BILANCI BANCARI (pos. 1205) Bilancio e segnalazioni di vigilanza Chiarimenti e precisazioni della Banca d Italia. La Banca d Italia ha diffuso due note tecniche, che si allegano alla presente, volte a fornire chiarimenti in materia di bilancio e di segnalazioni statistiche di vigilanza, sulla base di alcuni quesiti posti da talune banche. Si illustrano di seguito tali chiarimenti, raggruppandoli secondo le voci di bilancio. 1. Crediti Con riferimento alla compilazione delle tabelle della nota integrativa relative ai crediti, introdotte con le istruzioni diramate dalla Banca d Italia con la lettera del 4 dicembre 1998 1, le precisazioni dell Organo di vigilanza hanno chiarito le modalità di iscrizione dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione e dei dati di flusso delle partite incagliate. 1.1 Crediti cartolarizzati. Nell ambito della disciplina della cartolarizzazione dei crediti è stato chiesto di conoscere la corretta indicazione, nelle tabelle della nota integrativa concernenti la dinamica dei crediti dubbi e la dinamica delle rettifiche di valore complessive, delle perdite subite dalle banche cedenti sui crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione, nel caso in cui esse si siano avvalse del regime di rateizzazione quinquennale nel conto economico previsto dall art. 6, comma 3 della L. n. 130 del 1999 2. Al riguardo, la Banca d Italia ha fatto presente che nell esercizio in cui viene effettuata la cartolarizzazione dei crediti, devono essere rispettate le seguenti indicazioni: nella tabella dinamica dei crediti dubbi, il corrispettivo della cessione va indicato nella voce C.4 variazioni in diminuzione realizzi per cessioni, mentre la perdita complessivamente subita nell esercizio (pari alla differenza positiva tra il valore di bilancio dei crediti ceduti e il corrispettivo della cessione) deve figurare nella voce C.2 variazioni in diminuzione cancellazioni ; nella tabella dinamica delle rettifiche di valore complessive, un quinto della perdita complessivamente subita nell esercizio va allocata nella voce B.1 variazioni in aumento rettifiche di valore, mentre i residui quattro quinti (addebitati direttamente alle riserve patrimoniali) devono essere riportati nella voce B.4 variazioni in aumento 1 Cfr. circolare ABI, serie Tecnica n. 49 del 12 aprile 1999. 2 Cfr. circolare ABI, serie Legale n. 33 del 9 agosto 1999. CircolariABI 8 gennaio 2001 1
altre variazioni in aumento ; parallelamente, l importo globale della medesima perdita va rilevato anche nella voce C.3 variazioni in diminuzione cancellazioni. Inoltre, l Organo di vigilanza ha precisato che in ciascuno dei quattro esercizi successivi a quello della cartolarizzazione, un quinto della perdita complessiva da cessione deve essere incluso nella tabella dinamica delle rettifiche di valore complessive, nelle voci B.1 variazioni in aumento rettifiche di valore e C.5 variazioni in diminuzione altre variazioni in diminuzione. 1.2 Dati di flusso delle partite incagliate Con riferimento alla indicazione dei dati di flusso delle partite incagliate, di cui alla tavola 2 relativa alla dinamica dei crediti dubbi prevista nella richiamata lettera della Banca d Italia del 4 dicembre 1998, l Organo di Vigilanza ha fornito i seguenti chiarimenti. A. In ordine ai rapporti regolati in conto corrente è stato chiesto se sia possibile registrare nello schema segnaletico il saldo dei prelevamenti e dei versamenti operati nel medesimo conto corrente nel periodo di riferimento della segnalazione (1 semestre, intero anno), indicando le eccedenze dei prelevamenti nella voce altre variazioni in aumento e le eccedenze dei versamenti nella voce incassi. La soluzione suggerita è volta ad evitare artificiose dilatazioni della variabilità dell aggregato in questione, dovute alla particolare forma tecnica (conto corrente). In proposito l Organo di vigilanza, confermando detta soluzione, ha fatto presente che, al fine di migliorare la leggibilità dei dati in esame, i versamenti ed i prelievi sui c/c incagliati effettuati nel periodo segnaletico considerato vanno