CIRCOLARE N. 1/2011 Sicurezza del lavoro. Obbligo della valutazione rischio da stress lavoro-correlato.



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CIRCOLARE N. 1/2011 Vengono di seguito esplicitate alcune novità introdotte da disposizioni di legge od interpretative emanate entro la fine del 2010 ma con efficacia dal 2011. Sicurezza del lavoro. Obbligo della valutazione rischio da stress lavoro-correlato. In data 17.11.2010, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (istituita ai sensi dell art. 6 del D. Lgs. 81/2008), ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavorocorrelato (come previsto dall art. 28 comma 1-bis dello stesso Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), specificando che i datori di lavoro dovranno procedere all avvio delle attività valutative a partire dal 31.12.2010, indicando nel documento di valutazione dei rischi la programmazione e il termine finale delle stesse. In base alla definizione contenuta nell Accordo europeo 8.10.2004, per stress si intende una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale e che consegue al fatto che le persone non si sentono in grado di corrispondere alle richieste lavorative loro rivolte. Nel sistema delineato dal Testo unico, la valutazione dei rischi presenti nell ambiente lavorativo rappresenta il primo e fondamentale obbligo posto a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza. Tra i rischi particolari che devono essere oggetto di valutazione, l art. 28 annovera espressamente i rischi collegati allo stress lavoro-correlato. Sulla base dei risultati ottenuti dalla suddetta attività di valutazione, occorrerà integrare il documento di valutazione dei rischi (o l autocertificazione prevista per le aziende che occupino fino a 10 addetti). La valutazione del rischio connesso allo stress lavorativo deve essere effettuata dal datore di lavoro (senza possibilità di delega ad altri soggetti), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e il medico competente, ove nominato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale (RLS o RLST). Passando alle istruzioni di carattere operativo, la Commissione consultiva permanente suddivide il processo di valutazione in due fasi: una prima fase necessaria (c.d. valutazione preliminare ); una seconda fase eventuale (c.d. valutazione approfondita ), da attivare nei soli casi in cui la valutazione preliminare abbia fatto emergere elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione conseguentemente adottate si siano rivelate inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie : eventi sentinella, quali, ad esempio, indici infortunistici, assenze per malattia, ricambio del personale, procedimenti disciplinari e conseguente adozione di sanzioni, frequenti e specifiche lamentele dei lavoratori; fattori di contenuto del lavoro, quali, ad esempio, ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e ritmi di lavoro, orari di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti; fattori di contesto del lavoro, vale a dire, a titolo esemplificativo, il ruolo svolto dai lavoratori nell ambito dell organizzazione, i livelli di autonomia decisionale e controllo, i conflitti interper- 1

sonali sul lavoro, l evoluzione e lo sviluppo di carriera, il livello di certezza e di chiarezza delle comunicazioni lavorative (con riguardo, ad esempio, alle prestazioni richieste). In relazione alla valutazione della seconda e della terza tipologia di fattori (fattori di contesto e di contenuto), il documento in esame dispone che si debbano sentire, con le modalità stabilite dal datore di lavoro, i lavoratori e/o i loro rappresentanti per la sicurezza (RLS o RLST). All esito della valutazione preliminare ove non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel documento di valutazione dei rischi, impostando un piano di monitoraggio. Qualora emergessero invece elementi di rischio, occorrerà procedere alla pianificazione e all adozione degli opportuni interventi correttivi (es. interventi organizzativi, tecnici, formativi, misure di gestione e comunicazione), ove i suddetti interventi risultino inefficaci, accedere alla fase di valutazione successiva e, quindi, procedere alla c.d. valutazione approfondita. A differenza della valutazione preliminare, la valutazione approfondita è basata sulla valutazione della percezione soggettiva dello stress lavoro-correlato da parte dei lavoratori e richiede il ricorso a strumenti d indagine quali questionari, interviste sulle famiglie di fattori/indicatori sopra elencati in precedenza, valutati solo sul piano oggettivo. In un ottica di semplificazione, con riferimento ai datori di lavoro che occupino fino a 5 lavoratori, si prevede, inoltre, che il datore di lavoro possa scegliere di utilizzare modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia (es. riunioni informali con i lavoratori