Causa C-843/19. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

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Sintesi C-843/19-1 Causa C-843/19 Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia Data di presentazione: Giudice del rinvio: 20 novembre 2019 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Corte superiore di giustizia della Catalogna, Spagna) Data della decisione di rinvio: Ricorrente: Resistente: 12 novembre 2019 Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) BT Oggetto del procedimento principale Concessione del pensionamento anticipato a una lavoratrice rientrante nel Sistema especial para Empleados de Hogar (regime speciale dei collaboratori domestici) della previdenza sociale spagnola (già regime speciale del servizio domestico; in prosieguo: «regime speciale dei collaboratori domestici»). Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale Compatibilità con le direttive 79/7 e 2006/54 dell articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della Ley General de la Seguridad Social (legge generale sulla previdenza sociale), che impedisce l accesso al pensionamento anticipato se la pensione da ricevere è inferiore all importo della pensione minima. IT

SINTESI DELLA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE CAUSA C-843/19 Questione pregiudiziale Se sia compatibile con il diritto dell Unione una normativa nazionale, come l articolo 208, [paragrafo 1, lettera] c), della legge generale sulla previdenza sociale del 2015, il quale richiede per tutti gli affiliati al regime generale che, per poter essere collocati in pensionamento anticipato volontario, la pensione da ricevere, calcolata conformemente al regime ordinario senza integrazione compensativa, sia almeno pari alla pensione minima, nei limiti in cui tale normativa, applicandosi a un numero molto più elevato di donne che di uomini, opera una discriminazione indiretta nei confronti delle donne affiliate al regime generale. Disposizioni del diritto dell Unione fatte valere Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24; ES 05/02, pag. 174). Articoli 1, 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1. Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU 2006, L 204, pag. 23). Considerando 30 e articoli 2, paragrafo 1, e 19. Sentenza del 7 maggio 1991, Commissione/Belgio (C-229/89, EU:C:1991:187), punto 13. Sentenza del 9 novembre 1992, Molenbroek/Sociale Verzekeringsbank (C-226/91, EU:C:1992:451), punto 19. Sentenza del 14 dicembre 1995, Nolte/Landesversicherungsanstalt Hannover (C-317/93, EU:C:1995:438), punto 33. Sentenza dell 8 maggio 2019, Villar Láiz (C-161/18, EU:C:2019:382), punti da 37 a 39. Disposizioni di diritto nazionale fatte valere Testo consolidato della legge generale sulla previdenza sociale, approvato mediante il Real Decreto Legislativo 8/2015 (regio decreto legislativo 8/2015), del 30 ottobre 2015 (BOE n. 261, del 31 ottobre 2015, pag. 103291; in prosieguo: la «LGSS»). Articoli 59, 207 e 208. Decreto 825/1976, de 22 de abril, por el que se regula la cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar (decreto 825/1976, del 22 aprile 1976, che disciplina la contribuzione nel regime speciale di 2

INSS previdenza sociale dei collaboratori domestici) (BOE n. 99, del 24 aprile 1976, pag. 8106). Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (legge 27/2011, del 1 agosto 2011, sull aggiornamento, adattamento e modernizzazione del sistema previdenziale), (BOE n. 84, del 2 agosto 2011, pag. 87495). Trentanovesima disposizione aggiuntiva. Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (regio decreto-legge 28/2018, del 28 dicembre 2018, per la rivalutazione delle pensioni pubbliche e altre misure urgenti in materia sociale, del lavoro e dell occupazione) (BOE n. 314, del 29 dicembre 2018, pag. 129875). Articolo 4, paragrafo 2. Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale 1 La sig. ra BT, ricorrente in primo grado e resistente nel presente procedimento, ha chiesto all INSS, il 12 dicembre 2016, di accedere al pensionamento anticipato volontario con effetto a decorrere dal 4 gennaio 2017, data in cui ha compiuto 63 anni, risolvendo volontariamente il contratto di lavoro in essere. Essa ha sempre versato contributi al precedente regime speciale del servizio domestico, attuale regime speciale dei collaboratori domestici, raggiungendo un periodo di contribuzione di 14 054 giorni, 166 giorni esclusi. 2 L INSS, con decisione del 19 dicembre 2016, ha rifiutato di concederle la prestazione, in ragione del fatto che l importo della pensione che essa avrebbe ricevuto era inferiore all importo della pensione minima che le sarebbe spettata in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età, conformemente alle condizioni di cui all articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS. 3 Il reclamo di natura amministrativa previo al contenzioso in sede giudiziaria è stato respinto con decisione del 10 marzo 2017. Secondo la decisione la pensione della ricorrente sarebbe ammontata a EUR 549,30 mensili, derivanti dall applicazione di un coefficiente dell 85% alla base imponibile di EUR 646,24. Essa concludeva che la pensione che le sarebbe spettata era inferiore alla pensione minima di vecchiaia, pari a EUR 637,10, cosicché essa non soddisfaceva le condizioni di cui al suddetto articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS. 4 Il 27 aprile 2017 la lavoratrice ha presentato ricorso avverso l INSS dinanzi al Juzgado de lo Social (tribunale del lavoro) n. 10 di Barcellona, (Spagna), chiedendo che le venisse riconosciuto il pensionamento anticipato volontario. Tale giudice ha ritenuto che la disposizione applicata dall INSS costituisse una discriminazione indiretta nei confronti delle donne, maggiormente presenti nel settore dei collaboratori domestici, e che pertanto non potesse essere applicata, 3