segnalati per sbilancio. B. Un quesito ha riguardato l indicazione, nella citata tavola 2, delle nuove erogazioni effettuate su posizioni già classificate fra le partite incagliate. In proposito, l Organo di vigilanza ha precisato che le stesse devono essere classificate tra le altre variazioni in aumento, in quanto costituiscono forme di sostegno finanziario accordato dalle banche a debitori in difficoltà e non riflettono fenomeni di deterioramento di crediti in bonis. C. Riguardo ai ratei degli interessi di mora maturati ma non contabilizzati, relativi non soltanto alle partite incagliate ma anche alle sofferenze, la Banca d Italia chiarisce che, in analogia con quanto richiesto per la redazione del bilancio e della situazione semestrale, essi debbano formare oggetto di rilevazione nella tavola 2 in esame. Lo stesso criterio segnaletico va adottato anche per le seguenti voci della matrice dei conti: 3277 sofferenze: ripartizione per garanzie, 3279 partite incagliate: ripartizione per garanzie e 3281 totale dei crediti: ripartizione per garanzie. D. La Banca d Italia, nel concordare con quanto sostenuto dalle banche circa l esigenza di evitare l artificiosa volatilità degli incagli oggettivi (cioè di quelle posizioni che automaticamente vanno ad alimentare la voce incagli allo scattare di determinate soglie di insoluto, cfr. voce 2367 della matrice dei conti) in dipendenza dell irregolare andamento dei pagamenti delle rate, ha precisato che vanno compensati tra loro gli CircolariABI 8 gennaio 2001 2
aumenti e le diminuzioni di tali posizioni verificatesi nel medesimo periodo segnaletico (1 semestre; intero anno). E. E stato posto il quesito se il passaggio di una posizione a incaglio nel primo semestre e a sofferenza nel secondo semestre debba essere rilevato nel modo seguente: 1) con riferimento al periodo 1 gennaio-30 giugno, registrando una variazione in aumento delle partite incagliate; 2) con riferimento al periodo 1 gennaio-31 dicembre, registrando due variazioni, una in aumento e l altra in diminuzione delle partite incagliate ed una variazione in aumento delle sofferenze. Sul punto, la Banca d Italia ha fatto presente che, per ragioni di trasparenza informativa, deve restare traccia nelle segnalazioni del processo di progressivo deterioramento di un credito. Pertanto, nel caso in cui una determinata posizione entri nell area degli incagli nel primo semestre ed in quella delle sofferenze nel secondo semestre, la segnalazione dovrà registrare tutti i movimenti avvenuti nel periodo con le modalità innanzi descritte. 1.3. Dati di flusso dei dubbi esiti nelle segnalazioni di vigilanza La Banca d Italia, ai fini di una più agile correntezza applicativa, ha accolto la richiesta delle banche di non censire, nei dati di flusso delle segnalazioni di vigilanza relativi ai dubbi esiti, la divisa (euro/altre valute) dei rapporti sottostanti. 2. Titoli Riguardo alle operazioni in titoli sono state fornite le seguenti precisazioni. 2.1. Titoli strutturati In ordine alle operazioni in titoli strutturati 3 è stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione in bilancio. La Banca d Italia ha precisato che ai fini del bilancio occorre seguire le indicazioni fornite con il 13 aggiornamento del Manuale per la compilazione della matrice dei conti 4, secondo il quale i contratti derivati incorporati vanno, in via generale, separati dai contratti ospite e rilevati come strumenti finanziari autonomi al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni: a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente connessi con quelli del contratto ospite ; b) il derivato incorporato può 3 Si tratta di strumenti finanziari costituiti dalla combinazione di un contratto ospite (ossia un attività o una passività finanziaria) e di un contratto derivato incorporato che è in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto ospite. 4 Cfr. circolare ABI, serie Tecnica n. 68 del 7 agosto 2000. CircolariABI 8 gennaio 2001 3
