LA COLPA PROFESSIONALE DELL INFERMIERE ALLA LUCE DEL CODICE DEONTOLOGICO IPASVI ANGELA SEGANTINI
LA DEONTOLOGIA Etimologia : dal greco deon : necessita, convenienza deontos : dovere DISCORSO SUL DOVERE Termine coniato dal filosofo utilitarista Jeremy Bentham nella sua opera deontologia o scienza della moralita (1834)
DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E l insieme delle norme e delle regole della condotta professionale, espressione dei valori propri di una professione, generalmente raccolte in un codice deontologico, vero e proprio dettato normativo o raccolta di indicazioni dell agire del professionista. R.Sala, 2005
LA DEONTOLOGIA VERSO... Gli obblighi e i doveri deontologici sono stabiliti nei confronti dei: Destinatari della professione (cittadini, assistiti) Colleghi Altri professionisti Se stessi come professionisti NON OBBLIGO GIURIDICO MA DOVERE MORALE
LA LEGGE 42 /1999 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE) Il campo di attività e di responsabilità è determinato dai contenuti: - dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali; - degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e dei rispettivi corsi di formazione post-base; - degli specifici codici deontologici.
LA LEGGE 42 /1999 RESPONSABILITA Si comporta responsabilmente (è responsabile) l infermiere che, nell esercizio della professionale, si riferisce ai contenuti del decreto 739/94, dell ordinamento didattico del corso universitario e dei corsi di formazione post-base, nonché del proprio codice deontologico
LA LEGGE 251/00 L infermiere ha la piena autonomia nel processo assistenziale infermieristico L infermiere svolge con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive del relativo profilo professionale nonché dal codice deontologico art.1
Il codice penale, pur ispirato al principio della riserva di legge, nella definizione del concetto di colpa, dà rilievo a fonti subnormative o a regole di condotta professionale affermate e ritenute valide nell ambito della comunità scientifica Iadecola, G., 2006
IL CODICE DEONTOLOGICO Identifica il patrimonio dei valori e le finalità di una data professione, di renderlo manifesto e di tutelare, fissandone i confini, la professione da inferenze esterne È un esposizione sotto forma di articoli dei contenuti della deontologia professionale È una promessa nei confronti dei cittadini, un patto ideale verso la società È un testo le cui norme non sono immodificabili ma possono mutare nel tempo (aderente al contesto) I valori espressi hanno un carattere universale Guida il comportamento del professionista nelle aree di incertezza e aiuta a conciliare valori che nell etica sono assoluti
Le norme deontologiche sono stabilite dai professionisti stessi (membri della federazione nazionale IPASVI con il contributo di esperti), dopo opportuna riflessione sulla pratica quotidiana, sulla base di cio che favorisce la professione e cio che la danneggia. Per questo si parla di un codice di autoregolamentazione.
IL CODICE DEONTOLOGICO DELL INFERMIERE 09 In vigore dal 01/03/09 è stato presentato durante il recente Congresso Nazionale IPASVI (Firenze 26-28 febbraio 09). Rappresenta la sintesi di un lavoro che ha coinvolto attivamente tutti i Collegi provinciali IPASVI ed i suoi iscritti Delinea con chiarezza il rapporto infermiere persona/assistito, come due soggetti autonomi nella relazione e reciprocamente responsabili del patto assistenziale Non presenta la premessa o preambolo Si compone di 51 articoli e disposizioni finali
CODICE DEONTOLOGICO 2009 Obiettivi fondamentali: Centralità e difesa della persona Maggiore consapevolezza dell autonomia professionale e del ruolo pubblico dell infermiere
LE NOVITA : Da operatori sanitari a professionisti sanitari art. 1... l infermiere è il professionista sanitario responsabile dell assistenza infermieristica Inserisce tra gli altri la natura intellettuale e gestionale degli interventi infermieristici art. 2... l assistenza infermieristica (...) si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnicoscientifica, gestionale, relazionale ed educativa
LE NOVITA : Delinea in maniera chiara che l espressione delle volontà del paziente è il momento centrale del rapporto infermierepersona/assistito, che induce a trovare un punto di equilibrio tra i valori dell infermiere e le richieste dell assistito art. 36... L infermiere tutela la volontà dell assistito di porre dei limiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua condizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressa della qualità della vita art 37... L infermiere quando l assistito non è in grado di manifestare la propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramente espresso in precedenza e documentato
LE NOVITA : Introduce il concetto di clausola di coscienza, (in aggiunta al precedente di obiezione di coscienza) art. 8... l infermiere nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l incolumità e la vita dell assistito La clausola di coscienza in ambito sanitario è un concetto anticipato dal CNB ne 2004, che rappresenta un principio guida al quale si ispira il comportamento degli operatori quando l obiezione di coscienza non sia prevista dalla legge
LE SANZIONI La violazione delle norme deontologiche prevede l intervento da parte del Collegio Provinciale d appartenenza che esercita il potere disciplinare e stabilisce le sanzioni (art. 40 D.P.R. 221/50) che possono essere: Avvertimento (richiamo verbale) Censura (dichiarazione di biasimo comunicata formalmente) Sospensione dell esercizio professionale (1-6 mesi) Radiazione dall Albo( prevista per comportamenti che violano anche norme giuridiche che si configurano come reati )