1 OGGETTO ASPETTATIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TERMINE QUESITO (posto in data 22 maggio 2013) Sono un dirigente medico di 37 anni in servizio come anestesistarianimatore presso un presidio ospedaliero di un' Azienda Ospedaliera. La mia anzianità di servizio è di nove anni. Per età e anzianità, sono l'ultimo arrivato e ciò mi viene ricordato ogni volta che vi sia un turno da coprire in rianimazione, specialmente turni notturni; vengo passato dalla guardia di anestesia a quella di rianimazione, mentre il turno che lascio viene effettuato da un collega anziano che si rifiuta categoricamente di entrare in rianimazione con l'avallo del primario che si giustifica con l'affermazione che il collega non fa da anni rianimazione. Di fronte alle mie proteste, solo verbali, il primario e gli altri colleghi anestesisti (non rianimatori) rispondono che si è fatto cosi sempre e qualora dovesse arrivare un altro medico in servizio verrebbe lui inviato in rianimazione al posto mio. Circa due settimane addietro, mi è stata notificata la comunicazione, da parte di un'altra Azienda Ospedaliera, del conferimento di un incarico a tempo determinato della durata temporale di un anno prorogabile a tre anni, pertanto, ho presentato domanda, alla Direzione Generale, per ottenere l'aspettativa non retribuita per altro incarico. Prima della presentazione della mia richiesta avevo ricevuto assenso positivo verbale che non vi erano ostacoli di natura contrattuale da parte dei sindacati. Tre giorni addietro, sono stato convocato dal Direttore Sanitario Aziendale, il quale mi informava che la mia domanda era stata rigettata a causa di una lettera congiunta dell'avvocato (cugino) del primario e del sindacalista AAROI dell'ospedale in cui lavoro (guarda caso è un mio collega anestesista non rianimatore) in cui si minacciava di adire le vie legali se fosse stata concessa la suddetta autorizzazione poiché la mia assenza avrebbe sconvolto il piano ferie e i turni di servizio in ospedale ed inoltre nel contratto nazionale non è scritto che si possa avere un 'aspettativa di un anno prorogabile per incarichi in altre aziende sanitarie.
2 Alla luce di quanto descritto sopra, ho diritto ad avere concessa l'aspettativa non retribuita per altro incarico a tempo indeterminato fino a quando mi viene prorogato il contratto? RISPOSTA (inviata in data 23 maggio 2013) La situazione descritta dal medico che ha posto il quesito evidenzia due ordini di problemi: ٧ le modalità adottate per la definizione dei turni di servizio, modalità che rispondono più a logiche di nonnismo e determinano condizioni che prefigurano un vero e proprio mobbing piuttosto che rispondere ai criteri di razionalità, equità, trasparenza che dovrebbero informare l azione delle amministrazioni pubbliche; ٧ il disconoscimento di diritti sanciti da specifiche norme del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di aspettativa, che deve essere concessa ad un medico dipendente a tempo indeterminato a seguito del conferimento di un incarico a termine presso un altra azienda sanitaria. Per quanto concerne il primo punto appare chiara la responsabilità del direttore della struttura complessa nella quale opera il dirigente medico che ha posto il quesito. La definizione dei turni di servizio rientra infatti tra le funzioni ad esso attribuite, l esercizio delle quali deve essere coerente con i richiamati principi di trasparenza ed equità e nell ambito di regolamenti che stabiliscano criteri e procedure che rendano impossibile trasformare una discrezionalità, che deve essere lasciata, in un inaccettabile arbitrio. La tematica è ampia e complessa e ripropone questioni dibattute e controverse, come la discrezionalità aziendale nell esercizio dei poteri di organizzazione, la ridefinizione delle prerogative delle organizzazioni sindacali aziendali conseguente alle modifiche apportate all articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 165. Questa tematica appare porsi in secondo piano rispetto alla questione grave ed urgente posta nel quesito, ovvero il rifiuto da parte dell azienda di concedere l aspettativa richiesta, rifiuto che può determinare un danno professionale ed economico rilevante.
