REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana S E N T E N Z A ALAGNA ANTONINA



Documenti analoghi
avverso e per l annullamento e/o riforma

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 6356 del 16 ottobre 2009, emessa dal Consiglio di Stato R E P U B B L I C A I T A L I A N A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente DECISIONE

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Consiglio di Stato. Sezione VI. Decisione 10 ottobre 2006, n N. 6017/06 Reg.Dec. N Reg.Ric. ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA

2. L appello è fondato.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994

ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,quinta Sezione. ha pronunciato la seguente DECISIONE

L appellante svolge ampie considerazioni riguardanti la dimostrazione della propria buona fede.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione interna. Presidente. Consigliere. Primo Ref. est SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) contro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Interesse a ricorrere ad una procedura pubblica

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SENTENZA. sul ricorso n 933/95 proposto da Baldassarre Bilello, rappresentato e

sul ricorso numero di registro generale 5038 del 1999, proposto da (Omissis)

Sentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Vediamo i fatti A T T O

ha pronunciato la presente

Concessione della cittadinanza italiana e vaglio del giudice amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

contro nei confronti di per l'annullamento

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) DECISIONE

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

Manutenzione ordinaria degli immobili e formalità amministrative

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede D E C I S I O N E

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 7401 del 2015, proposto da:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Terza SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE PRIMA SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

La demolizione degli immobili abusivi realizzati su aree assoggettate a vincolo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

Merita di essere riportato il seguente passaggio tratto dalla decisione numero 185 del 25 gennaio 2008 emessa dal Consiglio di Stato:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA DECISIONE. sul ricorso in appello n. 2552/2003 proposto da Società Sant Anna s.r.l., rappresentata e difesa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.

ha pronunciato la presente

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, D E C I S I O N E DI LIBERTO CHIARA,

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N Reg.Ric. Sezione Quinta Anno 2007 DECISIONE


Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina; Visti tutti gli atti della causa;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. - Sezione I-quater - Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

contro nei confronti di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez.i 3/7/2009 n senza titolo

FNOMCeO. Valore legale della certificazione medica. Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana D E C I S I O N E

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale ORDINANZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)

di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE MARCHE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per la riforma

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA. contro. per la riforma

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

contro nei confronti per l'annullamento

Transcript:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 497/13 Reg.Sent. N. 763 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente ANNO 2011 S E N T E N Z A sul ricorso in appello n. 763/2011 proposto da: ALAGNA ANTONINA rappresentata e difesa dall avv. Salvatore Giacalone ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo n. 5, presso lo studio dell avv. Lucia Di Salvo; c o n t r o il COMUNE DI MARSALA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per l annullamento della sentenza del TAR per la Sicilia - sede di Palermo (sez. II) - n. 6688/2010 del 12 maggio 2010. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 26 settembre 2012 il consigliere Giuseppe Mineo; udito, altresì, l avv. S. Giacalone per l appellante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O

2 Viene in discussione l appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha respinto il ricorso per l annullamento della determinazione dirigenziale n. 46 del 29.5.2007 di diniego di sanatoria di immobile abusivo realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, ad una distanza tra i 150 ed i 300 metri dalla battigia. Il Comune appellato non si è costituito in giudizio. Nell udienza del 26 settembre 2012 l appello è stato trattenuto per la decisione. D I R I T T O Il primo Giudice ha respinto il ricorso dell odierna parte appellante, dopo aver ritenuto: 1) Infondato il primo motivo, con il quale la ricorrente contestava il presupposto del provvedimento di diniego, negando che l immobile ricada in zona vincolata; e 2) Infondato altresì il secondo motivo di censura, con il quale la parte ricorrente lamentava che, anche ad ammettere che l immobile insistesse su area vincolata, il diniego sarebbe illegittimo perché il vincolo non sarebbe di inedificabilità assoluta, ma piuttosto soggetto a valutazione di compatibilità dell Ente preposto alla tutela ambientale, ai fini del rilascio dell autorizzazione. In questa sede, la decisione resa in prime cure è stata censurata con motivi che questo Consiglio ritiene fondati per le ragioni che qui di seguito si precisano. Impregiudicato il giudizio sulla attendibilità dei criteri di misurazione della distanza dell immobile de quo dalla linea di battigia, ai

