Atto di fondazione del 24 ottobre 1984



Documenti analoghi
ATTO DI FONDAZIONE In caso di dubbio, fa stato la versione in lingua tedesca.

Statuti della Tellco fondazione d investimento

Regolamento sull organizzazione

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo

Swiss Life fondazione collettiva BASIS, Zurigo

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

Regolamento elettorale della cassa pensione ISS Svizzera, Zurigo. Valido dal 1 giugno 2015

ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEI FURIERI - SEZIONE TICINO S T A T U T O

I. Denominazione, sede, scopo e patrimonio della Fondazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE LAMANOTESA.CH

STATUTO. di Repower AG. con sede a Brusio. del 29 giugno adattato. dall Assemblea generale ordinaria del 29 marzo 2000

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

Convenzione di affiliazione

L Assemblea Generale degli Associati è il massimo organo deliberante dell Associazione ed è presieduta e diretta dal Presidente Nazionale.

STATUTO. della FONDAZIONE TICINO CUORE. Art. 1

Convenzione di affiliazione

Regolamento sulla costituzione di accantonamenti e di riserve di fluttuazione

Relazione sulla gestione 2014 Fondazione collettiva Perspectiva per la previdenza professionale

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

ASSOCIAZIONE ITALIA IRAN STATUTO

Associazione paritetica (SIAC)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO INFANZIA ARNABOLDI

Direttive della CAV PP D 02/2016. Fondi di previdenza secondo l articolo 89a capoverso 7 CC

Nei presenti statuti, le designazioni al maschile si riferiscono sempre a entrambi i sessi.

Associazione svizzera degli imprenditori Professionisti della costruzione

Statuto. 2. Essa è apolitica e aconfessionale e non persegue scopo di lucro.

PKS CPS. Regolamento organizzativo. 01. maggio della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse.

Associazione svizzera degli imprenditori Consulenti aziendali

Statuto. Associazione svizzera degli imprenditori Diritto. Diritto

S T A T U T O. della. I. Nome, sede, scopo. Art. 1.

Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

Statuto della Camera di Commercio di Vibo Valentia

Messaggio concernente il Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

REGOLAMENTO SULLA LIQUIDAZIONE PARZIALE 2017

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Berna, 22 settembre Previs Previdenza. Peter Flück Presidente del consiglio di fondazione. Stefan Muri Direttore

Cassa pensione Novartis 2. Regolamento inerente le condizioni e le procedure per una liquidazione parziale

Allegato 2 STATUTO. ConProBio Cooperativa Consumatori - Produttori del Biologico

Regolamento organizzativo della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Statuti dell Associazione delle banche estere in Svizzera

STATUTO. Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC)

Statuti dell associazione Organizzazioni del mondo del lavoro nel settore forestale (Oml forestale Svizzera)

Regolamento per la liquidazione parziale Gennaio 2005

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

Regolamento per la liquidazione parziale della Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo. Valido dal 1 gennaio 2005 (Traduzione)

PKS CPS. Regolamento sulla liquidazione parziale. 1 giugno della Cassa pensioni SRG SSR idée suisse. Pensionskasse. SRG SSR idée suisse

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Fondazione di previdenza PANVICAplus

Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

STATUTI. della FONDAZIONE AIUTO ALLA GIOVENTÙ DI BRIONE SOPRA MINUSIO. con sede in. Brione sopra Minusio

STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTA MARIA

STATUTO. (Presentato all Assemblea del 30/04/2013)

Libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Statuti dell Associazione TicinoEnergia

Regolamento concernente la composizione, l elezione e il metodo di lavoro del Consiglio di fondazione della Tellco Pensinvest

COMUNE DI LODRINO... STATUTO DEL FONDO COMUNALE OPERE SOCIALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE COMUNITÀ FAMILIARE

Direttive della CAV PP D 03/2013

A B C. V. Le Leggi del Comune; lo svolgimento di compiti comunali attraverso soggetti esterni all amministrazione comunale. 1 Le leggi del Comune

Regolamento per le disposizioni tecniche e sull utilizzo delle eccedenze

Regolamento per le disposizioni tecniche della cassa pensione pro

Regolamento di liquidazione parziale dell Istituto di previdenza del Cantone Ticino. del 18 giugno 2018 (valido dal 1 gennaio 2019)

Fondazione di previdenza PANVICAplus

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Atto di fondazione. Atto di fondazione 1/6

Regolamento sulla liquidazione parziale 2012

RAPPORTO ANNUALE 2015

FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS)

S T A T U T I (versione )

del 20 novembre 2014 Art. 2 l innovazione.

