Domande Frequenti Verifiche Comunicazione delle emissioni 2009



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Domande Frequenti Verifiche Comunicazione delle emissioni 2009 Versione del 12-03-2010 - Comunicazione delle emissioni... 1 Monitoraggio delle emissioni... 2 Per i gestori che, per mezzo della dichiarazione nel piano di monitoraggio inviato al Comitato, non si sono avvalsi della possibilità di effettuare il monitoraggio delle emissioni per l anno 2009 ai sensi della Decisione della Commissione 2007/589/CE (dichiarando No nella Sezione 0 - casistica A nelle Linee Guida Verifiche delle emissioni 2009 ), sono fatti salvi i principi espressi nelle sezioni Monitoraggio delle emissioni e Nuovi entranti e modifiche strutturali del documento di domande e risposte predisposte per la verifica delle comunicazioni delle emissioni per l anno 2008 Domande frequenti verifiche ET_2008_v7. Comunicazione delle emissioni Domanda e risposta del 08-02-2010 Nell attestato di verifica della comunicazione delle emissioni 2009 deve essere riportata anche l evidenza della verifica dei dati raccolti ai sensi della Deliberazione 10/2009? Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della Deliberazione 10/2009 i gestori soggetti all applicazione della suddetta Deliberazione inviano contestualmente alla comunicazione delle emissioni per l anno 2009 l attestato di verifica, di cui all articolo 16 del d.lgs. 216/2006, delle informazioni trasmesse ai sensi della Deliberazione 10/2009. La verifica si basa su di una analisi di congruenza tra i dati trasmessi ai sensi della Delibera 10/2009 e lo stato di fatto riscontrato in impianto, nonché con la dichiarazione delle emissioni 2009. La verifica implica un controllo dell attendibilità e veridicità dei dati raccolti ai sensi della Delibera 10/2009 coinvolti nell analisi di congruenza. La valutazione della verifica è riportata all interno della sezione H del rapporto sul processo di convalida per l anno 2009 nella versione 1.5. Il giudizio espresso è riportato nell attestato di verifica della comunicazione delle emissioni di gas effetto serra per l anno 2009. Tale giudizio viene inserito all interno della sezione esito della verifica separatamente dall esito della verifica delle emissioni per l anno 2009. Domanda e risposta del 12-02-2010 Nell attestato di verifica della comunicazione delle emissioni 2009 deve essere riportata anche l evidenza della valutazione indipendente di congruenza del piano di monitoraggio? Sì, la valutazione indipendente di congruenza del piano di monitoraggio è riportata all interno della sezione I del rapporto sul processo di convalida per l anno 2009 nella versione 1.5. Il giudizio espresso è riportato nell attestato di verifica della comunicazione delle emissioni di Domande Frequenti Versione del 12-03-2010 1 di 5

gas effetto serra per l anno 2009. Tale giudizio viene inserito all interno della sezione esito della verifica separatamente dall esito della verifica delle emissioni per l anno 2009. Domanda e risposta del 12-02-2010 Quali sono le tempistiche nelle quali l operatore è tenuto a risolvere le inesattezze del piano di monitoraggio riportate nel campo note dall Autorità Nazionale Competente? Il gestore è tenuto a risolvere le inesattezze riportate dall Autorità Nazionale Competente al primo aggiornamento utile del piano stesso. Nel caso in cui non si rendessero necessari aggiornamenti del piano di monitoraggio ai sensi dell articolo 3 della deliberazione 014/2009 durante tutto l anno 2010, il gestore è tenuto ad effettuare un aggiornamento del piano di monitoraggio per risolvere le inesattezze ivi riportate dall Autorità Nazionale Competente comunque non oltre il 31 gennaio 2011. Domanda e risposta del 01-03-2010 Quali sono i livelli di approccio da riportare nella comunicazione annuale delle emissioni nel caso di utilizzo, per i flussi di gas naturale, dei fattori specifici ricavati dai documenti di qualità del fornitore ai sensi del punto f) della deliberazione 14/2009? Per i gestori che si avvalgono dell utilizzo delle indicazioni inerenti il monitoraggio delle emissioni derivanti dal gas naturale riportate al punto f della deliberazione n.014/2009, il livello di approccio per il Potere Calorifico Inferiore (PCI) e per il Fattore di Emissione da riportare nel modulo per la comunicazione delle emissioni annuali è il livello di approccio 3. Domanda e risposta del 01-03-2010 Quali sono i livelli di approccio da riportare nella comunicazione annuale delle emissioni nel caso di utilizzo dei fattori specifici riportati nella Tabella dei parametri standard nazionali riportata nell'appendice 1 della Deliberazione 14/2009? Per i gestori che, ai fini del calcolo delle emissioni di combustione, si avvalgono dell utilizzo dei fattori specifici riportati nella Tabella dei parametri standard nazionali 1, il livello di approccio per il PCI, per il Fattore di Emissione e per il Fattore di Ossidazione da riportare nel modulo per la comunicazione delle emissioni annuali è rispettivamente pari al livello di approccio 2a, 2a e 2. Monitoraggio delle emissioni Domanda e risposta del 22-02-2010 I fattori di emissione utilizzati per l inventario delle emissioni di CO 2 nell inventario nazionale UNFCCC e riportati nella Tabella parametri standard nazionali sono calcolati al netto della componente emissiva derivante dalla frazione di biomassa? 1 Tabella dei parametri standard nazionali utilizzati per l inventario delle emissioni di CO 2 nell inventario nazionale UNFCCC reperibile nell appendice 1 della Deliberazione 014/2009; gli aggiornamenti ed integrazioni sono riportate sul sito del Ministero dell Ambiente nella sezione dedicata al monitoraggio delle emissioni. Domande Frequenti Versione del 12-03-2010 2 di 5

