Istituzioni di diritto pubblico Lezione XIV La pubblica amministrazione e gli organi ausiliari; il provvedimento amministrativo
Pubblica amministrazione In senso soggettivo apparato organizzativo preposto allo svolgimento dell azione amministrativa In senso oggettivo amministrazione-attività che consiste nella cura in concreto di interessi pubblici
Pubblica amministrazione Principi sottesi sia alle modalità di azione dell amministrazione sia alla configurazione dell amministrazione stessa: continuità legalità gerarchia controllo competenza
La pubblica amministrazione e i suoi modelli Modello liberale: sistema organizzativo unitario modello ministeriale Modello attuale, proprio di una democrazia pluralista: modelli diversi con schemi di organizzazione differenti molteplicità di strutture tra di loro autonome
Sul piano descrittivo la p.a. può essere raggruppata in quattro grandi aree: 1. Amministrazione centrale Ministeri; agenzie 2. Governo locale Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni 3. Enti pubblici 4. Autorità amministrative indipendenti Banca d Italia; Consob; ISVAP; Commissione di garanzia dell attuazione della legge sull esercizio di sciopero; ISVAP; Autorità garante della concorrenza e del mercato; Autorità per l energia elettrica e il Gas; autorità per le garanzie nelle comunicazioni; Garante per la protezione dei dati personali
I principi costituzionali sulla amministrazione Principio di legalità Riserva di legge nella organizzazione dei pubblici uffici (art. 97.1 Cost.) Principio di imparzialità (art. 97.1 Cost.) Principio di buon andamento (art. 97.1 Cost.) Concorso pubblico (art. 97.3 Cost.) Responsabilità dei pubblici dipendenti (art. 28 Cost.) Principio di separazione tra politica e amministrazione
Principio di legalità Principio di legalità Principio costituzionalmente implicito Esprime l esigenza che l amministrazione sia assoggettata alla legge Ulteriori significati del principio di legalità: non contraddittorietà conformità formale conformità sostanziale
Riserva di legge nella organizzazione dei pubblici uffici Art. 97.1 Cost. L organizzazione dei pubblici uffici deve essere riservato alla legge Riserva di legge a carattere relativo
Principio di imparzialità Principio di imparzialità Art. 97.1 Cost. L amministrazione nell esercizio delle sue attività non deve subire deviazioni per interessi di parte Obbligo di tenere presente in una valutazione comparativa tutti gli interessi legislativamente tutelati Effettuare le scelte sulla base dei criteri previsti dalla legge, dei criteri di ragionevolezza e di parità di trattamento
Principio di buon andamento Art. 97.1 Cost. Espressione volta a costituzionalizzare regole di convenienza e di efficienza dell azione amministrativa
Concorso pubblico Art. 97.3 Cost. Agli impieghi pubblici si accede per concorso pubblico, salvi i casi previsti dalla legge Principio che pone il merito come criterio per selezionare i soggetti con cui le p.a. instaurano un rapporto di lavoro
Responsabilità personale dei pubblici dipendenti Art. 28 Cost. Esclude ogni forma di immunità per gli atti compiuti dai pubblici dipendenti nell esercizio delle loro funzioni
Principio della separazione tra politica e amministrazione Principio costituzionalmente implicito Garanzia dell amministrazione nei confronti del Governo Garanzia del cittadino nei confronti della amministrazione
Organi ausiliari della p.a. Organi che affiancano il potere esecutivo e l amministrazione centrale svolgendo attività consultiva e di controllo: CNEL (art. 99 Cost.) Consiglio di Stato (art. 100.1 Cost.) Corte dei Conti (art. 100.2 Cost.) Organi costituzionalmente garantiti e costituzionalmente rilevanti
CNEL Disciplina: art. 99 Cost.; l. n. 936/1986; l. n. 383/2000 Organo rappresentativo della categorie economiche e produttive Composto da 121 membri Attività: consulenza per Governo, Camere, Regioni e province autonome iniziativa legislativa
Consiglio di Stato Disciplina: art. 100.1 Cost; t.u. n. 1054/1924, più volte modificato Funzioni: consultive (parere obbligatorio per regolamenti governativi, ministeriali, interministeriali ecc.) giurisdizionali (giudice di appello della giustizia amministrativa) Struttura Diviso in 7 sezioni (I, II, III sez. consultive; IV, V, VI sez. giurisdizionali; sez. consultiva degli atti normativi)