S T A T U T O. Valido dal 14 febbraio Art. 1 Denominazione e Sede

2. Tassazione di pensioni e liquidazioni una tantum di capitale

COTIS Nome e sede Art. 1 Scopi e obiettivi dell associazione Art. 2 Membri, benefattori Art. 3

Comune di Tremezzina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del

Regolamento. Fondazione Pensionamento anticipato (PEAN) nella posa di ponteggi. della. Disposizioni generali

Regolamento per la liquidazione parziale Cassa pensione di ISS Svizzera, Zurigo. Valido a partire dall

STATUTI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA KPT/CPT

Regolamento per la costituzione di accantonamenti e riserve della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

Regolamento di liquidazione parziale. Gennaio 2014

STATUTO della SEZIONE VASCOLARE

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Service level agreement prestazioni generali (SLA prestazioni)

Statuto ASSIDIM. Edizione approvata dall Assemblea del 28 giugno 2006

BOZZA STATUTO ASSOCIAZIONE ENTE REGIONALE SVILUPPO MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO (ERSMB) -

STATUTO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO ASSOCIAZIONE TIRO STORICO DEL SAN GOTTARDO CASELLA POSTALE 176, 6780 AIROLO

Fondazione collettiva per la previdenza professionale Swiss Life, Zurigo. deoerminare gli accanoonamenoi e le riserve a livello di fondazione

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

Regolamento concernente la liquidazione parziale della Fondazione o delle casse di previdenza

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

Transcript:

FONDAZIONE ABENDROT La Cassa pensioni all insegna della sostenibilità Atto di fondazione del 24 ottobre 1984 Stato 1.1.2007

1. Denominazione e sede 1.1 Con la denominazione di «Fondazione Abendrot» è stata costituita una Fondazione ai sensi dell art. 80 segg. CC, dell art. 331 CO e dell art. 48 cpv. 2 LPP. 1.2 La Fondazione ha sede a Basilea. Con il consenso dell Autorità di vigilanza, la sede può essere trasferita in un altro luogo della Svizzera. 2. Finalità 2.1 La Fondazione ha come scopo l attuazione della previdenza professionale contro le conseguenze economiche in seguito a vecchiaia, decesso e invalidità per le aziende, le associazioni e gli indipendenti a lei affiliati, come altresì per i rispettivi congiunti e superstiti. Nel quadro della previdenza del personale della loro azienda, i datori di lavoro hanno la facoltà di aderire alla Fondazione in qualità di indipendenti. L adesione viene effettuata in base a un Accordo di adesione scritto, il quale deve essere portato a conoscenza dell Autorità di vigilanza. La Fondazione può offrire una copertura assicurativa più estesa rispetto alle prestazioni minime previste dalla legge. La Fondazione può inoltre fornire prestazioni a favore dei destinatari chiamati ad affrontare situazioni particolarmente difficili (prestazioni discrezionali). 2.2 Il Consiglio di fondazione provvede all emanazione di un Regolamento sulle prestazioni, l organizzazione, l amministrazione e il finanziamento della Fondazione. Tale Regolamento è soggetto all approvazione da parte dell Assemblea dei delegati. Il Consiglio di fondazione definisce nel Regolamento i rapporti con i datori di lavoro, le persone assicurate e gli aventi diritto. Fatti salvi i diritti acquisiti dei destinatari, il Regolamento può essere oggetto di modifiche. In tal caso, il Regolamento e le relative modifiche vanno sottoposti all Autorità di vigilanza. 2.3 In caso di uscita da parte di un lavoratore da un azienda affiliata, con il consenso del Consiglio di fondazione egli può restare membro della Fondazione (art. 47 LPP). 2.4 Per la realizzazione dello scopo della Fondazione, il Consiglio di fondazione può amministrare nel quadro della Fondazione delle proprie casse e/o stipulare con società di assicurazione svizzere degli appositi contratti di assicurazione, in cui la Fondazione deve però figurare come parte contraente dell assicurazione. 2.5 La Fondazione è autorizzata a svolgere la propria attività sull intero territorio svizzero. 3. Patrimonio della Fondazione 3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dall assegnazione di un capitale iniziale di fr. 1000. (franchi mille) da parte del Fondatore, dai contributi stabiliti nel Regolamento a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, dai contributi degli indipendenti, da versamenti volontari, da eccedenze, nonché da redditi generati dal patrimonio della Fondazione. 3.2 La Fondazione gestisce a livello contabile per ogni azienda affiliata dei conti separati. A questi vengono da un lato addebitati i premi per l assicurazione dei rischi, i versamenti a favore del Fondo di garanzia e le spese amministrative e dall altro accreditati i contributi dei datori di lavoro, dei lavoratori, nonché altre prestazioni dell azienda, come altresì i rimborsi del Fondo di garanzia a favore delle aziende. L azienda gestisce per ogni persona assicurata conti separati sui quali vengono accreditati i contributi a favore della previdenza per la vecchiaia. 3.3 Il patrimonio della Fondazione può essere utilizzato unicamente per l erogazione di prestazioni a scopi previdenziali.