interessati). Mentre, in generale, le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in materia di valutazione dei rischi e di redazione del relativo documento sono entrate in vigore l 1.1.2009, la decorrenza dell obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, stante la particolare natura del rischio da rilevare e la complessità della materia, ha subito diversi rinvii ed è stata da ultimo fissata al 31.12.2010 (art. 8 c. 12 del DL 78/2010 conv. L. 122/2010). Tale data del 31.12.2010 deve essere intesa, come data di avvio, e non di conclusione, delle attività di valutazione sulla base delle nuove linee di indirizzo. È, peraltro, previsto l obbligo di riportare nel documento di valutazione dei rischi: la programmazione temporale delle attività di valutazione e l indicazione del termine finale di espletamento delle stesse. I datori di lavoro che, alla data del 17.11.2010 (data di approvazione delle linee guida in esame), avessero già proceduto a tale valutazione, non dovranno ripetere l indagine, ma saranno unicamente tenuti ad aggiornarla: in occasione di modifiche del processo produttivo o dell organizzazione del lavoro, rilevanti ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; a seguito di infortuni significativi; quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Nuova comunicazione telematica delle operazioni rilevanti IVA di importo superiore ad 3.000,00. Con il provvedimento dell Agenzia delle Entrate 22.12.2010, è stata data attuazione all obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, previsto dall art. 21 del DL 78/2010. L obbligo di comunicazione riguarda i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA. Vanno comunicate, per via telematica, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono d importo pari o superiore a 3.000,00 euro, al netto dell IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini IVA senza obbligo di emissione della fattura (ed in gran parte certificate mediante scontrini fiscali o ricevute fiscali), il predetto limite è elevato a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA (e quindi compreso nel totale dei corrispettivi). In questi ultimi casi, in genere, il cliente è un consumatore finale. 2

Scopo di tale nuova disposizione è anche quello di segnalare acquisti fatti da privati per importi consistenti, che possano servire da supporto d indagine per possibili accertamenti sintetici a carico del privato, qualora i redditi dichiarati non siano coerenti con le spese sostenute. Per individuare gli elementi informativi da trasmettere, occorre fare riferimento al momento della registrazione, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell operazione. Per i contratti d appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi, dovuti nell intero anno solare, sono d importo complessivo non inferiore a 3.000,00 euro; Per contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite di 3.000,00 euro, occorre considerare l ammontare complessivo del corrispettivo pattuito (ad es. acconti e saldo). Sono escluse dall obbligo di comunicazione: le importazioni; le esportazioni dirette, anche in triangolazione; le operazioni, attive e passive, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (già oggetto di apposita comunicazione black-list); le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all Anagrafe tributaria (es. contratti di assicurazione, fornitura di energia elettrica, ecc.). Fino al 30.4.2011, sono escluse dall obbligo di comunicazione le operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura. Nella comunicazione saranno indicati, per ciascuna cessione o prestazione: l anno di riferimento; la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente; i corrispettivi dovuti e l importo dell IVA, ovvero la specificazione che l operazione è non imponibile o esente; i corrispettivi, comprensivi dell IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l emissione della fattura. Al fine favorire la graduale introduzione dell obbligo comunicativo e assicurare, allo stesso tempo, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni di evasione e di frode, per il periodo d imposta 2010 le soglie di 3.000,00 e 3.600,00 euro sono elevate a 25.000,00 euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all obbligo di fatturazione. Per la comunicazione relativa al periodo d imposta 2010, il termine per l invio è stabilito al 31.10.2011. La comunicazione telematica relativa ai periodi d imposta 2011 e successivi deve invece essere inviata entro il 30 aprile dell anno successivo a quello di riferimento. La prima quindi, con il minor limite d importo, entro il 30 aprile 2012. Poiché, a far data dall 1.5.2011, la comunicazione avrà per oggetto le operazioni di importo non inferiore a 3.600,00 euro, al lordo dell IVA, anche se non soggette all obbligo di fatturazione (comprese quindi tra i corrispettivi), risulta