Corte dei Conti Disciplina: art. 100.2 Cost; r.d. n. 1214/1934; ll. nn. 19 e 20 del 1994; l. n. 639/1936 Funzioni: di controllo: preventivo di legittimità (registrazione) successivo sugli atti di gestione finanziaria delle amministrazioni autonome e degli enti e sul rendiconto generale dello Stato giurisdizionali in materia di: contabilità responsabilità dei pubblici funzionari e dipendenti pensioni dei dipendenti pubblici e di guerra
Attività amministrativa Di diritto privato svolta nella forme del diritto comune Di diritto pubblico Di diritto pubblico svolta mediante provvedimenti amministrativi
Procedimento amministrativo Complesso di atti, fatti ed attività caratterizzati dallo scopo comune e unitario di emanare un provvedimento amministrativo Fasi del procedimento amministrativo (l. n. 241/90, modificata ed integrata dalla l. n. 15/2005): preparatoria (iniziativa, istruttoria, acquisizione di pareri) decisoria (deliberazione dell atto finale) integrativa dell efficacia (pubblicità)
Provvedimento amministrativo Il provvedimento amministrativo è l atto amministrativo che, in quanto efficace sul piano dell ordinamento generale, produce vicende giuridiche in ordine alle situazioni giuridiche dei soggetti terzi Elementi essenziali Elementi essenziali del provvedimento: soggetto contenuto oggetto finalità forma
Caratteri: imperatività o autoritarietà esecutività ed esecutorietà inoppugnabilità Tipologia: provvedimenti favorevoli (autorizzazioni, concessioni, ammissioni, esoneri, ecc.) provvedimenti sfavorevoli (espropriazioni, requisizioni, sanzioni amministrative, ecc.)
Difformità del paradigma normativo: nullità, illiceità, annullabilità Il provvedimento emanato in violazione delle norme attributive è nullo Il provvedimento emanato non rispettando una norma attributiva del potere concreto è illecito Il provvedimento difforme dalle norme di azione che disciplinano l esercizio del potere è annullabile
Regime giuridico della nullità assenza di effetti insanabilità rilevabilità d ufficio in qualunque momento possibilità di conversione dell atto Regime giuridico della annullabilità Produzione di effetti validi sino all annullamento Atto annullabile può essere sanato rimuovendo le cause di invalidità (convalida, ratifica)
Vizi di legittimità del provvedimento amministrativo (r.d. n. 1054/1924 e l. n. 1034/1971): incompetenza (relativa) violazione di legge eccesso di potere
Tutela contro atti amministrativi invalidi Ricorsi amministrativi Ricorsi giurisdizionali d.lgs. n. 1199 del 1971 Art. 20, l. n. 1034/1971 L. n. 1034/1971 R.d. n. 1054/1924
I ricorsi amministrativi Classificazione: Ricorsi di carattere generale Ricorsi di carattere eccezionale Ricorsi impugnatori Ricorsi ordinari Ricorsi straordinari Ricorsi rinnovatori Ricorsi amministrativi previsti dal nostro ordinamento: Ricorso gerarchico proprio Ricorso gerarchico improprio Ricorso in opposizione Ricorso straordinario al PdR
Ricorso gerarchico proprio: di tipo ordinario, rinnovatorio e generale proponibile all autorità gerarchicamente sovraordinata a quella che ha emanato l atto impugnato proponibile per vizi di legittimità e di merito può essere proposto in unica istanza non alternativo al ricorso giurisdizionale Ricorso gerarchico improprio di tipo ordinario ammesso nei casi tassativamente previsti dalla legge proponibile ad un autorità investita di un potere di generica vigilanza proponibile per vizi di legittimità e di merito proponibile in unica istanza non alternativo al ricorso giurisdizionale
Ricorso in opposizione di tipo ordinario, rinnovatorio proponibile nei casi tassativamente previsti dalla legge alla stessa autorità che ha emanato il provvedimento impugnato proponibile per vizi di legittimità e di merito Ricorso straordinario al PdR di tipo generale esperibile contro gli atti definitivi proponibile solo per vizi di legittimità alternativo al ricorso giurisdizionale obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato decisione assunta con d.p.r.