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ACCORDO FRA LA REGIONE BASILICATA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA del MIUR Per la realizzazione dall anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. VISTO l Accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, nel quale si conviene di realizzare, a partire dall anno scolastico 2003/2004, nelle more dell emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale; CONSIDERATO che, in base a quanto previsto all art. 6 del predetto Accordo quadro è stato sottoscritto in data 24 luglio 2003 tra la Regione Basilicata, il MIUR e l MLPS, un protocollo di intesa, approvato con DGR n. 1381 del 22.07.2003, recante le modalità con le quali sul territorio regionale sono attivati percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l integrazione delle risorse finanziarie e l adeguamento degli strumenti operativi; CONSIDERATO che l art. 7 dell Accordo quadro prevede che per la realizzazione dei percorsi sperimentali a livello regionale siano sottoscritti formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per l individuazione di specifiche modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese assunte con il MIUR e il MLPS; RITENUTO di dover garantire a tutte le ragazze ed i ragazzi la possibilità di completare il secondo ciclo di istruzione, nonché di accedere a percorsi che garantiscano la piena spendibilità nei sistemi dell istruzione, della formazione e del lavoro. VALUTATO di procedere alla stipula del citato accordo tra la Regione Basilicata e l Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata SI STIPULA 1

Articolo 1 (Finalità) 1. Ai sensi della normativa vigente, nell ambito dell Accordo quadro e del Protocollo d intesa tra la Regione Basilicata, il MIUR e il MLPS, citato in premessa, per l anno scolastico 2003-2004, e nelle more dell emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, verrà realizzata in tutto il territorio regionale un offerta formativa integrata sperimentale di istruzione scolastica e formazione professionale rivolta alle ragazze ed ai ragazzi che, assolto l obbligo scolastico, abbiano manifestato la volontà di interrompere la prosecuzione del proprio itinerario formativo nel percorso scolastico o intendano proseguirlo in quello della formazione professionale. 2.Questi percorsi, finalizzati a garantire il diritto all istruzione e formazione, anche al fine di un efficace azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, sono caratterizzati da: a. integrazione dei sistemi dell istruzione e della formazione professionale nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli; b. equipollente valenza formativa fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline professionalizzanti; c. promozione dell apprendimento degli allievi, attraverso le pratiche del sapere, del saper fare e del saper essere. Articolo 2 (Tipologia dell offerta formativa sperimentale) L offerta sperimentale di cui al comma 1, dell articolo 1, si realizza attraverso l attivazione di percorsi formativi di durata triennale e si attua, nell ambito delle quote di progetto di rispettiva competenza, con il concorso delle Istituzioni Scolastiche e delle Agenzie Provinciali per la Formazione istituite ai sensi della Legge Regionale n.12/1998 ed accreditate dalla Regione Basilicata. I percorsi dovranno consentire sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali e trasversali, riconoscibili come crediti anche al fine dei passaggi orizzontali tra i sistemi formativi e verticali all interno degli stessi. L offerta introduce l innovazione didattica, metodologica ed organizzativa attraverso l attivazione di percorsi formativi integrati fra l istruzione scolastica e la formazione professionale; si fonda sulla progettazione in comune di percorsi integrati, motivata dall unificante obiettivo di assicurare il successo formativo a tutte le persone, favorendo lo sviluppo personale di ciascuno, valorizzandone le caratteristiche, innalzandone i livelli culturali e favorendone l acquisizione di competenze generali e specifiche, consentendo sin dal termine del 1 anno la possibilità di proseguire in entrambi i sistemi attraverso il riconoscimento dei crediti maturati o il proseguimento del percorso professionalizzante per l acquisizione di una qualifica o specializzazione. Al termine dei percorsi triennali per ogni allievo il consiglio di classe della scuola formula il giudizio di idoneità a proseguire il corso di studio frequentato e, per l istruzione professionale ed artistica, può riconoscere il conseguimento rispettivamente del diploma di qualifica e della licenza artistica. I giovani conseguono anche l attestato di qualifica professionale o di specializzazione previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale (Legge 845/78) o, almeno, crediti per il suo conseguimento. 2

