Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 31 08.02.2016 730: detrazioni per figli e coniuge a carico Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 I contribuenti soggetti a IRPEF ai fini della determinazione dell imposta da versare all Erario possono beneficiare di detrazioni e deduzioni che determinano una riduzione delle somme da versare o addirittura il sorgere di un credito a loro favore. L imposta è determinata attraverso l applicazione delle aliquote fiscali al reddito complessivo del contribuente. L imposta da pagare effettivamente in busta paga o a seguito della consegna del modello 730 dipende però dalle deduzioni e detrazioni fiscali che abbattono l imposta da versare. Innanzitutto è opportuno evidenziare quella che è la differenza tra spese deducibili e spese detraibili. La deduzione comporta una diminuzione del reddito imponibile sul quale si devono applicare le aliquote crescenti IRPEF. Alcune spese (per esempio i contributi di previdenza complementare, gli assegni periodici al coniuge o all ex coniuge a seguito di separazione o divorzio, le donazioni a organizzazioni non governative ecc.) possono essere dedotte dal reddito complessivo (che è la somma di tutti i redditi del soggetto IRPEF, il cosiddetto soggetto d imposta). La detrazione invece comporta un abbattimento dell IRPEF lorda pari a una determinata percentuale dell onere detraibile. La detraibilità interviene dopo il calcolo del reddito imponibile e dell imposta da versare. I costi detraibili possono essere sottratti direttamente dall imposta. Generalmente è possibile portare in detrazione soltanto una percentuale delle spese detraibili (per esempio il 19, il 36 o il 55%). Esempi di spese detraibili sono quelle collegate ai figli e al coniuge a carico del contribuente; proprio su questa tipologia di spesa si concentrerà il seguente elaborato. 1
Premessa Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2015 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo: il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni; le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98); il reddito d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime per le nuove attività produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000 - Finanziaria 2001). Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all estero: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; Gli stessi, pertanto, ai fini dell attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria altri familiari. Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell Autorità Giudiziaria: il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne. 2
Detrazioni per figli e coniuge a carico La Legge di Stabilità 2013 ha modificato, in miglioramento, le detrazioni fiscali per figli a carico spettanti dal 1 gennaio 2013 in poi. L art. 1 comma 483 della Legge n. 288 del 2012 ha infatti introdotto nuove detrazioni all art. 12 comma 1 del TUIR per la parte c) dedicata ai figli a carico. L art. 12 del TUIR in relazione alle detrazioni spettanti per figli a carico stabilisce che: La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro. Tale detrazione è sostituita da: 1220,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.350,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni; 1.620,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni; Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a: 1.150,00 euro per ciascun figlio di età superiore a tre anni; 1.420,00 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; 1.550,00 euro per ciascun figlio disabile di età superiore a tre anni; 1.820,00 euro per ciascun figlio disabile di età inferiore a tre anni. Genitori non legalmente ed effettivamente separati - La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati oppure, qualora vi sia un accordo tra i coniugi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. Nel caso in cui un coniuge sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano le detrazioni previste per il coniuge a carico, se più convenienti. Genitori legalmente ed effettivamente separati - In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori. Se il genitore affidatario, ovvero in caso di affidamento congiunto, uno dei due genitori non possa usufruire in tutto o in parte delle detrazione, per limiti di 3
reddito, la detrazione è assegnata per il totale al secondo genitore; quest ultimo sarà poi tenuto, salvo diverso accordo tra le parti, a versare l intero importo all altro genitore, o in caso di affidamento congiunto, il 50% del totale delle detrazione prevista. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. Questa detrazione non spetta per ciascun figlio, ma è un importo complessivo annuo a beneficio della famiglia numerosa; essa è dovuta anche se l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (ad esempio, per la nascita nell'anno del quarto figlio) e non aumenta se il numero di figli è superiore a quattro. Detrazione superiore all imposta lorda le detrazioni per carichi di famiglia spettano dal mese in cui si sono verificate le condizioni per beneficiare delle specifica detrazione fino al mese in cui tali condizioni vengono a cessare. Con riferimento alle detrazioni per coniuge a carico l art.12 del TUIR stabilisce che: Per il coniuge a carico è prevista una detrazione base di 800 euro decrescente all'aumentare del reddito, che si azzera se il reddito supera euro 80.000. Tale detrazione si determina secondo tre diverse modalità di calcolo corrispondenti a tre distinte fasce di reddito. La singola fascia di reddito è costituita dal reddito complessivo al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze. La detrazione base prevista per il coniuge a carico è pari a: a. 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro; b. 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro; c. 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro. Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro. 4