3.4 Il patrimonio della Fondazione deve essere amministrato in base a princìpi riconosciuti e in conformità alle disposizioni federali in materia d investimento (art. 71 cpv. 1 LPP, art. 49 segg. OPP 2). 4. Organi della Fondazione Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di fondazione, le commissioni del Consiglio di fondazione, l Assemblea dei delegati dei delegati delle Commissioni di previdenza del personale. 5. Consiglio di fondazione 5.1 Il Consiglio di fondazione si compone di almeno quattro membri. Tutti i membri devono far parte delle aziende o delle associazioni affiliate, risp. devono essere degli indipendenti affiliati. I lavoratori e i datori di lavoro, risp. gli indipendenti, delegano nel Consiglio di fondazione lo stesso numero di rappresentanti. Fintanto che alla Fondazione non sarà affiliata un azienda o un associazione, i membri del Consiglio di fondazione verranno nominati dal Fondatore. 5.2 Il Consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Esso designa le persone con diritto di firma e definisce le modalità di tale diritto. 5.3 Il Consiglio di fondazione amministra il patrimonio della Fondazione, si occupa di tutti gli affari concernenti la Fondazione e decide in merito alle prestazioni a favore dei destinatari in conformità alle disposizioni dell Atto di fondazione e dei regolamenti. Riguardo alla sua amministrazione, il Consiglio di fondazione può emanare un regolamento, il quale dovrà essere approvato dall Assemblea dei delegati. 5.4 Il Consiglio di Fondazione può affidare la preparazione e l espletamento di compiti a uno o a diversi dei suoi membri. 5.5 Il Consiglio di fondazione viene convocato ad opera del presidente o della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio ha facoltà di deliberare in presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, è determinante il voto del presidente della seduta. Le delibere possono essere adottate anche mediante circolazione degli atti. Il Consiglio di fondazione mette a verbale le decisioni prese. 5.6 I membri del Consiglio di fondazione vengono eletti per un mandato di tre anni. A decorrenza di tale periodo, essi possono essere rieletti. I membri eletti nel corso di un mandato restano in carica per il periodo residuo del mandato della persona a cui essi subentrano. 6. Commissioni del Consiglio di fondazione Il Consiglio di fondazione può costituire delle commissioni per la preparazione e l espletamento di affari, in modo particolare una Commissione per gli investimenti e una Commissione per le prestazioni. La durata del mandato dei membri delle commissioni è identica a quella del Consiglio di Fondazione. I membri delle commissioni devono essere in maggioranza anche membri della Fondazione. Le Commissioni vengono presiedute da un membro del Consiglio di fondazione. 7. Commissioni di previdenza del personale 7.1 Al momento della sua adesione alla Fondazione, ogni azienda provvede alla costituzione di una Commissione di previdenza del personale alla quale spetta l amministrazione della previdenza, l applicazione dei regolamenti e l informazione dei destinatari.