SINTESI DELLA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE CAUSA C-843/19 conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla direttiva 79/7. 5 Tale sentenza rileva che, secondo quanto indicato dall INSS in un rapporto, attualmente, una persona da sempre affiliata al regime speciale dei collaboratori domestici, che ha versato contributi su base fissa fino al 2011 e che, a partire dal 2012, contribuisce per la base più elevata possibile, sebbene raggiunga 44 anni e mezzo di contributi versati, non potrà fruire della pensione di vecchiaia anticipata a 63 anni, in quanto la prestazione risultante non supererebbe l importo minimo che le spetta a 65 anni. Pertanto, la sentenza afferma che sussiste una discriminazione indiretta, motivo per cui è stata disapplicata direttamente la norma nazionale ed è stato concesso il pensionamento volontario anticipato richiesto. 6 L INSS ha impugnato la sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Principali argomenti delle parti nel procedimento principale 7 L INSS sostiene che non è soddisfatta la condizione prevista dalla legge per il pensionamento anticipato per volontà dell interessato, ossia che la pensione da ricevere superi l importo della pensione minima che spetterebbe all interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età. Esso ritiene che non sussista discriminazione fondata sul sesso, poiché vi è una ragione obiettiva che esclude qualsiasi discriminazione, ossia l esigenza di adottare le misure necessarie richieste dall Unione europea per mantenere la sostenibilità del sistema di previdenza sociale, in particolare per raggiungere un equilibrio sostenibile tra durata della vita professionale e durata della pensione. Se si potesse accedere volontariamente alla pensione di vecchiaia senza alcuna restrizione, le conseguenze per la previdenza sociale sarebbero gravi e insostenibili, «non solo per il maggior numero di pensioni concesse, ma per il costo che implicherebbe il finanziamento delle integrazioni fino ai minimi corrispondenti», il che sarebbe contrario alle raccomandazioni dell Unione europea e al Patto di Toledo, che le applica. 8 Per quanto riguarda la proposizione della questione pregiudiziale, la sig.ra BT non vi si oppone. Il pubblico ministero, che non è parte in causa, ritiene che non sia necessaria, poiché la norma può essere direttamente disapplicata ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia. L INSS ribadisce le sue precedenti affermazioni. Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale 9 Nel presente procedimento si discute la compatibilità con le direttive 79/7 e 2006/54 dell articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS, nella misura in cui si applica alle donne. Tale disposizione è così formulata: «Laddove sia dimostrato 4

