Notiziario AMMA. Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 1-1-2015

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Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 112015 Con il presente Approfondimento si fornisce un riepilogo delle aliquote contributive, dei minimali e dei massimali in vigore dal 1 gennaio 2015 per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei seguenti Enti: NOTIZIARIO AMMA Edizione AMMA Via Vela, 17 10128 Torino C.F. 80082180011 www.amma.it Tribunale di Torino n. 4140 del 2121990 Provider NET BULL Srl INPS, relativamente a lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto a termine e con contratto di apprendistato professionalizzante; FASI, GSR FASI, per il personale dirigente PREVINDAI Fondo Pensione COMETA, per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti Fondo mètasalute, per l assistenza sanitaria dei lavoratori dipendenti Gestione Separata INPS, per i lavoratori autonomi Enasarco, per agenti e rappresentanti. Direttore Angelo Cappetti Redazione Cinzia Morello 1 Gennaio 2016

Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 112015 CONTRIBUZIONE INPS (Circ. n. 20 del 622014) SETTORE INDUSTRIA IVS ASPI art. 2 c. 25 L. 92/12 ASPI Art. 25 L. 845/78 CUAF (1) CIGO CIGS TFR (2) MOB. MAL. MAT. TOT. (3) DI CUI A CARICO DIP. AZ. AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI operai/intermedi impiegati/quadri viaggiatori/piazzisti lav. a domicilio dirigenti 0,40 0,24 40,07 37,85 37,63 38,17 36,15 30,88 28,66 28,44 28,98 26,96 AZIENDE CON PIU DI 15 E FINO A 50 DIPENDENTI operai/intermedi impiegati/quadri viaggiatori/piazzisti lav. a domicilio dirigenti 0,40 0,24 41,27 39,05 38,83 38,47 36,45 31,78 29,56 29,34 29,28 27,26 AZIENDE CON PIU DI 50 DIPENDENTI operai/intermedi impiegati/quadri viaggiatori/piazzisti lav. a domicilio dirigenti 2,20 2,20 2,20 0,40 0,24 41,57 39,35 39,13 38,47 36,45 32,08 29,86 29,64 29,28 27,26 (1) Contributo CUAF L aliquota è indicata già al netto dell esonero dello 0,80 (art. 120 della legge n. 388/2000) e dell 1 (art. 1, c. 361 e 362 della legge n. 266/2005). (2) I datori di lavoro che destinano il TFR maturando a previdenza complementare e/o al Fondo di Tesoreria sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge n. 297/1982, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria (v. Notiziario n. 1/2007, par. 5). Anche per l'anno 2015 è previsto l'esonero nella misura di 0,28 punti percentuali dei contributi dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee per ciascun lavoratore, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria. L'esonero si applica considerando nell'ordine i contributi CUAF, maternità e disoccupazione e, da ultimo i contributi comunque dovuti all'inps. (3) Le predette aliquote si riferiscono a rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato i datori di lavoro devono versare un contributo addizionale pari all'1,40 (art. 2 c. 28 L. 92/2012). Tutte le aliquote si applicano sull'intera retribuzione globale lorda, con un minimale giornaliero pari a 47,68 per operai e impiegati e 131,89 per dirigenti e senza limiti di massimale; per i lavoratori con contratto parttime il minimale orario è pari a 7,15. Per le aliquote IVS si applica il massimale annuo di retribuzione imponibile di 100.324,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31121995 iscritti dal 1 11996 a forme pensionistiche obbligatorie. E' inoltre dovuto un contributo di solidarietà, ad esclusivo carico delle aziende, pari al 10 degli importi versati al Fondo COMETA, al PREVINDAI, al FASI ovvero ad altri Fondi o Casse aventi finalità di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali (relativamente alla quota a carico delle aziende stesse). L'aliquota a carico dei lavoratori del è così composta: IVS + CIG Straordinaria. E' dovuta inoltre un'aliquota aggiuntiva IVS dell'1, a carico dei lavoratori, sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia retributiva pensionabile: per il 2015 46.123,00 annue, pari a 3.844,00 mensili. 2 Gennaio 2016

Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 112015 APPRENDISTI Periodo contrattuale (che hanno capienza nel de minimis ) AZIENDE FINO A 9 DIPENDENTI (*) (che non hanno capienza nel de minimis ) ALIQUOTA AZ. ALIQUOTA DIP. TOTALE ALIQUOTA AZ. ALIQUOTA DIP. TOTALE 1 anno 1,61 5,84 7,45 3,11 5,84 8,95 2 anno 1,61 5,84 7,45 4,61 5,84 10,45 3 anno 1,61 5,84 7,45 11,61 5,84 17,45 4 anno e seguenti 11,61 5,84 17,45 11,61 5,84 17,45 Periodo contrattuale Per tutta la durata del contratto AZIENDE CON OLTRE 9 DIPENDENTI ALIQUOTA AZ. ALIQUOTA DIP. TOTALE 11,61 5,84 17,45 (*) Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, l articolo 22 della legge n. 183/2011 (Notiziario sindacale n. 20/2011, par. 280) ha previsto in favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i contratti di apprendistato stipulati nel periodo 1/1/2012 31/12/2016 e limitatamente ai periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. La concessione dello sgravio contributivo previsto dall articolo 22 deve avvenire in conformità alla disciplina comunitaria degli aiuti "de minimis", di cui al Regolamento CE n. 1998/2006. Per l accesso allo sgravio contributivo di cui sopra, le imprese devono presentare all INPS apposita dichiarazione, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 12/2012 (Notiziario n. 19/2012, par. 264) e con il messaggio n. 20123/2012 (Notiziario n. 21/2012, par. 284). Versamenti mensili: il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza. 3 Gennaio 2016

Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 112015 DIRIGENTI CONTRIBUTI FASI (Circolare IMPRESE/2015, Notiziario n. 2/2015, par. 23) AZIENDA DIRIGENTE TOTALE CONTRIBUTO PER DIRIGENTI IN SERVIZIO (dovuto per ciascun dirigente in forza iscritto al FASI art. F Regolamento) 468,00 al trimestre 240,00 708,00 Aggiuntivo per ciascun genitore a carico iscritto (art. H Regolamento) CONTRIBUTO PER DIRIGENTI IN PENSIONE (per ciascun dirigente in forza, anche se non iscritto al FASI art. G Regolamento) 318,00 (*) 510,00 510,00 318,00 (*) (*) Per le Aziende che si iscrivono, a partire dal 1 aprile 2006, a forme di assistenza sanitaria integrativa sostitutiva del FASI, tale contributo è maggiorato del 25, pertanto risulta pari a 397,50. Quota di ingresso per dirigenti che si iscrivono o reiscrivono al Fondo pari a 500,00/ 1.500,00 (art. L Regolamento). Versamenti trimestrali: 28 febbraio (gennaio/febbraio/marzo); 31 maggio (aprile/maggio/giugno); 31 agosto (luglio/agosto/settembre); 30 novembre (ottobre/novembre/dicembre). DIRIGENTI CONTRIBUTO GSR DEL FASI (Trattamento integrativo dell'indennità di disoccupazione) CONTRIBUTO OBBLIGATORIO (dal 2007) (per ogni dirigente in forza nel mese di gennaio) AZIENDA 100 Versamento annuale: 31 maggio (v. Notiziario n. 3/2007, par. 27 e Notiziario n. 2/2015, par. 24). 4 Gennaio 2016

Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 112015 A) CLASSE DI APPARTENENZA DEGLI ISCRITTI DIRIGENTI CONTRIBUTI PREVINDAI CLASSE DESCRIZIONE CRITERI 1 vecchio iscritto Dirigente titolare di una posizione pensionistica complementare, costituita prima del 29 aprile 1993, sempreché conservata 2 nuovo iscritto ante Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, privo, alla data del 29 aprile 1993, di qualsiasi posizione pensionistica complementare (o che se ne sia successivamente privato) 3 nuovo iscritto post Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 28 aprile 1993 e anteriore al 1 gennaio 2007. 4 nuovissimo iscritto post Dirigente con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006. 