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giunta 'R..egionafeae[[a Campania LSJ I { sub Commissario aa.filcta per fatt=ione rfe( Piano ii quentrorfe(settoresanitario {'1JeBDerazioni ConsigCiotfei:Ministri24/07/2009 e24/4/2010} Prot.Mdel <'6-b-2013 Ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. Ai Direttori Generali delle AA.OO., delle AA.OO.UU., della Fondazione Pasca le LORO SEDI Oggetto: Decreto n 51 del 30.5.2013 - Modalità attuative. Il decreto commissariale n. 51 del 31.05.2013, recante "esenzione dalla compartecipazione alla spesa in base al reddito. Eliminazione cod. E05. Modifica codice E08. Modifica codici Malattie patologiche. Introduzione codice Eta' ha disposto modifiche ad alcuni codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa. Dal 01.07.2013: ~ il codice di esenzione E05 "Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000' sarà sostituito dal codice di esenzione E10 "Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 13.000 eurd'; ~ il codice di esenzione E08 "Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 strettamente alle proprie pat%gifi' sarà sostituito dal codice di esenzione E18 "Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni'; ~ I codici di esenzione per patologia cronica e malattie rare che prima prevedevano un reddito ISEE non superiore ad euro 22.000, strettamente alle proprie patologie, con il Decreto n 51 del 31.5.2013 per tali codici di esenzione cambia il requisito reddituale di riferimento che diventa quello del un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni.. AI fine di evitare disagi ai pazienti e agli operatori delle ASL per le operazioni di presentazione, acquisizione e controllo delle autocertificazioni del reddito, la Regione Campania ha utilizzato le potenzialità del Sistema Tessera Sanitaria secondo quanto disposto dal DM 11.12.2009. Il Sistema, tramite incrocio con i dati reddituali dell'agenzia delle Entrate, dell'lnps e del Ministero del Lavoro, ha consentito di produrre l'elenco degli assistiti campani in possesso del requisito reddituale. Si tratta di circa un milione di persone che, a partire dal 01.07.2013, godranno della nuova esenzione per reddito E10 "Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 13.000 eurd'. I pazienti inclusi in tale elenco non devono presentare alcuna documentazione. Il MMG e/o il PLS, al momento della prescrizione, riporterà il codice di

) (jiunta 'R..egionafeae[[a Campania ~ I { su6 Commissario aa Jil ta per fattuazione rfe[ Piano tfi!rjentro rfe[settore Sanitario ('1JelWerazicni Consigfio lei :Ministri 24/07/2009 e 24/4/2010) esenzione E 10 in ricetta. Già d~ oggi, gli assistiti che ritengano di essere in possesso dei requisiti reddituali previsti per il codice: di esenzione E10 potranno verificare, dal proprio medico curante (MMG e/o PLS) o presso il Distretto Sanitario, l'inclusione del loro nominativo negli elenchi degli esenti E10. In caso di non inclusione nell'elenco degli esenti, l'assistito potrà presentare all'asl la richiesta del certificato nominativo provvisorio di esenzione E10, presentando autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello,1di erogazione delle prestazioni. Su tale punto è importante sottolineare, che al momento dell'inserimento dell'autocertificazione nel sistema TS gli operatori del Distretto dovranno inserire, quale data di iniziò validità, il 01.07.2013. Per q~anto concerne la disciplina delle esenzioni codice E18 "Cittadini trapiantati d'organo apparienenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, strettamente alle proprie patologie', tali assistiti dovranno presel1tare all'asl la richiesta del certificato nominativo provvisorio di esenzione E18, presentando autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo del nucleò familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni. I titolari dei codici di esenzione per patologie croniche e/o dei codici di esenzione per malattie rare, per fruire dell'esenzione parziale per la prescrizione di farmaci correlati strettamente alle proprie patolo:gie (quota fissa di 1 sulla ricetta) devono dimostrare di appartenere adun nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro per fruire dell'esenzione. A tal fine: 1. se l'assistito è già titolare del codice di esenzione E01 "Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 eurd', tale requisito è attestato dal possesso di tale codice. dovrà esibire il doppio tesserino al medico curante che apporrà sulla ricetta il codice di esenzione cittadini trapiantati d'organo, o per patologia cronica, o per malattia rara. 2. se l'assistito ha meno di 65 anni o più di anni 6, o, comunque, non è in possesso del codice E01, deve recarsi agli sportelli dei propri distretti e autocertificare la propria condizione reddituale. L'addetto allo sportello distrettuale, nel sistema TS, assegnerà all'assistito il codice di esenzione reddituale EOO, aggiungendo nelle "note" del Modulo di Autocertificazione, l'indicazione del codice di patologia cronica e/o o di malattia rara dell'assistito. Il modulo dovrà essere stampato in duplice copia, entrambe sottoscritte, ed una dovrà essere consegnata all'assistito, insieme al certificato provvisorio di esenzione prodotto dal Sistema TS, 11codice di esenzione EOO attesta, dunque, la condizione dei "Soggetti con più di 6 anni e meno di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro": Dà diritto all'esenzione solo se il titolare è in possesso anche di codice di esenzione per patologia cronica o per malattia rara. 11Modulo di Autocertificazione rilasciato dall'asl, attesterà, dunque, sia la condizione

