Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 290 03.09.2012 Carburante: deduzione solo con la scheda Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con la Sentenza n. 223/04/2012 del 10 luglio 2012 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha sancito che per essere deducibili le spese per carburante devono risultare, ai fini della prova della loro sussistenza e inerenza, da schede carburante complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte (l'adempimento, a tal fine disposto, non può essere sostituito e non è quindi ammessa alcuna prova per equipollente). I giudici di secondo appello hanno quindi ribaltato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Rieti confermando l'indeducibilità dei costi per carburanti non provati secondo le modalità di cui al D.P.R. 444/97 non essendo ammessa prova per equipollente quale ad esempio la perizia di parte fornita dal contribuente nel giudizio in questione le cui risultanze non possono essere oggetto di valutazione da parte del giudice. Premessa La scheda carburante ha origini lontane essendo già stata prevista dal D.M. 7 giugno 1977 in attuazione all'art. 2, L. 21 febbraio 1977, n. 31. Il D.P.R. 444/1997, emanato in attuazione di delega contenuta nella L. 626/1996, ha rivisto la materia, sia introducendo nuove e diverse prescrizioni rispetto a quanto previsto dal D.M. 7 giugno 1977 (di conseguenza soppresso) sia ribadendo principi già contenuti nel citato decreto e confermati dalla prassi formatasi dal 1977 sino al 1996. Alla luce della normativa approvata la scheda carburante: nasce, in un'ottica di semplificazione, come documento fiscale sostitutivo della fattura di cui all'art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; ha poi assunto rilievo anche ai fini delle imposte dirette e rappresenta quindi il documento necessario per documentare l'acquisto e la sua inerenza con l'attività di impresa (o professionale) esercitata. 1
FUNZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTI Detraibilità Iva Deducibilità imposte dirette Ambito oggettivo Dal punto di vista oggettivo, la disciplina della scheda carburante non riguarda gli acquisti di carburante: effettuati presso punti di vendita diversi dagli impianti stradali di distribuzione; non destinato all'autotrazione; la cui destinazione non possa essere constatata al momento dell'acquisto; effettuati con il ricorso a contratti particolari in uso nel settore petrolifero (ad esempio, il netting ). Nelle suindicate situazioni, dunque, si applicano le norme generali relative alla fatturazione. L'applicazione della disciplina in commento è inoltre esclusa, per intuibili ragioni pratiche, in tutti i casi in cui sia impossibile la certificazione degli acquisti per mancanza del personale addetto alla distribuzione, ad esempio i rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura con le attrezzature automatiche. Ancora, per espressa previsione dell'art. 6 del D.P.R. 444/97, sono escluse dalla disciplina in esame le cessioni di carburanti effettuate dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri di assistenza e beneficenza, nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi (quest'ultima categoria è stata inserita con l'art. 1, comma 109, della Legge n. 266/2005). SOGETTI ESCLUSI Sono esclusi dalla disciplina della scheda carburanti: a) gli acquisti non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione; b) gli acquisti effettuati presso gli impianti di distribuzione non destinati all'autotrazione (ad esempio, motori fissi) o dei quali tale destinazione non può essere constatata all'atto dell'acquisto; c) tutte le ipotesi di impossibilità di certificazione degli acquisti di carburante per mancanza del personale addetto alla distribuzione (ad esempio, rifornimenti effettuati durante l'orario di chiusura attraverso le attrezzature denominate "self service pre-pagamento"); d) gli acquisti di carburanti effettuati presso gli esercenti impianti stradali di distribuzione dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali, dagli istituti universitari e dagli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza, dagli autotrasportatori di cose per conto terzi. 2
Contenuto e compilazione La scheda carburante ha: una forma libera; un contenuto minimo previsto dall'art. 2, D.P.R. 444/1997. Al decreto è allegato uno schema di scheda, non obbligatorio nella forma, ma obbligatorio nella sostanza: nella C.M. 205/E/1998 si legge, infatti, che l'obbligo della scheda carburante (...) deve ritenersi correttamente assolto qualora il documento sia nella sostanza conforme al modello allegato al decreto presidenziale. Deve contenere, cioè, tutti gli elementi e le indicazioni ivi previste anche se, formalmente, potrà contenere altri dati, assumere altre forme o dimensioni diverse a seconda dell'esigenze dell'utilizzatore. Fondamentale è che essa contenga gli elementi essenziali, in mancanza dei quali la compilazione si ritiene irregolare, quindi il contenuto contestabile sia sotto l aspetto reddituale sia sotto quello della detrazione Iva. LA FORMA DELLA SCHEDA CARBURANTI esiste un modello allegato al DPR n. 444 del 10 novembre 1997 ha forma libera, purché contenga gli elementi essenziali A chi deve essere riferita la scheda La scheda carburanti deve essere riferita: ai veicoli intestati al contribuente soggetto passivo IVA; ai veicoli posseduti dal contribuente soggetto passivo IVA, ad esempio a titolo di leasing, noleggio, comodato, ecc. (il titolo di possesso deve essere adeguatamente documentato). Cosa indica il soggetto titolare Sulla scheda carburanti il soggetto titolare del documento deve indicare: la propria intestazione, anche mediante apposizione di un timbro completo di numero di partita Iva, nel caso di impresa individuale. In caso di impresa, va indicata la ragione sociale, mentre per gli esercenti arti e professioni è necessario indicare il cognome e nome; gli estremi di individuazione del veicolo (targa o numero di telaio); mese di riferimento; l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero. 3
