DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento



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Transcript:

1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Definizioni e normative di riferimento Relatori: Paola Pedanti e Pietro Corcione

2 Definizione: Per D.P.I. si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza (Articolo 1 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

3 Quadro normativo: Normative comunitarie di armonizzazione Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21/12/1989 Direttiva 93/68/CEE Direttiva 93/95/CEE Direttiva 95/58/CEE Normative nazionali di recepimento D.Lgs. 04/12/1992 n. 475 D.Lgs. 02/01/1997 n. 10

Classificazioni: I D.P.I. sono suddivisi in tre categorie: 4 Prima Categoria: quelli di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità; rientrano in questa categoria i D.P.I. che hanno la funzione di salvaguardare da: a) Azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) Rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50 C; d) Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) Urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) Azione lesiva dei raggi solari; (Articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

Esempi: a) Azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici Guanti 5 b) Azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causati da prodotti per la pulizia Camice per la pulizia Industriale c) Rischi derivati dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50 C Guanti anticalore

d) Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali e) Urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente f) Azione lesiva dei raggi solari: 1. Occhiali da sole (ad( azione non correttiva); 2. Protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privato e professionale; 3. Occhiali per il nuoto; 4. Maschere da sci Esempi: Indumenti per motociclisti collaudatori e protezioni aggiuntive Ginocchiere imbottite per pallavolo Occhiali da sole (1) Occhiali da moto (2) Occhiali per il nuoto (3) Maschere da sci (4) 6

7 Seconda Categoria: quelli che non rientrano nelle altre due categorie (Articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

Esempi: a) Protezione dell orecchio (sia indossati che inseribili nell orecchio) Cuffie antirumore Tappi antirumore 8 b) Protezione dell occhio e i filtri ad eccezione di quelli in prima categoria e di quelli in terza (radiazioni e rischi di folgorazione) c) Protezione del capo: tutti gli elmetti, inclusi quelli sportivi ad eccezione di quelli in prima categoria e di quelli in terza (elmetti progettati e costruiti per l uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 C e più in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiali fusi, elmetti progettati e costruiti per la protezione contro rischi elettrici Occhiali di protezione contro raggi X e laser, radiazioni UV, IR e visibili Dispositivi destinati alla protezione contro i rischi elettrici

Esempi: d) Protezione totale o parziale del viso (cioè dispositivi progettati e costruiti per l uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 C e più in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiali fusi, e quelli progettati e costruiti per la protezione in ambienti a bassa temperatura i cui effetti sono comparabili a temperature dell aria di 50 C o meno e dispositivi destinati alla protezione contro rischi elettrici e) Indumenti protettivi intesi come tutti gli indumenti e/o accessori (fissi o staccabili) progettati e costruiti per fornire protezione contro i rischi specificati. Questa categoria include anche: indumenti sportivi quali mute da sub, mute da sci d acqua, giubbetti antiproiettile usati da guardie private (escluse le forze armate o di sicurezza) o indumenti per la protezione contro le infezioni diverse da quelli destinati alle forze armate f) Protezione delle gambe e/o dei piedi e protezione anti scivolamento: tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati a tale protezione. In tale categoria sono inclusi anche i dispositivi di protezione contro l elettricità statica dato che tali dispositivi possono essere utilizzati in ambiente ATEX Dispositivi destinati alla protezione contro i rischi elettrici Mute da sub Scarpe antiscivolamento 9

g) Protezione di mani e braccia: tutti i dispositivi e loro accessori fissi o smontabili destinati a tale protezione. In tale categoria sono inclusi tutti gli indumenti protettivi della mano o di parte della mano, quindi guanti, manopole, guanti per la protezione delle sole dita o del solo palmo, guanti per sub Esempi: Guanti spalmatura poliuretano 10 h) Prevenzione di annegamenti o per l uso l come ausili di galleggiamento: tutti i dispositivi progettati e costruiti per prevenire l annegamento o per l uso come ausili di galleggiamento inclusi corsetti galleggianti, coadiuvanti per il nuoto, galleggianti gonfiabili che non sono considerati giocattoli e destinati all uso in acque profonde. In tale categoria sono inclusi i ramponi per ghiaccio, corde ed altri dispositivi utilizzati per uscire dall acqua dopo cadute attraverso il ghiaccio, incluse le tenute da nuoto incorporanti galleggianti e giubbotti salvagente. i) Protezione contro i rischi elettrici: tutti i dispositivi di protezione (quali scarpe, indumenti, ecc.) contro l elettricità statica. Tali dispositivi sono utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive Zattera autogonfiabile Tute antistatiche

Esempi: 11 j) Protezione contro i rischi meccanici: tutti i dispositivi progettati e costruiti per proteggere chi li indossa da: Vibrazioni; Rischi rilevanti derivanti dall impatto con altre persone o durante la caduta durante la pratica di attività sportive (es. protezioni posteriori per mountainbikers, protezioni varie per football e hockey su ghiaccio, ecc.); Effetti della forza di gravità (es. collari per kart e altre protezioni per l attività di corse in auto e simili) k) Equipaggiamenti per motociclisti: indumenti per motociclisti e protezioni aggiuntive (es: airbag, protezioni anti impatto contro le cadute, protettori di gomiti e braccia, protettori contro abrasioni o tagli) l) Indumenti ad alta visibilità ed accessori: indumenti ad alta visibilità ed accessori ad alta visibilità (es: bande riflettenti, giubbotti con bande rifrangenti) Protezioni per hockey sul ghiaccio Airbag per motociclisti Giubbotto ad alta visibilità

