PESCARA GAS S.P.A. CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO



Documenti analoghi
Comune di Villa di Tirano

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA IN CAMPO ASSICURATIVO. All. 1 CAPITOLATO TECNICO

Capitolato per il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell Università degli Studi di Camerino. Codice CIG: F8

AUTORITA PORTUALE DI MESSINA C. so Vittorio Emanuele II n. 27, Messina (ME)

Allegato 3. Indice generale 1. OGGETTO DEL SERVIZIO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO OBBLIGHI DEL BROKER OBBLIGHI DI ANSF...

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - OGGETTO DELL INCARICO

GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

COMUNE DI MARANO LAGUNARE PROVINCIA DI UDINE DISCIPLINARE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Ufficio Gare, Contratti e Acquisti CAPITOLATO PER IL BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI BARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Pag. 1 di 9

CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA SOCIETA ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.u.r.l.

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTRMEDIAZIONE ASSICURATIVA

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO. Servizio di Consulenza ed Assistenza Assicurativa (brokeraggio)

Allegato 1 ART. 1 1/6

CAPITOLATO D APPALTO

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2018

COMUNE DI ALTOPASCIO

COMUNE DI PASIAN DI PRATO PROVINCIA DI UDINE SERVIZIO DI BROKER ASSICURATIVO

Capitolato Speciale di Appalto relativo all affidamento del servizio di Brokeraggio assicurativo del Comune di San Giustino

DISCIPLINARE D INCARICO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

COMUNE DI MONTIGNOSO

CSA SERVIZI DI BROKERAGGIO

ART. 1. In particolare l'incarico riguarda:

CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO. Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina del servizio di

ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO

COMUNE DI RIMINI Direzione Risorse Finanziarie Settore Tributi ed Economato

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA PROVINCIA DI CATANIA

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 - OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO

Art. 1: Oggetto dell appalto

BOZZA DI CONTRATTO. tra

SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZAASSICURATIVA (BROKERAGGIOASSICURATIVO) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

COMUNE DI TRESANA DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CITTA' DI PIAZZA ARMERINA PROVINCIA DI ENNA

DISCIPLINARE D INCARICO DI BROKER DI ASSICURAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

A l l e g a t o C. C O M U N E D I C I S T E R N A D I L A T I N A P r o v i n c i a d i L a t i n a SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Consiglio Regionale del Piemonte

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Monterosa 2000 S.p.A. Sede Legale: Frazione Bonda, Alagna Valsesia (VC) Sede Secondaria: Loc. Punta Indren Gressoney L.T.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI - ANNO 2009

SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO

COMUNE DI MASSA E COZZILE (PROVINCIA di PISTOIA) SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

ECONOMICO FINANZIARIO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 7 DEL 18/01/2011

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

LOTTO N. 1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CONSORZIO AREA SVILUPPO INDUSTRIALE CASERTA Viale E. Mattei, n Caserta

ALLEGATO C CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Settore Amministrativo. U.O. Provveditorato Economato. Capitolato speciale di appalto per:

CONVENZIONE. tra. il Soggetto gestore EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA della provincia di Lucca (ERP)

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

COMUNE DI PALERMO SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo

Comune di San Giuliano Milanese Settore Economico Finanziario Servizio Economato

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COMUNE DI GUASILA.

L anno., il giorno. del mese di.. presso

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Regione Toscana - Giunta Regionale. Direzione Generale Organizzazione. Settore Patrimonio e Logistica

CAPITOLATO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO DI ,00 PER IL FINANZIAMENTO DELL

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE LATINA CONTRATTO DI APPALTO TRA PER

ALLEGATO B CONVENZIONE

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG: ) TRA

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI TRECATE PER PERIODO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): B52. Via V. Locchi, Trieste CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

O P E R A R O M A N I

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO. - Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è stata indetta una

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

PROVINCIA DI MILANO DISCIPLINARE DI INCARICO. Atti n /15.4/2013/1 ***** TRA

Prot. n. 381 /C14e Roma, li SITO WEB: IL Dirigente Scolastico

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

C o m u n e d i B a r i DISCIPLINARE DI GARA

REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO D APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DEL COMUNE DI VILLADOSE

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE **********************************************************************

Oggetto: Bando di gara per la stipula di convenzione del servizio di cassa - quadriennio 01/01/ /12/ Codice CIG Z3715F0800

Sviluppo Investimenti Territorio s.r.l.

