COMUNE DI SETTALA PROV. DI MILANO



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COMUNE DI SETTALA PROV. DI MILANO REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PUBBLICITA' INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione Art. 2 - Collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari Art. 3 - Limitazioni dimensionali di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari Art. 4 - Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi Art. 5 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza Art. 6 - Ubicazione nelle stazioni servizio e nelle aree di parcheggio Art. 7 - Impianti pubblicitari di servizio Art. 8 - Impianti pubblicitari a messaggio variabile Art. 9 - Pubblicità fonica Art. 10 - Domanda di autorizzazione Art. 11 - Periodo di validità e rinnovo dell Autorizzazione Art. 12 - Sanzioni Art. 13 - Norme transitorie e finali Art. 14 - Entrata in vigore. pag. 1

Art. 1 Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione Il presente Regolamento disciplina le varie forme di pubblicità nell'ambito dei centri abitati e nelle zone di esclusiva competenza comunale, là dove il Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n. 285) ed il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), demandano ai regolamenti comunale la specifica normativa. Resta esclusa dalle norme del presente Regolamento, l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché quant'altro già disciplinato dall'apposito Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 84 del 29.6.1994, in conformità al disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 15 Novembre 1993, n. 507. Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui al comma 13 ter dell'art. 23 del D.Lvo 285/92, dal D.M. 16 settembre 1994, n. 657 relativamente alla pubblicità sanitaria e dalla Legge 24/04/1975 n. 130 in materia di pubblicità elettorale. Art. 2 Collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari Nei centri abitati e nelle zone di esclusiva competenza comunale, la collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione del competente Ufficio Tecnico Comunale. Nell'ambito del centro abitato, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Alla richiesta del nulla osta provvede il competente Ufficio Comunale. Nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari "diversi dalle insegne di esercizio". In quest ultima ipotesi dovrà essere comunque preventivamente rilasciata dal Comune l autorizzazione paesistica per la posa di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, secondo quanto previsto dall art. 16 della L.R. 18/97. pag. 2

Art. 3 Limitazioni dimensionali di cartelli insegne ed altri mezzi pubblicitari. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, nell'ambito del centro abitato non devono superare la superficie di 6 mq.. In deroga al limite di cui sopra, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, possono raggiungere la superficie di 20 mq. se posti parallelamente all'asse della strada. Dimensioni maggiori, fino al raggiungimento massimo di 30 mq., possono essere ammesse esclusivamente per le insegne di esercizio collocate in aderenza alla parete dell'edificio dove ha sede l'attività d'impresa, a condizione che la superficie della facciata interessata alla collocazione dell'insegna sia superiore a 100 mq.. Fermi restando i limiti dimensionali previsti dal comma precedente, nell'ambito dei centri commerciali spontanei o propriamente detti, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono superare complessivamente una superficie pari all'8 % dell'area di parcheggio di pertinenza del centro commerciale stesso. pag. 3

Art. 4 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, lungo le strade o in vista di esse, nell'ambito del centro abitato ed altre zone di esclusiva competenza comunale, non possono avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per mq.. In ogni caso non devono provocare abbagliamento all'utente della strada. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, non devono avere sagoma o colori, che possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'inserimento del colore rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non ingenerare confusione con i segnali luminosi dei semafori. Nei centri abitati è vietata la collocazione di cartelli, insegne e mezzi pubblicitari luminosi con colore rosso o verde, a distanza inferiore a 300 m. dalle intersezioni semaforizzate. La collocazione a distanza inferiore può essere ammessa quando l'impianto pubblicitario è ubicato ad una distanza di almeno 15 m. dal bordo della carreggiata. In deroga a quanto stabilito dal precedente primo comma e sotto la stretta osservanza delle disposizioni previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.6.1931, n. 773), può essere autorizzata la temporanea collocazione di addobbi luminose a luce intermittente, in occasione delle Festività Natalizie ed altre ricorrenze di interesse locale, sempre che non ingenerino confusione con la segnaletica stradale o provochino abbagliamento all'utente della strada. pag. 4

Art. 5 Ubicazione dei cartelli, delle insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza. Il posizionamento di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato e nelle altre zone di esclusiva competenza comunale, è consentito nel rispetto delle seguenti distanze: a) m. 3 dal limite della carreggiata b) m. 100 dagli altri impianti pubblicitari; c) m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione; d) m. 150 dopo i cartelli stradali di pericolo e di prescrizione; e) m. 150 prima dei segnali stradali di indicazione; f) m. 100 dopo i segnali stradali di indicazione; g) m. 150 prima delle curve; h) m. 250 prima delle intersezioni; i) m. 100 dopo le intersezioni; Le distanze di cui alla lettera a), b), c) d) e f), si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E ed F (strada urbana di quartiere e strada locale), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, possono essere concesse deroghe alle distanze di cui al precedente comma, per il posizionamento delle insegne di esercizio sugli edifici e sue pertinenze, dove ha sede l'attività d'impresa, sempre che siano garantiti le esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Tali deroghe possono essere concesse solo previo parere favorevole vincolante espresso dal Comando di Polizia Locale. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, nei centri abitati ed altre zone del territorio di competenza comunale è comunque sempre vietato: a) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri manufatti di protezione e segnalamento di pertinenza stradale; b) in prossimità e corrispondenza delle canalizzazioni, lungo le corsie specializzate, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione; c) sulle scarpate, nelle cunette e nei fossi laterali alla strada, sulle relative ripe e, in ogni caso, in posizione tale da impedire o rendere disagevole l'esecuzione delle periodiche operazioni di pulizia con le apposite macchine ed attrezzature; d) sulle isole di traffico e isole salvagente, in prossimità e corrispondenza dei raccordi stradali concavi (cunette) e convessi (dossi) pag. 5