Sì, i fattori di emissione riportati nella Tabella parametri standard nazionali sono espressi al netto della componente emissiva derivante dalla frazione di biomassa. Pertanto, il parametro moltiplicativo relativo alla Frazione di Biomassa non può essere applicato dal gestore laddove siano utilizzati i fattori di emissione utilizzati per l inventario delle emissioni di CO 2 nell inventario nazionale UNFCCC riportati nella Tabella parametri standard nazionali (reperibile sul sito del Ministero dell Ambiente); sono fatti salvi i casi per i quali la componente fossile, espressamente specificata nella Tabella parametri standard nazionali, sia pari al 100%. Nel caso in cui il gestore volesse avvalersi delle determinazioni analitiche per la determinazione della effettiva frazione di biomassa per un combustibile è tenuto ad utilizzare il fattore di emissione effettivo del combustibile comprensivo della componente emissiva derivante dalla frazione di biomassa, calcolato sulla base di determinazioni analitiche ai sensi del paragrafo 13 della Decisione 2007/859/CE. Domanda e risposta del 04-03-2010 Nel caso in cui il gestore abbia dichiarato l utilizzo di un livello di approccio pari a 2 invece di 3 nella sezione 5 del piano di monitoraggio, per i flussi per i quali siano utilizzati i fattori specifici ricavati dai documenti di qualità del fornitore ai sensi del punto f) della deliberazione 14/2009, è tenuto ad effettuare l aggiornamento del piano di monitoraggio? Per quanto riguarda la determinazione dei fattori specifici (Fattore di Emissione e PCI), l utilizzo dei criteri di monitoraggio del gas naturale di cui al punto f) della deliberazione 014/2009 del Comitato garantisce il rispetto di un livello di approccio pari al 3, tuttavia, tale approccio risulta formalmente riconducibile ad un livello di approccio 2 e pertanto, per gli impianti di categoria A e B, è stato considerato conforme l inserimento nel piano di monitoraggio un livello di approccio 2, per i flussi di gas naturale in questione. Sulla base delle indicazioni fornite per la compilazione del modulo per la comunicazione delle emissioni annuali nella domanda e risposta Quali sono i livelli di approccio da riportare nella comunicazione annuale delle emissioni nel caso di utilizzo, per i flussi di gas naturale, dei fattori specifici ricavati dai documenti di qualità del fornitore ai sensi del punto f) della deliberazione 14/2009, ed al fine di armonizzare da un punto di vista formale le informazioni utilizzate ai fini del processo di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni, si favorisce l utilizzo di un livello di approccio pari al 3 per quanto riguarda la dichiarazione del livello di approccio utilizzato per i flussi per i quali siano utilizzati i fattori specifici ricavati dai documenti di qualità del fornitore ai sensi del punto f) della deliberazione 14/2009. Pertanto, il gestore di impianto che ha dichiarato l utilizzo di un livello di approccio pari al 2 nella sezione 5 del piano di monitoraggio per i flussi per i quali siano utilizzati i fattori specifici ricavati dai documenti di qualità del fornitore ai sensi del punto f) della deliberazione 14/2009, aggiorna il livello di approccio utilizzato dichiarato per tali flussi al livello di approccio 3 al primo aggiornamento utile del piano di monitoraggio. La richiesta di tale aggiornamento ha carattere prettamente formale e non pregiudica in alcun modo la conformità del piano di monitoraggio. Domanda e risposta aggiornata il 08-03-2010 Domande Frequenti Versione del 12-03-2010 3 di 5