necessario che gli esercenti commercio al dettaglio e prestatori di servizi e d opera verso privati, raccolgano dai clienti i dati necessari per l emissione della fattura al momento della conclusione della prestazione o della vendita: nome e cognome, indirizzo e codice fiscale. Quale suggerimento per tutti gli operatori, per essere in grado di fornire rapidamente i dati per tale comunicazione telematica, risulta opportuno emettere sempre fattura (al di sopra delle soglie d importo) anche se non richiesta dal cliente, in particolare verso consumatori privati. Introduzione di preventiva autorizzazione agli scambi intracomunitari. Sempre in attuazione delle disposizioni della c.d. manovra correttiva (art. 27 D.L. 31.05.10 n. 78) tese a contrastare le frodi intracomunitarie, con due provvedimenti dell Agenzia delle Entrate del 29.12.2010 sono state definite le modalità di diniego o di revoca dell autorizzazione ora necessaria per effettuare operazioni intracomunitarie (sia in acquisto che in vendita) e quelle per l inserimento degli operatori economici nell archivio informatico dei soggetti che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario (banca dati VIES). I soggetti che intendono effettuare cessioni e acquisti intracomunitari di beni e di servizi, devono rendere nota tale volontà in sede di dichiarazione di inizio attività, ovvero, per i soggetti già titolari di partita IVA, attraverso apposita istanza. 3

In sede di attribuzione del numero di partita IVA, l opzione è esercitata compilando il campo Operazioni Intracomunitarie del Quadro I dei modelli AA7 e AA9. Gli enti non commerciali non dotati di partita IVA, invece, barrano la casella C quadro A del mod. AA7. Le suddette operazioni intracomunitarie possono essere effettuate decorsi 30 giorni dalla data di attribuzione del numero di partita IVA, salvo che entro tale termine l Agenzia delle Entrate abbia negato l autorizzazione. Il provvedimento di diniego, in particolare, viene emesso in caso di esito negativo dei controlli sull esattezza dei dati forniti e/o a seguito dell analisi del rischio oggettivo e soggettivo connesso al richiedente. L Amministrazione finanziaria, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione senza che sia stata negata l autorizzazione, include il soggetto passivo nell archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario. I soggetti già titolari di partita IVA esprimono la propria opzione mediante un apposita istanza da presentare direttamente all Agenzia delle Entrate. Con un analoga comunicazione si rende nota la volontà di recedere dall opzione. L Agenzia delle Entrate, decorso il periodo di 30 giorni, può revocare l autorizzazione con apposito provvedimento avente effetto dalla data di emissione. Per i soggetti già titolari di partita IVA, il nuovo regime opera in modo differenziato a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività. Entro il 28.2.2011, i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31.5.2010 saranno esclusi dall archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie se non hanno manifestato, barrando le apposite caselle previste dai modelli AA7 o AA9, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie ovvero non hanno comunque posto in essere, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT. Entro il 28.2.2011, i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31.5.2010 saranno esclusi dall archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie se non hanno presentato i modelli INTRASTAT delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010 ovvero, pur avendo presentato i suddetti modelli INTRASTAT, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009. I soggetti intenzionati ad effettuare cessioni e acquisti intracomunitari, possono richiedere l inclusione nell archivio informatico attraverso un apposita istanza da presentare direttamente all Agenzia delle Entrate. Legge 13.12.2010 n. 220 ( Legge di stabilità ). E entrata in vigore con il 1 gennaio 2011 e contiene alcune disposizioni di natura fiscale. Aumento delle sanzioni per il ravvedimento operoso e l adesione agli istituti deflativi del contenzioso. Per regolarizzare volontariamente eventuali violazioni e inadempimenti, sono state ritoccate (in aumento) le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso: un decimo (prima un dodicesimo) del minimo, in caso di omesso o tardivo pagamento di tributi, se la violazione viene regolarizzata entro 30 giorni dalla data della sua commissione (ad es. per ritardati versamenti di imposte, la sanzione ordinaria è del 30% con ravvedimento 3%); un ottavo (prima un decimo) del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene: - entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; - ovvero entro un anno, quando non è prevista dichiarazione periodica; un decimo (prima un dodicesimo) del minimo di quella prevista per l omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. Le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano alle violazioni commesse dal 1 febbraio 2011. Il ravvedimento operoso del tardivo/omesso versamento di tributi comporta anche la corresponsione degli interessi moratori, calcolati al tasso legale. Al riguardo, si segnala che, a decorrere dall 1.1.2011, il tasso di interesse legale è stato aumentato all 1,5%, rispetto all 1% vigente fino al 31.12.2010. Altri strumenti deflativi del contenzioso. 4

