Autorità Nazionale Anticorruzione Presidente



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Delibera n. 293/2016 del 9 marzo 2016 Provvedimenti conseguenti all accertata inconferibilità dell incarico a presidente di ente di diritto privato in controllo pubblico al Sindaco del comune socio di maggioranza dell ente medesimo. Rif. UVMAC/192/15 Il Consiglio dell Autorità nazionale anticorruzione nell adunanza del 9 marzo 2016 Visto l articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; Visto l art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi; Vista la relazione dell Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC). Fatto L Autorità nello svolgimento dell attività di vigilanza ha autonomamente rilevato che il Sindaco di [omissis] è anche della Società [omissis]; pertanto, in virtù dei poteri conferiti all Autorità dall art. 6 del d. lgs. n. 39/2013, con nota [omissis], inviata anche al Sindaco del Comune di [omissis] ha chiesto al responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) del medesimo Comune di verificare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità e di inconferibilità a carico del dr. [omissis], rammentando che, ai sensi dell art. 15 del d. lgs. n. 39/2013, il RPC cura che siano rispettate le relative disposizioni, contestando all interessato l esistenza o l insorgere delle suddette cause. Il RPC ha riscontrato la richiesta dell Ufficio UVMAC rappresentando quanto segue: - il Sindaco, in data 20.10.2014, ha presentato la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ai sensi dell art. 20, comma 1, del d. lgs 39/2013, nella quale tra l altro ha specificato «di essere stato proclamato Sindaco di [omissis] in data 10 giugno 2014 e che, con riferimento alla fattispecie prevista 1

dall art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs 39/2013 non sussiste causa di inconferibilità, poiché l incarico oggetto della dichiarazione non è compreso tra quelli previsti dall art. 1, comma 2, lett. l) del medesimo decreto. Mi impegno altresì a non accettare l eventuale successivo conferimento di deleghe gestionali dirette da parte dell organo amministrativo della Società [omissis] ; - per quanto riguarda le cause di incompatibilità, il Sindaco ha contestualmente dichiarato che «con riferimento alla fattispecie prevista dall art. 13, comma 3, del d. lgs 39/2013 non sussiste causa di incompatibilità, poiché l incarico oggetto della presente dichiarazione, assunto posteriormente alla proclamazione [a Sindaco di[omissis]], non prevede l assunzione di deleghe gestionali dirette. Mi impegno altresì a non accettare l eventuale successivo conferimento di deleghe gestionali dirette da parte dell organo amministrativo della Società [omissis]. ; - l Unità Specialistica [omissis] del Comune ha verificato che il consiglio di amministrazione della società non ha attribuito deleghe gestionali dirette al e a nessun componente del consiglio stesso, adottando tutti i (limitati) atti gestionali con deliberazioni collegiali; - il Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, adottato dal sindaco di [omissis] in applicazione dell art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014, ha previsto lo scioglimento della Società [omissis], approvato dal consiglio comunale in data 16 aprile 2015. Il Consiglio dell Autorità ha ulteriormente chiesto al Nucleo Speciale Anticorruzione di accertare, alla luce di atti statutari, regolamentari e organizzativi l attribuzione di deleghe gestionali dirette al della Società o ad altro organo. Ritenuto in diritto 1. La Società [omissis]. La Società è stata costituita nel giugno 2006 in esecuzione della deliberazione n.[omissis], del Consiglio comunale di [omissis]; ha per oggetto l esercizio dell attività di assunzione e gestione in Italia e all estero, di partecipazioni in qualsiasi forma, e quindi anche totalitarie e di controllo in altre società ed enti sia pure consortili ed associativi, anche intervenendo alla loro costituzione; le società in qualsiasi forma partecipate dovranno avere per oggetto le gestione e l erogazione di servizi pubblici locali oltre che per conto e nel territorio dei comuni soci anche per conto e nel territorio di altri Comuni, loro società o consorzi, di enti pubblici e di soggetti privati sia in Italia che all estero (art. 1 Statuto). La società è stata costituita nell ambito della fusione per incorporazione di [omissis] in [omissis], come società veicolo nella quale gli enti già soci di [omissis] hanno conferito le azioni [omissis] ricevute a seguito del concambio delle azioni [omissis]. Il comune di [omissis] è il socio di maggioranza; gli altri soci sono enti locali della provincia. Sono organi della Società: - l Assemblea, con potere deliberante, che riunisce tutti i soggetti titolari di azioni con diritto di voto i quali sono chiamati a prendere alcune importanti decisioni per la vita della società, come l elezione e la 2

