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TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE Il Giudice Designato dott.ssa Silvia Orlando ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel procedimento iscritto al n. 19498/14 R.G./C promosso da: COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TORINO USB LAVORO PRIVATO, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante Larobina Giuseppe, e BOLOGNINI ERMANNO, residente in Rivoli (TO), entrambi elettivamente domiciliati in Torino, via Gropello n.28, presso lo studio degli Avv.ti Maria Spanò e Simone Bisacca che li rappresentano e difendono per procura in atti; RICORRENTI DI PATTI KATIA, residente in Alpignano (TO) ed elettivamente domiciliata in Torino, via Bligny n.0, presso lo studio degli Avv.ti Salvatore Nicola e Stefano Nicola che la rappresentano e difendono per procura in atti; SANDRIN FABIO, residente in Rivoli (TO) ed elettivamente domiciliato in Torino, via Santa Teresa n.23, presso lo studio dell Avv. Giacomo Lesca che lo rappresenta e difende per procura in atti; CASUBOLO ROBERTO, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n.40, presso lo studio dell Avv. Massimo Pozza che lo rappresenta e difende per procura in atti; XXXXXXXXXXXXXXXX Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 28.6.2014 il Coordinamento Provinciale di Torino USB Lavoro Privato e Bolognini Ermanno hanno chiesto a questo Tribunale di sospendere inaudita altera parte le elezioni della R.S.U. presso la U-SHIN ITALIA s.p.a. fissate per la data del 2 luglio Pagina 1

2014 e, previa instaurazione del contraddittorio con la parte, di accertare l illegittimità dell esclusione dalle elezioni medesime della lista USB Lavoro Privato da parte della Commissione elettorale e la nullità/illegittimità di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione elettorale successivi all esclusione del rappresentante di USB dalla predetta in data 23.6.2014, di ordinare ai resistenti di ammettere la lista USB già presentata in data 18.6.2014 alle elezioni per il rinnovo delle R.S.U. presso U-SHIN ITALIA s.p.a. e di ammettere il sig. Bolognini quale membro designato da USB all interno della Commissione elettorale, nonché di desistere dalla prosecuzione dei comportamenti illeciti. Con decreto inaudita altera parte del 30.6.2014 il Giudice ha sospeso le elezioni della R.S.U. presso la U-SHIN ITALIA s.p.a. del 2.7.2014, fissando l udienza per la comparizione delle parti avanti a sé a fini della conferma, modifica o revoca del decreto e per la pronuncia sulle ulteriori istanze cautelari. Sandrin Fabio, costituendosi in data 11.7.2014, ha dato atto che la sua scelta di escludere la lista USL dalle elezioni delle R.S.U. è stata determinata da un interpretazione letterale e di buona fede del Testo Unico sulla Rappresentanza siglato in data 10.1.2014 e che, qualora il Giudice ritenesse fondate le ragioni di parte avverso l accordo predetto, non si opporrebbe all ammissione del sig. Bolognini quale componente della Commissione elettorale e all ammissione della lista USB alle elezioni per il rinnovo delle R.S.U., chiedendo l integrale compensazione delle spese del procedimento. Di Patti Maria Katia, costituendosi all udienza del 14.7.2014, ha chiesto di revocare il decreto emesso in data 30.6.2014 e, previa eventuale audizione delle persone informate sui fatti, di rigettare le domande dei ricorrenti perché infondate in fatto ed in diritto. Casubolo Roberto, costituendosi all udienza del 14.7.2014, ha chiesto di revocare l ordinanza di sospensione delle elezioni della R.S.U. presso U-SHIN e di respingere il ricorso in quanto carente di fumus boni iuris e di periculum in mora. All esito della discussione svolta dalle parti in udienza e dell esame degli scritti difensivi e dei documenti depositati dalle parti resistenti, il Tribunale ritiene infondato il ricorso e revoca il decreto pronunciato in data 30.6.2014. Il procedimento concerne la partecipazione dell associazione sindacale USB Lavoro Privato alle elezioni della R.S.U. presso lo stabilimento di Pianezza di U-SHIN ITALIA s.p.a. ed il ricorso cautelare è stato proposto a seguito della comunicazione 23.6.2014 con cui la Commissione Elettorale, composta dai resistenti Di Patti Maria Katia, Sandrin Fabio e Casubolo Roberto, ha Pagina 2