Adesione integrale ai processi verbali di constatazione. Entro 30 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC) redatto al termine di una verifica fiscale, il contribuente può aderire ai contenuti del verbale stesso. In tal caso le sanzioni sono ridotte ad un sesto del minimo edittale (prima era un ottavo). Adesione agli inviti al contraddittorio. Prima dell emanazione dell avviso di accertamento, l Agenzia delle Entrate può notificare al contribuente un invito al contraddittorio, finalizzato all eventuale accertamento con adesione. Il contribuente può aderire al contenuto dell invito a comparire, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad un sesto (prima un ottavo) del minimo edittale. Accertamento con adesione. Nel momento in cui il contribuente riceve un avviso di accertamento non preceduto dall invito a comparire, può presentare istanza di accertamento con adesione. L accertamento con adesione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo (prima un quarto) del minimo edittale. Acquiescenza ad avviso di accertamento. Alternativamente, ove possibile, alla presentazione dell istanza di adesione, il contribuente può prestare integrale acquiescenza allo stesso. L acquiescenza comporta una riduzione delle sanzioni, variabile a seconda della tipologia di procedimento che ha preceduto l emissione dell avviso di accertamento. In particolare: se l accertamento è stato preceduto da un processo verbale definibile o da un invito al contraddittorio, la riduzione è pari a un terzo (prima un quarto) delle sanzioni irrogate; se l accertamento non è stato preceduto da tali atti, la riduzione è pari ad un sesto (prima un ottavo) delle sanzioni irrogate. Definizione delle sole sanzioni. Quando il contribuente riceve un atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni, può definire le sole sanzioni. La definizione comporta la riduzione delle sanzioni ad un terzo (prima un quarto) di quelle irrogate. Tutte le nuove misure delle sanzioni ridotte si applicano con riferimento agli atti definibili emessi dall 1.2.2011. Conciliazione giudiziale. In fase contenziosa, ove il contribuente abbia proposto ricorso in commissione tributaria avverso qualunque provvedimento emesso dagli uffici finanziari, può addivenire ad un accordo conciliativo ai fini di definire la vertenza. La conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni al 40% (in precedenza ad un terzo) di quelle irrogabili, in rapporto all ammontare del tributo risultante dalla conciliazione stessa. Le nuova misura delle sanzioni ridotte in fase di conciliazione giudiziale, si applica con riferimento ai ricorsi notificati alla controparte dall 1.2.2011. Non sono invece variate le riduzioni di sanzioni in conseguenza di definizione dei c.d. avvisi bonari, la riduzione resta ferma a: un terzo, in caso di avvisi bonari relativi alla liquidazione automatica delle dichiarazioni; due terzi, in caso di avvisi bonari relativi al controllo formale delle dichiarazioni. Novità in materia di trattamento fiscale (imposte indirette) delle locazioni finanziarie (leasing) immobiliari. Vengono modificati: l imposizione applicabile al contratto di locazione finanziaria (contratto con il quale la società di leasing concede in godimento, dietro versamento di un canone, un determinato immobile all utilizzatore); l imposizione applicabile al contratto con cui la società di leasing acquista da terzi l immobile da concedere in leasing; l imposizione applicabile all atto con il quale l utilizzatore, al termine del contratto, esercita l opzione per il riscatto dell immobile, acquistandone, così, la proprietà; l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale ai contratti di locazione finanziaria in corso all 1.1.2011 (norma transitoria). 5

