I CREDITI VANTATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FISCO E TRIBUTI



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Ambrosia Corporate Solutions Newsletter I CREDITI VANTATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FISCO E TRIBUTI Ottobre 2014

Il Ministero dell Economia e delle Finanze ha pubblicato il Decreto Legge 24 aprile 2014 n.66 nella G.U. Serie Generale n.95 del 24 aprile 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. I crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione All Art. 27 del suddetto provvedimento vengono regolate le modalità per far fronte al pagamento dei debiti arretrati della Pubblica Amministrazione. Inoltre, il Ministero dell Economia e delle Finanze ha emanato una Circolare la n. 21 del 25 giugno 2014 volta a fornire alle amministrazioni pubbliche interessate elementi informativi per l attuazione di talune disposizioni previste dal Decreto Legge suddetto che ha definito un quadro di norme volte al monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, al fine di accelerare il pagamento dei debiti arretrati e prevenire la formazione di un nuovo stock di debito. Il MEF ha anche pubblicato una guida per coloro che in qualità di creditori della Pubblica Amministrazione potranno veder liquidati i propri crediti seguendo le indicazioni ivi riportate. http://www.pn.camcom.it/fileadmin/uploads/novita/20140806_bre ve_guida_alla_certificazione_dei_crediti.pdf Di seguito si riassumono le modalità per il recupero del credito verso Pubbliche Amministrazioni che sono state impartite, procedendo alternativamente attraverso: la compensazione a) delle somme dovute per cartelle notificate entro il 30.09.2013 dall Agente della riscossione, b) del dovuto a seguito dell applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso; la cessione del credito ad una banca o ad un intermediario finanziario, con applicazione di uno sconto particolarmente vantaggioso; il pagamento da parte della Pubblica Amministrazione secondo le indicazioni contenute nella stessa certificazione del credito.

E importante evidenziare che la procedura di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione è basata su regole di certificazione (PCC), tali da certificare la certezza e l esigibilità del credito. Con il credito certificato, il creditore potrà procedere alternativamente, secondo le proprie esigenze, alla cessione, compensazione, pagamento del credito in oggetto. Di seguito cercheremo di fornire i suggerimenti che nella guida trattano la procedura di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione Premessa L iter per partecipare alla procedura di liquidazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione prevede: l ottenimento della certificazione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione; l utilizzo della certificazione per ottenere il pagamento, la cessione o la compensazione delle somme. Numerosi sono gli interventi legislativi, che hanno l intento di facilitare le procedure di liquidazione attraverso le anticipazioni al pagamento dei debiti nei confronti dei privati per forniture e prestazioni di servizi, o attraverso soluzioni di smobilizzo dei crediti, quali la cessione ad intermediari finanziari e la compensazione con somme iscritte a ruolo o dovute a seguito dell applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso. La certificazione dei crediti I privati titolari di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali devono procedere alla certificazione del proprio credito tramite l apposito portale Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti. A tal proposito, il D.L. n. 66/2014 ha ricompreso tra i soggetti debitori tutte le amministrazioni dello Stato, ovvero: amministrazioni statali, centrali e periferiche, comprese scuole, istituzioni educative e dell alta formazione artistica, musicale e

coreutica; Regioni e Province autonome; enti locali (fatta eccezione per quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione mafiosa); enti del servizio sanitario nazionale; enti pubblici nazionali; CCIAA e loro associazioni; altre pubbliche amministrazioni, quali aziende ed amministrazioni dello Stato, università, istituti autonomi case popolari, enti pubblici non economici regionali e locali. La richiesta di certificazione dei crediti va presentata dall interessato tramite la specifica procedura PCC (Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti) accessibile dal sito internet del MEF http://certificazionecrediti.mef.gov.it. Come evidenziato dal Ministero dell Economia e delle Finanze con la Circolare n. 21 del 25 giugno 2014 le funzionalità del sistema PCC, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti saranno integrate con nuovi moduli applicativi In particolare, l utilizzo regolare del sistema PCC da parte dei soggetti interessati permetterà di tracciare e rendere trasparente l intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1 luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico. La Piattaforma ha, inoltre, nuove funzionalità che permetteranno a regime, tra le altre cose: per i creditori di verificare direttamente online lo stato dei crediti vantato nei confronti di ciascun debitore; per la Pubblica Amministrazione di controllare lo stato dei debiti distinti per scadenza e creditore. L accreditamento alla piattaforma Coloro che sono titolari di un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione devono accreditarsi presso la piattaforma PCC inserendo i propri dati e il proprio indirizzo di posta certificata Pec. A tal proposito si evidenzia che esiste una differenza nella modalità di accreditamento tra: società ed imprese individuali persone fisiche.