In presenza di misure determinate in laboratori non accreditati ai sensi della norma ISO 17025, il verificatore può rilasciare un attestato di verifica con esito positivo (ancorché con rilievi )? Per i flussi di emissione di impianti autorizzati ad emettere gas serra per i quali il DEC/RAS/854/2005 o la deliberazione 14/2009 preveda determinazioni analitiche del fattore di emissione, del tenore di carbonio, del potere calorifico netto e della frazione di biomassa, tali determinazioni devono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi della norma ISO 17025. Il mancato rispetto di tale prescrizione, se non preventivamente autorizzato, costituisce una non conformità significativa in materia di monitoraggio delle emissioni. La deliberazione 1/2008 ha introdotto all art. 3 comma 5 la possibilità di utilizzare laboratori non accreditati ai sensi della norma ISO 17025, purché rispettino i requisiti minimi di cui all allegato 6 della medesima Del. 1/2008. Tale approccio è stato confermato nella deliberazione 14/2009. Nei soli casi in cui i laboratori utilizzati dai gestori di impianto non rispettino neppure i requisiti minimi di cui all allegato 6 della Del. 1/2008 o dell appendice 3 della deliberazione 14/2009 l organismo autorizzato alla verifica valuta l impatto potenziale dell utilizzo del laboratorio non accreditato sul valore calcolato del flusso di emissioni in oggetto. Per semplificare e garantire un trattamento omogeneo, il verificatore può procedere alla convalida delle emissioni (giudizio con rilievi), purché i flussi per i quali il DEC/RAS/854/2005 o la deliberazione 14/2009 prevedono l obbligo (disatteso) dell utilizzo di laboratori accreditati siano stati oggetto di una sovrastima conservativa degli stessi. Tale sovrastima del valore calcolato può considerarsi adeguata se pari ad almeno l 1 % del flusso in oggetto. In tal caso, l approvazione da parte del verificatore della comunicazione delle emissioni dovrà avvenire con rilievi, descritti nel relativo rapporto sul processo di convalida. Domanda e risposta aggiornata il 08-03-2010 In presenza di misure effettuate mediante gascromatografi in linea per i quali non siano rispettate le prescrizioni di utilizzo, il verificatore può rilasciare un attestato di verifica con esito positivo (ancorché con rilievi )? Per i flussi di emissione di impianti autorizzati ad emettere gas serra per i quali siano effettuate misure mediante gascromatografi in linea, il gestore è tenuto a garantire le prescrizioni di utilizzo di cui al punto k) della deliberazione 014/2009: garantire che l impianto sia certificato ISO 14001, ISO 9001, o registrato EMAS, effettuare una convalida iniziale ed almeno una intercalibrazione annuale utilizzando un laboratorio accreditato ISO 17025 per la prova specifica ed effettuare lo svolgimento di tarature con cadenza regolare (con gas di taratura certificati secondo la norma ISO 6142 da laboratori accreditati ISO17025). Il mancato rispetto di tale prescrizione, se non preventivamente autorizzato, costituisce una non conformità significativa in materia di monitoraggio delle emissioni. Laddove non siano rispettate le prescrizioni di utilizzo dei gascromatografi di cui al punto k) della deliberazione 014/2009, l organismo autorizzato alla verifica valuta l impatto potenziale dell utilizzo del laboratorio non accreditato sul valore calcolato del flusso di emissioni in oggetto. Per semplificare e garantire un trattamento omogeneo, il verificatore può procedere alla convalida delle emissioni (giudizio con rilievi), purché i flussi per i quali l utilizzo di gascromatografi in linea non sia coerente con le prescrizioni di utilizzo siano stati oggetto di Domande Frequenti Versione del 12-03-2010 4 di 5

una sovrastima conservativa. Tale sovrastima del valore calcolato può considerarsi adeguata, se pari ad almeno l 1 % del flusso in oggetto. In tal caso, l approvazione da parte del verificatore della comunicazione delle emissioni dovrà avvenire con rilievi, descritti nel relativo rapporto sul processo di convalida. Considerato quanto indicato nelle domande frequenti per le Verifiche delle comunicazioni delle emissioni 2009 sull utilizzo di gascromatografi, tale approccio risulta vigente a prescindere della scelta del gestore di avvalersi della facoltà di applicare le disposizioni della decisione della Commissione europea 2007/589/CE a partire dal 1 gennaio 2009 ai sensi del articolo 1 comma 2 della deliberazione 014/2009. Domande Frequenti Versione del 12-03-2010 5 di 5