Nuovi contratti di leasing. Dall 1.1.2011, il contratto di locazione finanziaria è soggetto a registrazione solo in caso d uso. Ciò significa che i contratti di leasing stipulati dall 1.1.2011 non dovranno essere obbligatoriamente registrati entro il termine di 30 giorni dalla stipula e, quindi, non sorgerà automaticamente l obbligo di pagamento dell imposta di registro. L obbligo di pagare l imposta di registro per il contratto di leasing immobiliare (sia di immobili abitativi che strumentali) rimane solo se: il contratto viene volontariamente registrato (ad esempio, perché le parti vogliono attribuirgli data certa e, quindi, lo presentano all Ufficio per la registrazione); si configura il caso d uso (cioè il contratto di leasing viene depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell adempimento di un obbligazione delle suddette amministrazioni, enti od organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento). Acquisto di immobili da concedere in leasing. I contratti, stipulati dall 1.1.2011, con i quali la società di leasing acquista l immobile da concedere in leasing, sono soggetti alle imposte indirette in misura intera. Pertanto, nel caso di acquisto di un immobile strumentale da concedere in leasing, a partire dall 1.1.2011, saranno dovute, oltre alle normali imposte di registro e/o IVA: l imposta ipotecaria del 3% (o del 2% nel solo caso in cui il cedente sia un soggetto non IVA); l imposta catastale dell 1%. Non trova più applicazione il dimezzamento delle imposte ipotecaria e catastale previsto dal DL 223/2006 per l acquisto di immobili strumentali da concedere in leasing, ad eccezione degli atti in cui siano parti fondi immobiliari chiusi (nel qual caso le imposte ipotecaria e catastale sono ancora applicate in misura dimezzata). Nel caso di acquisto di un immobile abitativo, sono dovute, oltre alle normali imposte di registro e/o IVA: l imposta ipotecaria del 2% (se soggetto ad IVA, l imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa); l imposta catastale dell 1% (se soggetto ad IVA, l imposta catastale è dovuta in misura fissa). Estensione solidarietà nel pagamento delle imposte. Anche l utilizzatore dell immobile concesso in locazione finanziaria è obbligato in solido al pagamento dell imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute dalla società di leasing che ha acquistato l immobile da concedere in locazione. Pertanto, il pagamento dell imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale dovute all atto dell acquisto dell immobile potrà essere richiesto dall Amministrazione Finanziaria, oltre che al venditore ed alla società di leasing, anche all utilizzatore, sebbene esso sia un soggetto terzo rispetto al contratto di acquisto immobiliare. Riscatto dell immobile in leasing. Ove, al termine del contratto di leasing, l utilizzatore del bene decida di esercitare il diritto di riscatto del bene, divenendone quindi proprietario, dall 1.1.2011, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute in misura fissa (essendo già pagate per intero all atto dell acquisto originario del bene da concedere in leasing). Norma transitoria. Per tutti i contratti di locazione finanziaria immobiliare in corso di esecuzione alla data dell 1.1.2011, le parti sono tenute a versare un imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondersi in un unica soluzione entro il 31.3.2011. La misura dell imposta sostitutiva dovuta è definita applicando all importo delle imposte ipotecaria e catastale, determinato sulla base della precedente disciplina, una riduzione del 4% per gli anni di durata residua del contratto. IVA sulle cessioni di fabbricati abitativi da parte delle imprese di costruzione o di ristrutturazione. È stato innalzato da quattro a cinque anni il termine, decorrente dall ultimazione dei lavori, entro il quale le cessioni di fabbricati (o porzioni di fabbricato) a destinazione abitativa, poste in essere dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, sono imponibili IVA. Il nuovo termine quinquennale si applica alle cessioni effettuate da tale data, anche se il vecchio termine di quattro anni è scaduto al 31.12.2010. 6

Resta, invece, immutata l ulteriore ipotesi di mantenimento dell imponibilità IVA prevista per i fabbricati abitativi, riguardante le cessioni effettuate, dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione, anche dopo il predetto termine di cinque anni, purché l immobile, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell intervento di recupero, sia stato locato per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di un programma di edilizia residenziale convenzionata. Per i fabbricati strumentali, non è stato modificato il termine quadriennale entro il quale l impresa di costruzione o di ristrutturazione deve effettuare la cessione per poter addebitare l IVA in fattura. Il diverso termine previsto a seconda che il fabbricato sia abitativo o strumentale non ha, tuttavia, alcun effetto dal punto di vista sostanziale dal momento che, al di fuori delle altre ipotesi per le quali la cessione del fabbricato strumentale è comunque imponibile, il cedente ha la possibilità di optare, in sede di rogito, per l applicazione dell IVA. In tal caso, però, l imposta deve essere assolta dal cessionario attraverso il sistema (obbligatorio) del reverse charge. Proroga anche per il 2011 delle misure di detassazione dei premi di produttività. Viene prorogata al 31.12.2011 