INSS il soddisfacimento dei requisiti generali e specifici di tale tipologia di pensionamento, l importo della pensione da ricevere deve essere superiore all importo della pensione minima che spetterebbe all interessato in base alla sua situazione familiare al compimento dei 65 anni di età. In caso contrario, non sarà possibile accedere a siffatta tipologia di pensione di vecchiaia anticipata». 10 La pensione minima è fissata ogni anno nel bilancio generale dello Stato e implica che nessun pensionato potrà ricevere una pensione inferiore all importo minimo fissato, a condizione che quest ultimo non percepisca altri redditi che non rientrano nella previdenza sociale, sebbene abbia diritto a una prestazione inferiore conformemente alle norme applicabili in materia di determinazione degli importi delle pensioni. In tal caso, alla pensione da ricevere si aggiunge l integrazione compensativa, a carico del bilancio dello Stato, al fine di garantire il percepimento di un importo minimo considerato vitale. 11 La condizione di cui all articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS ha lo scopo di consentire l ottenimento di una prestazione quantomeno sufficiente a soddisfare le esigenze del pensionato, e che ciò possa altresì avvenire senza che lo Stato debba operare un integrazione compensativa della pensione alla quale si ha diritto in forza della contribuzione effettuata affinché tale prestazione raggiunga l importo della pensione minima. Il giudice del rinvio precisa tuttavia che tale condizione vale unicamente per il pensionamento anticipato volontario, e non per il pensionamento anticipato forzato di cui all articolo 207 della LGSS, che deriva da una cessazione del rapporto di lavoro per ragioni oggettive. 12 Il giudice del rinvio ritiene che, se non esistesse tale condizione secondo cui la prestazione da ricevere deve corrispondere almeno alla pensione minima, l età pensionabile potrebbe essere liberamente anticipata, per semplice volontà del lavoratore, senza che questi subisca alcuna perdita del valore della pensione, poiché se la pensione non raggiungesse l importo minimo, sarebbe integrata fino a tale importo. Pertanto, per libera scelta dell interessato si addebiterebbero importi sul bilancio, che è ciò che la legge intende evitare. Inoltre, come sostiene l INSS, l Unione europea raccomanda di raggiungere un equilibrio sostenibile tra durata della vita professionale e durata della pensione: così emerge dal cosiddetto Libro verde, del 7.7.2010, COM(2010)365, «Verso sistemi pensionistici adeguati, sostenibili e sicuri in Europa», che è un obiettivo europeo. 13 Alla luce di tali considerazioni generali, il giudice del rinvio procede all analisi della situazione del caso di specie. La sig.ra BT è una lavoratrice affiliata al vecchio regime speciale del servizio domestico. Tale regime si caratterizzava per il fatto che le basi contributive dei suoi affiliati, in gran parte donne, erano fisse, vale a dire uniche, coincidenti con la soglia minima di contribuzione al regime generale, pari allo stipendio minimo interprofessionale di volta in volta applicabile. Di conseguenza le loro basi contributive, e quindi le loro pensioni, erano inferiori a quelle generali. 5

SINTESI DELLA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE CAUSA C-843/19 14 Dal 2012 è stata introdotta un integrazione scaglionata nel regime generale della previdenza sociale, come regime speciale dei collaboratori domestici, di modo che l importo delle basi di contribuzione è aumentato: in primo luogo, sono state stabilite basi crescenti a seconda dello scaglione in cui rientra lo stipendio percepito, di modo che ad ogni scaglione di stipendio corrisponda una base contributiva; nel 2021 la base contributiva sarà pari allo stipendio effettivamente percepito. In ogni caso, come sostiene l INSS, la possibilità di raggiungere la pensione minima con i propri contributi può variare a seconda dell evoluzione delle basi contributive di tale regime speciale e dell importo della pensione minima: se le basi contributive del regime speciale aumentano (o se vengono equiparate al regime generale) sarà più facile soddisfare tale condizione; invece, se l importo della pensione minima viene aumentato, sarà più difficile per tale gruppo di persone accedere al pensionamento anticipato. 15 Il giudice del rinvio rileva che la pensione attualmente ricevuta dalle lavoratrici affiliate al vecchio regime speciale dipende sia dal precedente sistema di contribuzione, sia dagli stipendi bassi del settore, corrispondenti alla specializzazione professionale, da un lato, e alla capacità economica dei datori di lavoro, dall altro. Tali lavoratrici operano in un settore che invero non è aziendale, ma domestico, in cui la posizione del datore di lavoro è assunta dall uomo/dalla donna di casa, avente una capacità economica generalmente inferiore a quella dei vari settori produttivi imprenditoriali, e in cui tale attività è ad oggi svolta in un contesto in cui entrambi i partner lavorano, sicché, per poterlo fare, hanno bisogno di un aiuto esterno. Da ciò deriva, in generale, la minore capacità economica del settore, la minore contribuzione realizzata e le minori prestazioni ricevute. 16 L INSS sottolinea che i collaboratori domestici costituiscono un gruppo a cui si richiede una minor contribuzione al finanziamento e alla sostenibilità del sistema di previdenza sociale, sia per la loro contribuzione storicamente minore, su basi contributive fisse, sia per i successivi limiti per scaglioni. Ciò giustifica, a suo avviso, la restrizione relativa al pensionamento anticipato, dato lo squilibrio tra il loro finanziamento e le prestazioni che ricevono, sostanzialmente identiche a quelle del regime generale. 17 Cionondimeno, il giudice del rinvio nutre dubbi sulla questione di stabilire se l articolo 208, paragrafo 1, lettera c), della LGSS comporti una discriminazione indiretta, vietata dall articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7, nei confronti delle donne, in quanto prevede come condizione supplementare del pensionamento volontario che la pensione risultante sia almeno pari alla pensione minima (-senza l integrazione compensativa-). Se tale condizione fosse contenuta in una norma che disciplina l attuale regime speciale dei collaboratori domestici, o fosse limitata ai suoi affiliati, la sussistenza della discriminazione sarebbe indiscutibile, nella misura in cui in grande maggioranza i collaboratori domestici sono donne: secondo le statistiche ufficiali l 89% dei collaboratori domestici sono donne. In tal caso, una norma che restringa il proprio ambito di applicazione ai collaboratori domestici sarebbe indubbiamente discriminatoria, in quanto imporrebbe una condizione per ottenere il pensionamento anticipato impossibile 6

