IL mantenimento della prole e l assegnazione



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Capitolo 3 IL mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale Caso 3.1 Come si configurava, prima della riforma della materia, l istituto del mantenimento della prole? Come è noto il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole (art. 147 c.c.). Dovendo i coniugi adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 148 c.c.), anche il nuovo art. 155, comma 4, c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. La precedente disciplina dell art. 155 c.c. non distingueva tra figli minorenni e maggiorenni; questi ultimi venivano equiparati ai minorenni qualora non economicamente autonomi. Quanto al mantenimento del figlio minorenne nel regime antecedente la riforma, il coniuge non affidatario era tenuto a provvedervi attraverso la corresponsione, in favore dell altro coniuge, di norma economicamente più debole, di un assegno mensile da gestire per le spese del minore, senza obbligo di rendiconto. Nei casi in cui il genitore affidatario fosse economicamente più forte, il contributo poteva essere solo formale o addirittura escluso. L art. 155 c.c., prima della novella, disponeva che il giudice, stabilito a quale dei genitori toccasse l affidamento del figlio, determinasse la misura ed il modo con cui il genitore non affidatario dovesse provvedere e contribuire al mantenimento, all istruzione ed all educazione dei figli, cioè sostenendo indirettamente le spese per la cura, l istruzione e l educazione dei figli. Mentre il coniuge affidatario provvedeva al mantenimento diretto del figlio convivente, mediante l attribuzione diretta ed immediata delle proprie risorse (tra le quali figurava anche l assegno di mantenimento per il minore), il genitore non affidatario era esclusivamente gravato da una forma di mantenimento indiretto che si realizzava mediante la corresponsione dell assegno.

L affido condiviso 50 NOTA BENE Il mantenimento si definisce diretto allorchè il genitore provvede direttamente alla corresponsione al figlio di quanto necessario. Si definisce invece indiretto quando il genitore corrisponde all altro un assegno la cui funzione è quella di provvedere alle necessità del figlio. In questo secondo caso il rapporto è tra il genitore che corrisponde l assegno e quello che lo percepisce, e non tra il primo ed il figlio. Era introdotto un meccanismo di esborsi diretti per capitoli di spesa, che quindi non avrebbero potuto essere contestate all altro genitore. Ciò rispondeva alla necessità di evitare che il genitore non affidatario, oltre all assegno mensile dovesse provvedere a tutte le spese del figlio nei periodi di permanenza presso la sua abitazione e nei periodi di vacanza, trattandosi di una spesa eccessiva per questo genitore e di un indebito arricchimento del genitore affidatario, che continuava a ricevere l assegno mensile anche nei periodi in cui non doveva affrontare spese per il minore. Vi era, di fatto, molto spazio in capo alla discrezionalità del giudice, ed il sistema di mantenimento diretto era comunque subordinato dalla giurisprudenza a condizioni e limiti. Conforme: Cass., 30 luglio 1997, n. 7127 In tema di separazione personale dei coniugi, il giudice ha facoltà di determinare l assegno periodico di mantenimento, che un coniuge è obbligato a versare a favore dell altro, in una somma di denaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro, risultino idonee a soddisfare le esigenze del coniuge in cui favore l assegno è disposto, rispettando il requisito generale di determinatezza o determinabilità dell obbligazione. Pertanto il coniuge può essere obbligato a corrispondere, oltre ad un assegno determinato in somma di denaro, anche altre spese, quali quelle relative al canone di locazione per la casa coniugale ed i relativi oneri condominiali, purchè queste spese abbiano costituito oggetto di specifico accertamento nel loro ammontare e vengano attribuite nel rispetto dei criteri sanciti dai commi primo e secondo dell art. 156 c.c.. LA NUOVA NORMATIVA L impianto della precedente legge è stato modificato. In sintesi, la novità consiste nel passaggio da un sistema di mantenimento indiretto in capo al genitore non affidatario ad uno di mantenimento diretto in capo ad entrambi i genitori. NOTA BENE Per mantenimento si intende non soltanto la corresponsione di quanto necessario al sostentamento dei figli, ma anche tutto ciò che è necessario per la loro educazione, istruzione e per il soddisfacimento di

