LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI PREVISTE DAL DECRETO SVILUPPO

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1 Circolare N. 11 Area: PROFESSIONAL Periodico quindicinale 26 maggio 2011 LE SEMPLIFICAZIONI FISCALI PREVISTE DAL DECRETO SVILUPPO Il Decreto Sviluppo, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contempla alcune semplificazioni fiscali delle quali possono beneficiare anche i lavoratori autonomi. Le nuove disposizioni sono applicabili a partire dallo scorso 14 maggio, tuttavia, alcune norme necessitano di un chiarimento dell Agenzia delle Entrate prima di poter essere messe in pratica. LA DISPOSIZIONE NORMATIVA Al fine di promuovere lo sviluppo economico e la competitività del Paese, il DL 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo ) prevede una serie di disposizioni volte a semplificare talune procedure contabili e fiscali. Le norme ivi contenute risultano applicabili a decorrere dal 14 maggio 2011, giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale n. 110/2011. SCHEDA CARBURANTE Come noto (si veda la CP n. 18/2007), gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono essere documentati dalla scheda carburante. In particolare, ai fini della deducibilità dei costi del carburante e della seppur parziale detrazione dell IVA, il professionista è tenuto ad istituire una scheda, mensile o trimestrale, conforme al modello allegato al DPR 444/1997 per il veicolo posseduto a titolo di proprietà oppure a fronte di un contratto di leasing, noleggio, comodato e simili. Annotazioni a cura del contribuente Annotazioni a cura dell addetto - dati identificativi del contribuente - domicilio fiscale e partita IVA - estremi di identificazione del veicolo - data dell acquisto - ammontare del corrispettivo pagato (al lordo dell IVA) - dati identificativi dell esercente e ubicazione dell impianto Tali annotazioni vanno poi convalidate con la firma dell addetto all impianto infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n /2007, la mancanza della firma dell addetto al rifornimento non consente la deducibilità dei costi e la detrazione dell imposta. L art. 7, c. 1, lett. l), DL 70/2011, prevede che gli acquisti di carburante pagati con: carte di credito; carte di debito (bancomat); carte prepagate; emesse da intermediari finanziari soggetti al monitoraggio ex art. 7, c. 6, DPR 605/1973, non sono soggetti all obbligo di tenuta della scheda carburante. Il dettato normativo non contempla i pagamenti effettuati con assegni (bancari o circolari che siano) e, pertanto, tali strumenti di pagamento sono da ritenersi esclusi dalla RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 1 di 5

2 semplificazione in esame. Parrebbero inoltre esclusi i pagamenti effettuati parte in contante e parte con moneta elettronica. Scheda carburante Esonero dall obbligo di tenuta e conservazione per gli acquisti di carburante pagati con moneta elettronica. In buona sostanza, nell ottica della semplificazione degli adempimenti posti in capo ai contribuenti, il Legislatore intende evitare la formalizzazione di un documento che può essere riscontrato attraverso i flussi informativi delle carte di credito, debito o prepagate. Resta, tuttavia, da comprendere la modalità di registrazione dei rifornimenti (estratto conto o documento alternativo, unica registrazione periodica o registrazione dei singoli acquisti) per addivenire alla deducibilità dei relativi costi e alla detrazione dell IVA. Infatti, posto che l esercizio della detrazione IVA è subordinato all annotazione nel registro IVA acquisti di un documento che espone l imposta, non si comprende quale sia la modalità individuata dal Legislatore per consentire la detrazione, parziale o totale, dell imposta. REGISTRAZIONE CUMULATIVA DELLE FATTURE L art. 6, c. 1 e 6, DPR 695/1996, contempla una procedura contabile semplificata per la registrazione delle fatture di modesto ammontare. In particolare, per le fatture emesse (nello stesso mese solare) e per le fatture ricevute di importo unitario inferiore a 154,94, le singole annotazioni dei documenti nei registri IVA, possono essere sostituite dalla registrazione di un unica distinta riepilogativa, nella quale va indicato il numero dei singoli documenti, il totale imponibile e l ammontare dell imposta, distinti per aliquota applicata. Il Decreto Sviluppo innalza il limite che ciascuna fattura deve esporre per poter essere annotata nel documento riepilogativo, portandolo da 154,94 a 300. Tale possibilità viene, inoltre, estesa anche alle fatture relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio italiano. A partire dal 2010, gli obblighi IVA discendenti dalle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi italiani, sono adempiuti da questi ultimi attraverso il sistema del reverse charge (ossia, con l emissione di un autofattura da annotare nel registro IVA vendite e nel registro IVA acquisti). Dunque, a partire dal , anche le suddette autofatture, se di importo inferiore a 300, potranno essere registrate cumulativamente. Registrazione fatture Innalzato a 300 il limite d importo che consente l annotazione cumulativa delle fatture (e autofatture) di modesto importo. Attenzione, la registrazione cumulativa delle fatture potrebbe creare qualche problema in sede di predisposizione della comunicazione concernente le operazioni rilevanti IVA di importo pari o superiore a (si veda il paragrafo successivo). Infatti, in caso di prestazioni continuative documentate da fatture di ammontare pari o inferiore a 300, i contribuenti saranno comunque tenuti a monitorare se i corrispettivi dovuti nell anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore alla soglia di e, la registrazione cumulativa, potrebbe senz altro comportare qualche difficoltà operativa in tal senso CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 2 di 5