INSS da soddisfare; pertanto, la norma potrebbe essere direttamente disapplicata, senza che sia necessario un rinvio pregiudiziale, in considerazione del fatto che l infrazione è evidente. 18 Tuttavia, la norma si applica al regime generale nella sua totalità, che comprende circa 14 882 318 lavoratori, uomini e donne, rispetto ai 406 864 affiliati al regime speciale dei collaboratori domestici. Pertanto, è necessario estendere l ambito dell analisi a tutto il regime generale. Se si limitasse l esame al vecchio regime speciale, solo i suoi affiliati avrebbero diritto di ottenere il pensionamento anticipato volontario, e tale diritto non spetterebbe ad altre donne che si trovino, per altre ragioni, in una situazione analoga. Lo stesso varrebbe se si prendesse in considerazione ciascun gruppo di donne che ha subìto una delle cause storiche o attuali che hanno portato a una contribuzione inferiore e quindi a una pensione inferiore. In tali casi l esenzione si applicherebbe al gruppo considerato, al quale appartiene la ricorrente in primo grado, e non ad altri. 19 A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che la norma si applica anche ai lavoratori a tempo parziale - per la maggioranza donne -, alle lavoratrici poco qualificate e, di conseguenza, che percepiscono stipendi bassi, a causa della formazione delle donne storicamente inferiore - con ripercussioni attuali sul tipo di lavoro svolto-, alle lavoratrici che in passato, dopo aver contratto matrimonio, hanno lasciato il lavoro subordinato o indipendente che svolgevano - e che erano persino obbligate ad abbandonarlo, in forza di alcune norme di settore -, e che hanno ripreso a lavorare solo quando i figli sono cresciuti, con il conseguente modesto periodo di contribuzione e la conseguente ripercussione sulla pensione, nonché alle lavoratrici, inter alia, che hanno dovuto prendersi cura di familiari disabili o minori di età. Tutte queste categorie, per motivi storici o in taluni casi anche attuali, hanno versato contributi per importi inferiori o per un tempo inferiore, o per entrambi, rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici che non si trovano in tali circostanze, e ciò ha comportato un maggior numero e una maggiore percentuale di donne che ricevono integrazioni compensative, e che sono interessate dalla norma controversa. 20 Il giudice del rinvio ritiene che, nella presente fattispecie, sussista anche una violazione del principio di non discriminazione, in ragione delle statistiche relative alla percezione di pensioni minime con le rispettive integrazioni. Infatti, attualmente la pensione minima è di EUR 677,4 mensili, senza coniuge a carico, e di EUR 835,75 con coniuge a carico. Dalle statistiche della previdenza sociale stessa risulta che 422 112 uomini percepiscono pensioni minime, che rappresentano il 15,23% delle pensioni di vecchiaia ricevute da uomini, a fronte di 468 822 donne, che rappresentano il 31,45% delle pensioni di vecchiaia ricevute da donne. Pertanto, le donne rappresentano solo il 35,55% del totale dei pensionati, ma il 53,62% dei beneficiari dell integrazione compensativa (422 112 uomini, rispetto a 468 822 donne). 21 Inoltre, non sembra che tale differenza stia diminuendo bensì, al contrario, che stia aumentando, come si osserva dal 2013. Infatti, nel settembre 2019 il numero di 7

SINTESI DELLA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE CAUSA C-843/19 pensionati uomini con pensioni minime è diminuito rispetto al dicembre 2018 (passando da 422 112 nel dicembre 2018 a 412 931 nel settembre 2019), mentre il numero di donne con pensioni minime è aumentato (passando da 468 822 nel dicembre 2018 a 477 490 nel settembre 2019). 8