COMUNE DI FERENTILLO Provincia di Terni

professionalità, con l'obiettivo di garantire all amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi

COMUNE DI MARTIGNANO

Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Transcript:

PESCARA GAS S.P.A. CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Art. 1 - Oggetto dell'incarico L'incarico ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della società PESCARA GAS Spa, così come definito dal D.Lgs n. 209 del 7 settembre 2005, con particolare riferimento all'attività di consulenza, assistenza, collaborazione, gestione amministrativa delle polizze. L espletamento dell incarico sarà a titolo non oneroso per PESCARA GAS Spa e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del broker, il quale non potrà impegnare in alcun modo PESCARA GAS Spa se non preventivamente autorizzato. L opera del broker verrà remunerata, secondo consuetudine di mercato, dalle Compagnie con le quali verranno stipulate le polizze. Art. 2 - Prestazioni oggetto dell'incarico Il broker si impegna a fornire alla società supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicate in via principale e non esaustiva: 1) Identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività della società finalizzata alla razionalizzazione della copertura assicurativa della società; 2) Analisi tecnico-assicurativa delle polizze in essere, in relazione allo stato dei rischi esistenti e delle migliori condizioni praticate sul mercato assicurativo attuale; 3) Formulazione del piano assicurativo ottimale e del Capitolato Speciale di appalto per il necessario affidamento dei servizi assicurativi, con stesura dei bandi di gara, capitolati speciali e/o altra documentazione richiesta almeno 5 mesi prima dello scadere della copertura assicurativa, consulenza ed assistenza nel corso di svolgimento delle procedure volte all individuazione delle Compagnie contraenti con redazione di idonee relazioni di valutazione nel merito delle proposte ricevute, assistenza in fase di svolgimento della gara d appalto per le coperture assicurative; 4) Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze della società PESCARA GAS, conseguenti ad evoluzioni legislative e/o regolamentari. 5) Gestione tecnica ed amministrativa delle polizze per l intera durata dei contratti di assicurazione, compresa la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell incarico), il controllo sull emissione delle polizze e appendici, la segnalazione delle scadenze di pagamento dei premi, l assistenza tecnica per tutte le vicende inerenti il Contratto stesso, con relazione periodica sulla gestione tecnicoamministrativa delle polizze e predisposizione di report annuali relativi allo stato dell intero pacchetto assicurativo della società PESCARA GAS con prospettazione di eventuali iniziative di miglioramento della gestione e strategie da attuare a breve e medio termine; 6) Assistenza ai sinistri attivi della società PESCARA GAS al fine di abbreviare i tempi di liquidazione dei danni. Nei casi di controversie, l individuazione del perito e la proposta del legale è di competenza della società PESCARA GAS; 7) Assistenza e consulenza nei sinistri passivi, previo ottenimento di informazioni dalla Compagnia Assicuratrice (liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti); 8) Supporto formativo (anche con la resa di pareri in forma scritta) del personale della società PESCARA GAS che collabora alla gestione dei contratti assicurativi con riferimento in particolare: all introduzione di novità legislative in materia assicurativa; all individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato; 1

alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall attuazione del D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro; alle problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del D.Lgs n.196/2003; all individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con la società convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto; 9) Svolgimento servizi gratuiti aggiuntivi nei termini offerti in sede di gara. Art. 3 - Gestione amministrativa delle polizze La società PESCARA GAS si impegna a versare al broker gli importi relativi ai premi previsti dai contratti da stipulare in tempo utile con riferimento alle scadenze pattuite nei singoli contratti. Il broker, a seguito del versamento dei premi, rilascerà alla società entro il termine perentorio di 15 (quindici giorni) dal pagamento delle polizze le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Società di assicurazione, debitamente quietanzate. La società si impegna altresì a far pervenire tempestivamente al broker ogni documentazione necessaria all esercizio dell incarico. La società PESCARA GAS è in ogni caso libero di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, e di intraprendere rapporti con qualsivoglia Compagnia di assicurazione, a prescindere dal rapporto contrattuale con il broker e dalla presenza della clausola di brokeraggio nelle polizze stipulate dalla Società. Art. 4 - Durata del contratto Il servizio avrà durata biennale a decorrere dal 1 gennaio 2009. Il broker si impegna ad iniziare lo svolgimento dell incarico anche in pendenza della formale stipula del contratto in forma di atto pubblico amministrativo. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker, su richiesta della società PESCARA GAS, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker o alla società. Art. 5 Situazione assicurativa della società PESCARA GAS Le polizze assicurative della società PESCARA GAS, attualmente in corso, sono le seguenti: Polizza Scadenza Premio annuo lordo Incendio rischi industriali 31.12.2008 21.000,50 Responsabilità civile 31.12.2008 5.400,41 Uffici studi professionali 31.12.2008 422,00 Amministratori, Sindaci, Dirigenti 07.03.2009 5.501,25 Autovettura aziendale 06.03.2009 1.006,50 Autovettura aziendale 06.03.2009 1.006,50 Autovettura aziendale 14.04.2009 949,50 Totale premio annuo lordo 35.286,66 Art. 6 - Criteri per l'affidamento del servizio Il servizio sarà aggiudicato a favore dell offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il criterio di cui all articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata in base agli elementi indicati nella tabella seguente. Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto. La valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione appositamente nominata. 2