escluso la lista di USB per non avere quest ultima accettato formalmente ed integralmente i contenuti dell Accordo Interconfederale firmato il 10.1.2014. Tale Accordo Interconfederale - Testo Unico sulla Rappresentanza - prevede che all elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate, per quanto qui interessa, dalle associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1)-accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente accordo, dell Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013; 2)-la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti.. (art. 4 lett. b parte seconda sezione terza TU, doc. 9 dei ricorrenti). USB Lavoro Privato non ha accettato espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti dell Accordo Interconfederale 10.1.2014. I ricorrenti prospettano l esistenza di un diritto contrattuale di USB Lavoro Privato a partecipare alle elezioni della R.S.U. sulla base del CCNL Industria Metalmeccanica Privata 5.12.2012. In particolare espongono che detto CCNL, applicabile in U-SHIN ITALIA s.p.a., prevede che le rappresentanze dei lavoratori in azienda sono costituite dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie nel rispetto della disciplina stabilita dall Accordo Interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 20 dicembre 1993; che tale Accordo Interconfederale prevede che all elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate da associazioni sindacali non firmatarie dell accordo, formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo, a condizione che accettino espressamente e formalmente la regolamentazione dettata dall Accordo e che la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto; che USB ha i requisiti per partecipare alle elezioni della R.S.U. presso lo stabilimento U-SHIN ITALIA s.p.a. secondo il CCNL ed il richiamato Accordo Interconfederale del 1993, avendo in data 18.6.2014 presentato la documentazione necessaria, con espressa accettazione dell Accordo Interconfederale 20.12.1993 ed il corredo di 60 firme di lavoratori U-SHIN s.p.a. pari ad una percentuale superiore al 5% degli aventi diritti al voto; che USB, ritenendo l Accordo Interconfederale 10.1.2014 nullo per contrasto con norme imperative di rango costituzionale, non ha aderito ad esso impugnandolo giudizialmente, ma questo non pregiudica il suo diritto contrattuale a partecipare alle elezioni delle R.S.U. sulla base del CCNL 5.12.2012. Non sussiste il fumus della pretesa di parte ricorrente non essendo configurabile, ad un giudizio sommario ed alla luce degli elementi forniti dalle parti, il diritto contrattuale invocato da USB sulla base del CCNL Industria Metalmeccanica Privata 5.12.2012. Pagina 3

I resistenti Di Patti e Casubolo eccepiscono che USB non è parte del CCNL Industria Metalmeccanica Privata 5.12.2012, non essendo tra i sottoscrittori del contratto. L eccezione è fondata in quanto il CCNL in questione è stato stipulato tra le associazioni datoriali FEDERMECCANICA e ASSISTAL e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FIM, UILM, FISMIC, UGL, con l adesione di USAS-ASGB e SAVT (doc.1 Di Patti e 3 Casubolo). USB Lavoro Privato non è soggetto firmatario del CCNL e non ne è parte. Tanto che non ha chiesto di partecipare all elezione della R.S.U. ai sensi dell art. 4 lett. a) dell Accordo Interconfederale 10.1.2014, che dispone che possono concorrere liste elettorali presentate dalle organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all unità produttiva. Il contratto collettivo è un contratto di diritto comune che ha forza di legge tra le parti ai sensi dell art. 1372 c.c.; non essendo USB Lavoro Privato parte del CCNL, non appare fondata la pretesa azionata nel presente procedimento riferita ad un proprio diritto contrattuale basato sul CCNL medesimo. Né i ricorrenti, a fronte delle eccezioni delle parti resistenti, hanno svolto deduzioni ed hanno fornito argomenti giuridici da cui desumere la sussistenza al contrario di un diritto contrattuale di USB Lavoro Privato basato sul CCNL. Le considerazioni illustrate rendono superfluo l esame delle ulteriori questioni prospettate dalle parti. Il ricorso viene conseguentemente rigettato ed il decreto 30.6.2014 viene revocato. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono poste a carico dei ricorrenti; le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 10.3.2014 n.55 nei seguenti importi, che tengono conto dell effettiva attività svolta -e vengono pertanto ridotti nel minimo rispetto alle previsioni tabellarie dell assenza di fase istruttoria: per fase di studio 845, per fase introduttiva 405, per fase decisionale 573, per complessivi 1.823 di compensi per ciascuna parte resistente. P.Q.M. Il Tribunale, visto l art. 700 c.p.c., pronunciando nel contraddittorio delle parti, -rigetta il ricorso cautelare proposto dal Coordinamento Provinciale di Torino USB Lavoro Privato e da Bolognini Ermanno; -revoca il decreto del 30.6.2014 con cui ha sospeso le elezioni della R.S.U. presso la U-SHIN ITALIA s.p.a., Pianezza; Pagina 4

-condanna i ricorrenti a rifondere ai resistenti le spese del procedimento, che liquida in 1.823 per compensi, oltre CPA ed IVA se dovuta, per ciascun resistente. Torino, 16.7.2014. Il Giudice dott.ssa Silvia Orlando Pagina 5