3 fini della insistenza dello stesso in zona vincolata, sul quale peraltro la difesa della parte appellante muove plausibili rilievi di coerenza ed attendibilità tra quanto asserito nella relazione tecnica comunale del 23.04.2004 e quanto la stessa Amministrazione resistente ha dichiarato successivamente in seno alla nota n. 2007/21.01.2010, versata in atti nel giudizio di 1 grado, nella quale, invero, dopo aver dato atto che il rilievo fotogrammetrico dell anno 1998, come riportato sulla perizia (del 6.2.2009, prodotta dalla parte ricorrente) della S.A.S. riporta una misurazione maggiore di 300 mt si ammette che il calcolo della distanza, come affermato nella cit. relazione tecnica comunale del 2004, fosse stata effettuata esclusivamente sulla carta, senza effettuare una misurazione dei luoghi. Impregiudicato, nei termini sopra enunciati, il primo motivo, dunque, rilievo centrale assume il secondo motivo di censura, con il quale la parte appellante ha eccepito l illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del combinato disposto dell art. 32, comma 27, lett. d) della legge n. 326, dell art. 32 della legge n. 47/1985, e dell art. 146 del D.lgs. n. 42/2004. Rileva a tal proposito la difesa della parte appellante che anche ammesso (per mera ipotesi) che l immobile ricada in area vincolata, l impugnato diniego di sanatoria sarebbe ugualmente illegittimo, stante che il vincolo in questione non è di inedificabilità assoluta, bensì relativa, circostanza che richiede una verifica di compatibilità ambientale da parte dell Ente preposto alla tutela, ai fini del rilascio dell autorizzazione paesaggistica. Di qui, secondo la stessa par-

4 te, ne consegue l erroneità dell operato del Comune di Marsala che (a partire dall asserita circostanza che l immobile ricadrebbe nella fascia di rispetto di 300 metri dalla battigia) ha opposto il diniego di sanatoria nell assunto che lo stesso, ex art. 32, comma 7 lett. b), della legge n. 326/2003, discenda automaticamente dalla sola presenza del vincolo paesaggistico, laddove il rilascio della concessione in sanatoria è invece ammesso, ai sensi dell art. 32 della legge n. 47/1985 (come richiamato dal comma 27, lett. d), dell art. 32 della legge n. 326/2003) subordinatamente al parere favorevole dell Amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso. La correttezza dei superiori assunti è invero confermata, in fatto, dal dispositivo della impugnata determina n. 46/2007, ove, in effetti, si legge che il diniego della sanatoria (è deciso) in quanto il fabbricato in oggetto è stato realizzato, in assenza di titolo abilitativo edilizio e non conformemente alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su un area soggetta a vincolo paesaggistico, ai sensi dell art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 e s.m.i.. A fronte di tale formulazione delle ragioni del diniego, appare dunque corretta la riferita censura mossa dalla difesa della parte appellante all operato dell Amministrazione, considerato che la eccepita non conformità alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, priva di ulteriori specificazioni, finisce per basarsi sulla l esistenza toute court del vincolo paesaggistico, con il risultato, in assenza di qualsiasi traccia di autonoma valutazione di compatibilità paesaggistica da parte dell Autorità tutoria, che il prov-

5 vedimento di diniego adottato dall Amministrazione comunale, per come è formulato, finisce per manifestare un duplice vizio di eccesso di potere: quello di assumere l idea della natura assoluta del vincolo paesaggistico di inedificabilità, che, stante tale carattere, consente all Ente di poterlo semplicemente rilevare per utilizzarlo, a sua volta, come giustificazione del diniego di compatibilità urbanistica. Il duplice vizio sopra evidenziato, non viene affatto escluso, peraltro, da quanto argomentato dal primo Giudice, il quale, dopo aver correttamente premesso che per le opere eseguite su aree sottoposte a vincolo in base alla c.d. legge Galasso n. 431/1985 e per tipologie di abuso che comportano, come nella fattispecie de qua, aumento di superficie e di volume, il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda, il richiedente può impugnare il silenzio rifiuto dell amministrazione, ha, poi, ritenuto di giustificare la condotta dell Amministrazione, ipotizzando nel caso concreto che la ricorrente non ha mai impugnato, neanche con l odierno ricorso, il silenzio rifiuto dell Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, di talché lo stesso si è consolidato essendo ormai inoppugnabile : sicché l Amministrazione comunale non poteva in alcun modo disattendere il tacito rifiuto di nulla osta paesaggistico, al quale si è legittimamente attenuta con il diniego in esame. Invero, l intero assunto si basa sulla esistenza di un silenzio rifiuto formatosi su richiesta di parere avanzato all Autorità tutoria del