7.2 Per l organizzazione e l attività delle Commissioni di previdenza del personale fanno stato l art. 51 LPP e i regolamenti in vigore validi per le Commissioni di previdenza del personale. 8. Assemblea dei delegati 8.1 L Assemblea dei delegati si svolge una volta all anno. 8.2 Le Commissioni di previdenza del personale designano ogni anno i delegati per l Assemblea dei delegati della Fondazione. Il numero dei delegati è commisurato alle dimensioni dell azienda e viene, per il resto, definito dall apposito regolamento. L Assemblea dei delegati provvede all espletamento dei seguenti compiti: discussione del rapporto di attività e dei conti annuali all attenzione del Consiglio di fondazione nomina dei membri del Consiglio di fondazione diritto di presentazione di proposte per la definizione del contributo alle spese di amministrazione diritto di presentazione di proposte per l erogazione ai destinatari di quote del patrimonio libero della Fondazione 9. Contabilità Il Consiglio di fondazione può affidare la contabilità a terzi. La chiusura dei conti deve essere effettuata ogni anno al 31 dicembre e presentata, insieme alla relazione dell Organo di controllo, all Autorità di vigilanza. Il Consiglio di fondazione è autorizzato a modificare la data di chiusura dei conti. 10. Organo di controllo 10.1 Il Consiglio di fondazione nomina sempre per la durata di un anno un Organo di controllo. Questi esamina i conti annuali della Fondazione in osservanza delle disposizioni dell Atto di fondazione, come altresì dei regolamenti, e presenta al Consiglio di fondazione un rapporto scritto sulla verifica effettuata. Il rapporto dell Organo di controllo deve essere presentato, congiuntamente ai conti annuali, all Autorità di vigilanza. 10.2 Il Consiglio di fondazione nomina un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale. 11. Modifiche Proposte di modifica concernenti l organizzazione e le finalità della Fondazione vanno presentate dal Fondatore, su proposta del Consiglio di fondazione, alle autorità competenti. 12. Scioglimento 12.1 In caso di scioglimento dell istituto di previdenza di un azienda affiliata alla Fondazione o in caso di uscita di un azienda in seguito alla disdetta dell Accordo di adesione, il Consiglio di fondazione provvede, affinché i diritti dei destinatari vengano mantenuti e garantiti in conformità alle relative disposizioni di legge. Al riguardo verranno innanzitutto soddisfatti i diritti, stabiliti dai relativi regolamenti, dei destinatari interessati. I rapporti assicurativi esistenti e un eventuale eccedenza patrimoniale appartenente all istituto di previdenza dell azienda interessata verranno trasferiti, a seconda della decisione della Commissione di previdenza del personale, a una nuova fondazione per la previdenza del personale dell azienda interessata, risp. al suo successore giuridico, oppure, in misura corrispondente ai loro diritti, ai destinatari. Nel caso in cui un trasferimento ad altri istituti di previdenza

dovesse risultare impossibile, verranno costituite delle polizze di libero passaggio. Una riversione del patrimonio all azienda affiliata è esclusa. 12.2 In caso di estinzione della personalità giuridica del Fondatore, la Fondazione viene mantenuta e le competenze del Fondatore vengono trasferite al Consiglio di fondazione. 12.3 Resta comunque e in ogni caso riservata la competenza dell Autorità di vigilanza. 13. Cessazione dell attività 13.1 La Fondazione cessa la propria attività nel momento in cui il suo scopo diventa irrealizzabile. In tal caso, il Consiglio di fondazione può decidere con l approvazione dell Autorità di vigilanza lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione. 13.2 Lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione verranno effettuati in conformità alle disposizioni di legge e all art. 12 cpv. 1 di cui sopra. Il Consiglio di fondazione deciderà, dopo l estinzione di tutti i debiti, in merito all utilizzo di un eventuale patrimonio residuo per uno scopo conforme alle finalità della Fondazione. Lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione sono assoggettati all approvazione dell Autorità di vigilanza. Revisione eseguita il 27 aprile 1995 L iscrizione definitiva nel Registro della previdenza professionale, l Autorità di vigilanza LPP, è stata effettuata il 5 marzo 1992