3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale tutte le esigenze di vita e socialità del minore. (Cass., 19 marzo 2002, n. 3974, secondo cui le esigenze dei figli debbono essere ricondotte, oltrechè all aspetto alimentare, a quello abitativo, scolastico, sociale, sportivo, sanitario, nonché all assistenza morale e alla predisposizione di una stabile organizzazione domestica). L assegno non costituisce più la forma ordinaria di mantenimento, in quanto si stabilisce che possa essere previsto ove necessario. Se previsto, comunque, potrà non essere onnicomprensivo (in quanto il giudice potrà stabilire, anche soltanto per alcune voci, il ricorso al mantenimento diretto) e, come si vedrà, dovrà essere quantificato sulla base di criteri esplicitamente indicati dalla legge. Il nuovo art. 155, comma 4, c.c. dispone. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ad una prima disamina, in forza della nuova normativa che prevede l affidamento congiunto i figli vanno mantenuti da entrambi i genitori. Se i genitori non trovano un accordo diretto, il giudice, tenendo conto dell affidamento condiviso, fissa la misura ed il modo del contributo dei genitori. Si terrà conto del principio di proporzionalità del contributo, per cui in caso di disparità economica tra i due genitori l assegno periodico di mantenimento dovrà essere corrisposto da entrambi in base alle rispettive risorse economiche. La precedente formulazione dell art. 155 c.c. non indicava i criteri cui doveva attenersi il giudice nella determinazione dell assegno di mantenimento per il figlio. A ciò suppliva la giurisprudenza, che aveva indicato quali parametri le condizioni economiche dei genitori, le esigenze del minore, rapportate al tenore di vita della famiglia, dando luogo, in tal modo, ad una eccessiva discrezionalità in capo ai giudici dei diversi tribunali. La novità insita nella nuova normativa è l eliminazione dell assegno di mantenimento per il figlio corrisposto al coniuge affidatario, e la sostituzione con l assegno diretto perequativo periodico. I criteri stabiliti dal legislatore sono i seguenti: 1) le esigenze attuali del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 51

L affido condiviso 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nonostante il nuovo testo si preoccupi di fornire dei parametri di riferimento, questi sono stati fortemente criticati dalla dottrina per la eccessiva vaghezza delle formule utilizzate. 52 NOTA BENE In forza dell art. 4 della legge 54/2006 detta disposizione si applica non solo con riguardo al giudizio di separazione ma anche a quello di divorzio ed altresì nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, e naturalmente anche all ipotesi in cui venga disposto l affidamento ad un solo genitore in luogo dell affidamento condiviso. Va evidenziato, infine, che l importo per legge deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. In conclusione risposta a 3.1 Prima della novella legislativa, il rapporto economico con il figlio era gestito unicamente dal genitore affidatario, che impiegava l assegno percepito dall altro genitore, non affidatario, che a ciò era tenuto. I due genitori erano quindi posti su di un diverso piano, e la legge si occupava soltanto di come il non affidatario dovesse contribuire al mantenimento. Di fatto il regime del mantenimento era duplice, in quanto il genitore affidatario vi assolveva in maniera diretta, mentre quello non affidatario in via indiretta corrispondendo un assegno al primo. Nella pratica, poi, di regola il mantenimento veniva assolto in via indiretta mediante la corresponsione di assegno periodico: il giudice stabiliva la misura e le modalità della prestazione pecuniaria a carico del genitore non affidatario, che la eseguiva corrispondendo l assegno all altro genitore e nell interesse del figlio.