3 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA Come noto (si veda la CP n. 3/2011), l art. 21, DL 78/2010, ha introdotto l obbligo di comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a Il nuovo obbligo di comunicazione interessa tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA (operazioni imponibili, non imponibili e esenti) anche se poste in essere nei confronti di privati consumatori. In particolare, formano oggetto della comunicazione: gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese; i cui corrispettivi dovuti, sulla base di quanto previsto contrattualmente, sono di importo pari o superiore a (al netto dell IVA) se documentate da fattura o (al lordo dell IVA) se documentate da scontrino o ricevuta fiscale. Operazioni rilevanti ai fini IVA documentate con fattura Soglia Operazioni rilevanti ai fini IVA documentate con ricevuta o scontrino fiscale Soglia In caso di più contratti, tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite va considerato l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Per i contratti di appalto, somministrazione, fornitura ed altri contratti che prevedono la corresponsione di corrispettivi periodici, la comunicazione va effettuata quando i corrispettivi complessivamente dovuti nell anno solare sono di importo pari o superiore a Le operazioni interessate dall obbligo di comunicazione sono differenziate in relazione all anno di riferimento e al regime documentale applicato (fattura o scontrino/ricevuta fiscale). Relativamente alle operazioni effettuate nel 2010, vanno comunicate le sole operazioni: 1) soggette all obbligo di fatturazione; 2) i cui corrispettivi sono pari o superiori al limite di Tra le suddette operazioni rientrano anche quelle effettuate nei confronti di soggetti privati da parte di soggetti IVA diversi dai commercianti al minuto (e, quindi, soggette all obbligo di fatturazione). Relativamente alle operazioni effettuate nel 2011, a seguito delle modifiche apportate dal Provvedimento , devono essere comunicate le operazioni: 1) documentate con fattura di importo pari o superiore a effettuate nel corso del 2011; 2) documentate con scontrino o ricevuta fiscale di importo pari o superiore a effettuate nel periodo Operazioni effettuate nel 2011 Documentate con fattura di importo (al netto dell IVA). Documentate con ricevuta/scontrino fiscale di importo (al lordo dell IVA) dall 1.1 al dall 1.7 al Infine, relativamente alle operazioni effettuate a partire dal 2012, devono essere comunicate le operazioni: CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 3 di 5