2. L offerta formativa verrà attuata attraverso la programmazione di interventi tenendo conto delle strutture e delle offerte formative presenti a livello territoriale e sarà caratterizzata da: a) Integrazione fra i sistemi. L azione formativa si caratterizza per la complementarietà organizzativa fra sistemi di pari dignità; il percorso è co-progettato e concordato tra i soggetti coinvolti (Istituzioni scolastiche e Agenzie formative). Tali soggetti condividono metodologie e strumenti di valutazione e sono corresponsabili della verifica degli apprendimenti e della formalizzazione dei crediti per i passaggi da un sistema all altro e per la prosecuzione formativa nell istruzione scolastica e nella formazione professionale. b) Strategie didattiche per l orientamento. L attuazione del percorso formativo e la valorizzazione e il consolidamento dei processi di scelta dell allievo in ingresso e in uscita dai percorsi si realizzano mediante visite guidate, tirocinii orientativi simulazione di impresa, diffusione della cultura del lavoro. Verranno adottate metodologie didattiche attive. c) Tutoraggio. In tutto il percorso è necessario assicurare un costante tutoraggio agli allievi, sia per quanto riguarda il sostegno all apprendimento, sia per l azione orientativa/riorientativa. d) Condivisione delle esperienze. Si produrrà documentazione organica e sistematica dell esperienza stessa al fine di rilevare gli aspetti positivi e i punti critici sui quali operare per migliorare l integrazione. La Regione Basilicata, le Province di Potenza e Matera e l Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata promuoveranno momenti di riflessione con i protagonisti delle esperienze, attraverso la costituzione di un comitato tecnico di monitoraggio, nominato dal Comitato di Coordinamento Regionale per l attuazione delle Deleghe di cui agli art. 138 e 139 del D.Lgs. 112/98 istituito con DGR n. 908 del 26/05/2003. e) Azioni di accompagnamento. Saranno rivolte agli allievi e alle loro famiglie e ai docenti in relazione ad interventi comuni di formazione dei formatori, per lo scambio di esperienze tra i vari sistemi e l acquisizione di competenze utili ai fini dell orientamento e dell alternanza. Dovranno, inoltre, essere finalizzati a favorire l inserimento professionale in relazione al contesto lavorativo locale Per particolari categorie di destinatari (disabili, soggetti a rischio) dovranno, inoltre, essere garantiti il sostegno, forme specifiche di tutoraggio e facilitazioni per l inserimento nel contesto sociale e lavorativo. f) I settori. I percorsi integrati dovranno essere realizzati nei settori rilevanti delle specifiche realtà territoriali sedi degli interventi e comunque dovranno interessare, in relazione ai punti individuati in sede di Programmazione dello Sviluppo Regionale, i settori industriali, elettrico, turistico, artigianale, grafico e sociale. Per il settore agricolo si potrà fare riferimento ai Fondi FEOGA previo accordo con il competente Assessorato Regionale. 3

Articolo 3 (Durata) 1. L offerta formativa in questione avviata dall anno scolastico 2003-2004 proseguirà fino all entrata in vigore delle norme attuative previste dalla Legge 53/2003, garantendo, comunque, il completamento delle attività triennali iniziate. Articolo 4 (Organizzazione Didattica) 1.Le istituzioni scolastiche, d intesa con gli organismi di formazione accreditati, programmano i percorsi integrati, avvalendosi della flessibilità didattica ed organizzativa di cui al DPR 275/1999 ed al D.M. 234/2000. L insegnamento nel triennio sarà articolato in fasi formative espresse in termini di competenze certificabili al termine degli stessi segmenti. I percorsi integrati includeranno una fase propedeutica di orientamento e accoglienza, per consentire alle ragazze/i di effettuare scelte consapevoli sul piano dei percorsi scolastici, formativi, professionali L Orientamento sarà realizzato congiuntamente dalle Istituzioni Scolastiche, dai Centri di Formazione Professionale delle Agenzie Provinciali per la Formazione e dai Servizi per l Impiego, secondo la specificità dei compiti e con pari dignità dei rispettivi ruoli. I percorsi formativi saranno articolati in un primo biennio a forte valenza orientativa, al quale fa seguito un terzo anno più professionalizzante, con l obiettivo sia di potenziare le capacità di scelta sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali riconoscibili, al fine di consentire sia l acquisizione della qualifica negli istituti professionali e artistici, sia la prosecuzione nel percorso, sia la prosecuzione nel percorso di istruzione o di formazione professionale ed anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi. Nell ambito del percorso sperimentale si procederà al reciproco riconoscimento dei crediti, allo scopo di consentire agli allievi la massima flessibilità in entrata e in uscita, tra i rispettivi sistemi formativi, anche al termine del primo anno, mediante modulistica condivisa. 2. La realizzazione dei percorsi integrati per l anno scolastico 2003-2004 si svolgerà in tutto il territorio regionale e sarà attuata attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione fra le istituzioni scolastiche e le Agenzie Provinciali per la Formazione accreditate dalla Regione Basilicata. 3. Al fine di sviluppare percorsi motivanti e qualificati per gli studenti, che portino nel contempo all acquisizione di crediti riconoscibili da entrambi i sistemi, le istituzioni scolastiche, nell ambito della propria autonomia, potranno utilizzare anche una quota del curriculum nazionale obbligatorio per attivare percorsi personalizzati, progettati e realizzati con gli organismi di formazione professionale. A tal fine le convenzioni di cui al comma 2 recepiscono, enucleandone le parti fondamentali, il progetto didattico, definito d intesa fra i docenti dell istruzione e della formazione professionale; tale progetto individua gli obiettivi formativi e le competenze indispensabili per proseguire, attraverso il 4

riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, nell istruzione e nella formazione professionale. 4. Al fine di perseguire l omogeneità delle procedure sul territorio regionale nonché di facilitare il compito delle Istituzioni Scolastiche e delle Agenzie Provinciali di Formazione per la presentazione dei progetti si fa riferimento alla convenzione di cui all art. 4 comma 2 del Protocollo tra Regione Basilicata, MIUR e MLPS citato in premessa, e allegato al presente accordo. Articolo 5 (Caratteristiche dei progetti) I progetti relativi ai percorsi formativi integrati sono elaborati per territorio provinciale dalle Agenzie Provinciali per la Formazione e dalle Istituzioni Scolastiche e presentati alla Regione Basilicata per la valutazione di ammissibilità. I progetti dovranno contenere almeno i seguenti elementi: Numero e nominativi dei destinatari delle attività formative; Architettura didattica e metodologica (tipologia del percorso che si intende attivare indicazione degli obiettivi formativi ed elenco dei moduli relativi ai segmenti formativi previsti); Competenze (di base e professionali) da acquisire a conclusione dell iter formativo; Indicazione delle sedi di svolgimento delle attività; Numero dei docenti, tutors e coordinatori (se previsti), con l indicazione della loro provenienza; Attività di tirocinio; Misure di accompagnamento per favorire l inserimento professionale; Piano finanziario secondo la normativa regionale di riferimento per le attività formative nonché la normativa comunitaria in materia con l indicazione della ripartizione degli oneri finanziari tra i soggetti attuatori, in relazione ai rispettivi ambiti di competenze; Individuazione preventiva dei crediti formativi e d istruzione acquisiti, dei criteri e delle modalità di certificazione e riconoscimento degli stessi, nonché la loro spendibilità nel sistema dell istruzione e della formazione professionale. Articolo 6 (Risorse) 1.Il finanziamento regionale sarà assegnato alle Province per essere destinato agli organismi di formazione professionale sulla base dell ordinamento regionale vigente in materia di Formazione professionale, mentre quello del MIUR sarà destinato alle istituzioni scolastiche. I due canali finanziari concorrono a finanziare i progetti in relazione ai rispettivi ambiti di competenza. 2. Alla realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo concorrono in quota parte, per l esercizio finanziario 2003, le risorse assegnate dal MIUR all Ufficio Scolastico 5

Regionale per la Basilicata, pari a euro 161.269,82 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 per l obbligo formativo, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS ed assegnate alla Regione Basilicata, pari a euro 1.264.519,00 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l accesso al fondo sociale europeo, di cui all art. 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n. 236. La Regione Basilicata concorrerà al finanziamento degli interventi con fondi da impegnare all interno dell Asse III, Misura III.1 A 2 per l anno 2003 (DGR n.837 del 13.05.2003) Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell Accordo quadro citato in premessa. 3. I costi sostenuti per gli interventi previsti nei progetti, comprese le spese inerenti la fase propedeutica di accoglienza/orientamento e le attività di sostegno saranno ammissibili a decorrere dalla data effettiva di avvio dei percorsi integrati, di cui al presente accordo e saranno imputati sui fondi messi a disposizione dal MIUR e dal MLPS, di cui ai precedenti commi 1 e 2. Articolo 7 (Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti) 1. Al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli e delle certificazioni, nonché dei crediti formativi, acquisibili in esito ai percorsi formativi integrati, la Regione Basilicata garantisce l adeguamento dei percorsi di cui al presente protocollo agli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, definiti ai sensi dell art. 4 dell Accordo quadro. 2. La convenzione fra l istituzione scolastica e le Agenzie Provinciali di formazione professionale relativa ai percorsi formativi integrati contiene la preventiva definizione fra le parti delle procedure per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi orizzontali tra i sistemi e verticali all interno degli stessi, ferma restando l autonomia delle istituzioni scolastiche e degli organismi di formazione professionale. Articolo 8 (Accordi territoriali) 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal protocollo di cui in premessa saranno attivate le procedure del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali, secondo le modalità in atto nella Regione stessa e tenuto conto delle buone prassi già in atto per l integrazione tra sistema scolastico e sistema formativo. 2. Per consentire la corretta attuazione degli adempimenti derivanti dal presente Accordo l anagrafe dei giovani tenuti all assolvimento dell obbligo formativo, di competenza dei Centri per l impiego provinciali, viene estesa ai ragazzi che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. 6

3.Il Comitato di Coordinamento Regionale per l attuazione delle Deleghe di cui agli articoli 138 e 139 del D.Lgs 112/98 istituito con DGR n. 908 del 26/5/2003, provvederà ad individuare il Comitato Tecnico di monitoraggio di cui al comma 2 lettera d) dell art. 2 del presente Accordo. AL PRESENTE ACCORDO È ALLEGATO, COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, IL PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE BASILICATA, IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA E IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI SOTTOSCRITTO IN ROMA IL 24 LUGLIO 2003. Per la REGIONE BASILICATA L Assessore alla Formazione, Lavoro, Cultura e Sport F.to Cataldo Collazzo Per l UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA del MIUR Il Direttore Scolastico Regionale F.to Franco Inglese 7