Art. 6 Ubicazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio. Nell'ambito dei centri abitati, gli impianti stradali di distribuzione carburanti, possono essere autorizzati alla collocazione di una sola insegna di esercizio, o al massimo di due insegne se l'area dell'impianto dispone di due accessi distanti tra loro almeno 50 m., o ubicati su strade diverse. Ciascuna insegna non potrà superare la superficie di 4 mq. (per ciascuna facciata se trattasi di insegna contrapposta). Le insegne di esercizio degli impianti stradali di carburanti ed i relativi supporti devono essere rispettivamente collocati: a distanza non inferiore a m. 3 dal ciglio della carreggiata; ad altezza non inferiore a m. 5,50, misurata dal piano strada al bordo inferiore dell'insegna. In ogni caso l'insegna non dovrà sporgere sulla carreggiata. All'interno delle aree degli impianti di distribuzione di carburanti e all'interno dei parcheggi pubblici, o privati ad uso pubblico, è possibile autorizzare la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, nella misura massima del 5 % della superficie dell'impianto o dell'area di parcheggio. In aggiunta alla superficie pubblicitaria computata in misura percentuale è ammessa la collocazione di altri cartelli e mezzi pubblicitari, reclamizzanti i servizi prestati all'utente della strada (riparazioni meccaniche, autolavaggio, ecc.), in misura massima di mq. 2 per ciascun servizio prestato. Art. 7 Impianti pubblicitari di servizio Oltre all'autorizzazione di cui al precedente Art. 2, la collocazione di impianti pubblicitari di servizio, costituiti da paline di fermata dei mezzi pubblici di trasporto, da pensiline di attesa autobus, da transenne parapedonali, orologi ed altri manufatti recanti apposito spazio pubblicitario, è subordinata alla stipula di specifica convenzione con l'amministrazione Comunale, nella quale, tra le altre cose, si fisseranno di volta in volta le dimensioni, i colori e le caratteristiche strutturali degli impianti, in relazione al contesto architettonico, storico, paesaggistico ed ambientale in cui gli impianti stessi andranno ad essere inseriti. Fatte salve le disposizioni previste dall'art. 23/1 c. del Codice della Strada, per gli impianti pubblicitari di servizio, non si applicano le distanze previste dall'art. 5/1 comma del presente Regolamento. pag. 6

Art. 8 Impianti pubblicitari a messaggio variabile Nei limiti dimensionali, nel rispetto delle distanze e delle caratteristiche stabilite dal presente Regolamento, gli impianti pubblicitari a messaggio variabile, all'interno del centro abitato e nelle altre zone di competenza comunale, se posti trasversalmente all'asse della strada, sono ammessi esclusivamente se funzionanti con un periodo di variabilità non inferiore a cinque minuti. Periodi di variabilità inferiori a quello stabilito nel precedente primo comma, sono ammessi per gli impianti collocati parallelamente all'asse stradale, ovvero nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato. Art. 9 Pubblicità fonica Nell'ambito dei centri abitati la pubblicità fonica è consentita dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 20.30. I giorni domenicali e festivi non è consentita prima delle ore 10. La pubblicità fonica, se anche regolarmente autorizzata, deve essere momentaneamente sospesa quando nelle vicinanze è in corso lo svolgimento di cortei funebri, funzioni religiose (processioni) ed altre iniziative di carattere politico (comizi), o comunque commemorative di pubblico interesse. Art. 10 Domanda di autorizzazione La domanda di Autorizzazione per la collocazione degli impianti pubblicitari di cui al presente Regolamento, dovrà essere presentata nella forma e con le modalità previste dall'art. 53 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Qualora la collocazione del mezzo pubblicitario interessi terreni, pertinenze o edifici appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici proprietari delle strade, la domanda di cui sopra dovrà essere corredata altresì da idonea documentazione comprovante l'assenso dei soggetti proprietari. pag. 7

Art. 11 Periodo di validità e rinnovo dell'autorizzazione. L'Autorizzazione per la collocazione di cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, ha validità triennale e può essere in ogni caso revocata prima della scadenza se ricorrono esigenze di interesse generale. L'Autorizzazione può essere rinnovata di triennio in triennio, previa presentazione da parte del titolare di apposita comunicazione di mantenimento in essere dell'impianto, redatta in carta semplice, corredata da apposita dichiarazione attestante: - che l'impianto e tutti i suoi elementi strutturali, conservano adeguati condizioni che garantiscono la sua stabilità; - che l'impianto e il relativo messaggio pubblicitario non abbia subito mutamenti, rispetto a quanto precedentemente autorizzato; - che l'impianto pubblicitario, per ubicazione, dimensione, colori ed altre caratteristiche, sia conforme alle prescrizioni stabilite nel presente Regolamento. La predetta dichiarazione dovrà essere resa nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in Materia di Documentazione Amministrativa). Art. 12 Sanzioni Fatte salve le sanzioni previste dalle Leggi di cui al precedente terzo comma dell'art. 1, chiunque viola le disposizioni previste dal presente Regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dall'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e dagli Artt. 23 e 24 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507. Art. 13 Norme Transitorie e Finali Le Autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, conservano la propria validità fino alla scadenza triennale. Qualora il mezzo pubblicitario precedentemente autorizzato non sia conforme per collocazione, dimensioni, colori ed altre caratteristiche a quanto stabilito dal presente Regolamento, gli interessati dovranno presentare apposita domanda in conformità al disposto di cui al precedente Art. 10, tesa al rilascio di una nuova autorizzazione; tale istanza dovrà essere inoltrata al competente Ufficio Tecnico Comunale almeno 90 giorni prima della scadenza della precedente autorizzazione. pag. 8

Art. 14 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla conclusione delle formalità previste dall'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.