3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale Caso 3.2 Cosa si intende per mantenimento diretto ed indiretto? Come si pone la nuova normativa al proposito? Entrando maggiormente nel dettaglio delle disposizioni di cui alla legge 54/2006, è possibile osservare quanto segue. Partendo dal presupposto che l obbligo di mantenimento del figlio grava in solido su entrambi i genitori ed in proporzione alle rispettive sostanze e capacità reddituali, a seguito della separazione entrambi i genitori continuano ad essere obbligati al mantenimento, qualunque sia la statuizione pronunciata dal giudice in merito all affidamento. Di fatto, nella vigenza della precedente normativa si faceva prevalentemente ricorso all affidamento esclusivo, e ciò determinava che il Tribunale stabilisse la misura e modalità della prestazione pecuniaria a carico del genitore non affidatario e la corresponsione dell assegno di mantenimento direttamente al coniuge affidatario, che in questo modo vantava un credito iure proprio. Si distingueva, poi, la modalità di mantenimento diretto da quello indiretto. Il genitore affidatario provvedeva al mantenimento diretto del minore utilizzando sia le proprie risorse e mezzi sia il contributo ricevuto dall altro genitore; il genitore non affidatario, invece, provvedeva al mantenimento indiretto, attraverso la corresponsione dell assegno direttamente al coniuge affidatario. Un problema concreto si verificava allorchè il coniuge non affidatario avesse provveduto, ad esempio nei periodi concordati in cui il figlio avesse dimorato presso di lui, direttamente al mantenimento, con ciò incidendo sulla misura della prestazione indiretta a cui era tenuto mediante l erogazione di assegno. Ad un primo orientamento giurisprudenziale che riconosceva il diritto a considerare il valore della prestazione esclusiva e diretta elargita temporaneamente dal coniuge non affidatario, in pratica dispensando questi dal versamento dell assegno per il periodo in cui avesse tenuto presso di sé il figlio (Cass., 13 dicembre 1988, n. 6786), ha fatto seguito una posizione propensa alla riduzione proporzionale della misura del contributo indiretto, in considerazione dei maggiori oneri a carico del non affidatario e delle corrispondenti minori spese a carico del coniuge affidatario. Conforme: Cass., 13 dicembre 1996, n. 11138..l obbligo del genitore affidatario di provvedere, pur con il concorso dell altro ex coniuge, al mantenimento dei figli minori è tendenzialmente illimitato, in quanto l affidatario medesimo deve permanentemente sopportare le spese generali e di organizzazione domestica anche nei periodi in cui i figli dovrebbero vivere presso il genitore non affidatario, ove questi, per qualsivoglia motivo, non eserciti tale diritto-dovere, tenuto conto, altresì, che sarebbe impossibile e estremamente difficile eliminare dette spese in relazione agli indicati periodi. Ne deriva che il pagamento dell assegno per i figli non può essere sospeso nei periodi in cui i figli stessi vivano presso il genitore non affidatario; mentre è ammissibile una riduzione 53

L affido condiviso 54 proporzionale della misura dello stesso, avuto riguardo ai maggiori oneri sopportati dal non affidatario nei menzionati periodi e dalle corrispondenti minori spese (specialmente per vitto e per cure quotidiane) sostenute durante gli stessi dal genitore affidatario. Conforme: Cass., 17 gennaio 2001, n. 566 deve ritenersi che in mancanza di diverse disposizioni, il contributo al mantenimento di figli minori, determinato in una somma fissa mensile in favore del coniuge affidatario, non costituisca il mero rimborso delle spese sostenute dal suddetto affidatario nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all anno; ne consegue che il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall obbligo di corresponsione dell assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di visita disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda pertanto, in modo esclusivo, al loro mantenimento. Il nuovo art. 155 comma 4 c.c., nella sua formulazione, non pare discostarsi dalla precedente previsione, presentando tuttavia la novità dell espressa previsione dei parametri da utilizzarsi ai fini della determinazione della misura dell assegno. È dubbio se il legislatore abbia inteso, con questa nuova norma, apportare un sostanziale mutamento della prospettiva, passando dal precedente sistema del mantenimento indiretto a quello diretto. Il dato di fatto è che mentre il mantenimento per il coniuge continua ad assumere la veste di un assegno, quello per i figli può essere anche diretto e l assegno può assumere valenza integrativa o essere del tutto escluso. In altre parole, ci si può domandare se il mantenimento diretto assuma oggi valenza di eccezione o di regola. A tale proposito non mancano tesi favorevoli all una piuttosto che all altra ipotesi. A) A favore del mantenimento diretto è possibile argomentare che il sistema indiretto, a seguito delle novità legislative, avrebbe assunto valenza sussidiaria e riequilibratrice nei casi in cui, tenutosi conto dei parametri elencati dall art. 155 comma 4 c.c., il reddito di uno dei coniugi sia reputato insufficiente dal giudice. Ciò può valere in quanto, e soltanto se, si considera normale una presenza paritaria dei figli con entrambi i genitori, ipotesi che ben si accorda con la previsione di normalità della forma di affidamento condiviso. Se tale paradigma fosse perfetto, ossia se i figli trascorressero esattamente la metà del loro tempo con ciascuno dei genitori, non vi sarebbe bisogno di corrispondere un assegno, se non appunto con funzione riequilibratrice in caso di disparità dei redditi e di ricupero della proporzionalità (è la tesi tra gli altri di Schlesinger: l affidamento condiviso è diventato legge, che attribuisce tra l altro rilevanza all inciso secondo cui l assegno è corrisposto solo ove necessario, a fronte dell applicazio-