3 I fatti esposti nel quesito appaiono non solo opinabili sul piano etico ma configurano veri e propri reati sul piano giuridico, che chiamano in causa soggetti, competenze ed azioni specifiche. Azioni che devono comunque costituire una extrema ratio laddove non si riesca a trovare un ragionevole accordo che contemperi esigenze aziendali con i diritti inalienabili del dirigente in questione. Crea peraltro sgomento sentire che nei confronti dello stesso è stata esercitata una vera e propria intimidazione, che vede tra i suoi sostenitori un sindacalista, che per missione istituzionale dovrebbe tutelare i diritti dei colleghi e non assecondare decisioni e comportamenti opinabili. Nel merito del quesito posto si precisa che nel caso prospettato si applica il comma 8 dell articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001, che testualmente dispone: 8. L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. Dalla lettura del testo si evince che nel caso in questione l aspettativa non può non essere concessa. Nel linguaggio normativo l indicativo presente viene utilizzato di norma con il significato di un imperativo presente, sì che l espressione è concessa deve essere letta come deve essere concessa. L esclusione di una qualsiasi discrezionalità da parte dell Azienda trova conferma in un noto parere dell ARAN che così rispondeva ad un quesito del tutto analogo La concessione dell aspettativa prevista dal comma 8 per i dirigenti a tempo indeterminato è discrezionale da parte dell azienda? L'aspettativa prevista dall'articolo 10 comma 8 non è discrezionale e, pertanto, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) deve essere concessa. D'altra parte l'azienda a sua volta può scegliere se coprire il posto con un assunzione a tempo determinato.
4 Per quanto concerne i tempi entro i quali l azienda deve concedere l aspettativa richiesta è da ritenersi applicabile per analogia quanto indicato al comma 4, che a proposito dell aspettativa richiesta per motivi personali o di famiglia precisa che questa si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti Anche su questo aspetto l ARAN ha espresso un parere molto chiaro dando risposta ad uno specifico quesito Esiste un termine di preavviso da parte dei dirigenti che richiedono l aspettativa? L'articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004 non ha stabilito alcun termine a carico dell'azienda per la comunicazione al dirigente dell' assenso all'aspettativa, né di preavviso da parte del dirigente ai fini dell'inizio della medesima. Ciò significa che tali aspetti devono essere oggetto di appositi atti organizzatori interni da adottarsi in azienda con piena autonomia e sulla base delle proprie esigenze. Un ultima precisazione concerne la durata dell aspettativa. Questa non può a priori essere resa prorogabile, così come si prefigura poter essere l incarico conferito. L aspettativa deve essere chiesta e concessa con riferimento ad un periodo certo, nel caso in esame per un anno, fermo restando il diritto a rinnovare la richiesta per ulteriori due anni in caso di effettiva proroga dell incarico.
5 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 10 Aspettativa 1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico. 6. L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
6 7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso 8. L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L aspettativa prevista dall articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico privato si applica esclusivamente nei casi in cui l incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell Unione stessa o da Organismi internazionali. L incarico già conferito al dirigente dall azienda o ente che concede l aspettativa è sospeso per la durata dell aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. 9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa di cui al comma 8, lettera b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
7 INDICAZIONI OPERATIVE Fermo restando che nel caso in questione l aspettativa deve essere concessa dall Azienda di appartenenza, che non può opporsi ad una legittima richiesta del dirigente per il quale l incarico ad esso proposto costituisce una opportunità ritenuta rispondente ad un suo progetto di vita e di crescita professionale, i termini dell effettiva fruizione dell istituto possono essere concordati tra le parti, tenendo conto che alle legittime aspirazioni del dirigente possono contrapporsi effettive esigenze di servizio, che secondo un etica professionale devono essere tenute in attenta considerazione. Questo principio deve ispirare il comportamento di un qualsiasi dipendente pubblico, ancor più se chiamato a svolgere una funzione così delicata quale quella affidata ad un dirigente medico. Va infine considerata una ragione di opportunità, legata ad un possibile rientro del dirigente presso l Azienda con la quale, in questa prospettiva, deve mantenere un rapporto di buona qualità. Trasparenza, lealtà, chiarezza, colloquio franco con i propri diretti interlocutori (dal responsabile della struttura presso la quale opera, al direttore del dipartimento al quale questa afferisce, fino al direttore sanitario aziendale, se non addirittura al direttore generale). Tentare in ogni modo di trovare un ragionevole accordo, e soprattutto poter dimostrare di averlo fatto, può risultare prezioso anche per far valere i propri diritti adendo le vie legali, laddove questo si rendesse quale extrema ratio necessario. A tal fine fondamentale conservare scrupolosamente tutti i documenti che possono costituire prova sia della correttezza del proprio comportamento, sia del comportamento scorretto dell azienda (domanda di concessione dell aspettativa, rifiuto dell azienda di concessione della stessa).