12 Terza Categoria: quelli di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. (Articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 475/92)

Esempi: a) Protezione contro i rischi di cadute dall alto alto: tutti i dispositivi progettati e costruiti per fornire protezione contro le cadute dall alto, per uso privato o professionale (lavori ad altezze elevate, cadute fuori barca, alpinismo, speleologia). In questa categoria sono inclusi i dispositivi per i lavori in quota e con supporto (cinghie, agganci, ecc.) e tutti gli accessori per agganciare una persona alla struttura con l eccezione dei punti di ancoraggio che formino parte integrante della struttura o roccia Imbraco 13 b) Protezione del capo: elmetti progettati e costruiti per l uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso. Elmetti progettati e costruiti per la protezione contro rischi elettrici Casco per Vigile del Fuoco c) Protezione integrale o parziale del viso: maschere progettate e costruite per l uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso. Maschere per l uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 50 C o meno. Maschere progettate e costruite per la protezione contro rischi elettrici Occhiali per saldatore

Esempi: d) Indumenti protettivi: indumenti protettivi e/o accessori (sia fissi che staccabili) progettati e costruiti: Per l uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso; per l uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 50 C o meno; Per la protezione contro rischi elettrici; Per fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti (Nota: il fabbricante deve indicare limiti e durata della protezione); Per fornire un completo isolamento dall atmosfera Indumenti protettivi contro il fuoco 14 e) Protezione respiratoria: tutti i dispositivi per la protezione respiratoria (comunque descritti) progettati e costruiti per fornire protezione contro aerosol, liquidi e gas. Tutti i dispositivi respiratori progettati e costruiti per fornire un completo isolamento dall atmosfera e per l uso subacqueo f) Protezione delle gambe e/o dei piedi e protezione anti scivolamento: dispositivi e accessori (sia fissi che staccabili) progettati e costruiti: Per l uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso; per l uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 50 C o meno; Per fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti (Nota: il fabbricante deve indicare limiti e durata della protezione); Per la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni Dispositivi per la Protezione respiratoria Scarpe antinfortunistica

i) Protezione contro i rischi elettrici: tutti i dispositivi per la protezione contro i rischi elettrici. Nota: per tensioni pericolose si intendono tensioni maggiori o uguali a 50 V c.a. (corrente alternata) e maggiori o uguali a 75 V c.c. (corrente continua) Esempi: g) Protezione di mani e braccia: dispositivi e accessori (sia fissi che staccabili) progettati e costruiti: Per l uso in ambienti con alta temperatura i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 100 e più C in cui possono o meno essere presenti radiazioni infrarosse, fiamme o proiezioni di grandi quantità di materiale fuso; per l uso in ambienti con basse temperature i cui effetti sono comparabili a temperatura dell aria di 50 C o meno; Per fornire una limitata protezione contro gli attacchi chimici o le radiazioni ionizzanti (Nota: il fabbricante deve indicare limiti e durata della protezione); Per la protezione contro rischi elettrici da lavoro, incluse tensioni pericolose o per fornire isolamento contro le alte tensioni Guanti di protezione per il fuoco Dispositivi contro i rischi elettrici 15

DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell ordine (caschi, scudi, ecc.) Esclusioni: Scudi antisommossa 16 DPI di autodifesa in caso di aggressioni (generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.) DPI progettati e fabbricati per uso privato contro le condizioni atmosferiche (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.); l umiditl umidità,, l acqua l (guanti per rigovernare, ecc.); il calore (guanti, ecc.) DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote Aerosol antiaggressione Ombrelli Salvagente Casco da motociclista

Requisiti essenziali di sicurezza I D.P.I. non possono essere immessi sul mercato ed in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell Allegato II del D.Lgs. 475/92. Si considerano conformi ai requisiti essenziali i D.P.I. muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione CE di conformità, nonché, relativamente ai D.P.I. di seconda e terza categoria, l attestato di certificazione CE. 17 Articolo 3 del D.Lgs. 475/92

Nota informativa del fabbricante La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente, redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario, dal fabbricante per i D.P.I. immessi sul mercato, deve contenere: Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità; Le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l utilizzazione; Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei D.P.I.; Gli accessori utilizzabili con i D.P.I. e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; La data o il termine di scadenza dei D.P.I. o di alcuni dei loro componenti; Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei D.P.I.; Il significato della marcatura, se questa esiste (pittogrammi o ideogrammi indicanti localizzazione o segnalazione riguardanti la salute e/o la sicurezza); Se del caso, i riferimenti delle direttive applicate relative ad aspetti diversi ma che prevedano l applicazione della marcatura CE; Nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI. 18 Comma 1.4 dell Allegato II del D.Lgs. 475/92

19 Grazie per l attenzione