3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale ne di cinque criteri per la quantificazione della misura, generici e di non facile determinabilità). Le suddette argomentazioni valorizzano, pertanto, il carattere innovativo della disposizione auspicando la normalità e preferenzialità del sistema di mantenimento diretto. B) A favore della centralità del mantenimento indiretto, invece, propendono coloro che indicano l inesistenza nel nuovo testo normativo di qualsiasi elemento idoneo a sancire la prevalenza del mantenimento diretto. Tale tesi, tuttavia, si scontra anche con il dato testuale allorchè l art. 155, comma 4, c.c. prevede come meramente eventuale l assegno di mantenimento, essendo disposto dal giudice ove necessario. Secondo chi scrive, la lettura della norma consente di concludere nel senso che il mantenimento diretto costituisce la regola, e che soltanto in caso di necessità è possibile disporre la corresponsione di un assegno a titolo di mantenimento indiretto, coerentemente all inciso ove necessario. Ciò si palesa conforme alla nuova concezione del ruolo dei genitori in presenza dell affidamento condiviso e del principio di assoluta parità dei genitori che esso contempla: essi sono posti sullo stesso piano dalla formula ciascuno provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito ; ciò rappresenta un corollario della loro parità anche per quanto concerne il concreto esercizio della potestà genitoriale. NOTA BENE All atto pratico, in caso di affidamento condiviso, entrambi i genitori provvedono direttamente al mantenimento dei figli, senza possibilità di richiedere rimborsi a meno che non sia diversamente stabilito dal giudice, che nel disporre in tal senso dovrà avere presente le eventuali disparità economiche esistenti tra i coniugi e comunque applicare, ai fini della determinazione del quantum, i parametri indicati dalla legge. L assegno pertanto sarà solo eventuale, se deciso dal giudice. Qualificata dottrina (De Filippis, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio Cedam) ha asserito che Ai sensi dell art. 155, il giudice, prima di arrivare a decidere se sia necessario l assegno, ha già stabilito il modo in cui ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli. Egli ha, pertanto già stabilito la proporzione in cui il mantenimento grava su ciascuno dei due e le sfere qualitative o temporali entro cui l obbligo deve esplicarsi. Poiché ciò è avvenuto senza la previsione di alcun assegno perequativo, si deve ritenere che tutto sia stato previsto nella forma del mantenimento diretto. Se non vi fosse la previsione del quarto comma, relativa alla possibilità di inserire un assegno, il manteni- 55

L affido condiviso mento sarebbe integralmente diretto. È proprio tale precetto che ripristina il mantenimento indiretto e lo fa attraverso l inciso se necessario. 56 Conforme: Trib. Catania, 12 luglio 2006 In tema di mantenimento dei figli minori, laddove i genitori abbiano pari potenzialità reddituali ed il giudice abbia stabilito, durante l arco della settimana, un paritario periodo di permanenza dei figli con ciascun genitore, non vi è necessità di imporre all uno o all altro il versamento di un assegno periodico, fermo restando che ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento diretto nel periodo di rispettiva permanenza e che sarà tenuto al 50% delle spese scolastiche e di vestiario e di quelle per le attività sportive o ricreative cui abbia dato il suo assenso, nonché al 50% di quelle di carattere sanitario. Nello stesso senso è Tribunale di Chieti, ordinanza 28-6-2006. Contra: Cass., 18 agosto 2006, n. 18187 L affidamento condiviso è istituto che, per le sue finalità riguardanti l interesse del minore (..) non può certo fare venire meno l obbligo patrimoniale di uno dei genitori a contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di un assegno a favore del genitore con il quale gli stessi convivono. In altri casi, pur negando il mantenimento diretto, i giudici del merito hanno optato per addurre una motivazione che giustificasse il discostarsi da esso (Trib. Catania decreto 21-4- 2006). IL CD. MANTENIMENTO INTEGRATO È possibile allora parlare di mantenimento integrato, intendendosi con tale espressione la funzione integrativa che talvolta (molto spesso, nella pratica) l assegno può assumere nell integrare il mantenimento diretto, nei casi in cui il ricorso ad esso in via esclusiva si presenti problematico o non compatibile con il principio di proprorzionalità dell apporto dei coniugi rispetto alle rispettive capacità reddituali: un esempio è costituito da due genitori con redditi differenti, che vantano uguali tempi di permanenza dei figli presso di sé; in tal caso è evidente che il ricorso esclusivo al mantenimento diretto provocherebbe un esborso proporzionalmente maggiore in capo al coniuge dotato di disponibilità economiche più limitate, con conseguente violazione delle disposizioni della legge 54/2006. In tali casi la corresponsione dell assegno è finalizzata alla correzione delle disfunzioni e sperequazioni manifestate dal mantenimento diretto, senza che venga peraltro meno la natura preminente ed ordinaria tipica di quest ultimo nell ambito delle nuove previsioni di cui alla legge 54/2006. Sull argomento si segnalano alcune interessanti pronunzie.