la possibilità di applicare alle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, in relazione ad incrementi di produttività e al raggiungimento di risultati aziendali, un imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. Rispetto alla disciplina applicabile nel 2010 vengono confermati: l ambito soggettivo di applicazione della tassazione agevolata (lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei dipendenti pubblici e dei titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, quali i collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto); l importo massimo delle somme detassabili (6.000,00 euro, da considerare al lordo dell imposta sostitutiva, ma al netto dei contributi previdenziali obbligatori a carico del lavoratore); Viene invece innalzato da 35.000,00 a 40.000,00 euro il limite reddituale, riferito all anno precedente, cui è subordinato l accesso all incentivo. In base all interpretazione estensiva adottata dall Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro, sono agevolabili tutti gli emolumenti, connessi a incrementi di produttività, innovazione, efficienza organizzativa e competitività aziendale (ivi comprese le indennità o maggiorazioni di turno e i compensi per lavoro notturno e straordinario) a prescindere dal fatto di essere stati disposti unilateralmente dal datore di lavoro ovvero essere stati riconosciuti sulla base di una disposizione di contratto collettivo (nazionale, territoriale, aziendale) o a seguito di una pattuizione individuale tra datore e lavoratore purché la finalità di incremento della produttività trovi riscontro in un esplicita dichiarazione del datore di lavoro, da apporre, secondo quanto stabilito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 14.12.2010 n. 130, nello spazio riservato alle annotazioni del modello CUD. Credito d imposta per attività di ricerca e sviluppo. Viene reintrodotto, con rilevanti modifiche, il credito d imposta per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. In particolare, l agevolazione è riconosciuta, in misura percentuale dei costi sostenuti, per gli investimenti realizzati dalle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo ad Università o enti pubblici di ricerca nel 2011. E esclusa la ricerca svolta direttamente dall impresa (c.d. ricerca interna). L agevolazione consiste in un credito d imposta commisurato ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo. La misura percentuale del credito d imposta spettante sarà stabilita con un apposito decreto interministeriale. Il credito è assistito da una dotazione di spesa di 100 milioni di euro. Proroga della detrazione per interventi di riqualificazione energetica. La detrazione IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, si applicherà ancora per le spese pagate con bonifico nel 2011, per i soggetti non titolari di reddito d impresa (privati) od imputabili al periodo d imposta in corso al 31.12.2011 per i soggetti titolari di reddito d impresa. 7

Per le spese pagate nel 2011, ovvero imputabili al periodo d imposta in corso al 31.12.2011 per i soggetti titolari di reddito d impresa, la detrazione del 55% deve essere però ripartita in 10 quote annuali di pari importo (anziché in 5 come stabilito in precedenza). Conferma di alcune agevolazioni per l autotrasporto. Viene prevista la proroga per il 2011 dei seguenti interventi a sostegno del settore dell autotrasporto: la deduzione forfetaria delle spese non documentate afferenti i trasporti personalmente effettuati dall imprenditore all interno del Comune in cui ha sede l impresa; il riconoscimento di un credito d imposta pari ad una quota della tassa automobilistica pagata per determinati veicoli posseduti e utilizzati per l attività di autotrasporto; la concessione di crediti d imposta per investimenti e formazione del personale; l utilizzo in compensazione delle somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. tassa salute ) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli; la riduzione dei premi INAIL; la riduzione dei pedaggi autostradali. A regime le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Divengono definitive alcune agevolazioni nel settore dell agricoltura. Si ricorda che il regime in esame prevede l applicazione agli acquisti di terreni agricoli, in presenza di particolari condizioni: dell imposta di registro e dell imposta ipotecaria in misura fissa (168,00 euro ciascuna); dell imposta catastale nella misura ordinaria dell 1%; degli onorari notarili ridotti alla metà. Proroga anche per l anno 2011 delle detrazioni per carichi familiari di non residenti. I soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni d imposta per carichi di famiglia, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono: non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano; non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. 8