Cosa indica l addetto del distributore L addetto del distributore deve indicare per ciascun rifornimento: la data; il prezzo complessivo comprensivo di Iva; la denominazione del distributore oppure cognome e nome, se persona fisica; l ubicazione dell impianto, anche a mezzo di apposito timbro; apporre la firma di convalida. Periodicità La scheda carburanti può essere compilata mensilmente o trimestralmente e occorre una scheda per ogni veicolo impiegato nell esercizio della propria attività. Quindi, nel caso di più veicoli va compilata una scheda per ogni singola autovettura. Ctr Lazio Sentenza n. 223/04/2012 La scheda carburanti è stata oggetto numerose volte di giudizi da parte sia dei giudici di merito che dei giudici di legittimità. Da ultimo si evidenzia la sentenza n. 223/04/2012 della Ctr del Lazio la quale ha per oggetto la seguente controversia: accertamento per l'anno 2003 che disconosce, tra l'altro, la deducibilità di costi per carburante per omessa o incompleta compilazione delle schede carburanti previste dalla normativa fiscale quale prova del costo sostenuto; la Commissione Tributaria Provinciale di Rieti ha parzialmente accolto il ricorso, confermando alcune riprese e annullando in parte la ripresa relativa all'indeducibilità dei costi per carburante consentendo la deduzione sulla base di una perizia giurata di parte che attestava l'inerenza, la competenza e l'esatta quantificazione dei costi sostenuti; la Direzione Provinciale di Rieti dell'agenzia delle Entrate ha proposto appello sostenendo la natura sostanziale della compilazione delle schede carburanti al fine della deducibilità e della prova dell'effettività e inerenza del costo esposto. Lamentando inoltre mancata considerazione da parte dei primi giudici di contraddizioni sui consumi presenti nella stessa perizia proposta come mezzo di prova. In sede di appello la Ctr del Lazio ha sostenuto che: la scheda carburante corrisponde ad una procedura semplificata di assunzione dell'onere della prova basato praticamente su autodichiarazioni dei soggetti interessati. Proprio in considerazione della finalità delle schede stesse la loro compilazione non può essere considerata adempimento di carattere meramente formale sostituendo le stesse, in un regime di fiducia, che ben si attaglia anche allo spirito dello statuto del contribuente, la fatturazione delle operazioni di acquisto del 4
carburante, assurgendo quindi allo stesso valore probatorio delle fatture che sostituiscono ; Quindi per essere deducibili le spese per carburante devono risultare, che ai fini della prova della loro sussistenza e inerenza, da schede carburante complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte. In sostanza, secondo la Commissione tributaria regionale: il costo dei carburanti impiegati sugli veicoli a motore è detraibile solo con la scheda carburante compilata in ogni sua parte. Ctr Lazio Sentenza n. 223/04/2012 La scheda carburante, completa in tutte le sue parti, è l'unico mezzo per portare legittimamente in deduzione le spese relative ai carburanti per autotrazione; non è quindi ammessa alcuna prova per equipollente. I giudici romani aggiungono che la compilazione delle schede è necessaria anche per i macchinari di cantiere quali muletti e pale meccaniche perché, il concetto di autotrazione è da ritenersi riferibile alla presenza di un motore idoneo ad imprimere al veicolo un movimento autonomo (il numero di chilometri percorsi dovrà essere sostituito con il numero di ore di impiego); questi, sia pure adoperati soltanto all'interno del cantiere, sono nondimeno caratterizzati dall'identica presenza di un motore idoneo a imprimere al veicolo un movimento autonomo (Cassazione 5721/77). Scheda carburante superata dagli acquisti tracciabili La sentenza offre l occasione per ricordare che l art. 7, comma 2, lett. p), del D.L. n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ha integrato l art. 1 del D.P.R. n. 444/1997, esonerando dall obbligo della tenuta della scheda carburante i soggetti [ ] che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [...]. La relazione illustrativa spiega che questi strumenti di pagamento, sebbene non consentano, come la scheda carburante, l univoca attribuzione del rifornimento all autoveicolo utilizzato nell esercizio dell'attività, sono comunque idonei a consentire l identificazione del soggetto che effettua il rifornimento, nonché la corretta determinazione dell ammontare dello stesso, ai fini di un eventuale controllo fiscale. 5
La norma di semplificazione, utile soprattutto alle grandi imprese, necessita di chiarimenti ufficiali che, al momento, non sono ancora arrivati, in specie per quanto concerne gli aspetti operativi. - Riproduzione riservata - 6