Legge 68/99 Collocamento Obbligatorio. Incentivi alle assunzioni lavoratori disabili



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Legge 68/99 Collocamento Obbligatorio Incentivi alle assunzioni lavoratori disabili

La legge 68/99 prevede delle forme di agevolazioni rivolte ai datori di lavoro che procedono all'assunzione di persone disabili ; queste sono finanziate da un apposito Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro. Ogni anno il Ministero procede alla ripartizione delle risorse del fondo alle Regioni, le quali procedono ad una ulteriore ripartizione alle Provincie.

Convenzioni di inserimento lavorativo e agevolazioni CONVENZIONE prevista dall art. 11 della L. 68/99 Le CONVENZIONI sono strumenti tecnico-giuridici aventi ad oggetto la determinazione di un programma di inserimento lavorativo delle persone disabili e delle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della L. 68/99, da concordare tra il datore di lavoro e il Servizio Lavoro, Formazione e Diritti di Cittadinanza per il collocamento mirato. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità di assunzione possono essere previsti lo svolgimento di tirocini formativi o di orientamento, periodi di prova più lunghi rispetto a quelli disciplinati dalla contrattazione collettiva etc.

L'art. 1, comma 37 della legge 24 dicembre 2007, n.247, ha modificato la disciplina delle agevolazioni erogabili sul Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13 L 68/99), sostituendo, dal 1 gennaio 2008, la fiscalizzazione totale o parziale della contribuzione con un contributo all'assunzione calcolato in misura percentuale sul costo salariale annuo.

In misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità (L. 68/99, art. 13 lettera a)

In misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate (L. 68/99, art. 13 lettera b)

Per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile (L. 68/99, art. 13 lettera d).

Possono essere ammesse ai contributi di cui sopra le assunzioni a tempo indeterminato (Il vecchio testo dell'art.13, L.68/99 parlava di fiscalizzazione totale per un massimo di 8 anni o parziale per un massimo di 5 anni; ora si parla di percentuale sul costo salariale ma la norma non prevede limiti temporali).

Convenzione prevista dall art. 22 della L.R. 17/05 E' stata recentemente siglata la convenzione quadro di cui all'art. 22 della L.R. n. 17/2005 che prevede la possibilità di assunzioni di disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo da effettuarsi presso le cooperative sociali e i consorzi a fronte di commesse di aziende che computano i suddetti disabili ai fini dell'assolvimento degli obblighi occupazionali nell'aliquota massima pari al 30% della quota di riserva.

La convenzione di cui all art. 22 della L.R. 17/05 consente: l assunzione di disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo presso cooperative sociali o consorzi e la possibilità delle aziende; di computare i suddetti disabili ai fini dell assolvimento dagli obblighi occupazionali, nell aliquota massima del 30% della quota di riserva.

Esonero parziale, compensazione territoriale e computo I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le "speciali condizioni della loro attività lavorativa", non possono occupare l'intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione una somma, pari a Euro 30,64 per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.