pensioni 2016 Previdenza

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Transcript:

Previdenza pensioni 2016 Gli ultimi aggiornamenti sugli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps. Tra le novità, quattro mesi in più nei requisiti per accedere al pensionamento Daniela Fiorino P er il 2016 il tetto di retribuzione pensionabile è come lo scorso anno, ossia 46.169 euro. Anche il massimale al di sopra del quale è dovuto il contributo di solidarietà dell 1% a carico dei lavoratori è confermato in 46.123 euro. Perequazione automatica delle pensioni Per quanto riguarda la perequazione automatica delle pensioni per il 2015, è stato fissato nella misura dello 0,2% l aumento definitivo, precedentemente stabilito in via previsionale allo 0,3%. Tuttavia, per effetto delle previsioni contenute nella legge di stabilità per il 2016, a gennaio non si procederà a effettuare il conseguente conguaglio in negativo sulle pensioni, rinviando l eventuale recupero all anno prossimo. Per il 2016 non è prevista alcuna perequazione, poiché il valore provvisorio di crescita dell inflazione determinato dal decreto ministeriale è pari a zero. D ora in avanti anche a fronte di una variazione dei prezzi negativa, l indicizzazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali non potrà essere inferiore a zero. Pensione di vecchiaia Dal gennaio 2016 i requisiti anagrafici sono incrementati di quattro mesi per effetto dell adeguamento all aspettativa di vita. Pertanto, il requisito anagrafico per tutti i lavoratori (del settore privato e pubblico) e lavoratrici del settore pubblico diventa di 66 anni e 7 mesi; mentre per le donne del settore privato (che subiscono un ulteriore adeguamento per arrivare all equiparazione con i lavoratori uomini) è di 65 anni e 7 mesi, se lavoratrici dipendenti, e di 66 anni e un mese, se lavoratrici autonome. Il requisito contributivo minimo è per tutti pari a 20 anni di anzianità. Dal 1 gennaio 2018 l età per accedere al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici private sarà definitivamente adeguata a quella dei lavoratori e sarà quindi pari a 66 anni e 7 mesi. Norma transitoria I lavoratori dipendenti del settore privato, al compimento di 64 anni e 7 mesi di età, possono accedere al pensionamento se in possesso entro il 31 dicembre 2012 di almeno 35 anni di anzianità contributiva e quota 96 con almeno 60 anni di 20

età; per le lavoratrici, almeno 20 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età. Prosecuzione del lavoro Il proseguimento dell attività lavorativa fino a 70 anni di età è incentivato per tutti i lavoratori tramite coefficienti di trasformazione più favorevoli per il calcolo dell assegno pensionistico. Nessuna modifica in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l accesso alla pensione di vecchiaia per i non vedenti e gli invalidi in misura non inferiore all 80% (in via generale, 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, se lavoratori dipendenti; 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, se lavoratori autonomi). Requisito contributivo minimo Come già detto, il requisito contributivo minimo per poter accedere alla pensione è di 20 anni. Tuttavia, per i lavoratori con primo accredito contributivo dal 1 gennaio 1996 in avanti, l importo della pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l importo dell assegno sociale (pari per l anno 2016 a 448,52 euro per 13 mensilità), salvo il caso in cui il lavoratore sia in possesso del requisito anagrafico di 70 anni di età (più adeguamenti Istat). L Inps ha chiarito (circolare n. 16 del 1 febbraio 2013) che il requisito minimo di 20 anni di contribuzione non si applica a coloro che rientrano nelle disposizioni derogatorie previste dalla riforma del sistema previdenziale del 1992 (la cosiddetta riforma Amato), che potranno ottenere il pensionamento anche con un anzianità contributiva minima di 15 anni, una volta perfezionato il medesimo requisito di età anagrafica previsto per la generalità dei lavoratori. La pensione anticipata per anzianità Incrementato anche il requisito dell anzianità contributiva per accedere al pensionamento anticipato per anzianità, indipendentemente dall età: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Le penalizzazioni Chi usufruirà del pensionamento anticipato per anzianità prima dei 62 anni avrà una penalizzazione sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011 dell 1% per gli ultimi due anni di anticipo nell accesso al pensionamento e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. La riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Non si applica ai soggetti che ma- 21