4 1) documentate con fattura di importo pari o superiore a effettuate nel corso dell esercizio; 2) documentate con scontrino o ricevuta fiscale di importo pari o superiore a effettuate nel corso dell esercizio. Operazioni effettuate a partire dal 2012 Documentate con fattura di importo (al netto dell IVA). Documentate con ricevuta/scontrino fiscale di importo (al lordo dell IVA) dall 1.1 al dall 1.1 al La comunicazione va poi presentata, esclusivamente in via telematica (Entratel o Fisconline), entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. Fanno eccezione le operazioni effettuate nel 2010 che devono essere comunicate entro il 31 ottobre TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE Anno 2010 Entro il Anno 2011 e successivi Entro il 30.4 dell anno successivo a quello di riferimento Al fine di semplificare gli adempimenti posti in capo ai contribuenti, l art. 7, c. 1, lett. e), DL 70/2011, stabilisce l esonero dalla comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori, quando il pagamento del corrispettivo avviene mediante: carte di credito; carte di debito (bancomat); carte prepagate; emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione ex art. 7, c. 6, DPR 605/1973. In buona sostanza, i soggetti IVA sono esonerati dall obbligo di comunicazione per le vendite o le prestazioni effettuate nei confronti di privati consumatori nel caso in cui questi ultimi eseguano il pagamento con strumenti tracciabili. Dalla semplificazione restano esclusi i pagamenti effettuati in contanti, con assegno o a mezzo bonifico. SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER LA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% Il decreto in esame interviene anche sugli adempimenti richiesti al contribuente per fruire della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio (si veda la CP n. 3/2009). Detrazione IRPEF 36% Abrogazione dell obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori e dell indicazione separata in fattura del costo della manodopera. In particolare, il Decreto Sviluppo sancisce l abrogazione dell obbligo: 1) di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; 2) dell indicazione in fattura del costo della manodopera. L obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori è sostituito dall indicazione nel mod. UNICO: dei dati catastali identificativi dell immobile; CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 4 di 5

5 degli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore; degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Con un apposito provvedimento sarà poi individuata l ulteriore documentazione da conservare ed esibire a richiesta dell Ufficio. Per quanto riguarda l indicazione separata in fattura del costo della manodopera da parte dell impresa che esegue la prestazione di recupero del patrimonio edilizio abitativo, il DL 70/2011 ha abrogato l art. 1, c. 19, L. 244/2007, e, pertanto, non risulta più obbligatoria la separata indicazione del costo della manodopera utilizzata nell'intervento. A titolo meramente esaustivo si rammenta che la CM n. 12/E/2008 ha precisato che a partire dall non è più richiesta l indicazione in fattura del costo della manodopera per fruire dell aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni. ADEMPIMENTI E VERSAMENTI IN SCADENZA NEI GIORNI FESTIVI Il decreto stabilisce che i versamenti e gli adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l Amministrazione economico - finanziaria (pur se effettuabili con modalità esclusivamente telematica), in scadenza nei giorni festivi o di sabato sono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Tale disposizione assume particolare interesse con riferimento alla presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT. Si ricorda, infatti, che per gli Uffici doganali la giornata di sabato è lavorativa e, pertanto, se la scadenza di presentazione degli elenchi cadeva di sabato i contribuenti non potevano beneficiare del generalizzato differimento dei termini al lunedì successivo. A seguito delle modifiche operate dall art. 7, c. 1, lett. h), DL 70/2011, tale problematica appare superata e, pertanto, se il termine di presentazione degli elenchi INTRASTAT cade di sabato, lo stesso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo. RINEGOZIAZIONE MUTUI PER L ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE DELLE ABITAZIONI Per i soggetti che hanno stipulato un mutuo ipotecario a tasso e rata variabile di importo originario non superiore a per l acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, il Decreto Sviluppo introduce la possibilità, almeno fino al , di rinegoziare il contratto di mutuo, passando ad un tasso fisso calmierato. Oltre al beneficio sul tasso è altresì possibile allungare il periodo di rimborso del mutuo per un massimo di ulteriori 5 anni (sempre che la durata residua del mutuo all'atto della rinegoziazione non diventi superiore a 25 anni). Il beneficio risulta unicamente applicabile ai soggetti con un indice ISEE non superiore a , in regola con il pagamento delle rate del finanziamento in essere CP RIPRODUZIONE VIETATA Pag. 5 di 5

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