mcr pucria, Corso Vittorio Emanale 68 70122 BARI UPI PUGLIA Via Spalato 19 7OI2I BARI



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I Sindaco CorrruNl ol ANonIe Prot. l0s ZSo Andria, 30llll20l0 Tel08831244199 fax 08831291492 mcr pucria, Corso Vittorio Emanale 68 UPI PUGLIA Via Spalato 19 7OI2I BARI C.R.C.U. CONSULTA REGIONALB CONSUMATORI ED UTENTI c/o Regione Puglia Settore Commercio Corso Sonnino 177 BARI CONFCOMMERCIO Piazza Moro 33 CONFESERCENTI Via Putignani 253 FEDERAZIONE REGIONALE ANCI PUGLIA Via Nicola De Nicolò 1l 7OI2I BARI LEGA DELLE COOPERATIVE E MUTUE PUGLIA Via Capruzzi22S 70124 BARI &ì1..;;;r,ft*- CONFCOPBRATIVE PUGLIA Via Binaudi 15 10125 BARI A.G.C.I. FEDERAZIONE REGIONALE PUGLIESE Via G. Gentile 59iA 70126 BARI CISL PUGLIA Via Paolo Lembo 38/T 70124 BARI

UIL PUGLIA Corso A. De Gasperi2T0 70125 BARI CGIL PUGLIA Via V. Calace 4 (Quartiere Stanic) 70123 BARI Oggetto: Ordinanza orari e aperture straordinarie anno 2011 Per conosc enza e per la necessaria divulgazione, si trasmette I'Ordinanza Sindacale n' 776 del29llll20i0 di disciplina degli orad e delle aperture straordinarie degli esercizi commerciali per l'anno 201 l. Si coslie l'occasione per inviare cordiali saluti. IA Dr: M ]r' r:.'., '.'. ENTE

ColruNr or ANonre SETTORE SVILUPPO ECONOMICO Servizio Commercio e AA.PP.. DISCPLINA DEGLI ORARI E DELLE APERTURE STRAORDINARIE DEGLIESERCIZI COMMERCIALI PER L'ANNO 2011 IL SINDACO Ordinanza n. /, L'. î.isir PREMESSO che I'art. 18 della legge regionale n. 11 del I agosto 2003, come modificato ed integrato dall'art. 12 della L.R. n. 5 del7 maggio 2008, disciplina gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali; VISTO in particolare, il comma 5 deil'art. 18 che stabilisce: "il Comune, sentite le organtzzazioni e associazioni di cui al comma 1, individua i giorni nei quali gii esercenti possono derogare ail'obbiigo di chiusura domenicaie e festiva. Detti giorni comprendono quelli del mese di dicembre, nonché un'ulteriore domenica o festività per ogni altro mese dell'anno. Ulteriori aperture possono essere definite di concerto con le otgantzzazioni e associazioni di cui al comma 1, nel numero massimo consentito per i comuni a economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui al comma 6"; VISTO, inoltre, il comma 5 bis del suddetto art. 18 che prevede che nel definire le ulteriori deroghe di cui al comma 5 si deve, tra l'altro, tenere conto dei principi di concorrenza e parr opportunità per imprenditori e consumatori e utenti e di quanto disposto dai comuni contermini a economia prevalentemente turistica e città d'arte; VISTO il D.Lgs. 114/98 e I'art. 11 comma 13 della legge 265 del 3 agosto 1999; VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lss.267 del 18.08.2000 - Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali: ViSTO il verbale redatto il 22 novembre 2010 relativo alla consultazione delle Organizzazioni edassociazioni di cui all'art. 18 della legge regionale n. 11 del 1 agosto 2003: ORDTIVA di stabilire la seguente disciplina degli orari e delle aperture straordinarie degli esercizi commerciali per I'anno 20llz a) ORARIO DI APERTURA Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio, muniti di autorizzazione commerciale o aperti previa D.I.A. o S.C.l.A., possono osservare l'orario di apertur al pubblico dalle ore 7,00 allp qrg* ' ',-,: 22,00 per un limite massimo di 13 ore giomaliere così come prevede la L.R. n. 1ll03;,. '...-i'-..-'l