In particolare: le società e le imprese individuali possono procedere direttamente tramite il titolare od un suo delegato; le persone fisiche devono recarsi preventivamente per attivare il riconoscimento dalla Pubblica Amministrazione debitrice. Quest ultima fornirà le credenziali che permetteranno al creditore persona fisica di ottenere l accreditamento alla piattaforma. La presentazione dell istanza Una volta ottenuto l accreditamento, il soggetto interessato procede alla compilazione e all invio di un modulo con le informazioni relative al creditore inserite in fase di registrazione. In tale modulo le società, le imprese individuali ovvero le persone fisiche inseriranno anche l indicazione della Pubblica Amministrazione nei confronti della quale si vanta il credito allegando il dettaglio delle fatture emesse che hanno originato il credito stesso. Le Pubbliche Amministrazioni, dopo una fase di verifica, possono certificare al creditore tramite Pec che: il credito è certo ed esigibile; è insussistente o inesigibile. L utilizzo della certificazione Presentata l istanza tramite la piattaforma PCC, il creditore può scegliere tra tre modalità per liquidare il proprio credito: 1. nel caso della liquidazione, dovrà attendere il termine di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, previsto dalla stessa certificazione; 2. nel caso di cessione del credito, il creditore dovrà rivolgersi ad un intermediario finanziario o ad una banca per ottenere la cessione del credito, sia totale che parziale; 3. nel caso della compensazione del credito, potrà compensare cartelle di pagamento notificate entro lo scorso 30.09.2013 dovute a titolo di tributi erariali, regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi INAIL ed altre entrate spettanti alla Pubblica Amministrazione che ha rilasciato la certificazione (nonché oneri accessori ed aggi di riscossione); In riferimento alla cessione dei crediti si segnala che l articolo 37 del D.L. n. 66/2014 ha previsto che i debiti delle Pubbliche

Amministrazioni siano assistiti da garanzia dello Stato se già certificati alla data del 24.04.2014, o non ancora certificati a tale data se è stata presentata istanza di certificazione entro il 31.08.2014. La cessione pro soluto assistita dalla garanzia dello Stato comporta l applicazione di una vantaggiosa percentuale di sconto determinata nella misura del 1,9% l anno per i crediti ceduti d ammontare fino a 50.000 euro, e del 1,6% per i crediti di ammontare superiore a 50.000 euro. Nell ipotesi di utilizzo in compensazione, il creditore può compensare le somme dovute sulla base dell applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso: nel caso di adesione ai processi verbali di constatazione, di accertamento con adesione, le somme definite con il fisco potranno essere compensate con le somme dei crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione spettanti al contribuente. Mancato pagamento entro il termine La circolare n. 23 della Ragioneria Generale dello Stato fornisce le indicazioni operative sulle procedure di recupero presso gli enti, i cui debiti commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori, in caso di mancato spontaneo pagamento agli agenti della riscossione. Con il superamento dei termini previsti per il pagamento spontaneo da parte dell ente debitore, gli agenti della riscossione provvedono a comunicare al Ministero dell Interno, al Ministero dell Economia e delle Finanze ed all Agenzia delle Entrate le somme per le quali non si è verificato il pagamento spontaneo. All atto della ricezione della comunicazione da parte degli agenti della riscossione, si devono attivare le procedure di recupero, con modalità distinte a seconda della tipologia di ente nei confronti del quale lo stesso dovrà essere effettuato: 1. Regioni e province autonome, comuni e province. Il recupero nei confronti di questa tipologia di enti è effettuato dall Agenzia delle Entrate, a valere sulle entrate spettanti ai medesimi in sede di ripartizione delle somme riscosse ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, oppure tramite il modello F24 enti pubblici.

Il recupero avviene: per i comuni e le province: sulle entrate a questi spettanti a qualsiasi titolo; per le regioni e le province autonome: a valere sull IRAP, con imputazione dell importo trattenuto (in via amministrativa, all atto della gestione e della consuntivazione delle somme spettanti alle regioni) alla quota di tale tributo non destinata al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (ex fondo perequativo e, ove presenti, manovre fiscali regionali). Qualora sia impossibile procedere al recupero, anche parziale, con tali modalità, l Agenzia delle Entrate ne dà comunicazione ai Ministeri dell Interno e dell Economia e delle Finanze, mettendo in copia conoscenza l agente della riscossione; 2. Enti diversi. l Ministeri dell Economia e delle Finanze e dell Interno, per gli enti di rispettiva competenza, effettuano, ove possibile, il recupero a valere sulle somme dovute agli stessi a qualsiasi titolo. Con riferimento agli enti debitori che ricevono somme da altri ministeri, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede a dare comunicazione a tali dicasteri dell importo da trattenere ai fini del recupero e del relativo versamento agli agenti della riscossione. In caso di impossibilità di effettuare, anche parzialmente, il recupero, il ministero competente, ai fini dell avvio delle procedure di riscossione coattiva per il debito residuo, ne dà notizia dagli agenti della riscossione, a mezzo PEC. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede alla comunicazione alle amministrazioni delle somme da versare agli agenti della riscossione.

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