revoca dell organo amministrativo, l approvazione del bilancio. L assemblea può essere ordinaria e straordinaria; è presieduta dal del consiglio di amministrazione; - il Consiglio di amministrazione che è composto da 5 membri, anche non soci, scelti tra persone che vantano speciale competenza ed esperienza professionale. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e disposizione, ad eccezione di quelli per legge di competenza dell assemblea; inoltre, il Consiglio di amministrazione può delegare ai sensi dell art. 2381 del Codice civile - i propri poteri al presidente, al vice presidente ed a consiglieri delegati, nonché a terzi non consiglieri. Ai sensi e per gli effetti dell art. 2449 del c.c., il comune di [omissis] ha diritto di nominare 3 consiglieri; la nomina dei componenti non designati ex art. 2449 avviene sulla base di liste che possono essere presentate da soci che rappresentano almeno l 1% delle azioni aventi diritto di voto nell assemblea ordinaria; - il che è eletto dal consiglio di amministrazione; a lui spettano la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio; - il Collegio sindacale per la revisione legale dei conti. Per quanto sopra riportato la Società è da considerarsi ente di diritto privato in controllo pubblico di cui all art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013. 2. Inconferibilità/incompatibilità Il dr. [omissis] è stato proclamato Sindaco del Comune di [omissis] in data 10.06.2014 e della Provincia di [omissis] in data 06.10.2014. In data 20.10.2014, con proprio provvedimento sindacale, si è nominato membro del C. di A. della Società [omissis] e, successivamente, con deliberazione del C.di A. del 24.10.2014, ne ha assunto la carica di. Dal verbale del C di A. del 24.10.2015 risulta che alla seduta erano presenti cinque amministratori, nelle persone di [omissis]; la elezione di [omissis] a è avvenuta su proposta del consigliere [omissis] con la astensione del solo candidato a presidente. Dagli accertamenti condotti è emerso che al non risultano attribuite formali deleghe gestionali dirette. Tuttavia, occorre tener conto che: a) lo Statuto della società, stabilisce che la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o sue dimissioni, al Vice-. b) nel periodo in cui il dr. [omissis] è stato della società: non risultano attribuite, agli altri membri del C. di A, deleghe gestionali di qualsiasi genere; all atto dell assunzione della carica, il predetto ha comunicato all istituto di credito dove era attivo il conto corrente della società, il proprio nominativo come unico titolare dei poteri di firma e, conseguentemente, il solo ad effettuare ogni operazione revocando, contestualmente, i medesimi poteri 3

attribuiti disgiuntamente al precedente, al membro del C. di A. [omissis] ed al tenutario delle scritture contabili [omissis]; sul libro giornale della società sono state riscontrate alcune operazioni economiche di ordinaria amministrazione che, seppur di scarso rilevo, non risultano trattate nelle poche sedute del C. di A. che sono state formalizzate sino alla cessazione della carica; la sua posizione all'interno del C. di A. (composto da cinque membri di cui tre espressi dal Comune di [omissis] ai sensi dell'art. 2449 c.c.) appare inequivocabilmente dominante potendo egli stesso direttamente condizionare e/o influenzare il voto degli altri due membri di nomina comunale poiché entrambi dipendenti del Comune di [omissis] ed ai quali lo stesso Sindaco, con provvedimento del 30.09.2014, ha attribuito la funzione dirigenziale; Risulta, inoltre, che il è stato individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società. Alla luce degli accertamenti svolti, si ritiene che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, tenuto anche conto dell Orientamento n. 128/2014, sussista, nei confronti di [omissis], l ipotesi di inconferibilità dell incarico di della società [omissis], persistendo, all atto del conferimento, la nomina elettorale di Sindaco del comune di Modena [omissis] e quella di della Provincia di [omissis]. Per gli stessi motivi, si ritiene che ricorrano anche i presupposti di incompatibilità sanciti dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013. Tutto ciò premesso e considerato, DELIBERA - il RPC del Comune di [omissis] deve contestare le rilevate cause di inconferibilità al soggetto cui è stato conferito l incarico e ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria; - il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell incarico, erano componenti dell organo conferente (Consiglio di Amminitrazione), tenendo conto dell effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell organo che ha conferito l incarico, come previsto dalla delibera n. 67/2015; - all esito del procedimento così instaurato il RPC, deve dichiarare la nullità della nomina ed irrogare la sanzione ai sensi dell art. 18 del d.lgs. n. 39/2013; - il termine di tre mesi di cui all art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPC nei confronti dei soggetti emittenti; - i componenti dell organo, nel caso di specie coloro che, a maggioranza, nel Consiglio di Amministrazione hanno eletto il, non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di 4

natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell ambito di applicazione del decreto n. 39/2013, così come definiti dall art. 1, comma 2; - la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell organo che ha conferito l incarico dichiarato nullo; - il RPC deve, inoltre, procedere alla verifica dell esistenza delle dichiarazioni di cui all art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013 ovvero all accertamento della mendacità della stessa, ai fini dell applicazione della sanzioni previste dal medesimo articolo, informando degli esiti l Autorità. Raffaele Cantone Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 marzo 2016 Il Segretario, Maria Esposito 5