La società PESCARA GAS si riserva di aggiudicare anche in caso di una sola offerta valida e ritenuta soddisfacente e di non aggiudicare in caso di offerte non soddisfacenti, senza che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere. Nel caso di conclusione anticipata dell'incarico per un qualsiasi motivo, La società PESCARA GAS ha facoltà di rivolgersi al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio. Offerta tecnica così composta: max. punti 65 elementi di valutazione A Progetto di gestione del servizio, in relazione alle prestazio-ni oggetto dell incarico e al fi-ne di garantire l economicità e l efficacia del programma assicurativo B Eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, aventi stretta correlazione con il servizio oggetto dello stesso, da svolgere a titolo gratuito Punteggio max. note 45/100 Riferimento: dettagliato Progetto di servizio da specificare nell offerta. Il Progetto dovrà indicare in max 10 pagine a pena di esclusione. Il progetto dovrà riguardare i seguenti aspetti con l attribuzione dei punteggi parziali indicati: a) le strutture tecniche (assetto organizzativo, team di servizio) punti 10/100; b) le modalità organizzative concretamente seguite per lo svolgimento dell attività (es.: metodologie di analisi dei rischi e di gestione dei sinistri): punti 10/100; c) le modalità operative di gestione del servizio (es.: strumenti di reportistica, assi-stenza e supporto agli uffici): punti 15/100; d) le tempistiche di svolgimento delle prestazioni: punti 5/100; e) i benefici prospettati per la società: punti 5/100 20/100 Riferimento: descrizione analitica da dettagliare nell offerta, avuto riguardo alla concreta utilità per la società, in termini di operatività e gestione delle risorse. Offerta economica: max 35 punti a) elementi di valutazione Ammontare delle provvigioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze non RCA punteggio max. 25/100 fino al 5% punti 25; 6% punti 22; 7% punti 19; 8% punti 16; 9% punti 13; 10% punti 10; 11% punti 7; oltre l 11% punti 4. note b) Ammontare delle provvigioni poste a carico delle Compagnie sulle polizze RCA 10/100 fino al 5% punti 10; 6% punti 8; 7% punti 6; 8% punti 4; oltre l 8% punti 2. 3

Art. 7 - Corrispettivo dell'incarico L'incarico di cui al presente capitolato non comporta per la società PESCARA GAS alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confermati i contratti assicurativi della società PESCARA GAS, sulla base della percentuale dichiarata in sede di partecipazione alla gara, per la quale è stato attribuito il punteggio. Sarà onere del broker predisporre adeguata clausola da inserire nelle bozze dei capitolati d oneri e nei successivi contratti assicurativi, riportante la citata percentuale. Non competerà alcun corrispettivo per l analisi di nuovi rischi o per l elaborazione di ulteriori proposte di garanzia assicurativa. Nessun compenso potrà altresì essere richiesto nel caso in cui la società non ritenga di procedere alla stipula del contratto di assicurazione o non si produca il buon esito della gara ad evidenza pubblica. Il broker, nel caso in cui venga sciolto il rapporto di brokeraggio con la società PESCARA GAS secondo le previsioni contenute nel presente capitolato speciale, deve rinunciare ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quella in cui interviene lo scioglimento medesimo. Art. 8 Cauzione L Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva stabilita nella misura forfetaria di 3.000,00 a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto, mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, con espressa previsione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della società PESCARA GAS. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale. In caso di decurtazione dell ammontare della cauzione a seguito dell applicazione delle penali di cui al successivo art. 9, il Broker è obbligato a reintegrare l importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall avvenuta escussione. In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, la società PESCARA GAS ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell art. 17 del capitolato. Art. 9 Penalità La società applicherà una penale di 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini che verranno di volta in volta stabiliti nelle varie fasi di espletamento del servizio, oltre a quelli già fissati nel presente capitolato, salvo comprovate cause di forza maggiore che il broker dovrà specificare con apposita lettera alla Società Pescara Gas prima della scadenza del termine fissato. In caso di mancata comunicazione, nessuna causa di forza maggiore può essere adottata a giustificazione del ritardo. Le penalità, qualora non pagate durante l appalto, verranno detratte, senza formalità di sorta, dalla garanzia bancaria o assicurativa di cui al precedente articolo. Art. 10 Obblighi delle parti contraenti Il broker, nell espletamento del servizio si impegna a: 1. impiegare i propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all utilizzo della documentazione necessaria; 2. svolgere l incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all offerta presentata in sede di gara, nell interesse della società PESCARA GAS e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; 3. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell attività della società PESCARA GAS; 4