8 Dirigente iscritto al Fondo con conferimento tacito del TFR B) CONTRIBUZIONE CLASSE ISCRITTI 1 Vecchio iscritto CARICO AZIENDA 1 CARICO DIRIGENTE TFR 3 Minima Contrattuale 2 Aggiuntiva Minima Contrattuale 2 Aggiuntiva Minima Contrattuale A scelta del dirigente 3 intero 2 Nuovo iscritto ante 4 intero 3 Nuovo iscritto post 4 Nuovissimo iscritto post 8 Conferimento tacito TFR 4 libera 4 libera intero N o t e: 1. Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda deve essere almeno pari a 4.800,00 per i dirigenti che versino anche la quota a proprio carico e che abbiano un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a 6 anni compiuti. 2. La contribuzione a carico azienda e a carico dirigente deve essere calcolata nei limiti del massimale retributivo di 150.000,00. 3. Il D.Lgs. 252/205 ha riconosciuto, a coloro che conferiscono in misura parziale il proprio TFR a previdenza complementare, la facoltà di destinarlo integralmente. N.B.: dal 1 gennaio 2006 è stato abolito il limite alla contribuzione base dovuta al Fondo individuato nei precedenti accordi dai limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente per la contribuzione destinata alla previdenza complementare (art. 1, comma 1, punto 1) del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47). Dal 1 gennaio 2007 le nuove adesioni possono avvenire anche anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando; in tal caso, la contribuzione base non è dovuta. La retribuzione imponibile è quella utile ai fini del Tfr con l'unica eccezione dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione all'estero. Per la determinazione della contribuzione minima (carico azienda + carico dirigente) e di eventuali contribuzioni aggiuntive la retribuzione erogata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso dal 1 gennaio 2010 è imponibile per tutte le categorie di iscritti (v. CCNL dirigenti 30122014 Notiziario n. 1/2015, par.1). L'indennità sostitutiva del preavviso concorre, al raggiungimento dei limiti di massimale dell'anno cui si riferisce. Qualora interessi un periodo a cavallo tra più anni, il suo ammontare dovrà essere quindi riferito alla competenza di ciascuno di essi, ferma restando l'applicazione dell'aliquota, del minimale e del massimale in vigore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Versamenti trimestrali: 20 aprile (gennaio/febbraio/marzo); 20 luglio (aprile/maggio/giugno); 20 ottobre (luglio/agosto/settembre); 20 gennaio (ottobre/novembre/dicembre). 5 Gennaio 2016

Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 112015 FONDO PENSIONE COMETA (art. 15, sez. Quarta, Tit. IV CCNL metalmeccanici Notiziario n. 3/2013, par. 55) Lavoratori con prima occupazione antecedente al 2941993 Lavoratori con prima occupazione successiva al 2941993 Quota minima TFR Contributo minimo a carico lavoratore Contributo minimo a carico datore di lavoro 40 1,2 della retribuzione convenzionale 1,2 della retribuzione convenzionale 100 1,2 della retribuzione convenzionale 1,2 della retribuzione convenzionale Apprendisti assunti dal 1 32006 100 1,5 della retribuzione convenzionale 1,5 della retribuzione convenzionale Contribuzione A decorrere dal 1 gennaio 2013 i lavoratori possono optare per: a) un contributo pari all 1,4 (opzione non esercitabile dagli apprendisti) sulla retribuzione convenzionale, beneficiando di un contributo di pari importo a carico dell azienda; b) un contributo pari all 1,6 sulla retribuzione convenzionale, beneficiando di un contributo di pari importo a carico dell azienda (opzione esercitabile dagli apprendisti); c) un contributo scelto dall aderente (comunicato alla direzione aziendale utilizzando l'apposito modulo, entro il 31 maggio con efficacia dal 1 luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo) e da definire in misura percentuale avendo a riferimento la retribuzione utile per il calcolo del TFR. Se il contributo scelto risulterà pari o superiore alle aliquote sopra indicate, il lavoratore beneficerà di un pari contributo aziendale corrispondente alla aliquota raggiunta (con un massimo dell 1,6), calcolato sulla retribuzione convenzionale. Dal 1 gennaio 2013 l'obbligo contributivo a carico aziende può esser sintetizzato come segue: per i lavoratori la cui contribuzione sia superiore all 1,2 ma inferiore all 1,4 della retribuzione convenzionale, il contributo aziendale continuerà a rimanere pari all 1,2; per i lavoratori la cui contribuzione a loro carico sia superiore all 1,4 ma inferiore all 1,6 della retribuzione convenzionale, il contributo aziendale continuerà a rimanere pari all 1,4; per i lavoratori la cui contribuzione a loro carico sia pari o superiore all 1,6 della retribuzione convenzionale, il contributo aziendale sarà adeguato al tetto massimo dell 1,6; per gli apprendisti la cui contribuzione sia superiore all 1,5 ma inferiore all 1,6 della retribuzione convenzionale, il contributo aziendale sarà pari all 1,5; per gli apprendisti al cui contribuzione sia pari o superiore all 1,6 della retribuzione convenzionale, il contributo aziendale sarà adeguato al tetto massimo dell 1,6. Qualora il versamento a carico del lavoratore, così come previsto dalla legge e dall Accordo 19 marzo 2007, sia calcolato facendo riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, e quindi su una base di calcolo diversa dalla retribuzione convenzionale, le imprese dovranno confrontare gli importi in cifra versati dai singoli dipendenti con i valori assoluti che per comodità di raffronto sono riportati nella successiva tabella. Retribuzione convenzionale E' costituita dal minimo tabellare in vigore nel mese in cui si riferisce la contribuzione (compresa la 13 a mensilità nel mese di dicembre). Categoria Retribuzione convenzionale mensile 1,2 (in euro mensili) 1,4 (in euro mensili) Apprendisti 1,5 (in euro mensili) 1,6 (in euro mensili) 1 a 1.297,81 15,57 18,17 19,47 20,76 2 a 1.432,58 17,19 20,06 21,49 22,92 3 a 1.588,63 19,06 22,24 23,83 25,42 3 a S 1.622,96 19,48 22,72 24,34 25,97 4 a 1.657,28 19,89 23,20 24,86 26,52 5 a 1.774,89 21,30 24,85 26,62 28,40 5 a S 1.902,42 22,83 26,63 28,54 30,44 6 a 2.040,98 24,49 28,57 30,61 32,66 7 a 2.278,56 27,34 3 34,18 36,46 8 a Quadri 2.333,17 28,00 32,66 35,00 37,33 6 Gennaio 2016

Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 112015 Fondo mètasalute (art. 16, sez. Quarta, Titolo IV CCNL Metalmeccanici 5122012) AZIENDA LAVORATORE TOTALE CONTRIBUTO PER LAVORATORI IN SERVIZIO ISCRITTI AL FONDO 4,00 al mese 2,00 al mese 6,00 al mese Lavoratori aderenti Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, non in prova, compresi gli apprendisti, a tempo determinato con durata residua pari ad almeno 12 mesi al momento della richiesta di adesione, a parttime con orario pari almeno al 50 del normale orario di lavoro (se inferiore al 50 il lavoratore potrà iscriversi al Fondo, ma la contribuzione sarà interamente a suo carico). Contribuzione Il contributo è dovuto per i lavoratori che abbiano aderito al Fondo, a condizione che il datore di lavoro abbia versato la quota di attivazione pari a: 24 da versare entro il 31 gennaio 2012 per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2011, 24 da versare entro il 31 gennaio 2013 per ciascun lavoratore in forza al 31 dicembre 2012. Detta scadenza è stata posticipata al 31 gennaio 2014 con Intesa 5 dicembre 2012 (Notiziario n. 21/2012, par. 282), successivamente rinviata al 31 gennaio 2015 con Accordo del 23 ottobre 2013 (Notiziario n. 19/2013, par. 282) e con Intesa del 5 novembre 2014 (Notiziario