essere autonomamente qualificato come un derivato (cfr. Manuale per la compilazione della matrice dei conti, Avvertenze generali, parag. 30 strumenti finanziari strutturati ). In proposito, la Banca d Italia richiama a titolo esemplificativo due tipologie di strumenti finanziari strutturati nei quali il derivato incorporato deve essere segnalato in modo separato: strumenti nei quali il parametro di riferimento del contratto derivato incorporato è di differente natura rispetto a quello che determina i flussi di cassa dello strumento ospite (ad esempio i titoli index-linked e reverse convertible 5 ); strumenti nei quali il parametro di riferimento del contratto derivato incorporato, sebbene sia della medesima natura dello strumento ospite, presenta un effetto leverage tale da dilatarne o contrarne il valore di almeno due volte. Riguardo ai titoli strutturati nei quali il derivato incorporato non deve, invece, essere separato, vengono illustrate le seguenti fattispecie: strumenti nei quali il parametro di riferimento del contratto derivato incorporato è della stessa natura di quello che determina i flussi di cassa dello strumento ospite, salvo la fattispecie precedentemente indicata; contratti con clausole di indicizzazione collegate al tasso di inflazione; contratti con opzioni di rimborso anticipato. Da ultimo, l Organo di vigilanza ha precisato che in calce alla tabella 10.5 Operazioni a termine della nota integrativa, va riportato almeno l ammontare complessivo (al valore nozionale) dei contratti derivati incorporati in strumenti finanziari che hanno formato oggetto di separazione dal contratto ospite. 2.2. Negoziazione per conto terzi E stato chiesto di conoscere le corrette modalità di rilevazione nella nota integrativa delle operazioni di compravendita dei contratti a termine negoziati sul MIF e dei contratti derivati negoziati sull IDEM, nelle quali la banca è esecutrice di ordini conferiti dalla propria clientela. La Banca d Italia ha osservato in proposito che le disposizioni concernenti l istituzione, l organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevedono che: la Cassa di compensazione e garanzia, registri in due conti distinti le posizioni contrattuali costituite a fronte di operazioni effettuate dalle banche per proprio conto e di quelle effettuate per conto dei propri committenti; novembre 1999. 5 Relativamente ai titoli reverse convertible cfr. circolare ABI, serie Tecnica n. 131 del 15 CircolariABI 8 gennaio 2001 4
i committenti depositino presso gli aderenti ai mercati dei contratti uniformi a termine i margini iniziali, di variazione e aggiuntivi in tempo utile per l effettuazione di tali depositi presso la Cassa di compensazione e garanzia da parte degli aderenti stessi. Le menzionate disposizioni inoltre stabiliscono che gli aderenti, quando operano per conto dei propri clienti, negoziano di fatto in nome e per conto terzi, anche se la Cassa per motivi di efficienza dei mercati riconosce come controparti contrattuali solo gli aderenti. Premesso quanto sopra, l Organo di vigilanza fa presente che le operazioni della specie vanno segnalate nella voce 12.1 negoziazione di titoli, Parte B, Sezione 12, relativa alla gestione e intermediazione per conto terzi, distinguendole da quelle riguardanti i titoli. Analogamente vanno trattate le operazioni di compravendita di strumenti derivati operate in mercati ufficiali ove vigono regole organizzative e di funzionamento delle Clearing House simili a quelle previste per la Cassa di compensazione e garanzia. 2.3. Titoli di terzi in deposito Con riferimento alle informazioni da fornire nella nota integrativa del bilancio, di cui alla Parte B, Sezione 12 Gestione e intermediazione per conto terzi, l Organo di vigilanza, in coerenza con il trattamento segnaletico previsto per la matrice dei conti, ha precisato che: i titoli ricevuti da terzi a garanzia di operazioni di credito, per i quali la banca svolga un servizio accessorio di custodia e amministrazione, vanno ricondotti nella voce 12.3 custodia e amministrazione di titoli ; i titoli in deposito connessi con lo svolgimento della funzione di banca depositaria vanno segnalati nella voce 12.3 custodia e amministrazione di titoli ; qualora tali titoli siano di importo apprezzabile essi devono essere indicati in modo specifico; i titoli in deposito connessi con l attività di gestioni patrimoniali collettive vanno ricondotti nella voce 12.2 gestioni patrimoniali, dandone specifica evidenza se di importo apprezzabile. 