4. non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare la società senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dallo stesso; 5. mettere a disposizione della società PESCARA GAS ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; 6. fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della società PESCARA GAS; 7. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi; 8. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell attività della società PESCARA GAS; Dalla data di decorrenza dell incarico, inoltre, il Broker è tenuto a: 1. assicurare la completa gestione del programma assicurativo della società PESCARA GAS, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato dalla società Pescara Gas per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell inizio dell incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data. 2. A tenere il segreto d ufficio ed osservare l obbligo di diligenza nell esecuzione del servizio di cui all art. 1176 del Codice Civile. Sono a carico del Broker: 1. Tutti gli oneri e le spese necessari per l espletamento dell incarico; 2. i rischi connessi all esecuzione dell incarico; 3. tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. La società avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dalla Legge 28 novembre 1894 n. 792 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. La società PESCARA GAS si impegna a: 1. Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l intermediazione del Broker; 2. rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto della società PESCARA GAS, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo; 3. indicare espressamente, in ciascun capitolato d appalto, la percentuale della provvigione che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker; 4. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l incarico; 5. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker; 6. effettuare il pagamento dei premi al Broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Art. 11 Svolgimento dell incarico 5

La società PESCARA GAS autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. E esplicitamente convenuto che restano in capo alla società l assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti. Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della società, né è in grado d impegnare in alcun modo la società se non previa esplicita autorizzazione. Il Broker trasmette alla società Pescara Gas i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie etc) almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza indicata nelle polizze assicurative. Il Broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto della società PESCARA GAS, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire alla società l efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare alla società le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Non sono imputabili alla società gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Art. 12 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro Il Broker si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Broker si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del proprio contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il Broker si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Broker anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Art. 13 Responsabilità del Broker Il Broker è l unico responsabile dell esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi camerali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi camerali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell incarico di cui al presente disciplinare. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 14. 6

14 Polizza assicurativa. Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D.Lgs 209/05 per un massimale non inferiore ad un milione di euro per ciascun sinistro e 1,5 milioni di euro per tutti i sinistri. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell incarico. Il massimale non dovrà essere inferiore a quelli stabiliti dall ISVAP nel corso della durata contrattuale. Art. 15 Referente del broker Il broker si impegna a designare nell istanza di partecipazione alla gara un proprio incaricato in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico della società PESCARA GAS per il servizio oggetto del presente capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla società, eventualmente anche recandosi personalmente presso la sede di quest ultima. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest ultimo, che dovrà anch egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa. Art. 16 Divieto di subappalto e cessione del contratto L aggiudicatario è l unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. Art. 17 Risoluzione e recesso La società si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell offerta. La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito con l indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il Broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio. La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l iscrizione dell aggiudicatario al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all art. 109 del D.Lgs 209/05, o nel caso lo stesso venga dichiarato fallito, ovvero in caso di cessione dell azienda, di concordato preventivo, di stato di moratoria, o di conseguente atto di sequestro o di pignoramento a carico dell Impresa. È fatto salvo ogni diritto della società PESCARA GAS di procedere per i danni subiti. Art. 18 - Controversie foro competente Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Pescara. Art. 19 - Oneri fiscali Il Broker riconosce a suo carico tutte le spese di bollo e quelle per l eventuale registrazione in caso d uso, nonché ogni onere fiscale presente o futuro riguardanti la stipula della presente convenzione e sue consequenziali. 7

Art. 20 Rinvio Per quanto non disciplinato dal presente capitolato dovrà farsi riferimento alla normativa vigente in materia nell ambito del territorio dello stato italiano. Art. 21 Autorizzazione al trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all esecuzione dell incarico regolamentato dal presente capitolato. 8