n. 21/2014, par. 237), è stata congelata. In assenza di pagamento di quote di retribuzione diretta (*) nel mese di riferimento non è prevista la contribuzione a carico del datore di lavoro e il contributo complessivo sarà a totale carico del lavoratore (quota azienda + quota lavoratore) anticipato dal datore di lavoro ma poi compensato da pari trattenuta su importi corrisposti anche se erogati da Enti previdenziali e assistenziali e, in caso di incapienza, da ogni altra spettanza economica (Accordo 22 maggio 2012 Notiziario n. 14/2012, par. 184). Il contributo a carico Datore di lavoro è dovuto anche nel caso di erogazione di quote di retribuzione a integrazione di indennità a carico di enti previdenziali e assistenziali e per il periodo di godimento di ferie e PAR. La quota a carico del datore di lavoro è soggetto a contributo di solidarietà pari al 10 da versare all INPS (v. Notiziario n. 3/2012, par. 44). Versamenti I versamenti complessivi andranno effettuati entro il: 20 aprile 2015 (trimestre gennaiomarzo) 20 luglio 2015 (trimestre aprilegiugno) 20 ottobre 2015 (trimestre lugliosettembre) 20 gennaio 2016 (trimestre ottobredicembre). (*) (cioè retribuzione erogata a fronte di prestazione lavorativa, con esclusione di indennità sostitutiva ferie e PAR, premi di risultato, ratei premi a cadenza ultramensile ed altri elementi retributivi accessori). 7 Gennaio 2016

Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 112015 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DAL 1 GENNAIO 2015 (circ. INPS n. 27/2015 Notiziario n. 4/2015, par. 51) Posizione previdenziale dei lavoratori Massimale annuo di retribuzione imponibile I.V.S. Aliquote MAT. A.N.F. MAL. Totale Lavoratore (⅓) A carico Committente (⅔) Soggetti contemporaneamente iscritti ad altro Fondo previdenziale obbligatorio o titolari di pensione (diretta, indiretta, di reversibilità) 7,83 15,67 Soggetti non iscritti ad altro Fondo obbligatorio 30,00 0,72 30,72 10,24 20,48 Versamenti: entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso. Per l'anno 2015 il minimale annuo per l'accredito dei contributi è pari a 3.653,78 (per l'aliquota al ) e 4.776,35 (per l'aliquota al 30,72). RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE VENDITORI A DOMICILIO CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DAL 1 GENNAIO 2015 Posizione previdenziale dei lavoratori Massimale annuo di retribuzione imponibile I.V.S. Aliquote MAT. A.N.F. MAL. Totale Lavoratore (⅓) A carico Committente (⅔) Soggetti contemporaneamente iscritti ad altro Fondo previdenziale obbligatorio o titolari di pensione (diretta, indiretta, di reversibilità) 7,83 15,67 Soggetti non iscritti ad altro Fondo obbligatorio 30,00 0,72 30,72 10,24 20,48 I contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito, derivante dalle attività in questione (a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti), eccedente la fascia di esenzione di 5.000,00 nell anno solare (1 gennaio 31 dicembre). Versamenti: entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso. ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DAL 1 GENNAIO 2015 Posizione previdenziale dell associato Massimale annuo di retribuzione imponibile I.V.S. Aliquote MAT. A.N.F. MAL. Totale Associato (45) A carico Committente (55) Soggetti contemporaneamente iscritti ad altro Fondo previdenziale obbligatorio o titolari di pensione 10,57 12,93 Soggetti non iscritti ad altro Fondo obbligatorio 30,00 0,72 30,72 13,82 16,80 8 Gennaio 2016

