IMPOSTA MUNICIPALE UNICA LINEE GUIDA PER I CITTADINI Con l approvazione dell art. 13 della Legge 214/2011 come modificato, da ultimo, dal D.L. 16/2012 conv. Legge n. 44/2012 detto Decreto salva Italia, è entrata in vigore in via sperimentale, già a partire dal 01/01/2012, l IMU (Imposta Municipale Unica), che andrà a sostituire la vecchia ICI. Al fine di agevolare i cittadini appare utile fornire alcune risposte ai quesiti principali che interessano l imposta. CHI DEVE PAGARE L IMU? Sono tenuti al pagamento dell IMU i proprietari di fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, compresa l abitazione principale, intendendosi per tale l unica unità immobiliare ove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile. Nel caso di coniugi separati, il coniuge assegnatario dell abitazione in sede di separazione o di divorzio, è obbligato dalla legge al pagamento dell IMU, a prescindere dall effettivo possesso dell immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative e dalle norme giurisprudenziali in materia. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola) sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Pag.1/6
COME SI CALCOLA L IMU? Al fine di potere calcolare l IMU è necessario conoscere la base imponibile. Il calcolo per determinare la base imponibile degli immobili consiste nel rivalutare del 5% la rendita catastale (per la quale si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti catastali) e nel moltiplicare il dato così ottenuto per i moltiplicatori forniti dalla Legge n. 44/2012. I moltiplicatori da applicare ai fabbricati sono i seguenti: 160 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10. 140 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. 80 = moltiplicatore utilizzato per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. 80 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10. 60 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. (Tale moltiplicatore sarà elevato a 65 a decorrere dal 01/01/2013). 55 = moltiplicatore utilizzato per gli immobili classificati nella categoria catastale C/1. In sintesi la formula per il calcolo della base imponibile è la seguente: VALORE IMPONIBILE (A) = [RENDITA CATASTALE + (5% DELLA RENDITA CATASTALE)] * MOLTIPLICATORE Al valore imponibile così ottenuto andranno applicate le aliquote determinate con Deliberazione Comunale (espresse in per mille ) e le relative detrazioni. IMU = VALORE IMPONIBILE (A) * ALIQUOTA DETRAZIONI Per i terreni agricoli, al reddito dominicale vigente al primo gennaio dell anno di imposizione, determinabile anch esso da visura catastale, rivalutato del 25%, si applica il coefficiente previsto dal Decreto salva Italia. Pag.2/6
Tale coefficiente è: 110 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 135 per tutti gli altri titolari di diritti su terreni agricoli. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all art. 1 D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola purché dai medesimi condotti, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70% dell imposta gravante sulla parte eccedente gli 6.000 e fino a 15.500; b) del 50% dell imposta gravante sulla parte eccedente gli 15.500 e fino a 25.500; c) del 25% dell imposta sulla parte di valore eccedente 25.500 e fino a 32.000. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è determinato dal relativo valore commerciale che risulta al 1 gennaio dell'anno di imposizione. Si ricorda che sul sito istituzionale sono pubblicate le deliberazioni concernenti l individuazione del valore delle aree edificabili. Relativamente agli immobili certificati di interesse storico od artistico e agli immobili inagibili, la base imponibile come sopra determinata, è ridotta del 50% con le seguenti precisazioni: per gli immobili di interesse storico od artistico, di cui all art. 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, trova applicazione per la determinazione della base imponibile la rendita catastale in atti; per gli immobili inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati deve essere presentata apposita dichiarazione sostitutiva documentata ovvero deve essere richiesta perizia tecnica al competente ufficio comunale, a carico del proprietario. DOVE SI RILEVA LA RENDITA CATASTALE PER CALCOLARE IL VALORE IMPONIBILE? La rendita catastale, necessaria per il calcolo del valore imponibile IMU è contenuta: nel rogito di acquisto degli immobili nella visura catastale, reperibile on-line tramite il portale dell Agenzia del Territorio, direttamente presso gli Uffici del Catasto oppure presso i patronati e/o professionisti abilitati. L Ufficio Tributi del Comune di Baricella,, pur non essendo abilitato al rilascio cartaceo delle visure catastali, è sempre a disposizione per fornire assistenza e chiarimenti. Pag.3/6
