di lavoro chi è mission è il rappresentante (formalmente incaricato: mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico) del datore di lavoro e/o dell'a.t.i. (Associazione Temporanea di Imprese) gestire, coordinare e controllare le attività lavorative delle fasi di produzione del cantiere valori coinvolgimento dei lavoratori nel rispetto delle dignità umana e delle regole stabilite dalla legislazione confronto e collaborazione con i lavoratori, con i progettisti, con coordinatori per la sicurezza, con il Direttore dei lavori e con il Responsabile dei lavori valutazione del rischio eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo (Art.3 D. Lgs. 626/94 e Art. 2087 C.C.) programmazione delle attività di prevenzione il lavoratore il lavoratore incaricato il capo cantiere i ruoli della produzione in edilizia - esecuzione l'impresa esecutrice il direttore di cantiere che cosa fa compiti responsabilità attuare processi di miglioramento continuo informazione e formazione dei lavoratori sui rischi lavorativi cooperazione sulla gestione delle misure di prevenzione con le atre (eventuali) differenti organizzazioni lavorative presenti nel cantiere nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza responsabilità diretta della disciplina, del buon ordine nel cantiere con l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge (art. 4 DM 145/2000) responsabilità diretta nel disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione (Art. 4 DPR 547/55) redazione del Piano Operativo di SIcurezza (se delegato in quanto il datore di lavoro è di fatto impossibilitato) In merito occorre precisare che essendo il PIano Operativo di Sicurezza il documento che il datore di lavoro dell impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell articolo 4 del D.Lgs. 626/94 egli non può delegare la sua redazione in quanto fa parte degli adempimenti indelegabili (comma 4, art. 1 D. Lgs. 626/94). con chi fa interfacce funzionali Direttore dei lavori Responsabile dei lavori Capo Cantiere lavoratori autonomi ulteriori imprese presenti nel medesimo luogo di lavoro (anche non contemporaneamente) con cosa fa strumenti Valutazione dei rischi Piano Operativo di Sicurezza Progetto esecutivo Francesco Botte - alfdb@tin.it Piano di Sicurezza e di Coordinamento Contratto d'appalto 18

il direttore di cantiere chi è è il preposto del datore di lavoro mission gestire, coordinare e controllare le attività lavorative delle fasi di produzione di sua competenza durante il proprio turno e secondo le modalità stabilite il lavoratore incaricato il datore di lavoro i ruoli della produzione in edilizia - esecuzione l'impresa esecutrice il capo cantiere valori che cosa fa con chi fa coinvolgimento dei lavoratori nel rispetto delle dignità umana e delle regole stabilite dalla legislazione confronto e collaborazione con i lavoratori valutazione del rischio eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo (Art.3 D. Lgs. 626/94 e Art. 2087 C.C.) programmazione delle attività di prevenzione attuare processi di miglioramento continuo compiti informazione e formazione dei lavoratori sui rischi lavorativi osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti, ai fini della protezione collettiva ed individuale nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza responsabilità interfacce funzionali responsabilità diretta nel disporre ed esigere che i singoli lavoratori - suoi subordinati - osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione (Art. 4 DPR 547/55) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione segnalare immediatamente al datore di lavoro e al dirigente le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione (DPI e DPC), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (eventuali) Capi Cantiere lavoratori lavoratori autonomi il lavoratore Valutazione dei rischi con cosa fa strumenti Piano Operativo di Sicurezza Progetto esecutivo Piano di Sicurezza e di Coordinamento Francesco Botte - alfdb@tin.it 19

il datore di lavoro il direttore di cantiere il capo cantiere chi è mission è il lavoratore che utilizza attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici gestire, coordinare e controllare le attività lavorative svolte con la macchina in dotazione di sua competenza durante il proprio turno e secondo le modalità stabilite valori confronto e collaborazione con i lavoratori il lavoratore i ruoli della produzione in edilizia - esecuzione l'impresa esecutrice compiti osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale responsabilità diretta nel disporre ed esigere che i singoli lavoratori - suoi subordinati - osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione (Art. 4 DPR 547/55) il lavoratore incaricato che cosa fa responsabilità utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione (DPI e DPC), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con chi fa interfacce funzionali Capo Cantiere lavoratori con cosa fa strumenti Valutazione dei rischi Piano Operativo di Sicurezza libretto di uso della macchina di cui ha la conduzione Francesco Botte - alfdb@tin.it 20

il direttore di cantiere il capo cantiere il datore di lavoro chi è mission valori persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale eseguire le attività lavorative confronto e collaborazione con i suoi colleghi il lavoratore incaricato i ruoli della produzione in edilizia - esecuzione l'impresa esecutrice il lavoratore che cosa fa compiti osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione responsabilità segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di protezione (DPI e DPC), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con chi fa interfacce funzionali Capo Cantiere lavoratori con cosa fa strumenti Valutazione dei rischi Piano Operativo di Sicurezza Francesco Botte - alfdb@tin.it 21