6 vincolo paesaggistico, e dall appellante non impugnato nei termini. Ma la richiesta in oggetto viene esclusa dalla difesa della parte appellante, né risulta, altrimenti, dalla motivazione del provvedimento di diniego impugnato, ovvero evidenziata dalla difesa dell Amministrazione, contumace in entrambi i giudizi. Sicché non c è prova per suffragare quanto dedotto dal primo Giudice per emancipare la condotta dell Amministrazione dal duplice vizio di eccesso di potere in cui è incorsa nell adottare il provvedimento di diniego. D altra parte, la superiore censura alla condotta procedimentale dell Amministrazione ricorre anche a voler ipotizzare che la domanda di condono edilizio non fosse stata ab origine corredata dall autorizzazione paesaggistica rilasciata dall Autorità preposta alla tutela del vincolo. Stante la natura relativa del vincolo, e la conseguente necessità - come ritenuta anche dal primo Giudice - del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso ai fini della definizione del giudizio di conformità, l Amministrazione oblata risulta gravata quanto meno dell onere di sollecitare il privato istante di procedere a richiedere il necessario parere paesaggistico. Se è vero, infatti, - come opportunamente ribadito dal primo Giudice - che il nostro ordinamento, ispirandosi al valore dell integrità del territorio e dell ambiente affermato dall art. 9 della Costituzione, ha proceduto a conformare lo ius aedificandi secondo complesse griglie di divieti, di oneri di salvaguardia, e di sanzioni a carico dei titolari, è anche vero che una tale disciplina piuttosto che esimere, accentua le responsabilità di governo delle Amministrazioni coinvolte a vario ti-

7 tolo nella conservazione e/o nella promozione degli assetti urbanistici ambientali disegnati dal legislatore: anche quando - e per certi versi a fortiori - tali obiettivi sono perseguiti nell ambito di interventi di c.d. sanatoria edilizia. E, a tale stregua, sollecita in capo a dette Amministrazioni oneri di collaborazione procedimentali con tutti i soggetti interessati, in linea non solo con i fondamentali principi di buon andamento che ispirano l efficacia dell azione amministrativa, come specificamente disegnati dalla legge n. 241/1990, ma, e non meno importante, anche per la tutela dell iniziativa economica, pubblica e privata, il cui valore, anch esso riconosciuto come principio costituzionale (art. 41, 1 comma, Cost.) non può essere compresso o, altrimenti, oltremodo mortificato da condotte negligenti o sommarie dei soggetti pubblici titolari dei poteri di governo del territorio e dell ambiente. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, i motivi di impugnazione appaiono fondati, e, per l effetto, l appello deve essere accolto. L annullamento del diniego impugnato comporta l obbligo del comune di Marsala di pronunciarsi sulla originaria istanza di condono, alla luce degli argomenti sin qui svolti. Le spese del giudizio, come di regola, seguono la soccombenza, e sono poste a carico dell Amministrazione appellata per il doppio grado del giudizio nella misura indicata nel dispositivo. P. Q. M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie

8 l appello in epigrafe, e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento opposto in prime cure. Condanna l Amministrazione appellata al pagamento delle spese per il doppio grado del giudizio, che liquida nella misura di Euro 3.000,00. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Palermo, il 26 settembre 2012, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Paolo Turco, Presidente, Guido Salemi, Ermanno de Francisco, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore. F.to Paolo Turco, Presidente F.to Giuseppe Mineo, Estensore Depositata in Segreteria 29 maggio 2013