QUALI SONO LE DETRAZIONI APPLICABILI? La detrazione spettante per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze è pari ad 200,00 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione, fino a concorrenza dell ammontare dell imposta. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione in questione è maggiorata di 50,00 per p ciascun figlio di età non superiore a 26 2 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione per i figli al netto della detrazione di base non può superare l importo massimo di 400,00. QUALI SONO LE ALIQUOTE APPLICABILI? Alla base imponibile andranno applicate le aliquote che verranno deliberate dall Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 44/2012. La deliberazione delle aliquote sarà pubblicata sul sito internet istituzionale appena disponibile. Relativamente alla prima scadenza di versamento, i contribuenti dovranno versare l IMU conformemente a quanto disposto dalla Legge 44/2012, e pertanto, a seconda delle fattispecie imponibili, con: aliquota ordinaria del 7,6 per mille; aliquota ridotta del 4 per mille relativa alla prima casa ed alle relative pertinenze individuate conformemente a quanto sopra indicato; aliquota ridotta del 2 per mille per i fabbricati strumentali D/10 di cui all art. 9 comma 3 bis D.L. 557/93 Si comunica che le aliquote così indicate saranno oggetto di revisione conformemente a quanto previsto dagli emendamenti al Decreto IMU; COME SI VERSA L IMU? Il versamento dell IMU per il 2012 segue le normali scadenze del 16/06/2012 e del 16/12/2012 (salvo slittamento al giorno feriale successivo qualora il termine scada in giorno festivo. Per l anno 2012 quindi la data di scadenza ultima è rappresentata dal 18/06/2012 e dal 17/12/2012). La seconda rata sarà versata a conguaglio della rata di giugno, senza sanzioni od interessi, in ragione di eventuali cambiamenti di aliquota. Pag.4/6
Limitatamente all imposta dovuta per l abitazione principale e le relative pertinenze, per l anno 2012 il contribuente potrà versare l imposta in tre rate con le seguenti scadenze: 18 giugno 2012: un terzo dell imposta 17 settembre 2012: un terzo dell imposta 17 dicembre 2012: a conguaglio sulle precedenti rate Relativamente ai fabbricati classificati catastalmente come rurali D/10 per l anno 2012 la prima rata è versata entro il 18 giugno nella misura del 30% dell imposta dovuta. La seconda rata è versata il 17 dicembre a conguaglio. Per i fabbricati rurali in corso di accatastamento di cui al comma 14 ter Legge 44/2012 la scadenza è in unica soluzione al 17 dicembre. Di seguito un riepilogo delle succitate scadenze: TIPO IMMOBILE SCADENZA RATA QUOTA IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 18/06/2012 50% PERTINENZE (prima opzione) 17/12/2012 SALDO ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (seconda opzione) FABBRICATI RURALI 18/06/2012 33,33% 17/09/2012 33,33% 17/12/2012 SALDO 18/06/2012 30% 17/12/2012 SALDO RURALI IN CORSO DI ACCATASTAMENTO 17/12/2012 UNICA TUTTI GLI IMMOBILI NON COMPRESI NELLE PRECEDENTI CASISTICHE (Terreni, aree edificabili e altri fabbricati) 18/06/2012 17/12/2012 50% SALDO Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24; solo a partire dal 01/12/2012 il versamento potrà essere effettuato con bollettino postale. Le modalità di compilazione del modello F24, riportate anche nel retro del modello stesso, sono stabilite con provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate. Pag.5/6
Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i seguenti codici tributo: TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE IMU QUOTA CODICE IMU QUOTA COMUNE (A665) STATO Abitazione principale e relative pertinenze 3912 - Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 - Terreni 3914 3915 Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 Coloro che non eseguono personalmente i conteggi per il calcolo dell IMU, potranno rivolgersi, come per la precedente ICI, ai patronati, alle associazioni di categoria ovvero ai professionisti competenti. I cittadini dovranno eseguire i versamenti rispettando le quote IMU di competenza del Comune e dello Stato. Attualmente la Legge 44/2012 precisa che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10), l'aliquota di base del 7,6 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Pertanto, già nella compilazione del modello F24, dovranno essere utilizzati i codici tributo differenziati a seconda della quota spettante al Comune e allo Stato. I modelli F24 sono reperibili sul sito Ufficiale dell Agenzia delle entrate al seguente link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/modelli/modelli+di+versamento/ QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE IMU? I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 gg dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell imposta utilizzando apposito modello ministeriale attualmente in corso di approvazione. Continuano a trovare applicazione le originarie dichiarazioni ICI già presentate in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2012 la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30/09/2012. Pag.6/6