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TITOLO II 13

LA LOCAZIONE Sommario Durata del contratto e disdetta Art. 1 Cauzione «2 Consegna dei locali «3 Obblighi del conduttore Canone «4 Piccole riparazioni «5 Ripartizione delle spese Spese per il consumo dell acqua, gas, energia elettrica «6 Illuminazione ed energia elettrica «7 Spese per l ascensore «8 Spese di portineria e pulizia «9 Riscaldamento e spese per il riscaldamento «10 Spese condominiali per l Amministratore «11 Pulitura dei camini e relative spese «12 Vuotatura e ripulitura delle fogne «13 Obblighi del conduttore alla fine della locazione Visita ai locali dopo la disdetta «14 Restituzione della cosa locata «15 Mediazione «16 Provvigioni spettanti al mediatore a carico del venditore e del compratore per la locazione di immobili urbani e ad uso diverso «17 15

ART. 1 - Durata del contratto e disdetta Le locazioni di immobili urbani (ad esclusione delle autorimesse), senza determinazione di tempo, hanno la durata di un anno: Salvo diverso accordo, dette locazioni si rinnovano tacitamente per uguale durata se, prima della scadenza, una delle parti non comunica all'altra disdetta nel termine di almeno tre mesi mediante lettera raccomandata. ART. 2 - Cauzione Il conduttore, al momento della stipulazione del contratto, versa una cauzione nella misura convenuta dalle parti, a garanzia di eventuali danni o altri inadempimenti al termine della locazione dell'immobile. ART. 3 - Consegna dei locali Il conduttore prende possesso dei locali con il ritiro delle chiavi, previa ricognizione dei locali stessi. Obblighi del conduttore ART. 4 - Canone Il canone di affitto viene pagato in contanti in via anticipata, al domicilio del locatore. Nel capoluogo e nei centri principali il pagamento avviene mensilmente. ART. 5 - Piccole riparazioni Le riparazioni di piccola manutenzione sono a carico del conduttore quando dipendano da deterioramenti prodotti dall uso, con esclusione di quelle dipendenti da vetustà o caso fortuito. Sono comprese tra le riparazioni a carico del conduttore: la tinteggiatura delle pareti, degli infissi e dei serramenti; le piccole riparazioni di pavimenti o rivestimenti o di elementi dei medesimi; riparazioni o sostituzioni di cassette idrauliche, rubinetti, valvole e guarnizioni delle condutture dell acqua, degli scarichi ed in genere di quanto inerente agli impianti igienicosanitari e di riscaldamento, nonché le riparazioni o sostituzioni 16

inerenti agli impianti elettrici ed ai vari impianti a meno che non debbano estendersi all intero impianto e purché dette riparazioni non dipendano da difetti degli impianti stessi; riparazioni degli infissi e dei serramenti interni ed esterni e relativi accessori; sostituzione di vetri e cristalli. Ripartizione delle spese ART. 6 - Spese per il consumo dell acqua, gas, energia elettrica Le spese per il consumo dell acqua, gas ed energia elettrica fanno carico al conduttore. ART. 7 - Illuminazione ed energia elettrica Le spese per il consumo di energia elettrica, per i servizi di interesse comune, fanno carico al conduttore pro-quota. ART. 8 - Spese per l ascensore Le spese di manutenzione ordinaria, funzionamento e piccole riparazioni degli ascensori sono a carico dei conduttori proquota. ART. 9 - Spese di portineria e pulizia Le spese riguardanti la portineria e quelle di pulizia dei vani comuni fanno carico ai conduttori pro-quota. Nei fabbricati ove non esiste un servizio retribuito per le pulizie dei vani comuni, vi provvedono gli inquilini a turno. ART. 10 - Riscaldamento e spese per il riscaldamento Il riscaldamento, negli stabili dotati di impianto centrale, è fornito dal locatore, ed i conduttori, o comunque gli utenti, sono tenuti proporzionalmente al pagamento del costo della somministrazione del riscaldamento, in ragione della cubatura dei locali o della superficie radiante. 17

ART. 11 - Spese condominiali per l Amministratore Normalmente le spese sostenute per il pagamento delle spettanze di competenza dell amministratore del condominio sono sostenute, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nel contratto di locazione, per il 50% a carico del locatore, e per il 50% a carico del conduttore. ART. 12 - Pulitura dei camini e relative spese Il locatore deve provvedere alla pulitura delle canne fumarie. La relative spesa è a carico dell inquilino, salva diversa convenzione. ART. 13 - Vuotatura e ripulitura delle fogne Il locatore deve provvedere alla vuotatura e ripulitura delle fogne. Le relative spese sono a carico degli inquilini e vengono ripartite in proporzione al numero degli utenti. Obblighi del conduttore alla fine della locazione ART. 14 - Visita ai locali dopo la disdetta Ricevuta o data la disdetta, il conduttore deve lasciare visitare tutti i locali, nei giorni e nelle ore stabiliti, consensualmente tra le parti, almeno due volte la settimana ed un ora per volta, a chiunque, accompagnato dal locatore o da persona di sua fiducia, o munito di un suo biglietto, intenda vederli. Tale obbligo si riduce ad una sola volta per settimana, se il preavviso è superiore al mese. ART. 15 - Restituzione della cosa locata Alla fine della locazione o comunque al momento del rilascio dell immobile, il conduttore è tenuto a riconsegnarlo nello stato di manutenzione in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d uso. E fatto obbligo al conduttore, al momento del rilascio, di riconsegnare al locatore le chiavi dell appartamento, del portone o del cancello e di tutti i locali, nonché gli eventuali duplicati. Lo stesso dovrà provvedere alla 18

messa in pristino dei locali eliminando le innovazioni compiute senza il consenso del locatore, qualora questi ne faccia richiesta. Qualora il locatore abbia consegnato, all inizio del contratto di locazione, al conduttore un immobile nuovo o tinteggiato recentemente, il conduttore ha l obbligo di tinteggiare di nuovo l immobile medesimo alla scadenza del contratto, e comunque al momento della riconsegna. ART. 16 - Mediazione Nelle affittanze di appartamenti vuoti e locali vuoti in genere, la provvigione del mediatore, dovuta da ciascuna delle parti, è pari alla prima mensilità del canone d affitto pattuito. Per le locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria è dovuta al mediatore, da parte di ciascuno dei contraenti, una provvigione del 50% che si calcola sull importo dell affitto del primo mese. Per l affitto di aziende commerciali e industriali è dovuta da ciascuna delle parti la prima mensilità del canone di affitto pattuito. ART. 17 - Provvigioni spettanti al mediatore a carico del venditore e del compratore per la locazione di immobili urbani e ad uso diverso Dal Locatore e Conduttore Affittanze di appartamenti vuoti e locali vuoti in genere Locazioni abitative di natura transitoria per locali arredati Locazioni di immobili ad uso commerciale industriale ed artigianale la prima mensilità del canone d affitto pattuito 50% sulla prima mensilità del canone d affitto pattuito la prima mensilità del canone d affitto pattuito 19