giunta 2WJionafe c effacampania LSJ I {sue Commissario aa.9lcta per fattuazione tfe{ Pia1W ai'1(jentro tfe{settore Sanitario ('1JeEiDerazioniConsig[io tfei Ministri 24/07/2009 e 24/4/2010) reddituale del paziente (reddito familiare inferiore ad 36.151,68 - codice EOO) che la patologia cronica e/o malattia rara (riportata nelle" Note" del Modulo di autocertificazione). Con esso, l'assistito potrà recarsi dal medico curante che apporrà sulla ricetta il codice di esenzione per patologia cronica o per malattia rara, limitatamente ai farmaci strettamente correlati. Si sottolinea che il reddito dichiarato nelle autocertificazioni sarà controllato con i dati resi disponibili dall'agenzia delle Entrate, dail'inps, dal Ministero del Lavoro, ai sensi del comma 10 dell'art. 1 del Dm 11.12.2009 ed, in caso di dichiarazioni mendaci, l'asl comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale. Per tutti i casi esposti, la validità delle esenzioni parte dal 1 luglio c.a. con scadenza 30 marzo 2014 (DM 11.12.2009). Si sottolinea che le modifiche che saranno introdotte dal prossimo primo luglio, di natura sperimentale, hanno l'obiettivo di facilitare l'individuazione degli effettivi aventi diritto alle esenzioni dalle compartecipazioni alla spesa sanitaria. Le soglie reddituali che hanno sostituito il riferimento all'isee sono state individuate in modo da mantenere sostanzialmente inalterata la quota di ricette spedite in esenzione. Qualora le modifiche introdotte dovessero generare per la Regione Campania maggiori introiti da compartecipazione, tali somme saranno utilizzali! per l'individuazione di una nuova fascia di pazienti con reddito familiare maggiore ad 13.000 cui attribuire un'esenzione, totale o parziale, tenendo in particolare considerazione la condizione del nucleo familiare. Per evidenziare le differenze apportate dal decreto commissariale in oggetto rispetto alla situazione precedente, è stata predisposta un'apposita tabella di confronto, che si trasmette in allegato. Le ASL dovranno assicurarne la massima diffusione. mediante affissione di manifesti, comunicati stampa e di quant'altro ritenuto idoneo a fornire una corretta informazione ai cittadini. Il Sub Commissario alla Sanità Dott. ri Morlacco DO~~i Ri<toio y(/;c..ca.a.j

"Ij CONDIZIONE 'I i, ESENZIONE PRIMA DECRETO 51 ", '.. c ' DOPO DECRETO 51, Misure di compartecipazione alla spesa di cui ai decreti commissariali n. 50, 51, 52, 53 del '27.09.2010 PRIMA il codice di esenzione E05 (Soggetti appartenenti ad un nucleo famlllllre con reddito ISEE non superiore a euro 10.000) DOPO' codice di esenzione E10 "Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 13.000 Farmaceutica E05 nello spazio predisposto in ricetta il codice Specialistica ambulatoriale / Assistenza termale: se il cittadino è titolare di codice di esenzione per patologia, o di codice di esenzione per malattie rare e, contemporaneamente, del codice E05: nella ricetta viene riportato il codice di esenzione per patologia e alla ricetta va allagata copia dell'attestato E05 Farmaceutica spazio predisposto il codice ElO nello in ricetta Specialistica ambulatoriale / Assistenza termale: Nell'allegato 1 al decreto 156 sono elencati i codici da indicare in ricetta per evidenziare la combinazione patologia e/o malattia rara con ElO, Alla ricetta non va allegato nulla Misure di compartecipazione alla spesa' farmaceutica di cui al decreto commissariale n. 51 del 27.09.2010 PRIMA codice di esenzione E08 "Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEEnon superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farma'cl correlati strettamente alle proprie patologle' DOPO codice di esenzione E18 "Cittadini trapijntati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie' SOLO FARMACEUTICA E08 nello spazio predisposto in ricetta il codice SOLO FARMACEUTICA il codice E18 nello spazio predisposto in ricetta

misu~e di compartecipazione alla SOLO FARMACEUTICA SOLO FARMACEUTICA spesa farmaceutica di cui al ; decreto I codici esenzione sono I codici esenzione sono quelli di commissariale n. 51 del 27.09.2010 quelli di patologia e patologia e malattia rara. PRIMA malattia rara. "Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai In fase di rilascio le ASL il codice sensi,del D.M. 28.05.1999 n. 329 e indicano se il cittadino ha esenzione di patologia solo se il SUCCo modifiche e integrazioni con un reddito ISEEinferiore a paziente è anche titolare del codice reddiio,isee non 22.000 E01 oppure del codice EOO supel'iore ad euro 22.000, (attestazione reddito inferiore ad strettilmente alle proprie il codice 36.151,68) patologie' esenzione di patologia solo Soggetti affetti da patologie rare se è indicata la,condizione paga ticket ridotto di esenii ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. ISEE nel tesserino 1 279 con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000, limitatamente ai paga ticket farmaci correlati strettamente alle proprie patologie ridotto di 1, DOPO "Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 esuc. modifiche e integrazioni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, strettamente alle proprie patologie' "Soggetti affetti da patologie rare esenti ai sensi del D.M. 18.05.2001 n. 279: appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, strettamente alle proprie patologie"