2.4. Titoli di proprietà con opzione di rimborso anticipato: vita residua. Circa le modalità di rilevazione nella nota integrativa, di cui alla Parte B, Sezione 11 concentrazione e distribuzione delle attività e delle passività, tavola 11.6 Distribuzione temporale delle attività e delle passività, dei titoli di proprietà sui quali è riconosciuta al sottoscrittore o all emittente l opzione di rimborso anticipato, coerentemente con il trattamento segnaletico previsto per la matrice dei conti, la Banca d Italia ha precisato che: per i titoli di proprietà sui quali è prevista l opzione di rimborso anticipato a favore della banca segnalante, deve farsi riferimento al lasso temporale mancante alla prima data CircolariABI 8 gennaio 2001 5
di esercizio dell opzione se il valore corrente alla data di riferimento del bilancio è inferiore al prezzo di esercizio, oppure al periodo temporale mancante alla scadenza finale del titolo se il valore corrente è superiore al prezzo di esercizio; per i titoli di proprietà sui quali l opzione di rimborso anticipato è a favore dell emittente, deve farsi riferimento al lasso temporale mancante alla prima data di esercizio dell opzione se il valore corrente alla data di riferimento del bilancio è superiore al prezzo di esercizio, oppure al periodo temporale mancante alla scadenza finale del titolo se il valore corrente è inferiore al prezzo di esercizio. 2.5. Dati di flusso dei titoli La Banca d Italia ha condiviso la soluzione segnaletica suggerita dalle banche volta a facilitare la quadratura tra l importo del portafoglio titoli di inizio e di fine periodo, rilevando convenzionalmente l importo degli scoperti tecnici (posizione corta in titoli) di inizio periodo tra le altre variazioni in diminuzione e quello di fine periodo tra le altre variazioni in aumento. 3. Avviamento emerso in sede di fusione e imposta sostitutiva In materia di fusione o incorporazione di imprese, la normativa prevede che l impresa incorporante (o risultante da una fusione) può a determinate condizioni poste dalla vigente normativa IRPEG dedurre dal reddito imponibile l ammortamento dell avviamento pagato per l acquisizione dell impresa incorporata. Nel caso in cui detta deduzione non è ammessa, la disciplina tributaria prevede che l impresa incorporante versi un imposta sostitutiva su tale avviamento, rientrando così nel regime di piena deducibilità. Al riguardo, è stato chiesto se l onere sostenuto per l imposta sostitutiva debba essere rilevato come una fiscalità anticipata, secondo la disciplina diffusa dalla Banca d Italia 6. L Organo di vigilanza ha osservato che, nel caso di specie, l avviamento non deducibile costituisca una differenza di natura permanente che, in quanto tale, non genera l obbligo di rilevare in bilancio alcun tipo di fiscalità anticipata (come si evince dalla IAS n. 12 Income taxes ); gli effetti economici derivanti dall indeducibilità dell avviamento si manifesteranno, infatti, nel tempo sotto forma di un maggior carico fiscale e troveranno sistemazione contabile via via che si produrranno. In tale ambito, il versamento dell imposta sostitutiva configura nella sostanza un anticipo (regolato in base ad un aliquota ridotta) della fiscalità corrente (ad aliquota piena) che si genererebbe altrimenti per effetto della indeducibilità del suddetto ammortamento. Premesso quanto sopra, la Banca d Italia ha fatto presente che l iscrizione in bilancio di detto anticipo tra le attività dello stato patrimoniale, voce 130 altre attività, si configura 6 Cfr. circolare ABI, serie Tecnica n. 123 del 1 novembre 1999. CircolariABI 8 gennaio 2001 6
