Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali



Documenti analoghi
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente i requisiti tecnici per i trattori agricoli e i loro rimorchi (ORTV 2)

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi 1

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza sulla costruzione e l esercizio delle ferrovie

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

L ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Titolo e data di pubblicazione dell atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS )

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Classificazione Internazionale dei Veicoli

Ordinanza concernente l approvazione del tipo di veicoli stradali

Ordinanza sulla navigazione militare

Ordinanza concernente le multe disciplinari

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Associazione, organizzazione, altri:

Ordinanza sull energia

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

I L ordinanza sull energia del 7 dicembre è modificata come segue:

1.3. Attuazione della mozione «Requisiti agevolati per la mobilità ad assistenza elettrica»

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Supplemento ordinario n. 55 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 65

Ordinanza concernente la tassa per l utilizzazione delle strade nazionali

Accordo del 20 marzo 1958

Ordinanza sull abilitazione e la sorveglianza dei revisori

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sull energia

Aspetti normativi e tecnici di sicurezza delle macchine agricole. Omologazione, adeguamento e revisione ai sensi del Codice della Strada

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza sull'energia. (OEn) Modifica del. Il Consiglio federale svizzero. ordine:

Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza sulle riserve d importanza internazionale e nazionale d uccelli acquatici e migratori (ORUAM)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

DIRETTIVA 2012/36/UE DELLA COMMISSIONE

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Transcript:

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Modifica del xx.xx.2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue: Sostituzione di espressioni 1 In tutta l ordinanza l espressione «carrozzella per disabili» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali. 2 In tutta l ordinanza l espressione «combinazione velocipede/carrozzella per disabili» è sostituita da «combinazione velocipede/sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali. Art. 14 frase introduttiva, lett. a e lett. b n. 3 e 4 Sono considerati «motoveicoli», purché non si tratti di ciclomotori di cui all articolo 18 lettere a e b,: a. i veicoli a motore a due ruote monotraccia, con o senza carrozzino laterale; b. le «motoleggere», vale a dire: 3. i veicoli a due o più ruote dotati di motore elettrico e aventi una velocità massima per caratteristiche costruttive di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, una potenza del motore massima di 2,00 kw, un peso a vuoto massimo, secondo RS... 2014... 1

Art. 33 cpv. 4 e 6 4 Abrogato l articolo 136 capoverso 1, di 0,27 t e un peso totale massimo di 0,45 t, 4. i veicoli monoposto, senza carrozzeria chiusa, a due o più ruote dotati di motore elettrico e aventi una velocità massima per caratteristiche costruttive di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, una potenza del motore massima di 2,00 kw e un peso totale massimo di 0,20 t. 6 I ciclomotori, le motoleggere di cui all articolo 14 lettera b numeri 3 e 4 nonché i veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari sono esonerati dall obbligo dell esame periodico. Art. 135 cpv. 2 frase introduttiva 2 In deroga al capoverso 1, per le motoleggere di cui all articolo 14 lettera b numeri 1 e 4 vigono le seguenti dimensioni: Art. 136 cpv. 1 parte introduttiva, lett. a, cpv. 2 lett. a e 3 bis frase introduttiva 1 Il peso dei veicoli determinante per la classificazione in categorie è il peso a vuoto secondo l articolo 7 capoversi 1 e 7, tuttavia senza conducente, senza carburante e senza eventuale equipaggiamento suppletivo. Può ammontare al massimo a: tonnellate a. motoleggere di cui all articolo 14 lettera b numeri 2 e 3 0,27 2 Il carico utile (art. 7 cpv. 5) dei veicoli può ammontare al massimo a: tonnellate a. motoleggere di cui all articolo 14 lettera b numero 2 0,30 3bis In deroga al capoverso 3, un carico rimorchiato pari al massimo alla metà del peso totale del veicolo trattore può essere ammesso per rimorchi frenati di quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e motoleggere di cui all articolo 14 lettera b numero 2, se: Art. 144 cpv. 7 7 Per i veicoli con una velocità massima limitata è possibile usufruire delle agevolazioni di cui agli articoli 118, 119 e 120. Sui veicoli aventi una velocità massima per caratteristiche costruttive di 20 km/h è sufficiente un campanello per i velocipedi come avvisatore acustico; è consentito rinunciare al faro a luce anabbagliante purché il veicolo sia dotato di una luce di posizione. Per il contrassegno e l iscrizione della velocità massima è applicabile l articolo 117 capoverso 2, ad eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore. 2

Inserire dopo il titolo della sezione 3 Art. 148a Dispositivo di retromarcia Le motoleggere pluritraccia a due ruote con un peso totale di oltre 0,20 t devono essere munite di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere munite di altro dispositivo per la retromarcia. Non è necessaria la retromarcia per i veicoli con un peso totale fino a 0,45 t se possono essere facilmente spinti all indietro dal sedile del conducente. Art. 149 cpv. 1, nonché cpv. 1 bis e 1 ter 1 Al sistema di frenatura delle motoleggere monotraccia a due ruote si applica l articolo 145. 1bis Le motoleggere pluritraccia a due ruote devono essere equipaggiate con un freno di servizio e un freno di stazionamento. Il freno di servizio può consistere in due elementi indipendenti l uno dall altro che agiscono insieme in maniera uniforme su entrambe le ruote, oppure in un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno ausiliario modulabile, utilizzabile anche come freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Il freno di stazionamento deve agire su entrambe le ruote. 1ter Per le motoleggere di cui all articolo 14 lettera b numero 4, il cavalletto può fungere da freno di stazionamento se è in grado di mantenere immobile il veicolo su una pendenza del 12 per cento in salita o discesa. Art. 151 cpv. 1bis e cpv. 2 1bis Sulle motoleggere di cui all articolo 14 lettera b numero 4 gli indicatori di direzione non sono necessari, le luci e i catarifrangenti non devono essere disposti sull asse longitudinale del veicolo ed è sufficiente un illuminazione di cui all articolo 178a capoverso 1 e 2. 2 L articolo 146 capoverso 3 si applica al cavalletto delle motoleggere a due ruote. I cavalletti delle motoleggere pluritraccia a due ruote non devono riposizionarsi automaticamente se concepiti in modo da impedire il funzionamento del veicolo quando sono abbassati. Titolo della sezione 4 Sezione 4: Motoleggere a più di due ruote e quadricicli leggeri a motore Art. 152 cpv. 1 1 Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,20 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. Non è necessaria la retromarcia per i veicoli con un peso totale fino a 0,45 t se il veicolo possono essere facilmente spinti all indietro dal sedile del conducente. 3

Art. 153 cpv. 1, primo periodo 1 Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e di un freno di stazionamento. Art. 156 cpv. 1 1 I quadricicli e tricicli a motore, il cui peso totale sia superiore a 0,20 t, devono essere muniti di retromarcia. Se a propulsione elettrica, possono essere muniti di altro dispositivo per la retromarcia. Non è necessaria la retromarcia per i veicoli con un peso totale fino a 0,45 t se possono essere facilmente spinti all indietro dal sedile del conducente. Art. 180 cpv. 1 1 Abrogato II L allegato 7 è modificato come segue: Cifra 23 classe 2 I requisiti di efficacia dei dispositivi di frenatura di questi veicoli si basano sulla direttiva 93/14/CEE. Pertanto è fatta la seguente classificazione valida soltanto per l inserimento nelle classi in merito all efficacia di frenatura: Classe 2: Motoleggere pluritraccia e quadricicli leggeri a motore; III La presente ordinanza entra in vigore il GG. MMMM. AAAA. In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 4

5