Previdenza turano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017 e non opera per coloro che rientrano nel sistema contributivo pieno (primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995), per i quali inoltre sarà possibile accedere al pensionamento anticipato avendo compiuto 63 anni di età (più adeguamenti Istat) e con almeno 20 anni di anzianità contributiva effettiva (obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo), se la pensione mensile non risulta inferiore a 2,8 volte l importo mensile dell assegno sociale. Calcolo contributivo, cosiddetta Opzione donna La legge di stabilità per il 2016 ha previsto che le lavoratrici che, avendo maturato almeno 35 anni di anzianità e un età anagrafica al 31 dicembre 2015 pari a 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti (private e pubbliche) e a 58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome, possono usufruire dell opzione per la liquidazione della pensione tramite l applicazione del calcolo contributivo, anche se la finestra di decorrenza di 12 mesi (18 per le autonome) cade successivamente al 31 dicembre 2015. Qualora dall attività di monitoraggio che sarà effettuata dall Inps risultasse un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione. Prossimi adeguamenti Come è noto, tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge 214/2011 e il requisito contributivo per accedere al pensionamento di anzianità sono soggetti a un adeguamento periodico sulla base delle statistiche elaborate dall Istat relative alla speranza di vita della popolazione. Il primo adeguamento, con decorrenza 1 gennaio 2013, è stato pari a tre mesi, il secondo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, a quattro mesi. Se non interverranno modifiche normative, dal 1 gennaio 2019 verrà applicato l ultimo adeguamento con cadenza triennale, in quanto per gli anni successivi è previsto che gli adeguamenti avvengano con cadenza biennale. Infine, il comma 9 dell art. 24 della legge 214/2011, per garantire la sostenibilità del sistema, stabilisce che dal 2021 l età minima pensionabile non potrà essere inferiore a 67 anni, anche nel caso in cui non si arrivasse a tale valore con gli adeguamenti Istat. Anche l adeguamento dei coefficienti di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo passerà dalla cadenza triennale a quella biennale, dopo il 2019. Verranno invece adeguate annualmente le soglie riferite a multipli dell assegno sociale, come condizione per la liquidazione degli assegni pensionistici per i soggetti con primo accredito contributivo dal 1 gennaio 1996. Totalizzazione La totalizzazione dei periodi assicurativi consente ai lavoratori, che nel corso della propria vita hanno svolto attività diverse e sono stati iscritti a più gestioni pensionistiche, di ottenere un unica pensione sommando i vari periodi contributivi, purché non coincidenti. La totalizzazione è completamente 22

gratuita e può essere chiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti. Il pagamento della pensione è effettuato dall Inps, ma l onere rimane a carico delle singole gestioni in relazione alle rispettive quote. Il lavoratore, che non deve essere già titolare di pensione in nessuna delle gestioni a cui è stato iscritto, può richiedere la totalizzazione se possiede almeno 20 anni di contribuzione complessiva e 65 anni e 7 mesi di età, oppure 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dall età. L Inps ha chiarito che i suddetti requisiti non sono stati modificati dalla riforma Fornero e quindi sono soggetti solo all adeguamento periodico sulla base del meccanismo della speranza di vita (circolare 35/2012). Per lo stesso motivo, alle pensioni totalizzate continua ad applicarsi la vecchia finestra di decorrenza di 18 mesi, durante la quale si può continuare a svolgere attività lavorativa. Tutti i periodi contributivi potranno essere totalizzati, sempre che non siano temporalmente coincidenti. Infatti, per il perfezionamento dell anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola (punto 8 della circolare Inps n. 69 del 9 maggio 2006). Per quanto riguarda il sistema di calcolo, le diverse gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all anzianità contribuiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse e secondo il sistema di calcolo previsto dal loro ordinamento se si è raggiunto il diritto a un autonoma pensione, altrimenti si applica il sistema contributivo. L Inps ha dato disposizioni alle sedi territoriali di liquidare le pensioni in totalizzazione con il sistema di calcolo contributivo, ove più favorevole, a seguito di specifica domanda da parte degli interessati, che dovranno essere opportunamente informati di tale possibilità (messaggio 12 ottobre 2012, n. 16583). Il requisito della cessazione dell attività lavorativa Come è noto, dal 1 gennaio 2009 non sono più previsti limiti alla possibilità di cumulare i redditi da pensione liquidata con il sistema retributivo con quelli da lavoro dipendente e autonomo. In proposito, è utile ricordare uno dei requisiti per ottenere il pensionamento per i lavoratori dipendenti: quello della cessazione dell attività lavorativa. Solo successivamente sarà possibile reimpiegarsi come lavoratore dipendente o autonomo e percepire sia il trattamento pensionistico, sia lo stipendio. L Inps ha precisato che è possibile liquidare la pensione anche se la rioccupazione avviene con lo stesso datore di lavoro (circolare 89/2009). Per accertare l avvenuta interruzione del rapporto di lavoro è necessario verificare che siano state rispettate le formalità conseguenti alla cessazione: dimissioni del lavoratore, comunicazioni e scritture di legge, liquidazione di tutte le competenze economiche. Criteri di calcolo della pensione Dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata per tutti i lavoratori secondo il sistema contributivo. Quanto al calcolo della pensione per le anzianità maturate prima del 1 gennaio 2012, le regole non cam- 23