solo a condizione che i redditi imponibili attesi in futuro dall azienda siano in grado di assorbire le quote annue di ammortamento dell avviamento e che, parallelamente a questo, tale attività va via via ammortizzata in contropartita della voce 20 imposte sul reddito d esercizio del conto economico (iscrivendola convenzionalmente tra le imposte correnti); inoltre, essa deve formare oggetto di specifica informativa nella sezione della nota integrativa dedicata alla illustrazione della fiscalità della banca (Parte B, Sezione 7). Analoghi criteri di rilevazione devono essere adottati nella compilazione delle segnalazioni in matrice dei conti. 4. Fondi pensione di previdenza complementare Talune banche hanno chiesto di conoscere quali siano con precisione i fondi di previdenza complementare da rilevare in bilancio nella sottovoce 80 a) fondi per rischi ed oneri: fondi di quiescenza e per obblighi simili del passivo dello stato patrimoniale, a seguito del D.Lgs. n. 124 del 1993. In proposito, la Banca d Italia ha ribadito che nella menzionata sottovoce devono formare oggetto di rilevazione esclusivamente i fondi di previdenza complementare (sia a contribuzione definita sia a prestazione definita) iscritti, ai sensi dell art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 124 del 1993, nella sezione speciale dell albo di cui all art. 4, comma 6, del medesimo decreto ( fondi interni ) e non anche i restanti fondi di previdenza complementare ( fondi esterni ). Inoltre, l Organo di vigilanza ha precisato quanto segue: qualora il flusso dei ricavi generati dagli investimenti di pertinenza dei fondi interni sia di importo rilevante, può essere data specifica evidenza al fenomeno inserendo nel conto economico le seguenti voci: 65 ricavi su investimenti dei fondi di quiescenza e per obblighi simili e 85 accantonamenti dei ricavi su investimenti dei fondi di quiescenza e per obblighi simili (nella nota integrativa andrà poi specificata la composizione della voce 65); il rendiconto dei fondi di quiescenza che, secondo le vigenti disposizioni (cfr. il fascicolo I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione, pag. 2.3.5), deve essere allegato al bilancio è quello relativo ai suddetti fondi interni. In merito a quest ultimo aspetto, la Banca d Italia oltre a ribadire la totale osservanza da parte delle banche di tale prescrizione, precisa che per i fondi interni (o per le loro sezioni ) a prestazioni definite (ivi inclusi i fondi o le sezioni a contribuzione definita che sono nella fase di erogazione) occorre fornire nel rendiconto anche le informazioni sulla riserva matematica, sull aliquota ordinaria di accantonamento e sulla periodicità del relativo calcolo attuariale. CircolariABI 8 gennaio 2001 7
5. Dati per la contribuzione al Fondo nazionale di garanzia In relazione alla nuova normativa sul regime di contribuzione al Fondo nazionale di garanzia, è stato posto il quesito se sia corretto abolire l informativa di nota integrativa di cui alla Parte C Informazioni sul conto economico, Sezione 7.2 Altre informazioni sul conto economico dati per la contribuzione al Fondo nazionale di garanzia. In proposito, la Banca d Italia ha puntualizzato come la nuova disciplina, che ha eliminato il riferimento alle commissioni figurative come base per il calcolo del contributo, preveda che: il contributo a copertura delle spese di funzionamento del Fondo, costituito da una quota fissa uguale per tutti gli intermediari, è comunicato dal Fondo agli aderenti; il contributo a copertura degli interventi istituzionali viene calcolato dal Fondo sulla base dei dati relativi alla base contributiva di ciascun aderente (proventi lordi e volumi intermediati), inviati dagli intermediari direttamente al Fondo. Posto quanto sopra, la Banca d Italia ha precisato che non devono essere più prodotte le informazioni di cui alla nota integrativa, nella Parte C Informazioni sul conto economico, Sezione 7.2 Altre informazioni sul conto economico dati per la contribuzione al Fondo nazionale di garanzia. Allegati: - Lettera Banca d Italia, n. 174668 del 20 luglio 2000 - Lettera Banca d Italia, n. 47893 del 25 ottobre 2000. ;;;; 23; AR (bilanci-quesiti 2000) CircolariABI 8 gennaio 2001 8