COMUNE DI SENIGALLIA



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COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA --ooo-- LOCAZIONE LOCALE AL AD USO COMMERCIALE. DITTA:.. --ooo-- L'anno duemilaquattordici, addì del mese di in Senigallia nella Residenza Municipale Con la presente scrittura da valere ad ogni effetto di legge TRA Il COMUNE DI SENIGALLIA (C.F. 00332510429) in persona del Dirigente Area Organizzazione e Risorse Finanziarie Dott, nat. a.. il.., che interviene nel presente atto in virtù del decreto sindacale n 182 del 28/04/2011 e della determinazione Dirigenziale n... del.. di seguito denominato locatore E il Sig... (C.F..) nato a il.. residente a Senigallia in strada. n., di seguito denominata conduttore SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO Le parti, come sopra costituite, dichiarano di riconoscere e di accettare nelle premesse e nelle disposizioni, l atto sopracitato come se qui fosse integralmente trascritto. Il locatore concede in locazione il locale comunale sito al, censito a Catasto al foglio.. particella n. sub... di mq..., come meglio risulta dalla planimetria allegata (All. A ). 1

Art. 2 DESTINAZIONE DELL IMMOBILE Si da atto che il locale, oggetto del presente contratto, dovrà essere destinato ad uso esclusivo di attività commerciale E' vietato al conduttore di mutare tale uso, senza la preventiva autorizzazione del Comune di Senigallia, che si riserva la facoltà di vietarla o meno. Art. 3 SUBLOCAZIONE-CESSIONE-CAMBIO DESTINAZIONE E altresì vietato al conduttore di sub locare o comunque cedere a qualsiasi titolo anche gratuito, in tutto o in parte l'unità locata salvo i casi ammessi dalle vigenti normative in merito, in particolare dall art. 36 della legge n. 392 del 27/07/1978. Il silenzio o l acquiescenza del locatore all'eventuale mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o al sub affitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso iure del contratto. Il conduttore si obbliga in ogni caso a stipulare il contratto di sub locazione prendendo a base il presente contratto di locazione. Le parti si danno atto che l'esistenza del rapporto di sub locazione sarà strettamente collegata a quella del contratto di locazione, sicché risolvendosi o comunque venendo meno quest'ultimo, nessun diritto alla conservazione del locale potrà vantare il sub conduttore nei confronti del locatore. Art. 4 DURATA DELLA LOCAZIONE La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dalla data di stipulazione del presente atto, rinnovabile secondo la disciplina prevista dalla Legge 392 del 27/7/1978. Il conduttore, in base all art. 27, comma 7 Legge 27/07/1978 n. 392, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. La permanenza del conduttore nell'immobile oltre la scadenza contrattuale, sarà 2

considerata occupazione senza titolo e comporterà l'obbligo per il conduttore medesimo di corrispondere, fino alla riconsegna, un'indennità pari all'ammontare dell'ultimo canone locativo versato, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Art. 5 CANONE DI LOCAZIONE Il canone di locazione, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre, viene stabilito in. + IVA annui, pari ad un canone mensile di. + IVA. Il canone sarà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni accertate dall'istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi, ai sensi dell'art. 32 della legge 392/78. Al riguardo il conduttore autorizza il Comune di Senigallia ad inscrivere nel ruolo delle riscossioni il canone aggiornato senza che sia necessario l'invio della preventiva raccomandata di richiesta. Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta per effetto del presente contratto dovrà essere effettuato dal conduttore nei modi che stabilirà il locatore. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione o delle quote per oneri accessori, entro i termini di legge, così come la sub locazione abusiva o il mutamento di destinazione d uso dei locali, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per colpa del conduttore, fermo restando l obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del locatore a norma dell art. 1456 del Codice Civile. Art. 6 CONSEGNA Il locale viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, con a carico del conduttore di tutte le opere di manutenzione, per le quali il locatore riconoscerà quelle relative alla straordinaria manutenzione. Art. 7 ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA Il locatore dichiara che l immobile in oggetto è dotato dell attestazione di prestazione energetica (A.P.E.) prevista dall art. 6, comma 3-bis del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella Legge n. 90 del 3 agosto 2013. 3