3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale Conforme: Trib. Catania, ordinanza 24 aprile 2006 In materia di contributo al mantenimento della prole, può presumersi che il genitore non convivente con i figli provvederà, almeno per un 20% del contributo complessivamente dovuto, prendendosi cura di effettuare spese dirette a vantaggio della prole (acquistando per loro beni e servizi), e per il resto dovrà rimborsare all altro genitore, presso cui i figli convivono, e che per questo affronterà le spese legate ai bisogni quotidiani, quanto da quest ultimo sborsato in eccesso rispetto alla propria quota astratta. Sull argomento è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che con la sentenza 18 agosto 2006, n. 18187, seppure in una fattispecie attinente al precedente affidamento congiunto previsto dalla normativa ante legge 54/2006, in materia di coesistenza tra modalità diretta ed indiretta dell assolvimento del mantenimento ha statuito:..detto affidamento congiunto, ove disposto, non può comportare necessariamente, in ordine al mantenimento dei figli, un pari obbligo patrimoniale a carico dei genitori, nel senso che dall affidamento congiunto debba discendere l obbligo per ciascun coniuge di provvedere in via diretta al mantenimento dei figli. Tale tipo di valutazione non può assolutamente essere consentita qualora si tenga conto che l affidamento congiunto, come detto, attiene all interesse del minore dal punto di vista del suo sviluppo, del suo equilibrio psico-fisico, anche in considerazione di situazioni socio ambientali, del perpetuarsi dello schema educativo già sperimentato durante il matrimonio, mentre la corresponsione dell assegno di mantenimento per i figli ha natura patrimoniale-assistenziale (cd. assistenza materiale), ed è finalizzata a sostenere le spese necessarie per consentire le attività dirette a detto sviluppo psico-fisico del minore. In definitiva, l affidamento congiunto è istituto che, per le sue finalità riguardanti l interesse dei figli, non esclude l obbligo del versamento di un contributo, ove ne sussistano i presupposti, a favore del genitore con il quale i figli stessi convivono. Ancora sull argomento, tra la più recente produzione giurisprudenziale di merito, utile al fine di verificare la concreta applicazione dei concetti sopra espressi, si segnala il Tribunale di Messina, che con ordinanza del 13 dicembre 2006, resa in un procedimento di separazione a seguito di richiesta di modifica dell ordinanza presidenziale ex art. 709, comma 4, c.p.c., disponeva l affidamento condiviso dei figli e, dalla previsione della residenza privilegiata dei minori presso l abitazione di uno dei genitori, riteneva che la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore della prole, piuttosto che il contributo diretto, rappresentasse la modalità più appropriata di assolvimento del mantenimento, in quanto tale modalità comporta di regola l assunzione in via pressochè esclusiva da parte del genitore con cui il minore risiede di oneri di varia natura non solo le spese correnti di vitto e alloggio ma anche quelle di abbigliamento o quelle relative ad attività culturali, ricreative o ludiche non propriamente riconducibili ad oneri straordinari. 57