L'esercente è tenuto a rendere noto ai pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno. Gli esercizi per la vendita di concimi, antiparassitari e prodotti per f irrogazione potranno anticipare l'apertura alle ore 05,00 fermo restando il rispetto del limite di i3 ore giornaliere. b) RrPoso SETTIMANALE Non vi e obbligo di osservare alcuna mezza giomata di chiusura infrasettimanale c) CHIUSURA FESTIVA E' fatts obbligo di rispettare la chiusura tutte le dsmeniche e i giorni festivi, fatta ece ezione per le Domeniche e i giorni festivi del mese di Dicembre. Inoltre è possibile derogare all'obbligo di chiusura domenicale festiva, come da art. 18 L.R. l1l03, nei seguenti giorni del 2011: 2-6 -9gennaio 13 febbraio 13-27 marzo 10 aprile 8 maggio -29 maggio 5 giugno 3luglio 28 agosto 25 settembre 30 ottobre 20-27 novembre E' comunque obbligatoria la chiusura nei seguenti giorni fèstivi: 25 e 26 dicembre. d) ESERCIZI DI PRODOTTI ITTICI Gli esercizi commerciali di prodotti ittici possono effettuare la vendita esclusivamente di frutti di mare durante le ore antimeridiane di tutti i giorni domenicali e festivi. e) ESCLUSIONI Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di esercizi che possono, quindi, determinare liberamente gii orari di apertura nel rispetto di eventuali altre norme di iegge statale, regionale o comunale: - èsercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni fèrroviarie; - rivendite di generi di monopolio - rivendite di giornali; - gelaterie, gastronomie, pizzerrq rosticcerie, pasticcerie, yogurlerie, cotnetterie e altre attività simili non provviste di licenza di pubbiico esercizio; - esercizi specializzati nella vendita di bevande. mobili, fiori, piante e articoii di giardinaggio, libri, dischi. nastri magnetici. musicassette, videocassette. opere d'arte. oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale: - sale cinematografiche; In tali casi I'attività' di vendita deve esser esclusiva" o comunque, prevalente. La prevalenza va riferita al volume d'affari che deve essere almeno del 51% "Drevalenti".

Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano anche negli esercizi di vendita di prodotti a basso impatto urbanistico (comprendente i prodotti non alimentari dei settori: commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, commercio di altri autoveicoii, commetcio al dettaglio di parli e accessori di autoveicoli, commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termo idraulico, limitatamente ai prodotti e materiali termoidraulici, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di materiali da costruzione. ceramiche e piastrelle, commercio al dettaglio di macchine, attrezzature prodotti per I'agricoltura. macchine e attrezzature per il giardinaggio, commercio al dettaglio di natanti e accessori) e alle seguenti tipologie di esercizi, perché esclusi dall'intera normativa: - artigiani iscritti all'albo che effettuano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti; - produttori agrieoli che effettuano la vendita diretta su aree private deipropri prodotti' f) Per le attività escluse dall'applicazione della disciplina della presente ordinanza, miste ad altri esercizi, la vendita dei generi diversi da quelli specifìcati deve essere sospesa fuori dai limiti orari di cui alla lettera a) della presente ordinanza e nelle giornate domenicali e festive. Tale divieto deve essere espressamente indicato all'intemo del locale con un cartello ben visibile. g) I panifici osserveranno le disposizioni di cui alla lettera c) della presente ordinanza. h) Sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti nonché l'orario previsto dai contratti collettivi per le singole categorie di lavoratori. * * * * 8* {< * * * * {. {<,f >1. + * * Le violazioni alle disposizioni della presente ORDINANZA saranno punite con le sanzioni previste dalla L.R. 1 agosto 2003 n. 1 1 art. 27 comma I e delle altre norme in materia. MANDA la presente ORDINANZA ai responsabili delle Associazioni di categoria affinché ne possano divulgare Ia notizia. MANDA altresì, al Comando P.M., al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo. MANDA ai settori: Ambiente e Mobilità per opportuna conoscenza. La presente viene affissa all'albo Pretorio per 30 giorni. Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge. Andria. 2 # Hfl'l#. LUl GINO