Art. 8 ADDIZIONI E MIGLIORIE Le parti convengono che, ove nel corso della locazione, si rendessero necessari lavori di adattamento e/o di miglioria, gli stessi potranno essere eseguiti, a cura e spese del conduttore, previo consenso scritto del locatore, con l'osservanza delle modalità e cautele dal medesimo fissate, nonché sotto la sorveglianza e secondo le prescrizioni che potranno essere impartite dall'amministrazione Comunale. Nel caso di inosservanza di quanto sopra convenuto da parte del conduttore, il locatore potrà pretendere la restituzione in pristino, oltre al risarcimento degli eventuali danni, ovvero ritenere le opere eseguite senza compenso alcuno al conduttore. Anche se il locatore abbia dato il proprio consenso scritto, nessun compenso, non convenuto preventivamente, sarà dovuto al conduttore per i lavori di adattamento e/o miglioria. In ogni caso il locatore si riserva di chiedere, al termine della locazione, la messa in pristino a cura e spese del conduttore. Art. 9 MANUTENZIONE Le parti convengono che la manutenzione ordinaria e la piccola manutenzione, saranno eseguite a cura e spese del conduttore, così come disposto dagli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile. Convengono altresì che la manutenzione straordinaria, art. 1621 del Codice Civile, rimane a carico del locatore, salvo che le opere di manutenzione straordinaria si siano rese necessarie a causa della mancata o insufficiente manutenzione ordinaria. Si conviene infine che non provvedendo il conduttore, il locatore, dopo averlo all'uopo invitato con lettera raccomandata, concedendogli un termine ragguagliato all'urgenza e, comunque non superiore a giorni trenta, resta facoltato, in caso d'inottemperanza, a fare eseguire direttamente le opere manutentorie, addebitando al conduttore medesimo ogni spesa sostenuta. Il conduttore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese la gestione e la manutenzione degli impianti. Gli impianti tutti dovranno essere riconsegnati, al 4

termine della locazione, perfettamente efficienti ed in buono stato, salvo il logorio dovuto al normale uso degli stessi. Il locatore rimane espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dall'uso di qualsivoglia impianto. Sono altresì a carico del conduttore, per l'intero rapporto di locazione, le utenze tutte esistenti nell'immobile. Art. 10 DILIGENZA DEL CONDUTTORE E ISPEZIONE DEI LOCALI Il conduttore si impegna a conservare l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia. S'impegna altresì a denunciare al locatore qualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore, nonché qualunque atto da parte di terzi che ne turbi il possesso e ne contesti la proprietà. Il conduttore è costituito custode dell'immobile locato e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che l'evento si è verificato per causa a lui non imputabile. Il conduttore è obbligato a consentire, previe intese ed in ogni tempo, la visita dei locali ai Tecnici incaricati dal locatore. Art. 11 ESONERO DI RESPONSABILITA DEL LOCATORE Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto doloso e colposo di terzi. Art. 12 RICONSEGNA DELL IMMOBILE Il locale, oggetto di locazione, dovrà essere riconsegnato dal conduttore, alla cessazione del rapporto, nelle condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il deterioramento conseguente all'uso normale della cosa locata. Art. 13 RISOLUZIONE Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile che il presente contratto si risolve di diritto qualora una delle obbligazioni non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. 5

Art. 14 RIMANDO ALLA NORMATIVA Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti si riportano alla normativa vigente in materia di locazioni. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata che mediante atto aggiuntivo al contratto stesso. Art. 15 DOMICILIO E SPESE D ATTO Per ogni effetto di legge le parti contraenti eleggono domicilio come segue: il locatore rappresentato dal dott. nella sede Municipale, il conduttore presso il suo domicilio. Le spese di registrazione del presente contratto e della sua eventuale rinnovazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. Le spese di bollo, nonché ogni altra spesa comunque connessa con il contratto stesso, sono invece a totale carico del conduttore. Letto confermato e sottoscritto. (Dott.. - Comune di Senigallia (Sig. - Conduttore) Ai sensi dell art 1341 del Codice Civile il conduttore dichiara di approvare tutte le clausole del presente contratto e in particolare le seguenti: Art. 2 Art. 3 Art. 5 Art. 6 Art. 8 Art. 9 Art. 14 (Sig. - Conduttore) 6