Approfondimento previdenziale: Aliquote contributive, minimali e massimali dal 112015 ALIQUOTE CONTRIBUTIVE, MINIMALI E MASSIMALI DAL 1 GENNAIO 2015 AGENTI E RAPPRESENTANTI ENASARCO (Regolamento attività istituzionali Notiziario sindacale n. 22/2012, par. 305) CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO per attività di agenzia o rappresentanza esercitata individualmente o da società di persone, anche di fatto Sull importo delle provvigioni maturate e liquidate nel 2015: fino al massimale (**) annuo di 25.000,00 per l agente o rappresentante senza esclusiva (plurimandatario) ditta Aliquote agente o rappr. TOTALE Contributo minimo annuo (*) 7,325 7,325 14,65 418,00 fino al massimale (**) annuo di 37.500,00 per agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta (monomandatario) 7,325 7,325 14,65 836,00 (*) (*) In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell anno l importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto dell anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni. Il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell anno il rapporto è stato improduttivo. La differenza tra l importo del contributo calcolato sulle provvigioni e l importo del contributo minimo è a carico della ditta preponente. (* (**) Il massimale provvigionale non è frazionabile qualora il rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso d anno. Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione con il mod. 300/c reperibile nel sito www.enasarco.it/guida/contributo_massimo_annuo_massimale). Versamenti trimestrali: 20 maggio (gennaio/febbraio/marzo); 20 agosto (aprile/maggio/giugno); 20 novembre (luglio/agosto/sett); 20 novembre (luglio/agosto/settembre); 20 febbraio dell anno successivo (ottobre/novembre/dicembre). CONTRIBUTO ASSISTENZIALE per attività di agenzia o rappresentanza esercitata da s.p.a. o da s.r.l. Ditta Agente o rappresentante Totale Sull importo delle provvigioni liquidate fino a 13.000.000,00 2,80 0,80 3,60 da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 1,40 0,40 1,80 da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 0,70 da 26.000.000,01 in poi 0,25 0,15 0,40 estrali: 20 ma Versamenti trimestrali: 20 maggio (gennaio/febbraio/marzo); 20 agosto (aprile/maggio/giugno); glio/agosto/sett 20 novembre (luglio/agosto/settembre); 20 febbraio dell anno successivo (ottobre/novembre/dicembre). Fondo Indennità per la risoluzione del rapporto (F.I.R.R.) Aliquote Per tutti gli agenti e rappresentanti, compresi quelli che operano in forma di s.p.a. o s.r.l. (a carico Ditta) A) Agenti e rappresentanti senza esclusiva (plurimandatari): sulle provvigioni fino a 6.200,00 annui 4,00 sulla quota di provvigione da 6.200,01 a 9.300,00 annui 2,00 sulla quota eccedente 9.300,01 annui 1,00 B) Agenti e rappresentanti in esclusiva (monomandatari) sulle provvigioni fino a 12.400,00 annui 4,00 sulla quota di provvigione da 12.400,01 a 18.600,00 2,00 sulla quota eccedente 18.600,01 annui 1,00 Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia e rappresentanza nel corso dell anno solare gli scaglioni provvigionali sono ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell'anno solare stesso. In caso di risoluzione del rapporto il contributo maturato e non ancora versato deve essere erogato direttamente dalla Ditta preponente all agente. Versamento annuale: entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza tramite bollettino bancario MAV o addebito su c/c bancario (RID). "Contributo facoltativo" E' riconosciuta la facoltà all'agente, iscritto prima del 1 12004, che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere, di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo ulteriore rispetto al Contributo previdenziale obbligatorio al fine di incrementare il montante contributivo per la quota di pensione. L'entità del contributo facoltativo è liberalmente determinata dall'agente, in misura almeno pari alla metà del minimale contributivo previsto per l'agente plurimandatario (art. 7, Regolamento 1 12012, Notiziario n. 20/2011, par. 282). 9 Gennaio 2016