Previdenza 1 Gli assicurati con almeno 18 anni di contributi alla data del 31/12/1995, possono ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo a condizione che abbiano esercitato la facoltà di opzione entro l 1/10/2001 e che possano far valere almeno 5 anni di contributi successivi al 31/12/1995 (circolare Inps 181/2001, punto 1). biano: sistema retributivo per chi al 31 dicembre 1995 aveva maturato un anzianità contributiva di almeno 18 anni; sistema misto per chi al 31 dicembre 1995 era già lavoratore dipendente ma aveva un anzianità contributiva inferiore ai 18 anni (sistema retributivo per gli anni di contribuzione antecedenti il 1996 e sistema contributivo per il periodo restante); sistema contributivo per chi ha iniziato a contribuire dal 1 gennaio 1996 in avanti. La legge di stabilità per il 2015 introduce un limite ai trattamenti pensionistici; non possono eccedere l importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell entrata in vigore della riforma Fornero. Per la determinazione del trattamento, si computa l anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa. Il limite si applica dal 1 gennaio 2015, anche ai trattamenti pensionistici già liquidati a questa data. Opzione per il calcolo contributivo Oltre alla norma introdotta in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 per le lavoratrici dipendenti e autonome, è sempre in vigore la norma generale sulla possibilità di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, che può essere esercitata dai lavoratori con un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 19951, potendo far valere almeno 15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 versati nel sistema contributivo (cioè dal 1996 in avanti), tale possibilità è stata confermata dalla circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012. Tuttavia, l Inps ha chiarito che anche se si esercita tale opzione non è Studio dentistico Sorriso&Salute Delicious Flickr Twitter Retweet Facebook MySpace StumbleUpon Digg Slash Dot Mixx Skype Technorati Prenota subito la tua visita gratuita chiama il n. 039 20.22.489 Reddit Direttore 1 Dental Surgery 1 VeneerS 1 Sbiancamento Dentale convenzione Diretta FasDac tutta la Pratica Del rimborso È svolta Dallo studio e non Dal Paziente. con tale ProceDura, FasDac rimborsa il 70% sul totale Delle spese sostenute. FriendFeedDott. S. PaDuano YouTube LinkedIn1-20900 - Monza - Tel 039 20.22.489-347.22.98.071 Sanitario - Via Gaslini, La struttura odontoiatrica è aperta ai pazienti nei seguenti giorni e orari: Lun - Mar - Mer - Giov - Ven dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 19,30 www.sorrisoesalute.it 24 Newsvine SlideShare AMPIO PARCHEGGIO Google Google Talk

Lavoratori parasubordinati: contributi alla gestione separata applicabile la normativa di miglior favore prevista per i lavoratori che hanno iniziato a contribuire dal 1 gennaio 1996 in avanti, relativamente ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Ricordiamo, infine, che l opzione per il calcolo con il sistema contributivo non è revocabile, quindi conviene esercitarla al momento del pensionamento, quando si è sicuri di voler operare tale scelta dopo aver fatto le valutazioni necessarie. Anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 collaboratori con altra copertura previdenziale 1 collaboratori titolari di pensione diretta 2 collaboratori senza altra copertura previdenziale 3 18 % 18 % 27,72 % 20 % 20 % 27,72 % 22 % 22 % 28,72 % 4 23,50 % 23,50 % 30,72 % 4 24 % 24 % 31,72 % 4 24 % 24 % 32,72 % 4 24 % 24 % 33,72 % 1 Ovvero, i beneficiari di trattamenti pensionistici diversi dal trattamento anticipato per anzianità o dalla pensione di vecchiaia e coloro che risultano titolari di ulteriori rapporti assicurativi (ad esempio, collaboratori contestualmente impiegati in qualità di lavoratori dipendenti). 2 Pensione di anzianità o vecchiaia. 3 Comprensivo dello 0,72% per le tutele per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia. 4 Per titolari di partita Iva 27,72%. Invecchiamento attivo La legge di stabilità per il 2016 introduce la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di concordare con il proprio datore di lavoro la trasformazione del contratto da tempo pieno a part-time. Sono previste le seguenti condizioni: avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia (20 anni di anzianità contributiva); durata del contratto part-time non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; riduzione dell orario del rapporto di lavoro tra il 40 e il 60%. A fronte della riduzione dell orario di lavoro concordata, il datore di lavoro erogherà mensilmente al lavoratore una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a suo carico relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. L importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Inoltre, l Inps, per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa riconoscerà la contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. L esercizio della facoltà sin qui illustrata è sottoposto a dei limiti di spesa annua (60 milioni di euro per il 2016 e 2018 e 120 milioni di euro per il 2017). Per maggiori informazioni occorrerà attendere un decreto ministeriale, che dovrà essere emanato entro il 1 aprile 2016. Lavoratori parasubordinati: contributi alla gestione separata Ricordiamo infine che la legge 92 del 28 giugno 2012 (riforma del mercato del lavoro) e successive modifiche ha previsto un incremento graduale dell aliquota contributiva per la gestione separata, fino ad arrivare per i collaboratori senza altra copertura previdenziale a un equiparazione dell aliquota dovuta al Fondo pensione lavoratori dipendenti (vedi tabella). Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito, che per il 2016 è pari a 100.324 euro, mentre il valore relativo al minimale di reddito è stato fissato in 15.548 euro. Com è noto, qualora alla fine dell anno il minimale non sia stato raggiunto, ci sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato. 25