Nella seguente tabella sono riportati le diverse fasce di reddito con le diverse detrazioni previste Reddito complessivo Detrazione prevista Non superiore a euro 15.000 800 (110 X reddito complessivo) /15.000 Da euro 15.001 a euro 29.000 690 Da euro 29.001 a euro 29.200 700 Da euro 29.201 a euro 34.700 710 Da euro 34.701 a euro 35.000 720 Da euro 35.001 a euro 35.100 710 Da euro 35.101 a euro 35.200 700 Da euro 35.201 a euro 40.000 690 Da euro 40.001 a euro 80.000 Oltre euro 80.000 690 X (80.000 reddito complessivo)/40.000 Nessuna detrazione prevista Il reddito complessivo è al netto dell abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro. (3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali Calcolo della detrazione per figli e coniuge a carico Calcolo detrazioni figli a carico Con riferimento al calcolo delle detrazioni per figli a carico è opportuno tenere presente che le detrazioni di cui sopra riferiti ai figli a carico sono comunque teoriche, la portata effettiva di applicazione si ottiene invece moltiplicando la detrazione teorica per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro diminuito del reddito complessivo e 95.000 euro (quoziente di calcolo 5
LA FORMULA PER IL CALCOLO: detrazione effettiva= detrazione teorica x (95.000 - reddito complessivo) / 95.000) (95.000-reddito complessivi/95000) rappresenta il coefficiente di calcolo. A) Se il Quoziente è minore di zero oppure pari ad uno, la detrazione per figli a carico non compete. B) Se il Quoziente è maggiore di zero (si assumono le 4 cifre decimali) ma minore di uno, occorre effettuare il seguente calcolo: Detrazione spettante = Totale Detrazione teorica x Quoziente In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. Con l'applicazione del rapporto sopra descritto, il beneficio della detrazione fiscale per i figli a carico diventa inversamente proporzionale al reddito complessivo, fino ad "azzerarsi" in presenza di redditi elevati. Esempio 1 - Contribuente con un reddito di 28000 con un solo figlio di età inferiore a 3 anni, a carico per l'intero anno nella misura del 50% e lo stesso ha avuto un'età inferiore ai tre anni per 8 mesi la detrazione effettiva spettante è pari a: Detrazione teorica = (1.220 x 8/12 + 950 x 4/12) x 50/100 = (813,33 + 316,66) x 50/100 = 565 Coefficiente = (95000-28000)/95000= 0,7052 Detrazione effettiva spettante = detrazione teorica x quoziente = 565 x 0,7052 = 398,43 Inserimento nel modello 730 e nel 730-3 (a scopo semplificativo non sono stati indicati tutti i dati del dichiarante). 6
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Esempio 2 - Coniugi con tre figli a carico maggiori di tre anni e un reddito complessivo di 35.000 euro il primo e di 30.000 euro il secondo Detrazione teorica = (950*3)= 2850 detrazione teorica complessiva per i due coniugi Calcolo detrazione 1 coniuge spettante al 50% 1425 ( 125000-35000/125000) = 1026 Detrazione terorica al 50% coefficiente di calcolo detrazione effettiva spettante(1 coniuge) Calcolo detrazione 2 coniuge spettante al 50% 1425 ( 125.000-30000/125000) = 1083 Totale detrazione effettiva = 1026+1083= 2.109 8
Inserimento nel modello 730 e 730-3 (1 coniuge) 9
Per il secondo coniuge dell esempio 2 il modello andrà compilato con le stesse modalità previste per il 1 coniuge; cambiarà semplicemente l importo portato a detrazione che sarà maggiore visto il minor reddito conseguito nell anno 2015. Calcolo detrazione coniuge a carico ai fini del calcolo delle detrazioni per coniuge a carico, è sempre opportuno tenere presente la tabella riportata a pag. 5 ; è utile procedere con alcuni esempi per meglio capire le modalità di calcolo di tale tipo di detrazione. Esempio 3 - Contribuente con a carico per l intero anno coniuge e 2 figli con età > di 3 anni, di cui uno portatore di handicap; reddito complessivo 14000 Calcolo detrazione per coniuge a carico: la detrazione spettante è pari a: 800 (detrazione base) - (110 *14000/15000) = 697.33 Calcolo detrazione figli a carico al 100% per il contribuente/dichiarante 10
Detrazione teorica = 950 (figlio non portatore di handicap > di 3 anni) + 1350 (figlio portatore di handicap > di 3 anni). La detrazione effettiva sarà pari a: 2300 * (110000-14000/110000) = 2007,21. Inserimento nel modello 730 e 730-3 11
Esempio 4 contribuente con coniuge a carico, 1 figlio a carico di età < 3 anni e un reddito riferito al 2015 pari a 21.000 Detrazione coniuge = la detrazione in questo caso è fissa ed è pari a 690 Detrazione teorica figlio a carico= 1220 Detrazione effettiva figlio a carico = 1220 (95000-21000/95000) = 1220 *0,7789= 950,86 Detrazione effettiva coniuge + figlio a carico= 1640,86 Inserimento nel 730e nel 730-1(alcuni dati relativi al contribuente non sono stati inseriti a scopo semplificativo). 12
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