L affido condiviso 58 Conforme: Trib. La Spezia, ordinanza 14 marzo 2007 In tema di mantenimento dei figli minori, l adozione di un regime di affidamento alternato con suddivisione paritaria della convivenza e del tempo trascorso con l uno e con l altro genitore impone il venir meno di qualsivoglia contributo di mantenimento della prole a carico di un genitore ed a favore dell altro; conseguentemente ciascun genitore potrà e dovrà sopportare gli oneri quotidiani nel momento in cui la figlia ne è convivente. Viceversa, quanto agli oneri non quotidiani (quali il rinnovo del vestiario, l acquisto di libri scolastici e le spese per le vacanze), l unica scelta possibile è quella della loro attribuzione in misura paritaria a entrambi i coniugi; se trattasi di oneri straordinari (ad esempio apparecchio ortodontico o corsi di recupero), sarà necessario il previo accordo delle parti, fatta salva l urgenza del caso; per gli oneri non straordinari (quale ad esempio l acquisto di vestiti) ogni genitore potrà assumere l iniziativa di affrontarli e chiederne il rimborso all altro coniuge per la quota di sua spettanza. Conforme: Trib. Bologna, decreto 19 giugno 2007 In tema di mantenimento dei figli minori, allorchè sorgano contrasti tra i genitori in ordine alla misura ed alle modalità di ripartizione delle spese straordinarie relative alla prole, è opportuno, per un verso, stabilire analiticamente le spese straordinarie da sostenersi nell interesse dei minori (nonché le relative modalità di rimborso delle stesse), e per un altro verso prevedere che le stesse vengano previamente concordate tra i genitori. ESECUZIONE DELLE STATUIZIONI IN MATERIA DI MANTENIMENTO Un breve inciso di carattere pratico è opportuno in relazione al concetto di titolo esecutivo, collegato alla possibilità di esecuzione concreta delle statuizioni in materia di mantenimento. È noto che i provvedimenti presidenziali e quelli del giudice istruttore in materia di separazione e divorzio costituiscono titolo esecutivo (art. 189 disp. att. c.p.c. richiamato per il divorzio dall art. 4, comma 8, ultima parte, della legge 1 dicembre 1970 n. 898), al pari del processo verbale di conciliazione (art. 185 c.p.c.), delle sentenze (art. 474 c.p.c.) e degli accordi di separazione omologati nella parte in cui contengono obbligazioni di somme di denaro (art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.). Poiché solo sulla base di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474, comma 1, c.p.c.) è consentito avviare una procedura esecutiva, è importante verificare quali requisiti debbano sussistere in capo ai provvedimenti di natura economica affinchè gli stessi siano considerati titolo esecutivo, e il beneficiario dell obbligazione possa dare attuazione al suo titolo. La questione si presenta rilevante e si è posta, nella prassi, soprattutto per le spese straordinarie, cioè per le spese inerenti al mantenimento, all istruzione o all educazione dei figli, rese necessarie da avvenimenti o scelte che esulano dal-

3. Il mantenimento della prole e l assegnazione della casa coniugale le abituali e prevedibili esigenze di vita quotidiana per le quali, secondo un certo orientamento della giurisprudenza, non sussisterebbe alcun obbligo, a carico del genitore affidatario, di accordo anticipato con l altro genitore, nei limiti in cui tali spese non implichino decisioni di maggiore interesse per la prole, essendo distinto tale concetto da quello di spese straordinarie. Le spese straordinarie non sono, per definizione, preventivamente liquidabili ma l inesistenza del titolo esecutivo non ha mai impedito, naturalmente, al genitore creditore dell obbligazione di azionare il suo credito; egli, tuttavia, ha necessità di munirsi del titolo esecutivo richiedendo al giudice competente l accertamento del credito, indicando le spese di cui chiede il rimborso e deducendo la loro appartenenza alla categoria delle spese straordinarie, e l emissione di un decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. Nella medesima ottica, in caso di previsione, da parte del provvedimento di separazione o divorzio, del pagamento delle spese scolastiche o di quelle relative al vitto, è evidente che il diritto a percepirle necessiterebbe di liquidazione, ed il genitore che ne è creditore dovrà rivolgersi al giudice competente per ottenerne l accertamento e la liquidazione, allo scopo di agire esecutivamente. Qualora, infine, il provvedimento stabilisse che ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio quando lo ha con sé o che i genitori provvedano al mantenimento del figlio separatamente, ciascuno per le seguenti voci, è evidente che l altro genitore non sarebbe nella condizione di agire esecutivamente per l adempimento dell obbligazione e non avrebbe altra strada se non quella di chiedere la revisione dei provvedimenti. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL ASSEGNO DI MANTENIMENTO Si è affermato che l assegno di mantenimento non è più la forma ordinaria di mantenimento della prole, essendo disposto ove necessario, e quindi qualora disposto potrà non essere omnicomprensivo (potendo il giudice stabilire il mantenimento diretto anche soltanto per alcune voci di spesa) e dovrà essere quantificato sulla base dei criteri indicati dal legislatore all art. 155, comma 4, c.c., a cui in precedenza si è già fatto riferimento. NOTA BENE Nella pratica sarà comunque assai frequente il ricorso ad un regime del mantenimento cd. integrato, stante l improbabilità di situazioni che contemplino la continua vicinanza di entrambi i genitori al minore e quindi l applicazione del mantenimento diretto in via esclusiva. 59

L affido condiviso 60 In conclusione risposta a 3.2 Data quindi per eccezione la previsione del mantenimento mediante corresponsione di un assegno e la centralità della modalità diretta, il giudice potrà comunque liberamente e senza vincoli ricorrere all assegno qualora ne ravvisi la necessità.